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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/08/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 136 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. RENDE LUCIO PAOLO NAZARIO VACCA CARMINE Parte 1
) VIA TOMMASO CASSANESE 1 87012 CASTROVILLARI;
C.F. 1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1
con l'Avv. CIANFLONE SERENA;
Parte resistente OGGETTO: art. 700 e 414 cpc
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. la ricorrente, docente di scuola primaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dal
01.12.2015, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto Omnicomprensivo Polo Arbereshe di NG (CS) rappresenta:
di vantare al 30.06.2024, complessivamente, anni 12 mesi: 3 giorni 24 di contributi in due diverse casse previdenziali;
precisamente, in:
✓ Regime Generale, anni 2 mesi 6 giorni 9;
Gestione Dipendenti Pubblici, anni 9 mesi 9 giorni 15;✓
di aver chiesto la proroga del collocamento a riposo ai sensi dell'art. 509, comma 3, D.lgs. 16.04.1994, n. 297 non possedendo i requisiti per percepire al compimento del 67° anno di età né la pensione minima contributiva né l'assegno sociale;
di aver, invece, ottenuto con provvedimento prot. n. 8006 del 30.10.2024 dell'I.O. Polo Arbereshe di NG (CS) la risoluzione del rapporto di lavoro a
-
decorrere dall'01.09.2025 per "compimento di anni 67 entro il 31.08.2025", così motivata :"... l'insegnante Parte_1 , pur in presenza di concessione della proroga fino al 70 anno di età, non raggiunge il minimo contributivo di anni
20, giusto provvedimento dirigenziale prot. n. 0007271 del 08.10.2024".
Contesta la suddetta risoluzione reclamando il diritto alla prosecuzione del proprio rapporto di lavoro fino al compimento del 71° anno di età.
Chiede, quindi, all'On. Tribunale adito:
In via cautelare, per tutte le ragioni esposte in narrativa: "Verificata la sussistenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti:
1. accogliere il ricorso e dichiarare l'illegittimità del provvedimento prot. n. 8006 del 30.10.2024, adottato dal dirigente scolastico dell'I.O. Polo Arbereshe di
-
NG (CS) che ha disposto la risoluzione del rapporto di lavoro in essere con la ricorrente a decorrere dall'01.09.2025 per "compimento di anni 67 entro il
31.08.2025";
2. e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla prosecuzione del servizio fino al compimento del 71° Parte_1
anno di età (fatti salvi eventuali ulteriori adeguamenti alla speranza di vita) al fine di poter accedere alla pensione in virtù del possesso dell'anzianità contributiva minima di almeno cinque anni, a prescindere dal possesso del requisito dell'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.L. n. 201/2011; 3. condannare l'istituzione scolastica ad emanare tutti gli atti necessari per il pieno riconoscimento del diritto della ricorrente alla prosecuzione del servizio fino al compimento del 71° anno di età. Nel merito, per tutte le ragioni esposte in narrativa:
1. accogliere il ricorso e dichiarare l'illegittimità del provvedimento prot. n. 8006 del 30.10.2024, adottato dal dirigente scolastico dell'I.O. Polo Arbereshe di NG (CS) che ha disposto la
-
risoluzione del rapporto di lavoro in essere con la ricorrente a decorrere dall'01.09.2025 per "compimento di anni 67 entro il 31.08.2025";
2. e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla Parte_1
prosecuzione del servizio fino al compimento del 71° anno di età (fatti salvi eventuali ulteriori adeguamenti alla speranza di vita) al fine di poter accedere alla pensione in virtù del possesso dell'anzianità contributiva minima di almeno cinque anni, a prescindere dal possesso del requisito dell'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.L. n. 201/2011; 3. condannare l'istituzione scolastica ad emanare tutti gli atti necessari per il pieno riconoscimento del diritto della ricorrente alla prosecuzione del servizio fino al compimento del 71° anno di età;
4. con vittoria di spese e competenze del giudizio, anche della fase cautelare".
Si è costituito in giudizio il Controparte_1 impugnando e contestando il ricorso chiedendone il rigetto.
Trattandosi di causa documentale si decide immediatamente nel merito. §§§§
La giurisprudenza sul punto appare consolidata, anzi proprio di recente la Corte
d'Appello di Catanzaro ha definitivamente respinto il ricorso di un insegnante calabrese che rivendicava il diritto al trattenimento in servizio oltre i 67 anni per raggiungere i requisiti pensionistici. La sentenza n. 670/2025, depositata il 14 luglio scorso, ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Crotone, ribadendo che la permanenza oltre i limiti d'età è possibile solo quando il dipendente possa concretamente maturare l'anzianità contributiva minima di 20 anni entro il settantesimo anno.
Il ricorrente, docente presso un istituto superiore, in provincia di Crotone, e stabilizzato nel 2017 dopo anni di contratti a termine, aveva contestato il collocamento a riposo d'ufficio disposto per il settembre 2022 al compimento del
67° anno di età. L'insegnante aveva invocato il diritto alla cosiddetta pensione di vecchiaia contributiva prevista dall'articolo 24, comma 7, del decreto legge
201/2011, sostenendo che questa forma pensionistica richiederebbe solo cinque anni di contribuzione effettiva e il raggiungimento del settantunesimo anno di età.
La Corte ha precisato che l'articolo 24, comma 7, del decreto legge 201/2011
"non introduce un abbassamento dell'anzianità contributiva minima a 5 anni, in luogo dei 20", ma stabilisce unicamente una deroga al requisito di importo minimo della pensione per chi raggiunge i settanta anni con almeno cinque anni di contributi.
Nel caso specifico, il docente aveva maturato alla data del pensionamento soltanto 12 anni e 11 giorni di contribuzione, molto al di sotto dei venti anni richiesti per la pensione di vecchiaia e dunque nemmeno al compimento del settantunesimo anno l'insegnante avrebbe raggiunto l'anzianità contributiva minima necessaria, rendendo illegittimo qualsiasi trattenimento in servizio.
La sentenza ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il diritto al trattenimento in servizio oltre i limiti di età è subordinato alla possibilità concreta di raggiungere i requisiti pensionistici minimi. L'articolo 509, comma 3, del decreto legislativo 297/1994 consente al personale scolastico di rimanere in servizio "fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età".
La Corte di Cassazione (sez. lavoro sentenze 24080 e 24081 del 7.09.2021) aveva già chiarito che per il personale docente la protrazione del rapporto è legittima solo quando il trattenimento sia "finalizzato a consentire il raggiungimento della contribuzione minima richiesta per accedere al trattamento pensionistico".
Nel caso di specie, l'insegnante Parte_1 il 31/08/2025 maturerà l'età
di collocamento a riposo d'ufficio essendo nata il [...]. La docente alla stessa data maturerà un servizio complessivo di 10 anni, 6 mesi e 3 giorni che risulta notevolmente inferiore all'anzianità contributiva minima di 20 anni, per cui la richiesta di trattenimento in servizio presentata, anche applicando il limite massimo di anni 3, non consentirebbe alla dipendente di raggiungere il requisito minimo dei 20 anni di servizio.
In conclusione, per tutte le ragioni già esplicitate, il ricorso appare infondato e deve essere respinto.
Le spese sono compensate, in considerazione della particolarità della materia.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
Compensa le spese.
Castrovillari, 18/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. RENDE LUCIO PAOLO NAZARIO VACCA CARMINE Parte 1
) VIA TOMMASO CASSANESE 1 87012 CASTROVILLARI;
C.F. 1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1
con l'Avv. CIANFLONE SERENA;
Parte resistente OGGETTO: art. 700 e 414 cpc
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. la ricorrente, docente di scuola primaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dal
01.12.2015, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto Omnicomprensivo Polo Arbereshe di NG (CS) rappresenta:
di vantare al 30.06.2024, complessivamente, anni 12 mesi: 3 giorni 24 di contributi in due diverse casse previdenziali;
precisamente, in:
✓ Regime Generale, anni 2 mesi 6 giorni 9;
Gestione Dipendenti Pubblici, anni 9 mesi 9 giorni 15;✓
di aver chiesto la proroga del collocamento a riposo ai sensi dell'art. 509, comma 3, D.lgs. 16.04.1994, n. 297 non possedendo i requisiti per percepire al compimento del 67° anno di età né la pensione minima contributiva né l'assegno sociale;
di aver, invece, ottenuto con provvedimento prot. n. 8006 del 30.10.2024 dell'I.O. Polo Arbereshe di NG (CS) la risoluzione del rapporto di lavoro a
-
decorrere dall'01.09.2025 per "compimento di anni 67 entro il 31.08.2025", così motivata :"... l'insegnante Parte_1 , pur in presenza di concessione della proroga fino al 70 anno di età, non raggiunge il minimo contributivo di anni
20, giusto provvedimento dirigenziale prot. n. 0007271 del 08.10.2024".
Contesta la suddetta risoluzione reclamando il diritto alla prosecuzione del proprio rapporto di lavoro fino al compimento del 71° anno di età.
Chiede, quindi, all'On. Tribunale adito:
In via cautelare, per tutte le ragioni esposte in narrativa: "Verificata la sussistenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti:
1. accogliere il ricorso e dichiarare l'illegittimità del provvedimento prot. n. 8006 del 30.10.2024, adottato dal dirigente scolastico dell'I.O. Polo Arbereshe di
-
NG (CS) che ha disposto la risoluzione del rapporto di lavoro in essere con la ricorrente a decorrere dall'01.09.2025 per "compimento di anni 67 entro il
31.08.2025";
2. e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla prosecuzione del servizio fino al compimento del 71° Parte_1
anno di età (fatti salvi eventuali ulteriori adeguamenti alla speranza di vita) al fine di poter accedere alla pensione in virtù del possesso dell'anzianità contributiva minima di almeno cinque anni, a prescindere dal possesso del requisito dell'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.L. n. 201/2011; 3. condannare l'istituzione scolastica ad emanare tutti gli atti necessari per il pieno riconoscimento del diritto della ricorrente alla prosecuzione del servizio fino al compimento del 71° anno di età. Nel merito, per tutte le ragioni esposte in narrativa:
1. accogliere il ricorso e dichiarare l'illegittimità del provvedimento prot. n. 8006 del 30.10.2024, adottato dal dirigente scolastico dell'I.O. Polo Arbereshe di NG (CS) che ha disposto la
-
risoluzione del rapporto di lavoro in essere con la ricorrente a decorrere dall'01.09.2025 per "compimento di anni 67 entro il 31.08.2025";
2. e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla Parte_1
prosecuzione del servizio fino al compimento del 71° anno di età (fatti salvi eventuali ulteriori adeguamenti alla speranza di vita) al fine di poter accedere alla pensione in virtù del possesso dell'anzianità contributiva minima di almeno cinque anni, a prescindere dal possesso del requisito dell'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.L. n. 201/2011; 3. condannare l'istituzione scolastica ad emanare tutti gli atti necessari per il pieno riconoscimento del diritto della ricorrente alla prosecuzione del servizio fino al compimento del 71° anno di età;
4. con vittoria di spese e competenze del giudizio, anche della fase cautelare".
Si è costituito in giudizio il Controparte_1 impugnando e contestando il ricorso chiedendone il rigetto.
Trattandosi di causa documentale si decide immediatamente nel merito. §§§§
La giurisprudenza sul punto appare consolidata, anzi proprio di recente la Corte
d'Appello di Catanzaro ha definitivamente respinto il ricorso di un insegnante calabrese che rivendicava il diritto al trattenimento in servizio oltre i 67 anni per raggiungere i requisiti pensionistici. La sentenza n. 670/2025, depositata il 14 luglio scorso, ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Crotone, ribadendo che la permanenza oltre i limiti d'età è possibile solo quando il dipendente possa concretamente maturare l'anzianità contributiva minima di 20 anni entro il settantesimo anno.
Il ricorrente, docente presso un istituto superiore, in provincia di Crotone, e stabilizzato nel 2017 dopo anni di contratti a termine, aveva contestato il collocamento a riposo d'ufficio disposto per il settembre 2022 al compimento del
67° anno di età. L'insegnante aveva invocato il diritto alla cosiddetta pensione di vecchiaia contributiva prevista dall'articolo 24, comma 7, del decreto legge
201/2011, sostenendo che questa forma pensionistica richiederebbe solo cinque anni di contribuzione effettiva e il raggiungimento del settantunesimo anno di età.
La Corte ha precisato che l'articolo 24, comma 7, del decreto legge 201/2011
"non introduce un abbassamento dell'anzianità contributiva minima a 5 anni, in luogo dei 20", ma stabilisce unicamente una deroga al requisito di importo minimo della pensione per chi raggiunge i settanta anni con almeno cinque anni di contributi.
Nel caso specifico, il docente aveva maturato alla data del pensionamento soltanto 12 anni e 11 giorni di contribuzione, molto al di sotto dei venti anni richiesti per la pensione di vecchiaia e dunque nemmeno al compimento del settantunesimo anno l'insegnante avrebbe raggiunto l'anzianità contributiva minima necessaria, rendendo illegittimo qualsiasi trattenimento in servizio.
La sentenza ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il diritto al trattenimento in servizio oltre i limiti di età è subordinato alla possibilità concreta di raggiungere i requisiti pensionistici minimi. L'articolo 509, comma 3, del decreto legislativo 297/1994 consente al personale scolastico di rimanere in servizio "fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età".
La Corte di Cassazione (sez. lavoro sentenze 24080 e 24081 del 7.09.2021) aveva già chiarito che per il personale docente la protrazione del rapporto è legittima solo quando il trattenimento sia "finalizzato a consentire il raggiungimento della contribuzione minima richiesta per accedere al trattamento pensionistico".
Nel caso di specie, l'insegnante Parte_1 il 31/08/2025 maturerà l'età
di collocamento a riposo d'ufficio essendo nata il [...]. La docente alla stessa data maturerà un servizio complessivo di 10 anni, 6 mesi e 3 giorni che risulta notevolmente inferiore all'anzianità contributiva minima di 20 anni, per cui la richiesta di trattenimento in servizio presentata, anche applicando il limite massimo di anni 3, non consentirebbe alla dipendente di raggiungere il requisito minimo dei 20 anni di servizio.
In conclusione, per tutte le ragioni già esplicitate, il ricorso appare infondato e deve essere respinto.
Le spese sono compensate, in considerazione della particolarità della materia.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
Compensa le spese.
Castrovillari, 18/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO