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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/03/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5330/2020 R.G.
TRA
(C.F.: ), in proprio e quale titolare Parte_1 C.F._1 dell'attività individuale “ (P.IVA , Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Mauro F. Marzocco e Alessandro Marzocco, che lo rappresentano e difendono insieme all'avv. Francesco Chiarappa, giusta mandato in atti;
opponente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore p.t. (C.F.: ),
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio, sita in Bari alla via Demetrio Marin n. 3, rappresentato e difeso da propri funzionari;
opposto
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza al decreto del 2.2.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta pre- cisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate;
l'udienza è stata cele- brata con le modalità della c.d. trattazione scritta e la causa viene decisa con deposito telematico della sentenza, in sostituzione della lettura prevista dall'art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con ricorso depositato il 20.9.2020, ha proposto opposizione al Parte_1
decreto sanzionatorio n. 766192/A/BA, emesso dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari il
3.6.2020 e notificato il 30.7.2020, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di €
1.000, oltre € 20,00 per le spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 53, co. 5 d.lgs. 231/2007.
Il ricorrente, impugnando integralmente la legittimità della violazione contestata per difetto dei re- quisiti di cui all'art. 53, 5 co., d.lgs. n. 231/2007, ha concluso chiedendo dichiararsi l'insussistenza dell'illecito e, per l'effetto, l'annullamento del decreto, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.1.2021, si è costituita in giudizio la contestando integralmente il contenuto del ricorso Controparte_1
perché infondato, ribadendo la legittimità della sanzione irrogata sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese di lite.
II. Istruita con sole prove documentali, la causa è pervenuta all'udienza di discussione del
20.3.2025, svoltasi in modalità cartolare. Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, viene, quindi, decisa con deposito telematico della sentenza, in sostituzione della lettura prevista dall'art. 429 c.p.c.
III.- L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito espo- ste.
Preliminarmente, è opportuno ribadire che l'opposizione a decreto sanzionatorio ex art. 65, co. 4 d.lgs. 231/2007 compete al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione contesta;
la causa è promossa nelle forme di cui all'art. 6 d.lgs. 150/2011 (opposizione a ordinanza- ingiunzione), il processo segue il rito del lavoro e il Giudice decide rigettando l'opposizione o ac- cogliendola e annullando in tutto o in parte il decreto o modificandolo, anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.
Sempre in premessa va precisato che le sanzioni amministrative non possono essere irrogate se non in base a una legge in vigore al momento della commissione del fatto sanzionato. Si tratta dell'applicazione del principio di legalità in materia sanzionatoria, che trova la propria base nell'art. 1, co.
1. l. 689/1981.
2 Corollario del principio della riserva di legge è il principio di determinatezza per il quale la norma di legge sanzionatrice deve contenere una descrizione puntuale della fattispecie di violazione e delle sanzioni conseguenti, in modo tale da impedire qualsiasi arbitrio da parte sia del potere ese- cutivo sia del potere giurisdizionale.
Per effetto dei principi di legalità e di determinatezza è posto il divieto di analogia (“nullum crimen, nulla poena sine lege”). L'analogia, infatti, ammessa in materia civile, è vietata sia in mate- ria penale sia in materia sanzionatoria per l'espresso divieto sancito dall'art. 14 delle preleggi, se- condo cui “le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si ap- plicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”.
La fattispecie soggetta a sanzione amministrativa, in sostanza, deve essere caratterizzata dai canoni di tipicità, determinatezza, chiarezza e precisione (sul punto, cfr. Cons. Stato, n. 5883/2018).
Chiarito ciò, prima di accertare se la condotta del integri la violazione contestata e, Pt_1
di conseguenza, se il decreto impugnato sia o meno legittimo, è necessario svolgere alcune conside- razioni sul regime di regolamentazione dei giochi pubblici e sugli obblighi in materia di antirici- claggio ad essa connessi.
L'ordinamento prevede una riserva di organizzazione ed esercizio di giochi pubblici e scommesse in favore dello Stato (art. 1 d.lgs. 496/1968), al fine di contrastare l'illegalità e di garan- tire maggiori entrate fiscali;
in particolare, è previsto l'affidamento in concessione, mediante sele- zione per evidenza pubblica del concessionario privato (art. 2 d.lgs. cit.), sottoposto al controllo dell' (art. 23 quater co. 1 d.l. 95/2012), cui si affiancano una Controparte_2
serie di autorizzazioni, licenze, incriminazioni, divieti e obblighi il cui scopo precipuo è quello di tutelare l'ordine pubblico, la sicurezza, la pubblica fede e i soggetti vulnerabili.
Sotto il profilo soggettivo, la rete degli operatori di gioco è costituita dallo Stato, dai conces- sionari, dai gestori, dai distributori e dagli esercenti;
sotto il profilo oggettivo, invece, si distingue l'esercizio e la raccolta di giochi “su rete fisica” da quello “a distanza”, che include anche il canale online (cfr. art. 24 co. 11-26 l. 88/2009 e art. 2, co. 2 bis d.l. 40/2010).
Considerato il rischio dell'utilizzo di giochi e scommesse a scopo di riciclaggio, poi, il d.lgs.
231/2007 statuisce un sistema di prevenzione che, tra le altre cose, include divieti e obblighi rivolti ai prestatori di servizi di gioco online e su rete fisica;
i primi sono coloro che offrono, attraverso la rete Internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi con vincite in denaro, mentre i secondi sono coloro che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti a qualsiasi titolo contrat- tualizzati, giochi con vincite in denaro (cfr. art. 3 co. 6 cit.).
3 Il decreto, inoltre, definisce il “distributore” come quell'impresa privata che, su base convenziona- le, svolge per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attività di gioco, mentre l'“esercente”
è il titolare dell'esercizio pubblico in cui viene svolta l'attività di gioco (cfr. art. 1 co. 3 cit.). Cont L'“attività di gioco”, invece, è quella svolta su concessione di , dai prestatori di servizi di gio- co, ad esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione istan- tanea e differita e dei concorsi pronostici su base sportiva ed ippica;
infine, l'“operazione di gioco”
è l'operazione atta a consentire, attraverso i canali autorizzati, la partecipazione a uno dei giochi del portafoglio dell' a fronte del corrispettivo di una posta di Controparte_2 gioco in denaro (l'art. 1, co. 3 cit.).
È in tale contesto normativo, dunque, che si inseriscono gli obblighi la cui violazione è stata contestata al ricorrente;
in particolare, l'art. 53, co. 5, d.lgs. n. 231/2007 prevede che Pt_1
“ferma la responsabilità del concessionario, in ordine all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione di cui al Titolo II, le attività di identificazione del cliente sono effettuate dai distributori e dagli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, per il tramite dei quali il con- cessionario offre servizi di gioco pubblico su rete fisica, a diretto contatto con la clientela ovvero attraverso apparecchi videoterminali. A tal fine, i predetti distributori ed esercenti acquisiscono e conservano, con modalità idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative:
a) ai dati identificativi del cliente, all'atto della richiesta o dell'effettuazione dell'operazione di gioco;
b) alla data delle operazioni di gioco, al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pa- gamento utilizzati”.
La violazione di tali obblighi è sanzionata dall'art. 64 co. 1 cit., nella parte in cui prevede che “ai distributori e agli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco, ivi compresi quelli operanti sul territorio nazionale per conto di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, che non eseguono gli adempimenti cui sono tenuti ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, si applica la san- zione amministrativa pecuniaria da mille euro a 10.000 euro”.
Tanto premesso, questo Giudice è chiamato a verificare se la condotta del , sanzio- Pt_1
nata con decreto n. 766192/A/BA “per non aver effettuato le attività di identificazione del cliente all'atto della richiesta o dell'effettuazione dell'operazione di gioco”, integri o meno l'illecito am- ministrativo previsto dall'art. 64 in combinato disposto con l'art. 53 co. 5 cit.
4 Nella specie, come si evince dall'atto di contestazione emesso dalla Guardia di Finanza di
Foggia del 18.9.2019, i militari verbalizzanti – dopo aver constatato che il ricorrente esercita, presso l'impresa “ ”, per conto della Betpoint S.r.l., società concessio- Parte_2
Cont naria per il gioco online autorizzata da , in forza di regolare contratto (cfr. art. 2 contratto alle- gato al verbale di accertamento della GdF), l'attività di apertura di conti di gioco e le relative ricari- che – hanno accertato che nei giorni dal 13.9.2019 al 17.9.2019 sono state effettuate diverse ricari- che di conti di gioco nei confronti di clienti dell'attività oggetto di controllo e che, in relazione a tali operazioni, documentate dalle relative ricevute di ricarica, non è stata conservata la documentazione attestante l'effettuazione della identificazione e verifica della identità della clientela (pag. 2 del ver- bale di contestazione).
In virtù di quanto sopra accertato, è stata contestata al la violazione di cui all'art. Pt_1
53, 5 co., d.lgs. n. 231/2007 (cfr. decreto sanzionatorio del 3.6.2020).
Con il ricorso in opposizione, il ricorrente ha eccepito l'erronea sussunzione della condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 53 co. 5, essendo l'attività dallo stesso svolta (attività di ri- carica di conto di gioco) esclusa dal perimetro della norma, perché egli non sarebbe qualificabile al- la stregua di “operatore del gioco”, perché le operazioni di ricarica non sarebbero “operazioni di gioco” e, infine, perché comunque le transazioni oggetto di contestazione non supererebbero la so- glia prevista per l'elevazione della sanzione amministrativa.
Quanto al primo motivo di opposizione, superando la formulazione quantomeno ambigua dell'art. 53 co. 5, deve ritenersi che la norma preveda obblighi riferibili proprio al contesto del gio- co online, nella misura in cui impone a distributori ed esercenti che offrono “servizi su rete fisica”
(e non, invece, servizi relativi a giochi su rete fisica) l'obbligo di acquisire e conservare informa- zioni relative alle operazioni di gioco richieste o effettuate dai clienti.
A tale conclusione si perviene non solo attribuendo il significato proprio alle parole che compongo- no la disposizione, secondo la connessione di esse – si parla infatti di “servizi di gioco su rete fisi- ca” e non di “gioco su rete fisica” (sono dunque i servizi ad essere su rete fisica) – , ma anche attra- verso una interpretazione sistematica dei commi 5 e 6, poiché è solo quest'ultimo ad essere indiriz- zato, apertis verbis, ai “distributori ed esercenti di gioco su rete fisica”, evidentemente esclusi dalla disposizione precedente e inclusi in un comma pienamente autonomo sotto il profilo funzionale.
In sintesi, i primi cinque commi dell'art. 53 cit. sono dedicati al gioco online, ivi inclusi i servizi demandati ad esercenti e distributori su rete fisica, mentre i commi 6 e 7 si riferiscono speci- ficatamente ai giochi su rete fisica.
5 Ne consegue che la soglia di punibilità prevista dal co. 6 dell'art. 53 cit. (“operazioni di gio- co per un importo pari o superiore a € 2.000”) non è applicabile al caso di specie, perché la dispo- sizione si riferisce esplicitamente al “gioco su rete fisica” e non al “gioco online” e lo stesso ricor- rente ha dichiarato di svolgere attività di supporto ad un Concessionario di “gioco online” (cfr. pag.
9 ricorso).
Appare, invece, fondato il motivo di opposizione relativo alla illegittima inclusione delle
“operazioni di ricarica dei conti” all'interno della categoria “operazioni di gioco” contestate al ri- corrente nella qualità di “distributore” od “esercente”.
Mette conto precisare, infatti, che il quinto comma dell'art. 53 d.lgs. cit. fa espresso riferi- mento alle sole “operazioni di gioco” e non anche alle “operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco”.
Considerata la vaghezza definitoria dell'art. 1, co. 3, d.lgs. cit., secondo cui l'“operazione di gioco”
è quella operazione “atta a consentire, attraverso i canali autorizzati, la partecipazione a uno dei giochi del portafoglio dell' a fronte del corrispettivo di una Controparte_2 posta di gioco in denaro”, è necessario ricorrere ad una lettura sistematica dei commi dell'art. 53 cit.
Innanzitutto, sotto il profilo letterale, le operazioni di gioco non possono essere equiparate alle operazioni di ricarica dei conti, in quanto queste ultime sono attività meramente strumentali e propedeutiche alle prime e, quindi, tra loro non sovrapponibili.
In secondo luogo, è di notevole rilievo la circostanza per cui l'art. 53 – ai fini che qui rileva- no – detta, ai commi 5 e 6, una disciplina specifica per le “operazioni di gioco”, mentre regolamenta i “conti di gioco” e le “operazioni” ed essi connessi (che siano di apertura o di ricarica) ai commi 1,
2 e 3 della norma in commento.
Con specifico riferimento alle attività di identificazione del cliente, infatti, l'art. 53, 3 co., prevede che gli operatori di gioco online (e solo questi) debbano acquisire e conservare le informa- zioni relative ai dati identificativi conferiti al cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco, mentre l'art. 53, 5 co., prevede che i “distributori” ed “esercenti” siano tenuti ad acquisire e conservare le informazioni relative ai dati identificativi del cliente, all'atto della richiesta o dell'effettuazione dell'operazione di gioco.
Trattasi di obblighi di identificazione della clientela diversi, posti a carico di soggetti distin- ti, che sorgono allorché vengano poste in essere operazioni differenti.
In sostanza, l'obbligo di acquisizione e conservazione dei dati identificativi dei clienti in re- lazione ai conti di gioco, in primis, si riferisce alle sole operazioni di “apertura dei conti di gioco” e
6 non alle singole “operazioni di ricarica” e, in secundis, è posto a carico del solo “operatore di gio- co online” e non anche sul “distributore” o “esercente”.
Tanto precisato, occorre evidenziare che gli agenti della Guardia di Finanza, nel contestare l'illecito amministrativo al ricorrente, hanno fatto riferimento agli obblighi di identificazione e di verifica della clientela, in relazione alle operazioni di ricarica dei conti, gravanti sugli “operatori di gioco online”, e non a quelli gravanti sul “distributore” o “esercente” in relazione alle operazioni di gioco, ancorché poi in concreto al sia stata contestata, con il decreto impugnato, la sola Pt_1 violazione dell'art. 53, 5 co., d.lgs. n. 231/2007 (che riguarda l'obbligo di identificazione della clientela a carico dei distributori/esercenti in relazione alle operazioni di gioco).
Ed, infatti, gli agenti nel dare atto della impossibilità da parte del di “esibire la Pt_1 documentazione utile a dimostrare l'effettuazione della identificazione e verifica della identità della clientela in occasione degli adempimenti necessari all'apertura e alla modifica dei conti di gioco, come previsto dall'art. 53 d.lgs. n. 231/2007” (pag. 2 verbale di contestazione), hanno di fatto ri- chiamato il comma 1 di tale disposizione, che testualmente recita “gli operatori di gioco on line procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente in occasione degli adempi- menti necessari all'apertura e alla modifica del conto di gioco previsto ai sensi dell'articolo 24 del- la legge 7 luglio 2009, n. 88” .
In definitiva, è stata contestata al , nella sua qualità di “distributore” o “esercente”, Pt_1
la violazione di un obbligo (peraltro riferibile alle sole operazioni di apertura dei conti di gioco) che la legge pone solo a carico degli “operatori di gioco online”, col risultato che il decreto deve rite- nersi illegittimo per avere erroneamente qualificato la condotta del ricorrente come ricompresa nella specifica fattispecie contestata.
Ad abundantiam, si osserva che l'intera materia è stata oggetto di un recente riordino ad opera del d.lgs. 41/2024, a cui appare utile fare un breve cenno, pur non potendo rilevare ai fini del decidere, essendo il decreto entrato in vigore in epoca successiva ai fatti oggetto di contestazione.
La novella, infatti, ha introdotto per la prima volta una espressa regolamentazione dei cosid- detti PVR (Punti Vendita Ricarica) (prevedendo, all'art. 13, l'obbligo, in capo all'esercente, di iden- tificazione della clientela all'atto della effettuazione delle singole operazioni di ricarica), il che in- duce a ritenere che gli stessi non fossero in precedenza espressamente disciplinati dall'art. 53 d.lgs.
n. 231/2007.
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui richiamate, l'opposizione deve essere accolta e il decreto impugnato annullato.
IV.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
7 Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M.
n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a € 1.100,00, appli- cando i valori medi per tutte e quattro le fasi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, ANNULLA il decreto sanzionatorio n.
766192/A/BA, emesso dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari in data 3.6.2020 e notifi- cato in data 30.7.2020;
2. CONDANNA Controparte_1
alla rifusione, in favore di
[...] Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 732,00, di cui € 70,00 per esborsi ed
[...]
€ 662,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e
CAP come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Foggia, 24.3.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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