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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/06/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 502/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di AR, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1. dott. Maria MITOLA Presidente
2. dott. Michele PRENCIPE Consigliere
3. dott. Gaetano LABIANCA Consigliere rel. ha pronunziato, nella causa iscritta al nr. Rg. 417/2023, la seguente
SENTENZA
Sull'appello proposto da:
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Perrini;
Parte_1
appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marcello Magarelli ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio;
appellato
Oggetto: appello avverso sentenza in materia di negatoria servitutis.
All'esito dell'udienza collegiale del 27 maggio 2025, svoltasi a seguito di trattazione scritta, la causa è stata riservata per il deposito della sentenza in base al combinato disposto di cui agli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 27.5.2025.
Fatto.
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. 252/2023 resa dal Parte_1
Tribunale di AR in data 201.2023 e notificata in data 28.3.2023, con la quale il giudice adito aveva rigettato la sua domanda di rimozione di un muro di confine, eretto da , in Controparte_1 violazione delle distanze legali, sull'area comune adiacente la propria unità abitativa, condannandola al pagamento delle spese di lite.
All'uopo, esponeva:
- che, in qualità di proprietaria di una porzione di immobile sita in AR-Palese alla via Chieco IA
(costituita da un piano interrato, piano rialzato e primo piano), aveva convenuto in giudizio dinanzi al pagina 1 di 10 Tribunale di AR , proprietario dell'unità immobiliare adiacente, il quale - nel Controparte_1
corso dello svolgimento di alcuni lavori di ristrutturazione - aveva realizzato arbitrariamente un muro di confine abusivo, poggiandolo a diretto contatto con il muro perimetrale di sua proprietà, invadendo la superficie pertinenziale a uso comune e a servizio anche delle altre unità che vi accedevano dal cancello carrabile, arrecando turbativa al suo diritto di proprietà, poiché per raggiungere la propria abitazione era costretta a svolgere alcune manovre difficoltose;
- che si era costituito in giudizio il convenuto, sostenendo che il muro era stato eretto lungo la linea di confine e non impediva in alcun modo il transito delle auto;
- che la causa era stata istruita con una CTU tecnica e, nonostante le richieste di chiarimento e rinnovazione della CTU, era stata decisa;
- che detta sentenza non era condivisibile “per errata ricostruzione e valutazione dei fatti descritti dalla
CTU ed omesso accertamento della situazione dei luoghi da parte del CTU, per evidente carenza di elementi probatori acquisiti in loco”;
- che invero il CTU aveva erroneamente individuato la linea di confine tra le due proprietà nella
“proiezione del piano baricentrico che attraversa il muro portante a piano seminterrato”, mentre i due corpi di fabbrica avevano superficie distinte e dette particolarità rendevano inequivocabile, a partire dalla zona retroposta, l'individuazione del confine tra i due edifici;
- che invero il corpo di fabbrica del convenuto aveva un'epoca di costruzione successiva a quella di essa appellante e, non essendo dotata di un piano seminterrato entro terra, il convenuto non aveva potuto utilizzare il preesistente muro entro terra;
per poter dar corso alla costruzione in aderenza, si era dovuto dotare di una propria fondazione e di una propria muratura, per cui il muro risultava realizzato sull'area di sedime di proprietà di essa attrice;
- che era errata altresì la statuizione sulle spese di lite e la liquidazione effettuata in favore del CTU nominato, del tutto sproporzionata al valore della causa.
Tanto premesso, chiedeva “in via preliminare, di ammettere previa convocazione del CTU ing.
i chiarimenti richiesti dalla difesa di parte attrice nel verbale di udienza del 2 Persona_1 dicembre 2022, ma inspiegabilmente non disposti dal giudice di prime cure, ud. 26.09.2023 all'esito dell'esame e controdeduzioni svolte per evidente ed omessa visione e/o ispezione dei luoghi, disporre atteso l'evidente errore in cui è incorso il perito di ufficio la rinnovazione della CTU;
nel merito accogliere l'appello, all'esito della convocazione del CTU ing. per gli Persona_1
accertamenti da eseguirsi attraverso i chiarimenti richiesti nel giudizio di I° grado ed inspiegabilmente non consentiti dal giudice di I° grado e nell'espletamento della rinnovazione della CTU;
che il corretto confine tra i due corpi di fabbrica delle due particelle catastali, “non” è materializzata dalla
pagina 2 di 10 proiezione del piano baricentro che attraversa il muro portante a piano seminterrato e che prosegue in corrispondenza del filo fisso esterno, definito dal muro di confine dell'unità immobiliare posta al primo piano;
ma dichiarare che il confine è stabilito dalla linea passante per l'estradosso del muro controterra su cui in continuità è stata realizzata la sopraelevazione fuori terra del piano di calpestio a piano terra, all'estradosso del solaio costituente il pianerottolo di arrivo al livello del piano rialzato;
che in seguito alla esatta individuazione del confine tra le due particelle limitrofe il muro divisorio realizzato arbitrariamente dal convenuto, risulta realizzato addirittura sulla superficie di sedime di proprietà dell'attrice, ed esattamente all'interno di 20 centimetri della indicata line di confine;
- spese come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva il convenuto, che deduceva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., posto che l'appellante si era limitata a contestare le risultanze della CTU senza avanzare specifici motivi di appello;
nel merito, evidenziava che il muro di confine era stato eretto sulla dividente catastale delle contrapposte proprietà in prosecuzione e, dunque, in aderenza ad altra muratura esistente, che aveva - quale principale funzione - quella di fungere da sostegno a una rampa di scale, di proprietà di terzi;
il muro in questione aveva, peraltro, un'altezza pari a mt. 2,00 ed era annoverabile tra i muri di cinta, per cui non era ipotizzabile una violazione delle distanze legali tra le costruzioni.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto dell'appello.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 27.5.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e 350 bis c.p.c.
Diritto. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, occorre muovere dalla premessa che l'art. 342 cod. proc. civ., come pure il successivo art. 434 dello stesso codice di rito, vanno interpretati nel senso che “…. l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice", fermo restando, però, come a tal fine non
"occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata" (Cass. Sez. Un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199, Rv. 645991-01; conforme: Cass. Sez. 6-3, ord. 30 maggio 2018, n 13535, Rv. 648722-01; Cass. Sez Un., ord. 13 dicembre 2012, n. 36481, Rv. 666375-01).
pagina 3 di 10 Ed invero, "[..] il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio", giacché quanto "viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 27199 del 2017, cit.).
Ora, una chiara indicazione delle parti della sentenza di primo grado oggetto di gravame, nonché delle ragioni di critica della stessa, risulta enucleabile - nella specie - dai motivi di appello come sopra illustrati;
l'atto di impugnazione contiene una sintesi delle statuizioni impugnate che consente di individuare, tramite un ordinario sforzo interpretativo, le parti del provvedimento sottoposte a critica nonché le modifiche decisorie richieste al giudice del grado superiore.
Ciò posto, con un primo motivo, parte appellante ha contestato il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, ritenendo che questi avesse acriticamente aderito alle risultanze della
CTU, del tutto erronee.
Va premesso che il primo giudice ha qualificato la domanda come azione personale di reintegrazione in forma specifica ovvero come negatoria servitutis, e tale qualificazione non è stata impugnata da parte appellante.
Con riguardo al manufatto eretto da parte convenuta, il primo giudice ha condiviso le risultanze del
CTU nominato ing. , il quale ha evidenziato che: “… La linea di confine stessa è Per_1
materializzata dalla proiezione del piano baricentrico che attraversa il muro portante a piano seminterrato e che prosegue in corrispondenza del filo fisso esterno, definito dal muro di confine dell'unità immobiliare posta a primo piano.
Il manufatto edilizio ex-novo in analisi è stato realizzato nel medesimo intervallo di tempo in cui sono stati effettuati i lavori di manutenzione straordinaria prima descritti, in aderenza ed in prosecuzione della muratura portante che funge da sostegno per la rampa della scala esterna e del successivo pianerottolo di arrivo del primo piano.
Lo stesso delimita ad est la zona di ingresso dell'unità immobiliare posta al piano interrato (di proprietà attorea) e ad ovest la striscia pavimentata di circa 60 mq pertinenza esclusiva dell'appartamento a piano terra di proprietà della parte convenuta (p.lla 983, ex sub. 4).
Esso ha uno spessore di 15 cm, un'altezza di 200 cm, lunghezza 285 cm ed è rivestito da un lato con intonaco civile liscio chiaro e dall'altro con piastrelle ceramiche con venature effetto lapideo.
pagina 4 di 10 Si può altresì notare come il nuovo muro è stato realizzato a circa 12 cm a destra rispetto la linea di confine, in continuità della parte di muro portante che si affaccia sulla proprietà del CP_1
, costruito lasciando entrambe le facce libere (Vedasi Allegato n.3 – Rilievo geometrico).
[...]
Considerando l'art. 873 del codice civile che recita testualmente “le costruzioni poste su terreni confinanti devono essere tenute a una distanza di almeno 3 metri dal confine, sempre che il regolamento comunale non preveda una distanza maggiore”. Questa disciplina trova però deroga per quanto concerne una particolare casistica e tipologia di muri, ovvero i cosiddetti muri di cinta che possono essere collegati ed interconnessi ad un'altra unità strutturale oppure risultare isolati.
L'art. 878 del codice civile, definisce siffatta casistica affermando come “Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873”.
Nella fattispecie il manufatto edilizio in questione ha una altezza pari a due metri ed ha entrambe le facce libere da costruzioni e/o vincoli di natura strutturale.
Esso presenta caratteristiche geometriche e prestazionali tipiche di un muro di cinta, delimitando totalmente la fascia pavimentata di pertinenza esclusiva dell'immobile a piano terra ed impedendo
l'ingresso a cose e/o persone, ostacolando lo sguardo del vicino sulla medesima porzione scoperta”.
Alla stregua di tali conclusioni, ritenute immuni da vizi logici e giuridici, il primo Giudice ha concluso che, avendo il muro un'altezza inferiore a mt. 3,00 ed avendo lo stesso funzione di delimitazione della linea di confine (muro di cinta), non poteva essere considerato per il computo della distanza tra le costruzioni, alla luce del costante insegnamento della Suprema Corte in ordine ai muri di cinta.
Inoltre, non rappresentando impedimento al normale transito dei veicoli, sia in ingresso che in uscita dall'unico accesso carrabile, e garantendo al contempo la ventilazione e la illuminazione dei locali posti in adiacenza, non poteva neppure ritenersi che esso avesse in qualche modo arrecato turbamento o molestia alla proprietà dell'attrice, sicchè la domanda, compresa quella di risarcimento danni, andava rigettata.
Ora, l'appello si è tutto incentrato sull'errore compiuto dal CTU, il quale avrebbe ritenuto che il muro eretto (dello spessore di 15 cm. e con un'altezza di mt. 2,00) sarebbe stato appoggiato in aderenza alla muratura di confine (a circa 12 cm a destra rispetto alla linea di confine della muratura), all'interno della proprietà di . Controparte_1
A detta di parte appellante, ove il CTU avesse esaminato lo stralcio di mappa catastale, si sarebbe avveduto:
pagina 5 di 10 - che la linea di confine tra le due p.lle 2139 e 983 era assolutamente rettilinea, e detto allineamento sarebbe confermato anche dalla planimetria del 23.1.1964, poi non confermata dalle altre due planimetrie del 1990 e del 2017 (che riporterebbero una linea spezzata);
- che, inoltre, i due edifici avevano finiture superficiali distinte (avendo età diversa) e, ove avesse anche ispezionato la zona retroposta a quella prospiciente, si sarebbe reso conto che la linea di confine tra i due edifici non era quella rappresentata dalla muratura cui era stato appoggiato il muro;
- che, nella zona retroposta del proprio immobile, esisteva un vano dotato di volta cilindrica che era parallelo alla linea di confine e si innestava direttamente sulla muratura di pietrame;
- che detta muratura definiva, con il suo estradosso controterra, il confine tra i due corpi di fabbrica.
Tale essendo il principale motivo di appello, va detto che, a parere della Corte, esso è infondato.
Va premesso che il CTP di parte appellante ha osservato che la linea di confine non è rappresentata “… dalla proiezione del piano baricentrico che attraversa il muro portante a piano seminterrato e che prosegue in corrispondenza del filo fisso esterno, definito dal muro di confine dell'unità immobiliare posta al primo piano”, bensì dalla “… linea passante per l'estradosso del muro entroterra su cui in continuità è stata realizzata la sopraelevazione fuori terra dal piano di calpestio a piano terra, all'estradosso del solaio costituente il pianerottolo di arrivo al livello del piano rialzato, come indicato nel rilievo in colore rosso”.
Va altresì osservato che il CTU, nelle sue controdeduzioni alle osservazioni svolte dal CTP di parte attrice, ha rilevato che - dal rilievo diretto eseguito - la linea di confine è rettilinea e la muratura sul confine ha uno spessore di circa 55/60 cm.
Esaminando le foto del prospetto retrostante, l'esperto ha evidenziato che le murature di confine attigue hanno ciascuna spessore di circa 25/30 cm, il che conferma appieno lo spessore totale di circa 55/60 cm della facciata in muratura prospiciente via Chieco IA (su cui è stato eretto il muro), con le due pareti portanti poste praticamente in aderenza.
Non è stato possibile, per il CTU, apprezzare la profondità del muro portante di confine del piano seminterrato di parte attrice, poiché ciò avrebbe comportato la necessità di svolgere un'analisi distruttiva del muro nel seminterrato o, in subordine, un'indagine sonica (per poterne stimare lo spessore); ad ogni buon conto, esaminando la planimetria catastale del piano seminterrato, ha potuto stabilire che questa ha un andamento rettilineo e uno spessore graficamente indicato in 30 cm.
Orbene, essendo il muro di confine tra le due proprietà profondo - a livello del piano terra/piano rialzato - circa 60 cm., ovvero quasi il doppio dello spessore del muro del piano seminterrato, il CTU ha potuto concludere che la linea di confine si trova a circa 22 cm. dal filo esterno del muro che si affaccia sulla scala esterna e che si discosta di pochi cm. dal pieno baricentro del muro di confine.
pagina 6 di 10 Avendo il convenuto posizionato il muro a circa 12 cm dal baricentro del muro di confine, esso si trova all'interno della proprietà . CP_1
Orbene, tali essendo le risultanze della CTU in sede di controdeduzioni, condivise integralmente dal primo Giudice, sarebbe stato onere della controparte, ovvero dell'appellante, in sede di impugnazione, dimostrare l'erroneità di tali conclusioni;
viceversa, parte appellante non ha fatto che riprodurre le osservazioni alla CTU anche in sede di appello, rispetto alle quali appare del tutto inutile disporre una richiesta di chiarimenti, avendo il CTU esposto in modo chiaro le ragioni del proprio elaborato, ovvero che il muro divisorio tra le due proprietà è stato eretto all'interno della linea di confine tra le due proprietà, anche considerando quanto osservato dal CTP relativamente alla posizione dei due edifici in sede retrostante.
Dette conclusioni appaiono immuni da vizi logici e giuridici, non apparendo adeguatamente confutate sul piano tecnico;
non appare poi condivisibile l'asserzione che il CTU non avrebbe effettuato un rilievo dello stato dei luoghi, sussistendo agli atti verbale regolarmente sottoscritto in cui si evidenzia che ha proceduto ad “attento e idoneo rilievo metrico fotografico dello stato dei luoghi”; quanto all'obiezione che, a fronte di osservazioni non manifestamente infondate, il giudice deve provvedere a richiedere chiarimenti al CTU, a disporre la rinnovazione delle indagini ovvero, nei casi più gravi, a disporre la sostituzione, va detto che l'art. 195 cod. proc. civ. prevede, all'ultimo comma, che il consulente tecnico d'ufficio deve trasmettere la sua relazione alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza in cui è intervenuto il conferimento dell'incarico e il relativo giuramento, che le parti possono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione entro l'apposito termine fissato dal giudice con la medesima ordinanza e che entro il successivo termine ivi fissato dal giudice il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
Pertanto, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, cosicché non costituisce “error in procedendo” la decisione del giudice che ritenga di non dare corso all'appendice del procedimento consulenziale con la richiesta di chiarimenti, o che, come nel caso in esame, ritenga che la stessa, benché originariamente disposta, non sia più necessaria.
Nella specie, reputa la Corte di non dover disporre la rinnovazione delle operazioni peritali, eseguite nel giudizio di primo grado alla presenza del consulente e nel contraddittorio delle parti, stante il contenuto delle controdeduzioni elaborate dal CTU che offrono adeguata risposta e confutazione di tali osservazioni;
quanto al fatto che il CTU sarebbe incorso in valutazioni giuridiche che non gli competevano, osservando che il muro come quello del caso di specie aveva le caratteristiche del muro pagina 7 di 10 di cinta e, come tale, era esentato dall'obbligo di rispettare le distanze legali, va detto che, in primo grado, parte convenuta aveva eccepito (v. comparsa alla pag. 4) che esso aveva un'altezza di mt. 2,00, era stato realizzato al fine di delimitare una proprietà esclusiva e, come tale, da annoverare tra i muri di cinta: ne deriva che il CTU non ha compiuto alcuna valutazione giuridica, ma si è limitato a constatare che l'altezza del muro, la sua funzione di divisorio tra le due proprietà e l'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, consentivano di inquadrarlo nell'ambito dei muri di cinta con conseguente esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall'art. 878 cod. civ.
Ne deriva che non appare neppure condivisibile l'obiezione che il giudice abbia acriticamente aderito alle conclusioni del CTU che aveva espresso valutazioni giuridiche, posto che l'eccezione dell'esenzione dall'art. 878 c.c. era stata sollevata in primo luogo da parte convenuta.
In conclusione, trattandosi di muro avente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo (Sez. 2, Sent. n. 3037 del 2015, Sez. 2, Sent. n. 8671 del 2001), deve ritenersi che la sentenza di primo grado non meriti censure.
Quanto al secondo motivo, relativo alla sproporzione tra il valore della causa e il pagamento delle spese di lite (per la complessiva somma di € 2.800,00, oltre che per quelle di CTU nella misura liquidata di €
2.945,88), va detto che, indipendentemente dal valore dichiarato dall'attore (che lo aveva ricompreso nel valore di € 5.000,00) la domanda di "negatoria servitutis" è di natura reale e non personale e, quindi, in ordine ad essa, la competenza per valore si determina in base all'art. 15 cod. proc. civ.; e, nelle cause nelle quali sia stata esercitata l'azione "negatoria servitutis", la pretesa diretta alla demolizione delle opere costruite dal convenuto, non influisce sul valore della causa ai fini della competenza, in quanto la demolizione non è soggetta al cumulo oggettivo, costituendo lo stesso contenuto della "negatoria", la quale è preordinata non solo all'accertamento dell'inesistenza della servitù, ma anche alla cessazione della situazione antigiuridica posta in essere.
Pertanto, nella specie, laddove si verte in tema di "negatoria servitutis", per la determinazione della competenza deve applicarsi soltanto l'art. 15 cod. proc. civ.
L'art. 15 c.p.c., comma 3, si riferisce al reddito dominicale o alla rendita catastale dell'immobile all'atto della proposizione della domanda.
In mancanza, il giudice deve determinare il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti e, se questi non offrono elementi di stima, il valore della causa si ritiene indeterminabile (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 1621 del 19/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 15916 del 15/06/2018; Sez. 2, Sentenza n.
7409 del 14/04/2016; Sez. 2, Sentenza n. 10810 del 26/05/2015).
pagina 8 di 10 Ora, dagli atti del giudizio di primo grado (v. perizia di stima immobiliare dell'immobile di parte attrice), si ricava che l'immobile è censito presso l'Agenzia del territorio al fg. 1, p.lla 2139 sub 1 cat.
a/3, rendita € 658,48, vani 8,5 superficie catastale 175 mq.
Ne deriva che, moltiplicando la rendita di € 650,00 per 50, si ottiene un valore pari ad € 32.924,00, per cui, pur applicando i minimi, si otterrebbe un compenso superiore (€ 3.809,00) a quello effettivamente liquidato.
Avendo, peraltro, il primo giudice qualificato la domanda come un'azione personale di reintegrazione in forma specifica, il valore della causa è indeterminabile (a complessità bassa), per cui, pur applicando i minimi, i parametri non cambierebbero minimamente.
Quanto alla liquidazione dell'ing. , in € 2.945,88, effettuata con decreto del 22.11.2022, è Per_1
noto che il decreto di liquidazione del CTU va impugnato nelle forme e nei modi di cui all'art. 170 del d.p.r. n. 115/2002 e che il sindacato del giudice in sede di decreto di liquidazione del compenso del
CTU non è limitato al quantum ma si estende anche all'an sotto il profilo della rispondenza dell'opera svolta ai quesiti posti, e dunque all'accertamento della conformità dell'attività del consulente stesso all'incarico affidatogli sotto il profilo della qualità e completezza, con il limite della valutazione della validità e dell'utilità della consulenza tecnica, il cui apprezzamento è riservato al giudice della controversia in sede di cognizione del merito, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa e da far valere nella sede del processo in cui la consulenza è stata disposta (Cass. n. 3024 del 2011, n.
7632 del 2006, n. 7499 del 2006, n. 4425 del 1998, n. 1014 del 1996, n. 6684 del 1995).
La possibilità di dedurre l'incongruità del compenso trova comunque il limite dell'emanazione del decreto di liquidazione dei compensi, il quale ha natura giudiziale, suscettibile di acquisire valore di cosa giudicata se non tempestivamente impugnato (Cass. n. 27515 del 2014, mentre il carattere interinale e provvisorio del decreto è limitato alla statuizione che pone il pagamento a carico di una o più parti, in quanto destinata a venir meno con la sentenza emessa all'esito del giudizio - Cass. n. 6766 del 2012).
Non è dunque consentito, in presenza della formazione del titolo giudiziale, dedurre ragioni di doglianza che andavano sollevate con la tempestiva impugnazione del decreto di liquidazione.
La sentenza, sul punto delle spese peritali, ha un particolare connotato: non può modificare l'an ed il quantum delle spese regolati dal decreto o, ove proposta opposizione, dal provvedimento definitorio
(ordinanza del giudice di merito o sentenza della Cassazione) del giudizio di opposizione.
All'evidenza, la sentenza ha la peculiare virtù di rendere definitivo quanto statuito nel decreto precludendo la proposizione dell'opposizione, ove ancora vivo il termine di prescrizione.
pagina 9 di 10 Quindi, nel caso in cui sia pronunciato decreto di liquidazione delle spese all'ausiliario con peso in capo all'attore, la sentenza definitoria del giudizio che rigetti la domanda attorea dovrà porre – in assenza della compensazione delle spese, come nella specie - in via definitiva ed esclusiva, le spese in esame a carico dell'attore; l'attore resta sempre obbligato, astretto dal titolo esecutivo costituito dal decreto, nei confronti dell'ausiliario.
In definitiva, l'appello non può essere accolto.
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante, secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a favore degli appellati, liquidate con riferimento al D.M. n. 55/2014 e 147/2022 per procedimenti di valore indeterminabile, applicati i valori minimi.
All'integrale rigetto dell'appello consegue, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n.
115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), l'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n.252/2023, così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuta e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di lite in favore dell'appellato, che liquida nella complessiva somma di € 4.996,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n.
115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in AR il 27.5.2025
Il Giudice rel
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di AR, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1. dott. Maria MITOLA Presidente
2. dott. Michele PRENCIPE Consigliere
3. dott. Gaetano LABIANCA Consigliere rel. ha pronunziato, nella causa iscritta al nr. Rg. 417/2023, la seguente
SENTENZA
Sull'appello proposto da:
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Perrini;
Parte_1
appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marcello Magarelli ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio;
appellato
Oggetto: appello avverso sentenza in materia di negatoria servitutis.
All'esito dell'udienza collegiale del 27 maggio 2025, svoltasi a seguito di trattazione scritta, la causa è stata riservata per il deposito della sentenza in base al combinato disposto di cui agli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 27.5.2025.
Fatto.
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. 252/2023 resa dal Parte_1
Tribunale di AR in data 201.2023 e notificata in data 28.3.2023, con la quale il giudice adito aveva rigettato la sua domanda di rimozione di un muro di confine, eretto da , in Controparte_1 violazione delle distanze legali, sull'area comune adiacente la propria unità abitativa, condannandola al pagamento delle spese di lite.
All'uopo, esponeva:
- che, in qualità di proprietaria di una porzione di immobile sita in AR-Palese alla via Chieco IA
(costituita da un piano interrato, piano rialzato e primo piano), aveva convenuto in giudizio dinanzi al pagina 1 di 10 Tribunale di AR , proprietario dell'unità immobiliare adiacente, il quale - nel Controparte_1
corso dello svolgimento di alcuni lavori di ristrutturazione - aveva realizzato arbitrariamente un muro di confine abusivo, poggiandolo a diretto contatto con il muro perimetrale di sua proprietà, invadendo la superficie pertinenziale a uso comune e a servizio anche delle altre unità che vi accedevano dal cancello carrabile, arrecando turbativa al suo diritto di proprietà, poiché per raggiungere la propria abitazione era costretta a svolgere alcune manovre difficoltose;
- che si era costituito in giudizio il convenuto, sostenendo che il muro era stato eretto lungo la linea di confine e non impediva in alcun modo il transito delle auto;
- che la causa era stata istruita con una CTU tecnica e, nonostante le richieste di chiarimento e rinnovazione della CTU, era stata decisa;
- che detta sentenza non era condivisibile “per errata ricostruzione e valutazione dei fatti descritti dalla
CTU ed omesso accertamento della situazione dei luoghi da parte del CTU, per evidente carenza di elementi probatori acquisiti in loco”;
- che invero il CTU aveva erroneamente individuato la linea di confine tra le due proprietà nella
“proiezione del piano baricentrico che attraversa il muro portante a piano seminterrato”, mentre i due corpi di fabbrica avevano superficie distinte e dette particolarità rendevano inequivocabile, a partire dalla zona retroposta, l'individuazione del confine tra i due edifici;
- che invero il corpo di fabbrica del convenuto aveva un'epoca di costruzione successiva a quella di essa appellante e, non essendo dotata di un piano seminterrato entro terra, il convenuto non aveva potuto utilizzare il preesistente muro entro terra;
per poter dar corso alla costruzione in aderenza, si era dovuto dotare di una propria fondazione e di una propria muratura, per cui il muro risultava realizzato sull'area di sedime di proprietà di essa attrice;
- che era errata altresì la statuizione sulle spese di lite e la liquidazione effettuata in favore del CTU nominato, del tutto sproporzionata al valore della causa.
Tanto premesso, chiedeva “in via preliminare, di ammettere previa convocazione del CTU ing.
i chiarimenti richiesti dalla difesa di parte attrice nel verbale di udienza del 2 Persona_1 dicembre 2022, ma inspiegabilmente non disposti dal giudice di prime cure, ud. 26.09.2023 all'esito dell'esame e controdeduzioni svolte per evidente ed omessa visione e/o ispezione dei luoghi, disporre atteso l'evidente errore in cui è incorso il perito di ufficio la rinnovazione della CTU;
nel merito accogliere l'appello, all'esito della convocazione del CTU ing. per gli Persona_1
accertamenti da eseguirsi attraverso i chiarimenti richiesti nel giudizio di I° grado ed inspiegabilmente non consentiti dal giudice di I° grado e nell'espletamento della rinnovazione della CTU;
che il corretto confine tra i due corpi di fabbrica delle due particelle catastali, “non” è materializzata dalla
pagina 2 di 10 proiezione del piano baricentro che attraversa il muro portante a piano seminterrato e che prosegue in corrispondenza del filo fisso esterno, definito dal muro di confine dell'unità immobiliare posta al primo piano;
ma dichiarare che il confine è stabilito dalla linea passante per l'estradosso del muro controterra su cui in continuità è stata realizzata la sopraelevazione fuori terra del piano di calpestio a piano terra, all'estradosso del solaio costituente il pianerottolo di arrivo al livello del piano rialzato;
che in seguito alla esatta individuazione del confine tra le due particelle limitrofe il muro divisorio realizzato arbitrariamente dal convenuto, risulta realizzato addirittura sulla superficie di sedime di proprietà dell'attrice, ed esattamente all'interno di 20 centimetri della indicata line di confine;
- spese come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva il convenuto, che deduceva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., posto che l'appellante si era limitata a contestare le risultanze della CTU senza avanzare specifici motivi di appello;
nel merito, evidenziava che il muro di confine era stato eretto sulla dividente catastale delle contrapposte proprietà in prosecuzione e, dunque, in aderenza ad altra muratura esistente, che aveva - quale principale funzione - quella di fungere da sostegno a una rampa di scale, di proprietà di terzi;
il muro in questione aveva, peraltro, un'altezza pari a mt. 2,00 ed era annoverabile tra i muri di cinta, per cui non era ipotizzabile una violazione delle distanze legali tra le costruzioni.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto dell'appello.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 27.5.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e 350 bis c.p.c.
Diritto. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, occorre muovere dalla premessa che l'art. 342 cod. proc. civ., come pure il successivo art. 434 dello stesso codice di rito, vanno interpretati nel senso che “…. l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice", fermo restando, però, come a tal fine non
"occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata" (Cass. Sez. Un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199, Rv. 645991-01; conforme: Cass. Sez. 6-3, ord. 30 maggio 2018, n 13535, Rv. 648722-01; Cass. Sez Un., ord. 13 dicembre 2012, n. 36481, Rv. 666375-01).
pagina 3 di 10 Ed invero, "[..] il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio", giacché quanto "viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 27199 del 2017, cit.).
Ora, una chiara indicazione delle parti della sentenza di primo grado oggetto di gravame, nonché delle ragioni di critica della stessa, risulta enucleabile - nella specie - dai motivi di appello come sopra illustrati;
l'atto di impugnazione contiene una sintesi delle statuizioni impugnate che consente di individuare, tramite un ordinario sforzo interpretativo, le parti del provvedimento sottoposte a critica nonché le modifiche decisorie richieste al giudice del grado superiore.
Ciò posto, con un primo motivo, parte appellante ha contestato il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, ritenendo che questi avesse acriticamente aderito alle risultanze della
CTU, del tutto erronee.
Va premesso che il primo giudice ha qualificato la domanda come azione personale di reintegrazione in forma specifica ovvero come negatoria servitutis, e tale qualificazione non è stata impugnata da parte appellante.
Con riguardo al manufatto eretto da parte convenuta, il primo giudice ha condiviso le risultanze del
CTU nominato ing. , il quale ha evidenziato che: “… La linea di confine stessa è Per_1
materializzata dalla proiezione del piano baricentrico che attraversa il muro portante a piano seminterrato e che prosegue in corrispondenza del filo fisso esterno, definito dal muro di confine dell'unità immobiliare posta a primo piano.
Il manufatto edilizio ex-novo in analisi è stato realizzato nel medesimo intervallo di tempo in cui sono stati effettuati i lavori di manutenzione straordinaria prima descritti, in aderenza ed in prosecuzione della muratura portante che funge da sostegno per la rampa della scala esterna e del successivo pianerottolo di arrivo del primo piano.
Lo stesso delimita ad est la zona di ingresso dell'unità immobiliare posta al piano interrato (di proprietà attorea) e ad ovest la striscia pavimentata di circa 60 mq pertinenza esclusiva dell'appartamento a piano terra di proprietà della parte convenuta (p.lla 983, ex sub. 4).
Esso ha uno spessore di 15 cm, un'altezza di 200 cm, lunghezza 285 cm ed è rivestito da un lato con intonaco civile liscio chiaro e dall'altro con piastrelle ceramiche con venature effetto lapideo.
pagina 4 di 10 Si può altresì notare come il nuovo muro è stato realizzato a circa 12 cm a destra rispetto la linea di confine, in continuità della parte di muro portante che si affaccia sulla proprietà del CP_1
, costruito lasciando entrambe le facce libere (Vedasi Allegato n.3 – Rilievo geometrico).
[...]
Considerando l'art. 873 del codice civile che recita testualmente “le costruzioni poste su terreni confinanti devono essere tenute a una distanza di almeno 3 metri dal confine, sempre che il regolamento comunale non preveda una distanza maggiore”. Questa disciplina trova però deroga per quanto concerne una particolare casistica e tipologia di muri, ovvero i cosiddetti muri di cinta che possono essere collegati ed interconnessi ad un'altra unità strutturale oppure risultare isolati.
L'art. 878 del codice civile, definisce siffatta casistica affermando come “Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873”.
Nella fattispecie il manufatto edilizio in questione ha una altezza pari a due metri ed ha entrambe le facce libere da costruzioni e/o vincoli di natura strutturale.
Esso presenta caratteristiche geometriche e prestazionali tipiche di un muro di cinta, delimitando totalmente la fascia pavimentata di pertinenza esclusiva dell'immobile a piano terra ed impedendo
l'ingresso a cose e/o persone, ostacolando lo sguardo del vicino sulla medesima porzione scoperta”.
Alla stregua di tali conclusioni, ritenute immuni da vizi logici e giuridici, il primo Giudice ha concluso che, avendo il muro un'altezza inferiore a mt. 3,00 ed avendo lo stesso funzione di delimitazione della linea di confine (muro di cinta), non poteva essere considerato per il computo della distanza tra le costruzioni, alla luce del costante insegnamento della Suprema Corte in ordine ai muri di cinta.
Inoltre, non rappresentando impedimento al normale transito dei veicoli, sia in ingresso che in uscita dall'unico accesso carrabile, e garantendo al contempo la ventilazione e la illuminazione dei locali posti in adiacenza, non poteva neppure ritenersi che esso avesse in qualche modo arrecato turbamento o molestia alla proprietà dell'attrice, sicchè la domanda, compresa quella di risarcimento danni, andava rigettata.
Ora, l'appello si è tutto incentrato sull'errore compiuto dal CTU, il quale avrebbe ritenuto che il muro eretto (dello spessore di 15 cm. e con un'altezza di mt. 2,00) sarebbe stato appoggiato in aderenza alla muratura di confine (a circa 12 cm a destra rispetto alla linea di confine della muratura), all'interno della proprietà di . Controparte_1
A detta di parte appellante, ove il CTU avesse esaminato lo stralcio di mappa catastale, si sarebbe avveduto:
pagina 5 di 10 - che la linea di confine tra le due p.lle 2139 e 983 era assolutamente rettilinea, e detto allineamento sarebbe confermato anche dalla planimetria del 23.1.1964, poi non confermata dalle altre due planimetrie del 1990 e del 2017 (che riporterebbero una linea spezzata);
- che, inoltre, i due edifici avevano finiture superficiali distinte (avendo età diversa) e, ove avesse anche ispezionato la zona retroposta a quella prospiciente, si sarebbe reso conto che la linea di confine tra i due edifici non era quella rappresentata dalla muratura cui era stato appoggiato il muro;
- che, nella zona retroposta del proprio immobile, esisteva un vano dotato di volta cilindrica che era parallelo alla linea di confine e si innestava direttamente sulla muratura di pietrame;
- che detta muratura definiva, con il suo estradosso controterra, il confine tra i due corpi di fabbrica.
Tale essendo il principale motivo di appello, va detto che, a parere della Corte, esso è infondato.
Va premesso che il CTP di parte appellante ha osservato che la linea di confine non è rappresentata “… dalla proiezione del piano baricentrico che attraversa il muro portante a piano seminterrato e che prosegue in corrispondenza del filo fisso esterno, definito dal muro di confine dell'unità immobiliare posta al primo piano”, bensì dalla “… linea passante per l'estradosso del muro entroterra su cui in continuità è stata realizzata la sopraelevazione fuori terra dal piano di calpestio a piano terra, all'estradosso del solaio costituente il pianerottolo di arrivo al livello del piano rialzato, come indicato nel rilievo in colore rosso”.
Va altresì osservato che il CTU, nelle sue controdeduzioni alle osservazioni svolte dal CTP di parte attrice, ha rilevato che - dal rilievo diretto eseguito - la linea di confine è rettilinea e la muratura sul confine ha uno spessore di circa 55/60 cm.
Esaminando le foto del prospetto retrostante, l'esperto ha evidenziato che le murature di confine attigue hanno ciascuna spessore di circa 25/30 cm, il che conferma appieno lo spessore totale di circa 55/60 cm della facciata in muratura prospiciente via Chieco IA (su cui è stato eretto il muro), con le due pareti portanti poste praticamente in aderenza.
Non è stato possibile, per il CTU, apprezzare la profondità del muro portante di confine del piano seminterrato di parte attrice, poiché ciò avrebbe comportato la necessità di svolgere un'analisi distruttiva del muro nel seminterrato o, in subordine, un'indagine sonica (per poterne stimare lo spessore); ad ogni buon conto, esaminando la planimetria catastale del piano seminterrato, ha potuto stabilire che questa ha un andamento rettilineo e uno spessore graficamente indicato in 30 cm.
Orbene, essendo il muro di confine tra le due proprietà profondo - a livello del piano terra/piano rialzato - circa 60 cm., ovvero quasi il doppio dello spessore del muro del piano seminterrato, il CTU ha potuto concludere che la linea di confine si trova a circa 22 cm. dal filo esterno del muro che si affaccia sulla scala esterna e che si discosta di pochi cm. dal pieno baricentro del muro di confine.
pagina 6 di 10 Avendo il convenuto posizionato il muro a circa 12 cm dal baricentro del muro di confine, esso si trova all'interno della proprietà . CP_1
Orbene, tali essendo le risultanze della CTU in sede di controdeduzioni, condivise integralmente dal primo Giudice, sarebbe stato onere della controparte, ovvero dell'appellante, in sede di impugnazione, dimostrare l'erroneità di tali conclusioni;
viceversa, parte appellante non ha fatto che riprodurre le osservazioni alla CTU anche in sede di appello, rispetto alle quali appare del tutto inutile disporre una richiesta di chiarimenti, avendo il CTU esposto in modo chiaro le ragioni del proprio elaborato, ovvero che il muro divisorio tra le due proprietà è stato eretto all'interno della linea di confine tra le due proprietà, anche considerando quanto osservato dal CTP relativamente alla posizione dei due edifici in sede retrostante.
Dette conclusioni appaiono immuni da vizi logici e giuridici, non apparendo adeguatamente confutate sul piano tecnico;
non appare poi condivisibile l'asserzione che il CTU non avrebbe effettuato un rilievo dello stato dei luoghi, sussistendo agli atti verbale regolarmente sottoscritto in cui si evidenzia che ha proceduto ad “attento e idoneo rilievo metrico fotografico dello stato dei luoghi”; quanto all'obiezione che, a fronte di osservazioni non manifestamente infondate, il giudice deve provvedere a richiedere chiarimenti al CTU, a disporre la rinnovazione delle indagini ovvero, nei casi più gravi, a disporre la sostituzione, va detto che l'art. 195 cod. proc. civ. prevede, all'ultimo comma, che il consulente tecnico d'ufficio deve trasmettere la sua relazione alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza in cui è intervenuto il conferimento dell'incarico e il relativo giuramento, che le parti possono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione entro l'apposito termine fissato dal giudice con la medesima ordinanza e che entro il successivo termine ivi fissato dal giudice il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
Pertanto, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, cosicché non costituisce “error in procedendo” la decisione del giudice che ritenga di non dare corso all'appendice del procedimento consulenziale con la richiesta di chiarimenti, o che, come nel caso in esame, ritenga che la stessa, benché originariamente disposta, non sia più necessaria.
Nella specie, reputa la Corte di non dover disporre la rinnovazione delle operazioni peritali, eseguite nel giudizio di primo grado alla presenza del consulente e nel contraddittorio delle parti, stante il contenuto delle controdeduzioni elaborate dal CTU che offrono adeguata risposta e confutazione di tali osservazioni;
quanto al fatto che il CTU sarebbe incorso in valutazioni giuridiche che non gli competevano, osservando che il muro come quello del caso di specie aveva le caratteristiche del muro pagina 7 di 10 di cinta e, come tale, era esentato dall'obbligo di rispettare le distanze legali, va detto che, in primo grado, parte convenuta aveva eccepito (v. comparsa alla pag. 4) che esso aveva un'altezza di mt. 2,00, era stato realizzato al fine di delimitare una proprietà esclusiva e, come tale, da annoverare tra i muri di cinta: ne deriva che il CTU non ha compiuto alcuna valutazione giuridica, ma si è limitato a constatare che l'altezza del muro, la sua funzione di divisorio tra le due proprietà e l'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, consentivano di inquadrarlo nell'ambito dei muri di cinta con conseguente esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall'art. 878 cod. civ.
Ne deriva che non appare neppure condivisibile l'obiezione che il giudice abbia acriticamente aderito alle conclusioni del CTU che aveva espresso valutazioni giuridiche, posto che l'eccezione dell'esenzione dall'art. 878 c.c. era stata sollevata in primo luogo da parte convenuta.
In conclusione, trattandosi di muro avente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo (Sez. 2, Sent. n. 3037 del 2015, Sez. 2, Sent. n. 8671 del 2001), deve ritenersi che la sentenza di primo grado non meriti censure.
Quanto al secondo motivo, relativo alla sproporzione tra il valore della causa e il pagamento delle spese di lite (per la complessiva somma di € 2.800,00, oltre che per quelle di CTU nella misura liquidata di €
2.945,88), va detto che, indipendentemente dal valore dichiarato dall'attore (che lo aveva ricompreso nel valore di € 5.000,00) la domanda di "negatoria servitutis" è di natura reale e non personale e, quindi, in ordine ad essa, la competenza per valore si determina in base all'art. 15 cod. proc. civ.; e, nelle cause nelle quali sia stata esercitata l'azione "negatoria servitutis", la pretesa diretta alla demolizione delle opere costruite dal convenuto, non influisce sul valore della causa ai fini della competenza, in quanto la demolizione non è soggetta al cumulo oggettivo, costituendo lo stesso contenuto della "negatoria", la quale è preordinata non solo all'accertamento dell'inesistenza della servitù, ma anche alla cessazione della situazione antigiuridica posta in essere.
Pertanto, nella specie, laddove si verte in tema di "negatoria servitutis", per la determinazione della competenza deve applicarsi soltanto l'art. 15 cod. proc. civ.
L'art. 15 c.p.c., comma 3, si riferisce al reddito dominicale o alla rendita catastale dell'immobile all'atto della proposizione della domanda.
In mancanza, il giudice deve determinare il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti e, se questi non offrono elementi di stima, il valore della causa si ritiene indeterminabile (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 1621 del 19/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 15916 del 15/06/2018; Sez. 2, Sentenza n.
7409 del 14/04/2016; Sez. 2, Sentenza n. 10810 del 26/05/2015).
pagina 8 di 10 Ora, dagli atti del giudizio di primo grado (v. perizia di stima immobiliare dell'immobile di parte attrice), si ricava che l'immobile è censito presso l'Agenzia del territorio al fg. 1, p.lla 2139 sub 1 cat.
a/3, rendita € 658,48, vani 8,5 superficie catastale 175 mq.
Ne deriva che, moltiplicando la rendita di € 650,00 per 50, si ottiene un valore pari ad € 32.924,00, per cui, pur applicando i minimi, si otterrebbe un compenso superiore (€ 3.809,00) a quello effettivamente liquidato.
Avendo, peraltro, il primo giudice qualificato la domanda come un'azione personale di reintegrazione in forma specifica, il valore della causa è indeterminabile (a complessità bassa), per cui, pur applicando i minimi, i parametri non cambierebbero minimamente.
Quanto alla liquidazione dell'ing. , in € 2.945,88, effettuata con decreto del 22.11.2022, è Per_1
noto che il decreto di liquidazione del CTU va impugnato nelle forme e nei modi di cui all'art. 170 del d.p.r. n. 115/2002 e che il sindacato del giudice in sede di decreto di liquidazione del compenso del
CTU non è limitato al quantum ma si estende anche all'an sotto il profilo della rispondenza dell'opera svolta ai quesiti posti, e dunque all'accertamento della conformità dell'attività del consulente stesso all'incarico affidatogli sotto il profilo della qualità e completezza, con il limite della valutazione della validità e dell'utilità della consulenza tecnica, il cui apprezzamento è riservato al giudice della controversia in sede di cognizione del merito, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa e da far valere nella sede del processo in cui la consulenza è stata disposta (Cass. n. 3024 del 2011, n.
7632 del 2006, n. 7499 del 2006, n. 4425 del 1998, n. 1014 del 1996, n. 6684 del 1995).
La possibilità di dedurre l'incongruità del compenso trova comunque il limite dell'emanazione del decreto di liquidazione dei compensi, il quale ha natura giudiziale, suscettibile di acquisire valore di cosa giudicata se non tempestivamente impugnato (Cass. n. 27515 del 2014, mentre il carattere interinale e provvisorio del decreto è limitato alla statuizione che pone il pagamento a carico di una o più parti, in quanto destinata a venir meno con la sentenza emessa all'esito del giudizio - Cass. n. 6766 del 2012).
Non è dunque consentito, in presenza della formazione del titolo giudiziale, dedurre ragioni di doglianza che andavano sollevate con la tempestiva impugnazione del decreto di liquidazione.
La sentenza, sul punto delle spese peritali, ha un particolare connotato: non può modificare l'an ed il quantum delle spese regolati dal decreto o, ove proposta opposizione, dal provvedimento definitorio
(ordinanza del giudice di merito o sentenza della Cassazione) del giudizio di opposizione.
All'evidenza, la sentenza ha la peculiare virtù di rendere definitivo quanto statuito nel decreto precludendo la proposizione dell'opposizione, ove ancora vivo il termine di prescrizione.
pagina 9 di 10 Quindi, nel caso in cui sia pronunciato decreto di liquidazione delle spese all'ausiliario con peso in capo all'attore, la sentenza definitoria del giudizio che rigetti la domanda attorea dovrà porre – in assenza della compensazione delle spese, come nella specie - in via definitiva ed esclusiva, le spese in esame a carico dell'attore; l'attore resta sempre obbligato, astretto dal titolo esecutivo costituito dal decreto, nei confronti dell'ausiliario.
In definitiva, l'appello non può essere accolto.
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante, secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a favore degli appellati, liquidate con riferimento al D.M. n. 55/2014 e 147/2022 per procedimenti di valore indeterminabile, applicati i valori minimi.
All'integrale rigetto dell'appello consegue, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n.
115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), l'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n.252/2023, così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuta e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di lite in favore dell'appellato, che liquida nella complessiva somma di € 4.996,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n.
115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in AR il 27.5.2025
Il Giudice rel
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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