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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/01/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile
composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3468/2024 vertente
TRA
(C.F./P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con l'avv. GIANMARCO MIELE.
Appellante
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. GIULIANA SARDELLI.
Appellato E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI: Nelle note in sostituzione dell'udienza del 15 gennaio 2025 le parti hanno concluso come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- a proposto appello avverso la sentenza n. 1734/2023 pubblicata il Parte_1
21.12.2023 con cui il Tribunale ordinario di Cassino in parziale accoglimento della domanda principale proposta da nei confronti di ha Parte_1 Controparte_1 dichiarato la risoluzione per inadempimento della parte locatrice del contratto di locazione registrato il 4/3/2015, avente ad oggetto l'immobile ad uso non abitativo sito a Castrocielo (FR), in Via Leuciana n. 25, censito nel N.C.T. del Comune di Castrocielo
(FR) al foglio 32, particella 176, sub. 3; ha quantificato in € 33.483,98 (oltre ad accessori indicati in motivazione) la somma dovuto a Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del predetto contratto;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Parte_2
[..
[...] ha condannato alla restituzione, libero da cose e persone, dell'immobile
[...] Parte_1 oggetto delle statuizioni che precedono;
ha autorizzato l'ufficiale giudiziario competente per il Comune di Castrocielo (FR) a eseguire l'ordine di restituzione avvalendosi di terzi e, ove occorra, anche della forza pubblica;
ha quantificato in €
127.000,00 (oltre a ulteriori corrispettivi contrattualmente dovuti dalla data di pubblicazione della sentenza all'effettivo rilascio e ad accessori indicati in motivazione) la somma dovuta da a a titolo di Parte_1 Controparte_1 occupazione ingiustificata dell'immobile oggetto delle statuizioni che precedono;
ha condannato al pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 di € 93.516,02 (oltre a ulteriori corrispettivi contrattualmente dovuti dalla data di pubblicazione della sentenza all'effettivo rilascio e ad accessori indicati in motivazione) per i titoli oggetto delle statuizioni che precedono;
ha compensato integralmente le spese di lite, comprensive degli oneri riguardanti il sub procedimento di sequestro promosso da in corso di causa e ha posto Controparte_1 definitivamente a carico solidale delle parti il pagamento degli oneri di consulenza tecnica, già quantificati durante il processo.
2.- La sentenza di primo grado è censurata nella parte in cui il Giudice avrebbe riconosciuto applicabile alla fattispecie in esame quanto disposto dall'art. 1591 c.c. cui consegue il diritto in favore della al pagamento dei canoni di Controparte_1 locazione sino alla restituzione dell'immobile. L'appellante chiede dichiararsi la gratuità del rapporto in ragione dell'inadempimento dell'appellata e di quanto disposto dall'art. 5 del contratto del 3.3.2015 e quindi chiede affermarsi la mancata onerosità del contratto per mancato uso locativo fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado (momento di risoluzione del contratto).
Infine, chiede riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui dispone un risarcimento minore rispetto a quello effettivamente dovuto in ragione della chiusura della propria attività commerciale, dovuta all'inadempimento dell'odierna appellata.
3.- La società appellata ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello in quanto tardivo e comunque la sua non fondatezza. Ha inoltre spiegato appello incidentale avverso la predetta decisione nella parte in cui riconosce in favore dell'odierna appellante la somma di euro 26.251,34 a titolo di risarcimento dei danni benché le scritture contabili non siano state prodotte in atti.
4.- L'eccezione di tardività è fondata.
La sentenza del Tribunale di Cassino n. 1734 del 2023 è stata pubblicata il 21.12.2023
e non è notificata, mentre l'atto introduttivo del giudizio di appello è stato depositato il 27.06.2024 e dunque, trattandosi di materia locatizia soggetta al rito del lavoro, oltre lo spirare del termine semestrale (21.6.2024) stabilito dal 327 cod. proc. civ. per la proposizione dell'appello.
2 Nelle controversie in materia di locazione, alle quali è applicabile, ai sensi dell'art. 447- bis cod. proc. civ., il rito del lavoro, difatti la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima (ex multis, Cass. sez. 3, Sentenza n. 9530 del 22/04/2010; conf. Sentenza n. 19754 del
2024).
5.- Quanto all'appello incidentale spiegato nella memoria di costituzione, esso non risulta notificato ai sensi del disposto dell'art. 436 cod. proc. civ. e ne va, conseguentemente, dichiarata l'imporcedibilità.
6.- In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile e l'appello incidentale improcedibile e per l'effetto la sentenza del Tribunale ordinario di Cassino n. 1734 del
2023 deve essere confermata.
7.- La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 1734 del Parte_1
2023:
- dichiara inammissibile l'appello;
- dichiara improcedibile l'appello incidentale;
- compensa le spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 15 gennaio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile
composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3468/2024 vertente
TRA
(C.F./P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con l'avv. GIANMARCO MIELE.
Appellante
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. GIULIANA SARDELLI.
Appellato E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI: Nelle note in sostituzione dell'udienza del 15 gennaio 2025 le parti hanno concluso come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- a proposto appello avverso la sentenza n. 1734/2023 pubblicata il Parte_1
21.12.2023 con cui il Tribunale ordinario di Cassino in parziale accoglimento della domanda principale proposta da nei confronti di ha Parte_1 Controparte_1 dichiarato la risoluzione per inadempimento della parte locatrice del contratto di locazione registrato il 4/3/2015, avente ad oggetto l'immobile ad uso non abitativo sito a Castrocielo (FR), in Via Leuciana n. 25, censito nel N.C.T. del Comune di Castrocielo
(FR) al foglio 32, particella 176, sub. 3; ha quantificato in € 33.483,98 (oltre ad accessori indicati in motivazione) la somma dovuto a Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del predetto contratto;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Parte_2
[..
[...] ha condannato alla restituzione, libero da cose e persone, dell'immobile
[...] Parte_1 oggetto delle statuizioni che precedono;
ha autorizzato l'ufficiale giudiziario competente per il Comune di Castrocielo (FR) a eseguire l'ordine di restituzione avvalendosi di terzi e, ove occorra, anche della forza pubblica;
ha quantificato in €
127.000,00 (oltre a ulteriori corrispettivi contrattualmente dovuti dalla data di pubblicazione della sentenza all'effettivo rilascio e ad accessori indicati in motivazione) la somma dovuta da a a titolo di Parte_1 Controparte_1 occupazione ingiustificata dell'immobile oggetto delle statuizioni che precedono;
ha condannato al pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 di € 93.516,02 (oltre a ulteriori corrispettivi contrattualmente dovuti dalla data di pubblicazione della sentenza all'effettivo rilascio e ad accessori indicati in motivazione) per i titoli oggetto delle statuizioni che precedono;
ha compensato integralmente le spese di lite, comprensive degli oneri riguardanti il sub procedimento di sequestro promosso da in corso di causa e ha posto Controparte_1 definitivamente a carico solidale delle parti il pagamento degli oneri di consulenza tecnica, già quantificati durante il processo.
2.- La sentenza di primo grado è censurata nella parte in cui il Giudice avrebbe riconosciuto applicabile alla fattispecie in esame quanto disposto dall'art. 1591 c.c. cui consegue il diritto in favore della al pagamento dei canoni di Controparte_1 locazione sino alla restituzione dell'immobile. L'appellante chiede dichiararsi la gratuità del rapporto in ragione dell'inadempimento dell'appellata e di quanto disposto dall'art. 5 del contratto del 3.3.2015 e quindi chiede affermarsi la mancata onerosità del contratto per mancato uso locativo fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado (momento di risoluzione del contratto).
Infine, chiede riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui dispone un risarcimento minore rispetto a quello effettivamente dovuto in ragione della chiusura della propria attività commerciale, dovuta all'inadempimento dell'odierna appellata.
3.- La società appellata ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello in quanto tardivo e comunque la sua non fondatezza. Ha inoltre spiegato appello incidentale avverso la predetta decisione nella parte in cui riconosce in favore dell'odierna appellante la somma di euro 26.251,34 a titolo di risarcimento dei danni benché le scritture contabili non siano state prodotte in atti.
4.- L'eccezione di tardività è fondata.
La sentenza del Tribunale di Cassino n. 1734 del 2023 è stata pubblicata il 21.12.2023
e non è notificata, mentre l'atto introduttivo del giudizio di appello è stato depositato il 27.06.2024 e dunque, trattandosi di materia locatizia soggetta al rito del lavoro, oltre lo spirare del termine semestrale (21.6.2024) stabilito dal 327 cod. proc. civ. per la proposizione dell'appello.
2 Nelle controversie in materia di locazione, alle quali è applicabile, ai sensi dell'art. 447- bis cod. proc. civ., il rito del lavoro, difatti la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima (ex multis, Cass. sez. 3, Sentenza n. 9530 del 22/04/2010; conf. Sentenza n. 19754 del
2024).
5.- Quanto all'appello incidentale spiegato nella memoria di costituzione, esso non risulta notificato ai sensi del disposto dell'art. 436 cod. proc. civ. e ne va, conseguentemente, dichiarata l'imporcedibilità.
6.- In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile e l'appello incidentale improcedibile e per l'effetto la sentenza del Tribunale ordinario di Cassino n. 1734 del
2023 deve essere confermata.
7.- La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 1734 del Parte_1
2023:
- dichiara inammissibile l'appello;
- dichiara improcedibile l'appello incidentale;
- compensa le spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 15 gennaio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
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