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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/05/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1981/2022
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1981 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 riservata in decisione il 6 febbraio 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale. e vertente
TRA
nata a [...] il Parte_1
13/1/1974, residente in Casal Di Principe (CE) alla via Milano, C.F.:
, elettivamente domiciliata in Villa Di Briano C.F._1
alla via Lucio Apuleio n.21, presso lo studio dell'Avv. Nunzia
Martino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Pag. 1 di 11 RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, ivi residente a[...], C.F._2
elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla via Ettore Corcioni n.
19, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Mazzarella che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti si sono riportati alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendo la decisione della causa con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/2/2022, premettendo Parte_1
di aver contratto matrimonio con in data 2/8/2006, a CP_1
Casal di Principe, e che dalla loro unione è nata (nata Persona_1
il 9/1/2009), per le ragioni di cu all'atto introduttivo, ha chiesto la separazione personale dei coniugi con addebito al marito.
Nel merito ha chiesto:
- l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i coniugi con collocazione della minore presso la madre, con il diritto di visita del padre;
Pag. 2 di 11 - l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
- porre a carico del resistente un assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento della figlia e un assegno mensile di €
300,00 per il mantenimento della ricorrente, oltre il 50 % a carico di entrambi i coniugi per il pagamento delle spese straordinarie nell'interesse della figlia.
Il resistente si è costituito con deposito del 24/10/2022 , contestando gli assunti di parte attrice e chiedendo, in uno alla pronuncia di separazione.
- il rigetto della domanda di addebito, di assegnazione della casa coniugale e di mantenimento avanzate dalla ricorrente;
- l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre o presso ciascun genitore a periodi alterni di una settimana 15 giorni;
- in subordine una comoda divisione della casa coniugale, con assegnazione della casa coniugale alla figlia e a entrambi i genitori a settimane alterne;
- il mantenimento diretto alla figlia a carico di entrambi i genitori ed un assegno di € 200,00 a suo carico;
All'udienza presidenziale del 2/11/2022 , i difensori chiedevano un breve rinvio per tentare un accordo tra le parti.
Con ordinanza del 29/3/2023 la Presidente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione, stante il mancato raggiungimento di un accordo, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, così disponendo:
- autorizzava i coniugi a vivere separatamente,
- affidava la figlia minore ad entrambi i genitori in forma condivisa con collocazione presso la madre e con il diritto di visita del padre,
Pag. 3 di 11 - assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
- poneva a carico del resistente un assegno di € 400,00 quale contributo al mantenimento della figlia e di € 200 per il mantenimento della resistente di € 200,00, da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese alla ricorrente, oltre le spese straordinarie come da
Protocollo.
Con la medesima ordinanza, la Presidente designava il Giudice istruttore e fissava per il prosieguo l'udienza del 3/10/2023.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., disattese le istanze istruttorie, la Giudice, con ordinanza del 28/1/2024, disponeva l'ascolto della minore Per_1
All'esito, la Giudice si riservava e con ordinanza del 22/7/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Il 6/2/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione al PM, con i termini ex art. 190 c.p.c.,
Il P.M, apponeva il proprio visto.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, di talché ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire
Pag. 4 di 11 meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alla domanda di addebito avanzata dalla parte ricorrente si evidenzia che essa si fonda sulla dedotta violazione dei doveri coniugali da parte del resistente, il quale avrebbe mostrato sin dal primo giorno di matrimonio un totale e mortificante disinteresse ad intrattenere rapporti intimi con la moglie.
Quanto al dedotto comportamento, ancor prima di esaminare se quanto asserito debba o meno intendersi, alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia, quale comportamento violativo degli obblighi coniugali, l'addebito va rigettato per carenza di prova.
Ed invero, la Giudice relatrice, le cui considerazioni il Collegio condivide e fa proprie, non ha ritenuto ammissibili i capitoli di prova come formulati da parte ricorrente, né è dato rinvenirsi aliunde un principio di prova delle condotte asserite a sostegno della domanda di addebito .
In riferimento al regime di affidamento della figlia minore Per_1
alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il
Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso, richiesto da entrambe le parti, sia conforme all'interesse della minore, essendo peraltro emerso dall'ascolto di un rapporto Per_1
sereno con il padre, sul quale non vi è alcun elemento di contestazione da parte della stessa ricorrente.
Per quanto riguarda la domanda di collocamento alternato della minore presso entrambi i coniugi, a mesi alterni, avanzata da parte resistente, ritiene il Collegio che vada riconosciuta la collocazione prevalente della minore presso la madre, in ragione delle abitudini di
Pag. 5 di 11 vita consolidatasi dalla stessa dalla cessazione della convivenza coniugale.
All'udienza del 25/6/2024, la minore (infra -quindicenne), ha Per_1
dichiarato che preferisce dormire con sua madre, che da molti anni non dorme con il papà, di voler dormire nel suo ambiente, nella sua camera.
In ragione della domiciliazione privilegiata materna della minore, va quindi confermata l'assegnazione della casa familiare ove si è pacificamente svolta la vita familiare. Invero, il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 337 sexies cod. civ. (introdotto con d.lgs.
154/2013) sanciscono che l'assegnazione della casa coniugale postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti;
tale ratio protettiva tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti ovvero l'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (vedi Cass 3030/2006
6979/2007 4555 /2012 21334/13 18440/2013 24254/18 23473/20).
In ordine al diritto -dovere del padre di frequentare la figlia, si recepisce il calendario già disposto dal Giudice relatore in sede di provvedimenti provvisori e urgenti.
Pertanto, si dispone che:
il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia, salvo migliori accordi tra le parti, due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00, e due fine settimana alterni al mese, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica;
ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis;
ad anni
Pag. 6 di 11 alterni, per quindici giorni nel periodo estivo, da concordarsi tra i genitori.
Quanto agli aspetti economici, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia minore: la madre, convivendo con la stessa, provvederà direttamente al suo sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per la figlia.
Quanto alle rispettive situazioni patrimoniali attuali dei coniugi, all'udienza dell'8/3/2023 la ricorrente ha dichiarato di lavorare saltuariamente come maestra della scuola dell'infanzia, di essere inserita nelle graduatorie di Roma, di aver lavorato fino al Covid, di aver fatto domanda anche in Campania, come bidella, ma di non essere stata mai chiamata. Attualmente non lavora, ragion per cui chiede il mantenimento. Il resistente, titolare di un negozio di gioielleria, ha dichiarato un guadagno mensile di circa € 800/1000 al mese, con una spesa mensile per la figlia di € 200/300, e che è disposto a dare alla moglie, che attualmente non lavora, non più di €
100,00 al mese.
Tale essendo la situazione, si ritiene congruo il mantenimento statuito con ordinanza del 29/3/2023 nell'interesse della figlia nella misura di € 400,00 mensili che andrà versato alla Per_1
madre entro il giorno cinque di ogni mese. Tale assegno sarà valutato annualmente come per legge secondo gli Indici Istat. Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, purché debitamente documentate, secondo le statuizioni previste dal Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale a far data dal 25.10.2019.
In ordine alla domanda di assegno di mantenimento, il Collegio
Pag. 7 di 11 condivide e fa proprio quanto osservato dalla Presidente con ordinanza del 28/3/2023.
Ed invero, questo Collegio ritiene di aderire al costante e consolidato indirizzo di legittimità in base al quale la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (Cassazione n.12196/2017, in senso conforme anche ex plurimis Cassazione 16809/19, 5605/20).
Il Tribunale è, comunque, sempre tenuto alla valutazione dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente in riferimento alla sua situazione economico/patrimoniale complessiva, con riguardo non solo ai redditi da lavoro in senso stretto - eventualmente valutati alla luce della possibilità lavorativa, ossia, di un'effettiva occasione di svolgimento di un'attività.
Il fondamento normativo di tale impostazione va quindi ravvisato, secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti, non tanto in una lettura estensiva del concetto di «redditi» di cui al 1° co. dell'art. 156 c.c.,
Pag. 8 di 11 bensì nella nozione di «circostanze» contenuta nel 2° co. del medesimo articolo, la quale concerne tutti quegli elementi fattuali di tipo economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, e suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti.
Nel caso di specie, la ricorrente, pur non avendo ottemperato al deposito della documentazione patrimoniale richiesta nel decreto presidenziale di fissazione udienza, si è attivata per la ricerca di un impiego,
Divario reddituale tra i coniugi l'assegno di mantenimento a carico del resistente in Per_2
favore della ricorrente nella misura stabilita con ordinanza del
28/3/2023.
Ciò posto, ai fini del regolamento delle spese si osserva che non si può prescindere in toto dal principio della soccombenza che è previsto dall'art. 91 c.p.c., come criterio di regolazione delle spese di lite in base al quale, in caso di soccombenza, di regola al soccombente vanno imputati tutti gli oneri del giudizio secondo il principio di causalità, dovendosi cioè ricollegare la responsabilità del processo alla parte che vi ha dato causa, agendo infondatamente o infondatamente resistendo alle altrui pretese;
né si può prescindere dall'unico limite riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità per la quale le spese non possono essere poste a carico della parte interamente e totalmente vittoriosa (ex plurimis Cass. 16 giugno 2011, n. 13229).
Tuttavia, nel caso di specie, pur non ravvisandosi soccombenza reciproca, si rilevano però altre gravi ed eccezionali ragioni che inducono alla compensazione integrale delle spese ex art. 92 co. 2
Pag. 9 di 11 c.p.c.
Il presente giudizio, invero, ha la funzione, non già di decidere una lite tra due soggetti o di avere carattere sanzionatorio/punitivo nei confronti del destinatario, bensì di governare e controllare gli interessi della famiglia nella fase della crisi coniugale e, soprattutto, di regolare i rapporti familiari nel superiore interesse dei minori coinvolti rebus sic stantibus.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
1. Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 comma 1 cod. civ. la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
e dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i
[...]
coniugi;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Casal di Principe per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 55, P. II, S. A sez. S, anno 20 06);
3. rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente;
4. rigetta la domanda di collocamento alternato della minore e di assegnazione parziale della casa coniugale, come in parte motiva;
5. dispone l'affidamento condiviso della minore ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre,
e disciplina la genitorialità come riportato in parte motiva;
6. dispone l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente che la Pag. 10 di 11 abiterà unitamente alla figlia;
7. dispone che versi mensilmente, entro e non oltre CP_1
il giorno cinque di ogni mese, a favore di un Parte_1
assegno di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia ed € 200,00 a titolo di mantenimento della coniuge. Per_1
Tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli Indici Istat;
8. dispone che contribuisca alle spese mediche non CP_1
coperte dal servizio sanitario nazionale e a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia nella misura del 50 %, purché debitamente documentate;
9. compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 23/5/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
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