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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale iscritta al RG. n. 1106/2025 e promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. ), nato/a a MESSINA, il E_ C.F._1 2/10/1954
e
(c.f. ), nato/a a MESSINA, il Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. GIOIA BARBATO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Con ricorso congiunto del 25/02/2025, i coniugi e E_
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_2 loro separazione personale.
All'udienza del 9.04.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, anche per quanto concerne il trasferimento immobiliare, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaino congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a MESSINA (ME), il 2/10/1954 E_
e
, nato/a a MESSINA (ME), il 12/07/1958, Parte_2 uniti in matrimonio il 28/12/1983, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MESSINA dell'anno 1983 n. 1393, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
2 “1. Residenza I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare altrove la propria residenza, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Trasferimenti immobiliari - casa coniugale Il signor è proprietario dell'immobile sito in Mogliano Veneto E_ (Tv), Via Ronzinella 168/B int. 10, che costituisce la casa coniugale e che lo stesso ha acquistato con rogito in data 19.06.2001 (atto notaio , Persona_1 rep. 101512, racc. 3.754) (doc. 3).
Il suddetto immobile non costituisce oggetto della comunione legale, ma è bene personale del signor , ai sensi e per gli effetti dell'art. 179 lettera E_ f) del Codice Civile, in quanto trattasi di acquisto effettuato con danaro proveniente dalla vendita di altri beni personali. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali, i signori e convengono di effettuare la seguente E_ Parte_2 attribuzione patrimoniale chiedendo l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 9 della L. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999: 2.a) Il signor si obbliga a cedere e trasferire alla signora E_
, che accetta, l'intera quota di proprietà delle unità immobiliari Parte_2 in comune di Mogliano Veneto, facenti parte del fabbricato in via Ronzinella numero 168/B, fabbricato denominato “F1”, identificati in Catasto come segue:
- appartamento al quarto piano della scala B contraddistinto con il numero interno 10, garage al piano seminterrato dell'estensione di metri quadrati 14 (quattordici) circa, cantina al piano seminterrato dell'estensione di metri quadrati 7 (sette) circa;
il tutto censito al N.C.E.U. del Comune di Mogliano Veneto, come segue: Sezione E – Foglio 6
- mappale 824 sub 70, Via Ronzinella, scala B, piano 4, categoria A/2, classe 2, vani 6,5, R.C. L. 1.267.500;
- mappale 824 sub 292, Via Ronzinella, piano SM, cat. C/6, classe 3, mq. 14,
R.C. L. 64.400;
- mappale 824 sub 92, Via Ronzinella, scala B, piano SM, categoria C/2, classe
6, mq. 7, R.C. L. 41.650.
Confini:
- quanto all'appartamento confina con altra unità per due lati, vano scale comune, prospiciente area scoperta condominiale per due lati, salvo altri;
- quanto al garage confina con altre unità per tre lati e corsia di manovra, salvo altri;
- quanto alla cantina confina con altre unità per tre lati e corridoio comune, salvo altri. Con la proporzionale partecipazione alle parti ed impianti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 e seguenti del C.C. La parte cedente dichiara che i dati di identificazione catastale riportati nel presente atto e la planimetria presente in catasto sono conformi allo stato di fatto di quanto in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
2.b) E' trasferito quanto di cui all'atto di provenienza, atto a rogito notaio dott.
, iscritto in Mogliano Veneto (Tv), in data 19.06.2001, rep. n. Persona_1
101512, racc. n. 3.754, registrato a Treviso il 19.06.2001 al n. 5005-V serie PUBBLICI (doc. 5).
Il trasferimento viene fatto ed accettato nello stato di fatto e di diritto in cui i descritti immobili si trovano, con tutti gli annessi, le pertinenze, i diritti, le azioni, le
3 servitù attive e passive esistenti e con quelle venutesi a creare in seguito alla vendita frazionata dell'intero stabile e quelle derivanti dal passaggio sotterraneo delle reti tecnologiche elettriche, telefoniche, del gas e acquedotto nell'area scoperta comune e nelle aree di proprietà esclusiva, in forza delle quali il ha il diritto di accesso sia per le ispezioni sia per la manutenzione CP_1 con il solo obbligo del ripristino. E' compresa nella cessione la proporzionale quota di comproprietà sugli enti e sugli spazi in comunione come per legge e come dal citato elaborato planimetrico.
Il cedente garantisce che quanto ceduto è, alla data odierna, libero da gravami, iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi di natura personale salvo per quanto attiene il contratto di locazione su una porzione di immobile giusto contratto di locazione che si dimette al doc.
4. L'intera proprietà è trasferita dalla data odierna alla signora Parte_2 con relativi vantaggi ed oneri.
2.c) I signori e , vertendosi in tema di E_ Parte_2 regolazione dei loro reciproci rapporti economico-patrimoniali a seguito di separazione consensuale, convengono che il signor E_ trasferisca, come trasferisce, l'intera quota senza corrispettivo. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, artt. 3 e 76, le parti si dichiarano consapevoli della responsabilità penale prevista per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e in relazione a quanto disposto dall'art. 35, comma 22,
D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006. Gli oneri e le spese per il passaggio della proprietà dell'intera quota del compendio immobiliare, sopra individuato, dal signor alla E_ signora vengono assunti in via esclusiva da quest'ultima, la Parte_2 quale si farà carico di ogni spesa necessaria per il trasferimento della proprietà, nonché le spese ordinarie e straordinarie e quelle per le utenze a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. Il signor rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo E_ rinunciando espressamente all'iscrizione dell'ipoteca legale.
2.d) Il signor presta ogni garanzia di legge in relazione alla E_ titolarità, disponibilità e libertà di quanto alienato da diritti reali o personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli e privilegi anche fiscali. Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 192/2005, la cessionaria dà atto di aver ricevuto dal cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile.
2.e) In relazione agli impianti di cui all'art. 1 del D.M. n. 37 del 22.01.2008 destinati a servizio dell'immobile oggetto del presente atto, il signor E_
garantisce la conformità degli impianti alla normativa in materia di
[...] sicurezza vigente all'epoca della realizzazione.
2.f) Le parti esonerano il difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene i dati e le informazioni rese in relazione alla suddetta cessione, la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
2.g) I signori e espressamente convengono E_ Parte_2 che, qualora per qualsivoglia ragione non fosse possibile effettuare il trasferimento della quota immobiliare nella presente procedura ovvero trascrivere la presente cessione presso la competente conservatoria, si impegnano a comparire, entro 60 giorni dall'omologa della separazione, avanti al Notaio
4 indicato dalla parte cessionaria per il rogito da stipularsi alle medesime condizioni pattuite nel presente atto con oneri e spese come per legge.
2.h) Certificazione energetica La certificazione energetica dell'edificio è pari a classe A2, così come indicato nel relativo certificato redatto dall'Arch. che si allega al doc.
3. Persona_2
3. Arredi della casa coniugale
Per quanto riguarda i beni mobili, gli arredi ed ogni altro accessorio, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro avendo già provveduto a regolare in separata sede ogni pretesa reciproca e si impegnano a non avanzare in futuro nessuna ulteriore richiesta al riguardo.
4. Ulteriori accordi di natura patrimoniale
Le parti dichiarano di aver già regolato tra loro ogni questione di natura patrimoniale.
Alcun contributo al mantenimento e pertanto dovuto tra i coniugi.
5. Spese Legali Le competenze professionali ed ogni spesa per il procedimento di separazione saranno integralmente compensate tra le parti”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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