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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4210/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Ferdinando Caronia, Alessandro Dipollina e Maria Cristina Russo;
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 maggio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 3 aprile 2023 ha chiesto che Parte_1 [...]
venga condannata al pagamento delle differenze retributive Controparte_1
(compresi mensilità aggiuntive, lavoro supplementare, lavoro straordinario, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti), dell'indennità sostituiva di preavviso e del TFR, oltre accessori nella misura legalmente dovuta. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, assunto dalla convenuta con contratto part time di 24 ore settimanali ed
1 inquadramento al V livello del CCNL Commercio-Confcommercio, ha dedotto di aver lavorato presso il supermercato “Ard Discount” sito in via Polonia n. 1 a Palermo dal 12 giugno 2021 al 13 agosto 2022, di aver osservato sempre un orario maggiore di quello pattuito (dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20, nonché, a settimane alterne, la domenica dalle 9 alle 13), di aver ricevuto una retribuzione errata per il periodo giugno 2021 – aprile 2022 (perché basata su un part time al 50%, anziché al 60%), di non aver ricevuto alcun compenso per i mesi di luglio ed agosto 2022, di aver fruito soltanto di due settimane di ferie, di non aver goduto di alcun permesso, di essere stato unilateralmente sospeso dal lavoro a partire dal 29 agosto 2022 fino alle dimissioni per giusta causa presentate il 23 gennaio 2023 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
La pur ritualmente evocata in giudizio, è Controparte_1
rimasta contumace.
Ciò detto, il ricorso merita di trovare parziale accoglimento perché la prospettazione attorea ha trovato piena conferma con riguardo al periodo di lavoro, ai giorni ed agli orari di lavoro.
Tra i crediti azionati in giudizio, gli unici che non possono essere riconosciuti sono quelli relativi all'indennità sostitutiva di ferie e permessi, perché l'omessa fruizione è rimasta privo di riscontro probatorio.
L'indennità sostitutiva di preavviso, invece, va certamente riconosciuta, visto che il perdurante inadempimento del datore di lavoro giustificava pienamente le dimissioni dello . Pt_1
In definitiva, dunque, la convenuta va condannata al pagamento delle somme precisamente calcolate dal c.t.u. nominato in corso di causa (cfr. relazione), oltre accessori nella misura legalmente dovuta, nonché alla refusione delle spese giudiziali, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari medi ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto dal locale protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato).
P.Q.M.
nella contumacia di Controparte_1
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 della somma di € 34.617,44 a titolo di differenze retributive, di € 700,02 per
[...]
2 indennità sostitutiva di preavviso e di € 3.734,17 per TFR, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese giudiziali, che liquida in € 7.405,60 per compenso, oltre spese generali,
[...]
iva e cpa come per legge.
Così deciso il 20/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4210/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Ferdinando Caronia, Alessandro Dipollina e Maria Cristina Russo;
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 maggio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 3 aprile 2023 ha chiesto che Parte_1 [...]
venga condannata al pagamento delle differenze retributive Controparte_1
(compresi mensilità aggiuntive, lavoro supplementare, lavoro straordinario, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti), dell'indennità sostituiva di preavviso e del TFR, oltre accessori nella misura legalmente dovuta. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, assunto dalla convenuta con contratto part time di 24 ore settimanali ed
1 inquadramento al V livello del CCNL Commercio-Confcommercio, ha dedotto di aver lavorato presso il supermercato “Ard Discount” sito in via Polonia n. 1 a Palermo dal 12 giugno 2021 al 13 agosto 2022, di aver osservato sempre un orario maggiore di quello pattuito (dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20, nonché, a settimane alterne, la domenica dalle 9 alle 13), di aver ricevuto una retribuzione errata per il periodo giugno 2021 – aprile 2022 (perché basata su un part time al 50%, anziché al 60%), di non aver ricevuto alcun compenso per i mesi di luglio ed agosto 2022, di aver fruito soltanto di due settimane di ferie, di non aver goduto di alcun permesso, di essere stato unilateralmente sospeso dal lavoro a partire dal 29 agosto 2022 fino alle dimissioni per giusta causa presentate il 23 gennaio 2023 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
La pur ritualmente evocata in giudizio, è Controparte_1
rimasta contumace.
Ciò detto, il ricorso merita di trovare parziale accoglimento perché la prospettazione attorea ha trovato piena conferma con riguardo al periodo di lavoro, ai giorni ed agli orari di lavoro.
Tra i crediti azionati in giudizio, gli unici che non possono essere riconosciuti sono quelli relativi all'indennità sostitutiva di ferie e permessi, perché l'omessa fruizione è rimasta privo di riscontro probatorio.
L'indennità sostitutiva di preavviso, invece, va certamente riconosciuta, visto che il perdurante inadempimento del datore di lavoro giustificava pienamente le dimissioni dello . Pt_1
In definitiva, dunque, la convenuta va condannata al pagamento delle somme precisamente calcolate dal c.t.u. nominato in corso di causa (cfr. relazione), oltre accessori nella misura legalmente dovuta, nonché alla refusione delle spese giudiziali, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari medi ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto dal locale protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato).
P.Q.M.
nella contumacia di Controparte_1
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 della somma di € 34.617,44 a titolo di differenze retributive, di € 700,02 per
[...]
2 indennità sostitutiva di preavviso e di € 3.734,17 per TFR, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese giudiziali, che liquida in € 7.405,60 per compenso, oltre spese generali,
[...]
iva e cpa come per legge.
Così deciso il 20/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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