TRIB
Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/11/2024, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 257/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Heather M. R. Lo Giudice Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 257/2024 promossa con ricorso depositato il 23/01/2024 da:
1) Parte_1
Nata a: VA (VA) il 11.10.1971
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Valentina Bizioli
e
2) Controparte_1
Nato: a VA (VA) il 02.06.1974
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Valentina Bizioli
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in VA (VA ), in data 25 settembre 2006 (anno 2006 atto n. 99 parte I)
separati con sentenza n. 16/2024 del 02/04/2024, passata in giudicato il 03/05/2024 a seguito di rinuncia all'impugnazione (v. documenti in atti).
con i seguenti figli minorenni:
nata il [...] Persona_1
nato il [...]. Persona_2
pagina1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23.1.2024, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti in relazione alla domanda di separazione, con sentenza pubblicata in data 1.4.2024 il Tribunale di VA ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 03/05/2024 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 17.102024, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1. Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in VA
(VA), in data 25.09.2006 tra gli istanti, ordinando all'Ufficiale di stato civile del
Comune di VA di procedere alla trascrizione della Sentenza, e confermare i provvedimenti resi nel Decreto di omologazione quanto all'affidamento e al mantenimento dei figli di seguito riportati.
2. la Signora come, da accordi di separazione, è subentrata nella locazione Pt_1
relativa alla dimora coniugale ubicata nel Comune di VA (VA), Via E. Chiesa n. 7, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze che la compongono.
3. il sig. su comune accordo delle parti, ha già rilasciato l'immobile CP_1
coniugale asportando tutti i propri beni personali in essa presenti;
4. i ricorrenti statuiscono l'affidamento condiviso dei figli minori e , Per_1 Per_2
con collocamento prevalente degli stessi presso la madre. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale su entrambi i figli, ciascuno nei periodi di collocamento presso di sé, in riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione.
L'esercizio sarà condiviso di comune accordo per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali dei minori.
pagina2 di 5 Il sig. potrà incontrarsi liberamente con i figli, previo accordo con la madre, CP_1
ma tendenzialmente si stabilisce che:
- il padre incontrerà i figli durante tutti i week end, prelevando i minori dall'abitazione materna il venerdì sera alle ore 21:00, riaccompagnandoli dalla madre la domenica sera dopo cena verso le ore 21:00;
- le Festività Natalizie e Pasquali saranno così regolamentate: dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 6.01 con l'altro genitore, in alternanza tra loro di anno in anno;
i figli trascorreranno la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, alternato di anno in anno;
ed ancora, dal giovedì al sabato antecedenti la Pasqua, con un genitore e dalla domenica di Pasqua sino al martedì successivo con l'altro genitore, alternativamente nelle annualità;
- il padre potrà intrattenersi con i figli durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni (anche non consecutivi): il padre però trascorrerà con almeno 7 giorni Per_2
consecutivi al fine di consentire alla figlia maggiore di poter essere accompagnata Per_1
dalla madre in una vacanza a lei dedicata;
tale periodo dovrà essere concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, comunicandosi anche il luogo di villeggiatura ove intende recarsi con il minore;
- i genitori cercheranno di trascorrere insieme i compleanni di e;
i Per_1 Per_2
minori trascorreranno, se possibile, con il padre la festa del papà ed il compleanno di quest'ultimo e con la madre la festa della mamma ed il compleanno di quest'ultima;
4. il padre corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento per i figli,
l'importo mensile di € 500,00 complessivi (€ 250 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
l'importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
in aggiunta, la madre percepirà
l'assegno unico dei figli quale genitore collocatario e continuerà a percepire la pensione di accompagnamento di invalidità per il figlio . I coniugi dispongono, altresì, Per_2
che le spese straordinarie, come previste dal protocollo vigente presso il Tribunale di
VA, inerenti ai minori saranno a carico del padre nella misura del 50%; per quanto concerne le spese di maggior entità (es. dentista) verranno corrisposte direttamente dai genitori per la quota di pertinenza.
6. i ricorrenti si autorizzano sin d'ora al reciproco rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti, con iscrizione dei figli minori sui documenti di pagina3 di 5 entrambi. I medesimi autorizzano, altresì, l'acquisizione di un passaporto personale direttamente in capo ai minori.
7. i coniugi danno atto di avere già in precedenza definito tutti i rapporti economico- patrimoniali tra loro intercorrenti e, contestualmente, dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di VA, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 25.09.2006, in
VA (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VA (anno
2006 atto n. 99 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in VA, nella Camera di Consiglio del 24.10.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
pagina4 di 5 Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina5 di 5
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Heather M. R. Lo Giudice Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 257/2024 promossa con ricorso depositato il 23/01/2024 da:
1) Parte_1
Nata a: VA (VA) il 11.10.1971
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Valentina Bizioli
e
2) Controparte_1
Nato: a VA (VA) il 02.06.1974
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Valentina Bizioli
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in VA (VA ), in data 25 settembre 2006 (anno 2006 atto n. 99 parte I)
separati con sentenza n. 16/2024 del 02/04/2024, passata in giudicato il 03/05/2024 a seguito di rinuncia all'impugnazione (v. documenti in atti).
con i seguenti figli minorenni:
nata il [...] Persona_1
nato il [...]. Persona_2
pagina1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23.1.2024, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti in relazione alla domanda di separazione, con sentenza pubblicata in data 1.4.2024 il Tribunale di VA ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 03/05/2024 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 17.102024, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1. Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in VA
(VA), in data 25.09.2006 tra gli istanti, ordinando all'Ufficiale di stato civile del
Comune di VA di procedere alla trascrizione della Sentenza, e confermare i provvedimenti resi nel Decreto di omologazione quanto all'affidamento e al mantenimento dei figli di seguito riportati.
2. la Signora come, da accordi di separazione, è subentrata nella locazione Pt_1
relativa alla dimora coniugale ubicata nel Comune di VA (VA), Via E. Chiesa n. 7, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze che la compongono.
3. il sig. su comune accordo delle parti, ha già rilasciato l'immobile CP_1
coniugale asportando tutti i propri beni personali in essa presenti;
4. i ricorrenti statuiscono l'affidamento condiviso dei figli minori e , Per_1 Per_2
con collocamento prevalente degli stessi presso la madre. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale su entrambi i figli, ciascuno nei periodi di collocamento presso di sé, in riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione.
L'esercizio sarà condiviso di comune accordo per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali dei minori.
pagina2 di 5 Il sig. potrà incontrarsi liberamente con i figli, previo accordo con la madre, CP_1
ma tendenzialmente si stabilisce che:
- il padre incontrerà i figli durante tutti i week end, prelevando i minori dall'abitazione materna il venerdì sera alle ore 21:00, riaccompagnandoli dalla madre la domenica sera dopo cena verso le ore 21:00;
- le Festività Natalizie e Pasquali saranno così regolamentate: dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 6.01 con l'altro genitore, in alternanza tra loro di anno in anno;
i figli trascorreranno la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, alternato di anno in anno;
ed ancora, dal giovedì al sabato antecedenti la Pasqua, con un genitore e dalla domenica di Pasqua sino al martedì successivo con l'altro genitore, alternativamente nelle annualità;
- il padre potrà intrattenersi con i figli durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni (anche non consecutivi): il padre però trascorrerà con almeno 7 giorni Per_2
consecutivi al fine di consentire alla figlia maggiore di poter essere accompagnata Per_1
dalla madre in una vacanza a lei dedicata;
tale periodo dovrà essere concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, comunicandosi anche il luogo di villeggiatura ove intende recarsi con il minore;
- i genitori cercheranno di trascorrere insieme i compleanni di e;
i Per_1 Per_2
minori trascorreranno, se possibile, con il padre la festa del papà ed il compleanno di quest'ultimo e con la madre la festa della mamma ed il compleanno di quest'ultima;
4. il padre corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento per i figli,
l'importo mensile di € 500,00 complessivi (€ 250 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
l'importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
in aggiunta, la madre percepirà
l'assegno unico dei figli quale genitore collocatario e continuerà a percepire la pensione di accompagnamento di invalidità per il figlio . I coniugi dispongono, altresì, Per_2
che le spese straordinarie, come previste dal protocollo vigente presso il Tribunale di
VA, inerenti ai minori saranno a carico del padre nella misura del 50%; per quanto concerne le spese di maggior entità (es. dentista) verranno corrisposte direttamente dai genitori per la quota di pertinenza.
6. i ricorrenti si autorizzano sin d'ora al reciproco rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti, con iscrizione dei figli minori sui documenti di pagina3 di 5 entrambi. I medesimi autorizzano, altresì, l'acquisizione di un passaporto personale direttamente in capo ai minori.
7. i coniugi danno atto di avere già in precedenza definito tutti i rapporti economico- patrimoniali tra loro intercorrenti e, contestualmente, dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di VA, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 25.09.2006, in
VA (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VA (anno
2006 atto n. 99 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in VA, nella Camera di Consiglio del 24.10.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
pagina4 di 5 Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina5 di 5