Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/01/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 2651/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 2651/2024 R.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. Marta Vivian Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
(c.f. ), con l'avv. Jacopo Molina Controparte_1 C.F._2
resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note congiunte depositate in data 02/12/2024
Conclusioni del P.M.: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 30/06/2007, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Roncade al n. 2, parte II, Serie B, Uff. 11, anno 2007, e sono comparse avanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale e si sono separate come da
La parte ricorrente ha poi introdotto il presente giudizio dichiarando che la separazione è proseguita ininterrotta per tutto il periodo e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) confermarsi l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente ed abituale presso Persona_1
la residenza della madre, in via Mestre – Venezia, via Solferino n. 14;
2) confermarsi definitivamente l'assegnazione della casa coniugale, già in piena proprietà di alla ricorrente, Parte_1
la quale vi abiterà con la figlia con quanto ivi contenuto;
3) disporsi che versi a , a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia Controparte_1 Parte_1
minore, la somma mensile di euro 700,00 (settecento/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario nel conto corrente intestato a noto alle parti;
Parte_1
4) disporsi che le spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche, mediche non mutuabili, le spese di natura ludica e parascolastica, sportive e ricreative – secondo il Protocollo di Venezia attualmente in vigore - siano suddivise nella misura del 90% a carico del padre ed il restante 10% a carico della madre e rifuse reciprocamente a fronte della esibizione delle pezze giustificative;
5) disporsi che nelle spese straordinarie siano comprese le spese anche delle spese di trasporto (benzina e pedaggio autostradale) nel caso in cui il centro specialistico neurologico individuato per la cura della minore disti oltre i 10 km dall'abitazione di residenza;
6) disporsi che l'assegno unico e/o i sussidi relativi ai figli venga percepito dalla madre;
7) disporsi che la figlia minore stia con il padre un fine settimana alternato da venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 21.30; la settimana che cade nel week end del padre, un giorno infrasettimanale (il martedì) dall'uscita di scuola alla mattina dopo quando il padre avrà cura di accompagnare la figlia a scuola;
la settimana che cade nel week end della madre, due giorni infrasettimanali (il martedì ed il giovedì) dall'uscita di scuola alla mattina dopo quando il padre avrà cura di accompagnare la figlia a scuola;
8) disporsi che le festività pasquali saranno gestite ad anni alterni. Quest'anno la figlia starà a Pasqua con la madre e con il padre il Lunedì dell'Angelo;
9) disporsi che il padre trascorrerà con la figlia due settimane, non consecutive, durante le vacanze estive. Il padre dovrà comunicare, entro il 10 marzo di ogni anno, le settimane di vacanza prescelte;
10) disporsi che il padre trascorrerà con la figlia una settimana durante le vacanze natalizie secondo il calendario scolastico, ad anni alterni. La Vigilia di Natale ed il giorno di Natale la figlia starà con ciascun genitore ad anni alterni. Quest'anno starà con la madre a Natale sino all'1^ gennaio;
11) con vittoria di spese di lite, stante i tentativi non accolti di addivenire ad un ricorso consensuale;
”
Si è costituito il resistente che ha chiesto:
“dichiari la cessazione degli effetti civili dei coniugi alle seguenti conclusioni
1) i coniugi continueranno a vivere separati di tetto e di mensa e saranno liberi di fissare la propria residenza nel luogo che riterranno più opportuno;
2) Nulla sarà dovuto da un coniuge all'altro, essendo ognuno in grado di provvedere a sé stesso;
3) La casa coniugale è assegnata alla signora Parte_1
4) l'affidamento della figlia è condiviso;
Persona_1
5) la figlia minore avrà collocazione prevalente ed abituale presso la residenza della madre, in via Solferino Persona_1
14 Venezia - Mestre;
6) verserà a a titolo di contributo per il mantenimento ordinario per la figlia, la somma Controparte_1 Parte_1
mensile di € 300,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- il suddetto versamento avverrà con la seguente cadenza: € 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese ed i residui € 150,00 entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario nel conto corrente intestato a noto alle parti;
Parte_1
7) ogni decisione riguardante la scuola e le attività extrascolastiche nei pomeriggi settimanali, dovranno essere concordate preventivamente con l'altro genitore;
8) le spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche, mediche non mutuabili, le spese di natura ludica e parascolastica, sportive e ricreative dei figli, da concordare previamente tra i coniugi, come da elenco analitico riportato dal Protocollo di
Venezia all'art. 16 attualmente in vigore, verranno sostenute al 50% dal padre e dal restante 50% dalla madre e rifuse reciprocamente a fronte della esibizione delle pezze giustificative;
9) l'assegno unico verrà percepito al 50% da entrambi i coniugi;
10) starà con il padre un fine settimana alternato da venerdì ore 18 sino alla domenica alle ore 21,00; la Persona_1
settimana che cadrà nel fine settimana del padre, un giorno infrasettimanale (il martedì) dalle ore 18 alla mattina dopo, quando il padre avrà cura di accompagnare la figlia a scuola;
la settimana che cadrà nel fine settimana della madre, due giorni infrasettimanali (il martedì ed il giovedì) dalle 18 alla mattina dopo quando il padre avrà cura di accompagnare la figlia a scuola;
11) Durante le ferie estive, il padre terrà con sé due settimane, anche non consecutive, durante i mesi di Persona_1 luglio e agosto da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
12) Durante le festività natalizie, trascorrerà il periodo dal 26 dicembre a tutto il giorno del 1° gennaio Persona_1
con un genitore e il periodo dal 2 gennaio fino alla fine delle vacanze scolastiche natalizie con l'altro genitore, ad anni alterni;
resterà con la madre durante il periodo dal 26 dicembre 2024 al 1° gennaio 2025. Persona_1 Persona_1
trascorrerà con la madre la Vigilia del Natale 2024 e con il padre il giorno di Natale 2024, alternando poi negli anni successivi;
13) In occasione delle vacanze pasquali trascorrerà con un genitore i tre giorni antecedenti la Pasqua e la Persona_1
Pasqua stessa, e per i quattro giorni successivi alla Pasqua a decorrere dal lunedì dell'Angelo presso l'altro dei genitori, ad anni alterni. Per il 2025 la madre trascorrerà con i tre giorni antecedenti la Pasqua ed il giorno di Pasqua Persona_1
stesso.
14) i coniugi si autorizzano reciprocamente a recarsi all'estero ed a ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio, così come prestano il consenso al rilascio dei passaporti per la figlia minorenne e comunque dei documenti di identità validi per l'espatrio;
15) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni ulteriore aspetto pregresso e di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Dopo lo scambio di memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 20/06/2024 le parti sono state sentite personalmente, il tentativo di conciliazione non ha dato esito positivo ed il Giudice delegato, ritenuto necessario disporre l'ascolto della minore ha rinviato per svolgere detto adempimento Persona_1
all'udienza del 09/07/2024, all'esito della quale il Giudice delegato ha fissato l'udienza del 18/07/2024 per precisazioni conclusioni e assegnando termine per il deposito di note di trattazione scritta contenenti le sole conclusioni.
Con decreto ai sensi dell'art. 127ter.3 c.p.c. il Giudice delegato ha ratificato le condizioni depositate dalle parti per un periodo sperimentale fino al mese di ottobre 2024 e rinviato per verificare l'adesione delle parti a quanto tra loro pattuito all'udienza del 19/11/2024.
Con note di trattazione scritta depositate il 02/12/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) l'affidamento della figlia è condiviso;
Persona_1
2) la figlia minore avrà collocazione prevalente ed abituale presso la residenza della madre, in via Solferino Persona_1 14 Venezia - Mestre;
3) verserà a a titolo di contributo per il mantenimento ordinario per la figlia, la somma Controparte_1 Parte_1
mensile di € 429,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- il suddetto versamento avverrà con la seguente cadenza: € 229,60 entro il giorno 5 di ogni mese ed i residui € 200,00 entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario nel conto corrente intestato a noto alle parti;
Parte_1
4) le spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche, mediche non mutuabili, le spese di natura ludica e parascolastica, sportive e ricreative della figlia, da concordare previamente tra i genitori, come da elenco analitico riportato dal Protocollo di
Venezia all'art. 16 attualmente in vigore, verranno sostenute al 60% dal padre e dal restante 40% dalla madre e rifuse reciprocamente a fronte della esibizione delle pezze giustificative, con la sola precisazione che le parti si accordano che rientrino nelle spese straordinarie anche le spese di trasporto (benzina e pedaggio autostradale) nel caso in cui il centro specialistico Per neurologico individuato per la cura della minore oltre i 10 km dall'abitazione di residenza. La signora Parte_1
intesterà a sé le utenze telefoniche della figlia, così come fornirà al gestore telefonico le proprie coordinate bancarie;
5) l'assegno unico continuerà ad essere percepito al 50% da entrambi i coniugi;
6) durante il periodo estivo, starà con il padre un fine settimana alternato da venerdì ore 17 sino alla Persona_1
domenica alle ore 21,30; la settimana che cadrà nel fine settimana del padre, un giorno infrasettimanale (il martedì) dalle ore 16,00 alla mattina dopo, quando il padre avrà cura di accompagnare la figlia presso la casa materna;
la settimana che cadrà nel fine settimana della madre, due giorni infrasettimanali (il martedì ed il giovedì) dalle 16 alla mattina dopo quando il padre avrà cura di accompagnare la figlia presso la casa materna;
7) durante il periodo scolastico, starà con il padre un fine settimana alternato da venerdì ore 17 sino alla Persona_1
domenica alle ore 21,30; la settimana che cadrà nel fine settimana del padre, un giorno infrasettimanale (il martedì o, se non coincidente, il primo giorno settimanale di rientro scolastico pomeridiano) dalle ore 17 (o comunque dall'orario di ritorno dell'autobus ATVO presso la Stazione FS di Mestre) alla mattina dopo, quando il padre avrà cura di accompagnare la figlia presso la stazione FS di Mestre affinché prenda l'autobus ATVO che la porterà all'Istituto Scolastico “Elena
Cornaro” di Jesolo (VE); la settimana che cadrà nel fine settimana della madre, due giorni infrasettimanali (il martedì ed il giovedì o, se non coincidenti, nei primi due giorni settimanali di rientro scolastico pomeridiano) dalle ore 17 (o comunque dall'orario di ritorno dell'autobus ATVO presso la Stazione FS di Mestre) alla mattina dopo quando il padre avrà cura di accompagnare la figlia presso la stazione FS di Mestre affinché prenda l'autobus ATVO che la porterà all'Istituto
Scolastico “Elena Cornaro” di Jesolo (VE);
8) Durante le ferie estive, il padre terrà con sé due settimane, anche non consecutive, durante i mesi di Persona_1 luglio e agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
9) Durante le festività natalizie, trascorrerà il periodo dal 26 dicembre a tutto il giorno del 1° gennaio Persona_1
con un genitore e il periodo dal 2 gennaio fino alla fine delle vacanze scolastiche natalizie con l'altro genitore, ad anni alterni;
resterà con la madre durante il periodo dal 26 dicembre 2024 al 1° gennaio 2025. Persona_1 Persona_1
trascorrerà con la madre la Vigilia del Natale 2024 e con il padre il giorno di Natale 2024, alternando poi negli anni successivi;
10) In occasione delle vacanze pasquali trascorrerà con un genitore i tre giorni antecedenti la Pasqua e la Persona_1
Pasqua stessa, e per i quattro giorni successivi alla Pasqua a decorrere dal lunedì dell'Angelo presso l'altro dei genitori, ad anni alterni. Per il 2025 la madre trascorrerà con i tre giorni antecedenti la Pasqua ed il giorno di Pasqua Persona_1
stesso.
11) i signori e si autorizzano reciprocamente a recarsi all'estero ed a ottenere i relativi Controparte_1 Parte_1
documenti e permessi per l'espatrio, così come prestano il consenso al rilascio dei passaporti per la figlia minorenne e comunque dei documenti di identità validi per l'espatrio”;
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Nel complesso, le pattuizioni delle parti sono idonee a garantire le esigenze della minore e il mantenimento di rapporti equilibrati con entrambi i genitori, tenuto conto delle esigenze proprie dell'età, per cui possono essere recepite dal Tribunale.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30/06/2007 tra Pt_1
e trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Roncade al n.
[...] Controparte_1
22, parte II, Serie B, Uff. 11, dell'anno 2007.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto, al suo passaggio in giudicato.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti e da intendersi qui integralmente riprodotte.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 14/01/2025
Il Presidente ed estensore dott. Alessandro Cabianca