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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE -PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianfranco Pignataro Presidente dott. Giulio Corsini Giudice relatore dott.ssa Maria Cultrera Giudice ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 188/2025 P.U., promosso
DA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente Parte_1 C.F._1
a Palermo in via Goethe n.22, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca D'Errico (pec:
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RICORRENTE
OGGETTO: liquidazione controllata del sovraindebitato
❖❖❖
Letto il ricorso, depositato il 17.6.2025, con cui ha domandato l'apertura Parte_1 della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ex artt. 268 e ss. C.C.I.I.; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, comma 2, C.C.I.I., posto che il centro degli interessi principali della debitrice – da presumersi coincidente con la residenza (o il domicilio) – si trova a Palermo;
rilevato che è stata allegata la documentazione prescritta dall'art. 39, commi 1 e 2,
C.C.I.I.; letta la relazione del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott.
recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della Persona_1 documentazione depositata a corredo della domanda con la quale ha altresì illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice (art. 269, comma 2,
C.C.I.I.); vista la relazione integrativa depositata il 27 giugno 2025, nella quale si precisa – a seguito di richiesta del Tribunale - l'attestazione di cui all'art. 268, 3° comma, C.C.I.I.;
ritenuto che la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza
(cfr. art. 2, comma 1, lett. c, C.C.I.I.); rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al
Titolo IV del C.C.I.I.; ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dagli artt. 268 e 269 C.C.I.I.; considerato che va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza della debitrice, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), C.C.I.I.; evidenziato che l'art. 150 C.C.I.I. (applicabile alla liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 5) prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
rilevato che, per il ruolo di liquidatore, va confermato il medesimo professionista già nominato, dott. , il quale risulta iscritta nell'elenco dei gestori della crisi Persona_1 di cui al D.M. Giustizia 202/2014; rammentato che competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 C.C.I.I.;
P.Q.M.
visti gli artt. 268, 269 e 270 C.C.I.I.;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Parte_1
NOMINA giudice delegato il dott. Giulio Corsini;
NOMINA liquidatore il dott. , che risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 270 Persona_1
C.C.I.I., con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui all'art. 272 e ss. C.C.I.I., invitandolo:
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
2 2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui il debitore svolga attività
d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
6) a completare l'inventario dei beni del debitore ed a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 C.C.I.I.;
8) a riferire per iscritto ogni sei mesi al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);
ORDINA al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
ORDINA la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DEMANDA al Giudice Delegato, sentito il Liquidatore e previa istanza dei debitori, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), C.C.I.I.;
DISPONE
3 altresì, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
MANDA alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore nominato.
Palermo, 16 luglio 2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Giulio Corsini Gianfranco Pignataro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Giulio Corsini e dal Presidente dott. Gianfranco Pignataro in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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