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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/05/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
REPUBBLICA ITALIANA N°________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Fasc. N°_____________ IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE Cron. N°____________
Rep. N°____________ in persona della dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 10806/2022 R.G. promossa da:
Parte_1
• Attore in opposizione Contro
Controparte_1
• Convenuto in opposizione Udienza di precisazione delle conclusioni: 16 aprile 2025
CONCLUSIONI
Per : “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa declaratoria di Parte_1 sospensione degli effetti del precetto opposto, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione per i motivi sopra esposti annullare il precetto di Controparte_1 Vinte le spese di causa.
Con salvezza di ogni diritto.”
Per “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa Controparte_1 ogni meglio vista pronuncia, rigettare ogni avversaria domanda. Vinte le spese.”
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 21 novembre 2022 l'Avv. promuoveva opposizione, Parte_1
ex art. 615 comma 1 c.p.c., avverso l'atto di precetto del 25 luglio 2022 notificato dalla Controparte_1 per l'importo di euro 171.811,82 euro.
[...]
L'opponente eccepiva il vizio di notifica del precetto, assumendo che tale notifica fosse inesistente in quanto eseguita in luogo diverso dalla propria residenza.
1 In particolare, lamentava che la consegna della raccomandata A.G. 785192395962 fosse avvenuta all'indirizzo di Camogli, Via Cuneo 31 (presso Hotel Cenobio Dei Dogi) e non al civico 34 D, corrispondente alla propria residenza anagrafica.
Chiedeva, dunque, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto in questa sede opposto.
Con comparsa del 31 gennaio 2023 si costituiva in giudizio la la quale deduceva, Controparte_1
al contrario, la validità della notifica effettuata, stante la risultanza dell'indirizzo di residenza dell'Avv. sulla cartolina di ricevimento della raccomandata, e la possibilità di contestare tale Parte_1 risultanza unicamente tramite la proposizione di querela di falso.
Chiedeva, dunque, il rigetto delle domande avversarie.
Avendo l'opponente proposto il giudizio di querela di falso avverso le risultanze dell'avviso di ricevimento, in data 21 febbraio 2023 la scrivente sospendeva il giudizio subordinando la riassunzione all'esito del procedimento di querela di falso iscritta al numero RG 661/2023 presso codesto
Tribunale.
Tale procedimento veniva definito con Sentenza numero 2422/2024 del 19 settembre 2024, in accoglimento della querela di falso.
A seguito della riassunzione del presente procedimento, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 16 aprile 2025, insistendo come in atti, salvo rinuncia di parte opponente alla domanda di condanna alle spese sulla base delle trattative intercorse tra le parti.
Il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
2. Prendendo le mosse dalla Sentenza n. 2422/2024 emessa in data 19 settembre 2024 dal Tribunale di
Genova nell'ambito del procedimento contenzioso iscritto con R.G. 661/2023, che recita testualmente
P.Q.M.
il Collegio, pronunciando definitivamente sulla querela di falso, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della querela di falso, accerta e dichiara la falsità di quanto attestato nell'avviso di ricevimento della raccomandata A.G. 785192395962 in ordine alla tentata consegna del plico in Camogli in Via Cuneo 34D (…),
emerge l'accoglimento delle pretese dell'odierno opponente in riferimento al riconoscimento della falsità di quanto attestato dall'ufficiale postale, circa il luogo di effettiva notifica.
2 Emerge, pertanto, che la notifica del precetto fu effettuata ad un indirizzo (Via Cuneo 31) che non ha alcun collegamento con il destinatario, ipotesi che determina l'inesistenza non sanabile della notifica stessa.
In tale circostanza, infatti, non può nemmeno ritenersi sanato il vizio di notifica per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c.
La scrivente ritiene, pertanto, di accogliere l'opposizione.
3. Quanto alle spese di lite queste seguirebbero il principio della soccombenza, salvo quanto verbalizzato all'udienza del 16 aprile 2025 in ordine alla rinuncia di parte opponente alla domanda di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
Accoglie l'opposizione promossa dall'Avv. e, per l'effetto, dichiara nullo Parte_1
l'atto di precetto del 25 luglio 2022;
Nulla sulle spese visto l'accordo tra le parti.
Genova, 8 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Cristina Tabacchi)
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REPUBBLICA ITALIANA N°________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Fasc. N°_____________ IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE Cron. N°____________
Rep. N°____________ in persona della dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 10806/2022 R.G. promossa da:
Parte_1
• Attore in opposizione Contro
Controparte_1
• Convenuto in opposizione Udienza di precisazione delle conclusioni: 16 aprile 2025
CONCLUSIONI
Per : “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa declaratoria di Parte_1 sospensione degli effetti del precetto opposto, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione per i motivi sopra esposti annullare il precetto di Controparte_1 Vinte le spese di causa.
Con salvezza di ogni diritto.”
Per “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa Controparte_1 ogni meglio vista pronuncia, rigettare ogni avversaria domanda. Vinte le spese.”
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 21 novembre 2022 l'Avv. promuoveva opposizione, Parte_1
ex art. 615 comma 1 c.p.c., avverso l'atto di precetto del 25 luglio 2022 notificato dalla Controparte_1 per l'importo di euro 171.811,82 euro.
[...]
L'opponente eccepiva il vizio di notifica del precetto, assumendo che tale notifica fosse inesistente in quanto eseguita in luogo diverso dalla propria residenza.
1 In particolare, lamentava che la consegna della raccomandata A.G. 785192395962 fosse avvenuta all'indirizzo di Camogli, Via Cuneo 31 (presso Hotel Cenobio Dei Dogi) e non al civico 34 D, corrispondente alla propria residenza anagrafica.
Chiedeva, dunque, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto in questa sede opposto.
Con comparsa del 31 gennaio 2023 si costituiva in giudizio la la quale deduceva, Controparte_1
al contrario, la validità della notifica effettuata, stante la risultanza dell'indirizzo di residenza dell'Avv. sulla cartolina di ricevimento della raccomandata, e la possibilità di contestare tale Parte_1 risultanza unicamente tramite la proposizione di querela di falso.
Chiedeva, dunque, il rigetto delle domande avversarie.
Avendo l'opponente proposto il giudizio di querela di falso avverso le risultanze dell'avviso di ricevimento, in data 21 febbraio 2023 la scrivente sospendeva il giudizio subordinando la riassunzione all'esito del procedimento di querela di falso iscritta al numero RG 661/2023 presso codesto
Tribunale.
Tale procedimento veniva definito con Sentenza numero 2422/2024 del 19 settembre 2024, in accoglimento della querela di falso.
A seguito della riassunzione del presente procedimento, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 16 aprile 2025, insistendo come in atti, salvo rinuncia di parte opponente alla domanda di condanna alle spese sulla base delle trattative intercorse tra le parti.
Il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
2. Prendendo le mosse dalla Sentenza n. 2422/2024 emessa in data 19 settembre 2024 dal Tribunale di
Genova nell'ambito del procedimento contenzioso iscritto con R.G. 661/2023, che recita testualmente
P.Q.M.
il Collegio, pronunciando definitivamente sulla querela di falso, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della querela di falso, accerta e dichiara la falsità di quanto attestato nell'avviso di ricevimento della raccomandata A.G. 785192395962 in ordine alla tentata consegna del plico in Camogli in Via Cuneo 34D (…),
emerge l'accoglimento delle pretese dell'odierno opponente in riferimento al riconoscimento della falsità di quanto attestato dall'ufficiale postale, circa il luogo di effettiva notifica.
2 Emerge, pertanto, che la notifica del precetto fu effettuata ad un indirizzo (Via Cuneo 31) che non ha alcun collegamento con il destinatario, ipotesi che determina l'inesistenza non sanabile della notifica stessa.
In tale circostanza, infatti, non può nemmeno ritenersi sanato il vizio di notifica per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c.
La scrivente ritiene, pertanto, di accogliere l'opposizione.
3. Quanto alle spese di lite queste seguirebbero il principio della soccombenza, salvo quanto verbalizzato all'udienza del 16 aprile 2025 in ordine alla rinuncia di parte opponente alla domanda di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
Accoglie l'opposizione promossa dall'Avv. e, per l'effetto, dichiara nullo Parte_1
l'atto di precetto del 25 luglio 2022;
Nulla sulle spese visto l'accordo tra le parti.
Genova, 8 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Cristina Tabacchi)
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