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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Giovanna Guarino Presidente rel.
2. dr. Chiara Di Benedetto Consigliere
3. dr. Francesca Gomez de Ayala Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 7 aprile
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1430/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
n. 10/11/1984, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Raffaele Di Tella e Parte_1
Francesco Di Tella, presso il cui studio elett.te domicilia in Aversa, viale della Libertà
n.14 bis.
appellante
E
,in persona del Presidente Controparte_1
p.t., rapp.to e difeso dall'avv.Luca Cuzzupoli, con cui elett.te domicilia presso l'ufficio in Caserta, via Arena loc. San Benedetto. CP_2
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 25/5/2024, ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di S. Parte_1 Maria Capuavetere, in funzione di giudice del lavoro, n.254 del 29/1/2024, che aveva accolto la sua domanda ed aveva condannato l' al pagamento, in suo favore, dei CP_2
ratei di indennità di accompagnamento spettanti alla sua dante causa Parte_2
dal 1/12/2020 al 17/9/2021, oltre accessori di legge, ma aveva compensato tra
[...]
le parti le spese di giudizio.
2.L'appellante ha censurato la pronuncia di compensazione delle spese e la mancata applicazione del principio di soccombenza virtuale, considerato che erroneamente il primo giudice aveva fondato la compensazione delle spese di giudizio sulla seguente motivazione: “Stimasi equo compensare integralmente le spese di lite, in ragione della condotta non diligente e collaborativa della ricorrente, che ha instaurato il giudizio senza la preventiva domanda amministrativa”.
3. Ha sostenuto che la condotta “non diligente e collaborativa” era attribuibile all' CP_2
che, nonostante sia l'invio del modello AP70 che di una diffida ad adempiere, non aveva mai comunicato il numero di pensione necessario per l'invio del modello AP23 ed aveva costretto la ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria.
4. Ha rilevato l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'applicazione della compensazione delle spese di giudizio ex art.92 c.p.c, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza ed ha concluso chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, CP_2
con attribuzione.
5.L si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha CP_2
chiesto il rigetto.
6.All'odierna udienza, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.L'appello è fondato e va accolto .
8.L'art.92, c.2° c.p.c., nel testo sostituito dal DL n. 132/2014 convertito in legge n.
162/2014 applicabile ai giudizi instaurati dal 12/9/2014, dispone che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti ,parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti , parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Dunque, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, è stata attribuita al giudice la facoltà di compensare le spese di giudizio anche quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni analoghe ed ulteriori rispetto a quelle esplicitamente previste dalla norma.
Tale disposizione è stata univocamente considerata dalla Suprema Corte come una norma elastica che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche ( Cass.
26/09/2017, n. 22333; Cass. S.U. 22/02/2012,n. 2572).
Si è quindi ritenuto rientrare nelle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione l'ipotesi di particolare complessità e novità delle questioni trattate ( cfr. Cass. 23/5/2003
n. 8210), oppure la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso ( cfr. Cass. ord. n. 21157/2019) o anche quando “la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia” ( Cass. sez.2 29/11/2016 n. 24234).
9.Nel caso di specie sicuramente non ricorrevano le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice l'odierna appellante non doveva presentare alcuna domanda amministrativa, considerato che la pretesa azionata nel presente giudizio scaturiva da un verbale della Commissione sanitaria che aveva riconosciuto alla sua dante causa il requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento dal 1/12/2020. Risulta, inoltre, che l'odierna appellante ha inviato all' il modello AP70 ed una PEC di sollecito della liquidazione della prestazione e CP_2
lo stesso giudice ha escluso che potesse richiedersi l'invio del modello AP23 sostenendo : “ fin quando l' non provvede a liquidare la prestazione in favore del CP_2
defunto, questo modello (AP23) non può in alcun modo essere trasmesso attraverso la piattaforma telematica dell'Istituto (in quanto non si rinviene alcuna pensione su cui
“appoggiarsi”), ma solo comunicato all'Ente informalmente attraverso PEC o formalmente attraverso la notifica. Solo dopo l'avvenuta comunicazione della liquidazione della prestazione da parte dell sarà possibile operare sul portale CP_2
internet dell'istituto, presentando la relativa richiesta di pagamento”.
Peraltro l' nella memoria di costituzione di primo grado, aveva giustificato il CP_2
mancato pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento in base alla pendenza di altro giudizio identico, ma lo stesso giudice di prime cure ha confutato tale argomentazione sostenendo: “l fa riferimento ad un giudizio per ATPO CP_2
concernente accompagno e handicap in condizione di gravità – effettivamente ancora in corso e in attesa del deposito della perizia - iscritto a ruolo nel 2019 avente ad oggetto l'impugnativa di un verbale sanitario negativo emesso su domanda amministrativa del 2018, con valutazione di un periodo precedente/differente e che, quindi, non può riferirsi al verbale di cui si chiede la liquidazione (perché, appunto, del 14.12.2020)”. In definitiva non risulta esistente alcuna grave ragione che possa giustificare la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza di cui all'art.91 c.p.c.
10.Pertanto l'appello va accolto ed in riforma del capo 2) della sentenza impugnata l' va condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate in CP_2
euro 1.863,50, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione agli avv.ti Raffaele Di Tella e Francesco Di Tella antistatari.
11.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al limitato valore dell'appello, ai sensi del DM n.147/2022, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma del capo 2) della sentenza impugnata condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di primo grado CP_2
liquidate in euro 1.863,50, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione agli avv.ti Raffaele Di Tella e Francesco Di Tella antistatari;
2) condanna, inoltre, l' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in CP_2
euro 961,50, oltre su tali importi spese generali, iva e c.p.a come per legge con attribuzione agli avv.ti Raffaele Di Tella e Francesco Di Tella antistatari .
Così deciso in Napoli il giorno 7 aprile 2025
Il Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Giovanna Guarino Presidente rel.
2. dr. Chiara Di Benedetto Consigliere
3. dr. Francesca Gomez de Ayala Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 7 aprile
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1430/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
n. 10/11/1984, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Raffaele Di Tella e Parte_1
Francesco Di Tella, presso il cui studio elett.te domicilia in Aversa, viale della Libertà
n.14 bis.
appellante
E
,in persona del Presidente Controparte_1
p.t., rapp.to e difeso dall'avv.Luca Cuzzupoli, con cui elett.te domicilia presso l'ufficio in Caserta, via Arena loc. San Benedetto. CP_2
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 25/5/2024, ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di S. Parte_1 Maria Capuavetere, in funzione di giudice del lavoro, n.254 del 29/1/2024, che aveva accolto la sua domanda ed aveva condannato l' al pagamento, in suo favore, dei CP_2
ratei di indennità di accompagnamento spettanti alla sua dante causa Parte_2
dal 1/12/2020 al 17/9/2021, oltre accessori di legge, ma aveva compensato tra
[...]
le parti le spese di giudizio.
2.L'appellante ha censurato la pronuncia di compensazione delle spese e la mancata applicazione del principio di soccombenza virtuale, considerato che erroneamente il primo giudice aveva fondato la compensazione delle spese di giudizio sulla seguente motivazione: “Stimasi equo compensare integralmente le spese di lite, in ragione della condotta non diligente e collaborativa della ricorrente, che ha instaurato il giudizio senza la preventiva domanda amministrativa”.
3. Ha sostenuto che la condotta “non diligente e collaborativa” era attribuibile all' CP_2
che, nonostante sia l'invio del modello AP70 che di una diffida ad adempiere, non aveva mai comunicato il numero di pensione necessario per l'invio del modello AP23 ed aveva costretto la ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria.
4. Ha rilevato l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'applicazione della compensazione delle spese di giudizio ex art.92 c.p.c, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza ed ha concluso chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, CP_2
con attribuzione.
5.L si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha CP_2
chiesto il rigetto.
6.All'odierna udienza, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.L'appello è fondato e va accolto .
8.L'art.92, c.2° c.p.c., nel testo sostituito dal DL n. 132/2014 convertito in legge n.
162/2014 applicabile ai giudizi instaurati dal 12/9/2014, dispone che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti ,parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti , parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Dunque, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, è stata attribuita al giudice la facoltà di compensare le spese di giudizio anche quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni analoghe ed ulteriori rispetto a quelle esplicitamente previste dalla norma.
Tale disposizione è stata univocamente considerata dalla Suprema Corte come una norma elastica che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche ( Cass.
26/09/2017, n. 22333; Cass. S.U. 22/02/2012,n. 2572).
Si è quindi ritenuto rientrare nelle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione l'ipotesi di particolare complessità e novità delle questioni trattate ( cfr. Cass. 23/5/2003
n. 8210), oppure la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso ( cfr. Cass. ord. n. 21157/2019) o anche quando “la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia” ( Cass. sez.2 29/11/2016 n. 24234).
9.Nel caso di specie sicuramente non ricorrevano le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice l'odierna appellante non doveva presentare alcuna domanda amministrativa, considerato che la pretesa azionata nel presente giudizio scaturiva da un verbale della Commissione sanitaria che aveva riconosciuto alla sua dante causa il requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento dal 1/12/2020. Risulta, inoltre, che l'odierna appellante ha inviato all' il modello AP70 ed una PEC di sollecito della liquidazione della prestazione e CP_2
lo stesso giudice ha escluso che potesse richiedersi l'invio del modello AP23 sostenendo : “ fin quando l' non provvede a liquidare la prestazione in favore del CP_2
defunto, questo modello (AP23) non può in alcun modo essere trasmesso attraverso la piattaforma telematica dell'Istituto (in quanto non si rinviene alcuna pensione su cui
“appoggiarsi”), ma solo comunicato all'Ente informalmente attraverso PEC o formalmente attraverso la notifica. Solo dopo l'avvenuta comunicazione della liquidazione della prestazione da parte dell sarà possibile operare sul portale CP_2
internet dell'istituto, presentando la relativa richiesta di pagamento”.
Peraltro l' nella memoria di costituzione di primo grado, aveva giustificato il CP_2
mancato pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento in base alla pendenza di altro giudizio identico, ma lo stesso giudice di prime cure ha confutato tale argomentazione sostenendo: “l fa riferimento ad un giudizio per ATPO CP_2
concernente accompagno e handicap in condizione di gravità – effettivamente ancora in corso e in attesa del deposito della perizia - iscritto a ruolo nel 2019 avente ad oggetto l'impugnativa di un verbale sanitario negativo emesso su domanda amministrativa del 2018, con valutazione di un periodo precedente/differente e che, quindi, non può riferirsi al verbale di cui si chiede la liquidazione (perché, appunto, del 14.12.2020)”. In definitiva non risulta esistente alcuna grave ragione che possa giustificare la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza di cui all'art.91 c.p.c.
10.Pertanto l'appello va accolto ed in riforma del capo 2) della sentenza impugnata l' va condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate in CP_2
euro 1.863,50, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione agli avv.ti Raffaele Di Tella e Francesco Di Tella antistatari.
11.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al limitato valore dell'appello, ai sensi del DM n.147/2022, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma del capo 2) della sentenza impugnata condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di primo grado CP_2
liquidate in euro 1.863,50, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione agli avv.ti Raffaele Di Tella e Francesco Di Tella antistatari;
2) condanna, inoltre, l' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in CP_2
euro 961,50, oltre su tali importi spese generali, iva e c.p.a come per legge con attribuzione agli avv.ti Raffaele Di Tella e Francesco Di Tella antistatari .
Così deciso in Napoli il giorno 7 aprile 2025
Il Presidente est.