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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 03/06/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1208/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1208/2019 R.G., assunta in decisione all'udienza del 13 novembre 2024, promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Gela, alla via Parte_1 C.F._1
Mallia n. 32, presso lo studio dell'avv. Nicola Antonio Nicoletti (C.F.: ), che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione su foglio separato;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Gela, nel Corso Vittorio
Emanuele n. 231, presso lo studio dell'avv. Gioacchino Marletta (C.F.: ), che la C.F._3 rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto ex artt. 615, comma I e 617 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 13 novembre 2024, all'esito della quale parte opponente ha precisato le conclusioni chiedendo il rigetto delle pretese avversarie, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; parte opposta, preliminarmente, ha contestato quanto dedotto da parte opponente e ha precisato le conclusioni chiedendo di ritenere e dichiarare che l'opponente è debitore della somma di euro 8.497,41 (oltre interessi legali di mora dal pagina 1 di 5 25/7/2019 al soddisfo), tenuto conto della sentenza n. 61/2021 emessa inter partes dalla Corte di Appello di
Caltanissetta ed ha chiesto infine di voler rigettare le domande proposte dall'opponente perché infondate in fatto e in diritto per come formulate, con vittoria di spese e compensi di lite, da maggiorare delle spese generali e degli accessori di legge.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 settembre 2019, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 26 agosto 2019, con il quale
[...] chiedeva il pagamento della complessiva somma di euro Controparte_1
10.353,32 - come meglio specificata nell'atto di precetto - in forza del decreto ingiuntivo n. 397/2007 emesso dal Tribunale di Gela il 6 dicembre 2007 e della sentenza n. 314/2014 emessa dal medesimo
Tribunale il 13 maggio 2014, con cui era stata integralmente rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa da . Parte_1
A sostegno della propria opposizione, parte attrice ha dedotto:
1. la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 397/2007, nonché per mancata apposizione della formula esecutiva (motivo da qualificarsi quale opposizione ex art. 617 c.p.c.);
2. l'inidoneità del titolo a fondare l'esecuzione forzata ex art. 474 c.p.c., stante la mancanza nella sentenza n. 314/2014 di una espressa statuizione di condanna del debitore opponente al pagamento delle somme ingiunte (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
3. la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 479 c.p.c. (motivo da qualificarsi quale opposizione ex art. 617 c.p.c.);
4. la nullità dell'atto di precetto per illegittimità delle somme richieste dal difensore a titolo di I.V.A.
(motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.).
Ha chiesto quindi, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, dichiararsi la illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio Controparte_1
contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della
[...] spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Con ordinanza del 16 febbraio 2021, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata da parte opponente e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
La causa, rinviata per successive udienze, preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13 novembre 2024, previa concessione dei termini per comparse pagina 2 di 5 conclusionali e memorie di replica.
* * *
L'opposizione è parzialmente fondata.
In via preliminare, si precisa che l'opposizione, in relazione ai motivi di cui ai n. 1 e 3, integranti vizi formali del precetto, risulta essere tempestiva, essendo stato rispettato il termine dei 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.: risulta, invero, che l'atto di citazione sia stato ritualmente notificato in data 11 settembre
2019.
Ciò posto, va, anzitutto, evidenziata l'infondatezza del primo e del terzo motivo di opposizione, in relazione al quale l'opponente ha dedotto la nullità dell'atto di precetto per l'omessa notifica del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 397/2007, nonché per mancata apposizione della formula esecutiva, oltre che per la violazione dell'art. 479 c.p.c.
Sul punto, il combinato disposto degli artt. 654, co. II c.p.c. e 480 c.p.c., allo scopo di semplificare l'inizio della azione esecutiva, consente al creditore di limitarsi a fare menzione, nell'atto di precetto, del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva, senza procedere ad una notificazione del titolo esecutivo giudiziale (tra le tante, cfr. Cassazione civile sez. III,
24/04/2015, n. 8402). La Suprema Corte, inoltre, ha avuto modo di specificare che il creditore che promuove l'esecuzione forzata avvalendosi di un decreto ingiuntivo può limitarsi alla sola menzione, nell'atto di precetto, del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto (in tal senso, cfr.
Cassazione civile sez. I, 28/02/2018, n. 4705).
Nel caso in esame, la società creditrice, odierna parte opposta, ha indicato, nel corpo dell'atto di intimazione, la data in cui è stata apposta la formula esecutiva al decreto ingiuntivo n. 397/2007 (id est: 24 luglio 2019) ed ha altresì menzionato la sentenza n. 314/2014 del 13 maggio 2014, con cui il Tribunale di
Gela ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa da , munita di formula Parte_1 esecutiva e notificata unitamente all'atto di precetto.
Il precetto, pertanto, è formalmente rispondente a quanto previsto dalla legge e il primo e il terzo motivo di opposizione non sono meritevoli di accoglimento.
Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo di opposizione, in relazione al quale la parte opponente ha eccepito l'inidoneità del titolo a fondare l'esecuzione forzata ex art. 474 c.p.c., stante la mancanza nella sentenza n. 314/2014 di una espressa statuizione di condanna del debitore opponente al pagamento delle somme ingiunte.
Sul punto, pare opportuno richiamarsi l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui:
“Qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello pagina 3 di 5 recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/08/2013, n. 19595).
Nel caso di specie, invero, la creditrice opposta ha agito esecutivamente in forza del decreto ingiuntivo n.
397/07 del 6 dicembre 2007 (cfr. doc. n. 2 di cui alla comparsa di costituzione e risposta) e della sentenza n. 314/2014 del 13 maggio 2014, con cui è stata integralmente rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo
(cfr. doc. n. 3 di cui alla comparsa di costituzione e risposta), entrambi emessi dal Tribunale di Gela: in virtù del primo, la società convenuta ha, quindi, intimato il pagamento delle somme dovute dal debitore ingiunto a titolo di sorte capitale, accessori e spese legali del procedimento monitorio;
in virtù della secondo, ha richiesto il pagamento delle spese processuali liquidate in sentenza. I due provvedimenti giudiziali citati si configurano, dunque, quali titoli idonei a fondare l'intrapresa azione esecutiva ai sensi dell'art. 474 c.p.c. Pertanto, anche il secondo motivo di opposizione non merita accoglimento.
Con riferimento, poi, al motivo di opposizione di cui al nr. 4, si rileva che la società convenuta, in seno alla propria comparsa di costituzione, ha dichiarato di voler rinunciare al pagamento della somma richiesta a titolo di I.V.A.: l'importo di euro 975,89 deve essere detratto dal quantum debeatur indicato nel precetto, con ulteriore rideterminazione del saldo debitorio in forza della pronuncia di merito resa in grado d'appello.
Occorre, infatti, rilevare che nelle more del presente giudizio di opposizione è intervenuta la riforma della sentenza n. 314/2014 del Tribunale di Gela per effetto della sentenza n. 61/2021 della Corte di Appello di
Caltanissetta emessa in data 15 febbraio 2021, in forza della quale è stato ridotto l'importo del credito originariamente ingiunto (cfr. sentenza allegata alle note scritte depositate da parte opposta in data 13 dicembre 2021).
Si tratta, pertanto, di un caso in cui in cui l'esecuzione sia stata avviata in forza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva e, nelle more, sia sopravvenuta la sentenza d'appello, che l'abbia riformata, sia pure soltanto in parte.
Si ha, in tale eventualità, un fenomeno di trasformazione e/o successione del titolo esecutivo nel corso del giudizio di merito, che il codice di rito disciplina espressamente all'art. 653, comma I c.p.c., il quale dispone: “Se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta”.
In applicazione di tale disposizione, si richiama anche il costante orientamento giurisprudenziale in forza del quale “L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base pagina 4 di 5 delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione.” (cfr. Cassazione civile sez. III,
16/04/2013, n. 9161).
Incontestato tra le parti che nel caso di specie parte creditrice abbia intrapreso il processo esecutivo, ritiene il Tribunale che il credito vantato dall'opposta – e per il quale la medesima conserva il diritto ad agire esecutivamente - va rideterminato nella misura di euro 1.668,40, oltre interessi come per legge, a titolo di sorte capitale, euro 2.430,00 per spese legali relative al giudizio di primo grado, oltre spese generali, IVA e
CPA, ed euro 1.098,00 per spese legali relative al giudizio di appello, oltre spese generali, IVA e CPA;
dal credito relativo alle spese di lite di primo grado deve essere decurtata la somma pari ad euro 975,89 a titolo di rivalsa I.V.A. poiché rinunciata dalla società creditrice.
In punto di spese, in ragione della reciproca soccombenza ex art. 92, co. II c.p.c., le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e dichiara il diritto della parte Parte_1 creditrice intimante a procedere esecutivamente per la somma pari ad euro 4.220,51, oltre ad interessi come per legge;
2) spese di lite compensate.
Gela, 3 giugno 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1208/2019 R.G., assunta in decisione all'udienza del 13 novembre 2024, promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Gela, alla via Parte_1 C.F._1
Mallia n. 32, presso lo studio dell'avv. Nicola Antonio Nicoletti (C.F.: ), che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione su foglio separato;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Gela, nel Corso Vittorio
Emanuele n. 231, presso lo studio dell'avv. Gioacchino Marletta (C.F.: ), che la C.F._3 rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto ex artt. 615, comma I e 617 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 13 novembre 2024, all'esito della quale parte opponente ha precisato le conclusioni chiedendo il rigetto delle pretese avversarie, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; parte opposta, preliminarmente, ha contestato quanto dedotto da parte opponente e ha precisato le conclusioni chiedendo di ritenere e dichiarare che l'opponente è debitore della somma di euro 8.497,41 (oltre interessi legali di mora dal pagina 1 di 5 25/7/2019 al soddisfo), tenuto conto della sentenza n. 61/2021 emessa inter partes dalla Corte di Appello di
Caltanissetta ed ha chiesto infine di voler rigettare le domande proposte dall'opponente perché infondate in fatto e in diritto per come formulate, con vittoria di spese e compensi di lite, da maggiorare delle spese generali e degli accessori di legge.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 settembre 2019, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 26 agosto 2019, con il quale
[...] chiedeva il pagamento della complessiva somma di euro Controparte_1
10.353,32 - come meglio specificata nell'atto di precetto - in forza del decreto ingiuntivo n. 397/2007 emesso dal Tribunale di Gela il 6 dicembre 2007 e della sentenza n. 314/2014 emessa dal medesimo
Tribunale il 13 maggio 2014, con cui era stata integralmente rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa da . Parte_1
A sostegno della propria opposizione, parte attrice ha dedotto:
1. la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 397/2007, nonché per mancata apposizione della formula esecutiva (motivo da qualificarsi quale opposizione ex art. 617 c.p.c.);
2. l'inidoneità del titolo a fondare l'esecuzione forzata ex art. 474 c.p.c., stante la mancanza nella sentenza n. 314/2014 di una espressa statuizione di condanna del debitore opponente al pagamento delle somme ingiunte (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
3. la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 479 c.p.c. (motivo da qualificarsi quale opposizione ex art. 617 c.p.c.);
4. la nullità dell'atto di precetto per illegittimità delle somme richieste dal difensore a titolo di I.V.A.
(motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.).
Ha chiesto quindi, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, dichiararsi la illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio Controparte_1
contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della
[...] spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Con ordinanza del 16 febbraio 2021, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata da parte opponente e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
La causa, rinviata per successive udienze, preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13 novembre 2024, previa concessione dei termini per comparse pagina 2 di 5 conclusionali e memorie di replica.
* * *
L'opposizione è parzialmente fondata.
In via preliminare, si precisa che l'opposizione, in relazione ai motivi di cui ai n. 1 e 3, integranti vizi formali del precetto, risulta essere tempestiva, essendo stato rispettato il termine dei 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.: risulta, invero, che l'atto di citazione sia stato ritualmente notificato in data 11 settembre
2019.
Ciò posto, va, anzitutto, evidenziata l'infondatezza del primo e del terzo motivo di opposizione, in relazione al quale l'opponente ha dedotto la nullità dell'atto di precetto per l'omessa notifica del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 397/2007, nonché per mancata apposizione della formula esecutiva, oltre che per la violazione dell'art. 479 c.p.c.
Sul punto, il combinato disposto degli artt. 654, co. II c.p.c. e 480 c.p.c., allo scopo di semplificare l'inizio della azione esecutiva, consente al creditore di limitarsi a fare menzione, nell'atto di precetto, del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva, senza procedere ad una notificazione del titolo esecutivo giudiziale (tra le tante, cfr. Cassazione civile sez. III,
24/04/2015, n. 8402). La Suprema Corte, inoltre, ha avuto modo di specificare che il creditore che promuove l'esecuzione forzata avvalendosi di un decreto ingiuntivo può limitarsi alla sola menzione, nell'atto di precetto, del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto (in tal senso, cfr.
Cassazione civile sez. I, 28/02/2018, n. 4705).
Nel caso in esame, la società creditrice, odierna parte opposta, ha indicato, nel corpo dell'atto di intimazione, la data in cui è stata apposta la formula esecutiva al decreto ingiuntivo n. 397/2007 (id est: 24 luglio 2019) ed ha altresì menzionato la sentenza n. 314/2014 del 13 maggio 2014, con cui il Tribunale di
Gela ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa da , munita di formula Parte_1 esecutiva e notificata unitamente all'atto di precetto.
Il precetto, pertanto, è formalmente rispondente a quanto previsto dalla legge e il primo e il terzo motivo di opposizione non sono meritevoli di accoglimento.
Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo di opposizione, in relazione al quale la parte opponente ha eccepito l'inidoneità del titolo a fondare l'esecuzione forzata ex art. 474 c.p.c., stante la mancanza nella sentenza n. 314/2014 di una espressa statuizione di condanna del debitore opponente al pagamento delle somme ingiunte.
Sul punto, pare opportuno richiamarsi l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui:
“Qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello pagina 3 di 5 recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/08/2013, n. 19595).
Nel caso di specie, invero, la creditrice opposta ha agito esecutivamente in forza del decreto ingiuntivo n.
397/07 del 6 dicembre 2007 (cfr. doc. n. 2 di cui alla comparsa di costituzione e risposta) e della sentenza n. 314/2014 del 13 maggio 2014, con cui è stata integralmente rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo
(cfr. doc. n. 3 di cui alla comparsa di costituzione e risposta), entrambi emessi dal Tribunale di Gela: in virtù del primo, la società convenuta ha, quindi, intimato il pagamento delle somme dovute dal debitore ingiunto a titolo di sorte capitale, accessori e spese legali del procedimento monitorio;
in virtù della secondo, ha richiesto il pagamento delle spese processuali liquidate in sentenza. I due provvedimenti giudiziali citati si configurano, dunque, quali titoli idonei a fondare l'intrapresa azione esecutiva ai sensi dell'art. 474 c.p.c. Pertanto, anche il secondo motivo di opposizione non merita accoglimento.
Con riferimento, poi, al motivo di opposizione di cui al nr. 4, si rileva che la società convenuta, in seno alla propria comparsa di costituzione, ha dichiarato di voler rinunciare al pagamento della somma richiesta a titolo di I.V.A.: l'importo di euro 975,89 deve essere detratto dal quantum debeatur indicato nel precetto, con ulteriore rideterminazione del saldo debitorio in forza della pronuncia di merito resa in grado d'appello.
Occorre, infatti, rilevare che nelle more del presente giudizio di opposizione è intervenuta la riforma della sentenza n. 314/2014 del Tribunale di Gela per effetto della sentenza n. 61/2021 della Corte di Appello di
Caltanissetta emessa in data 15 febbraio 2021, in forza della quale è stato ridotto l'importo del credito originariamente ingiunto (cfr. sentenza allegata alle note scritte depositate da parte opposta in data 13 dicembre 2021).
Si tratta, pertanto, di un caso in cui in cui l'esecuzione sia stata avviata in forza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva e, nelle more, sia sopravvenuta la sentenza d'appello, che l'abbia riformata, sia pure soltanto in parte.
Si ha, in tale eventualità, un fenomeno di trasformazione e/o successione del titolo esecutivo nel corso del giudizio di merito, che il codice di rito disciplina espressamente all'art. 653, comma I c.p.c., il quale dispone: “Se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta”.
In applicazione di tale disposizione, si richiama anche il costante orientamento giurisprudenziale in forza del quale “L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base pagina 4 di 5 delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione.” (cfr. Cassazione civile sez. III,
16/04/2013, n. 9161).
Incontestato tra le parti che nel caso di specie parte creditrice abbia intrapreso il processo esecutivo, ritiene il Tribunale che il credito vantato dall'opposta – e per il quale la medesima conserva il diritto ad agire esecutivamente - va rideterminato nella misura di euro 1.668,40, oltre interessi come per legge, a titolo di sorte capitale, euro 2.430,00 per spese legali relative al giudizio di primo grado, oltre spese generali, IVA e
CPA, ed euro 1.098,00 per spese legali relative al giudizio di appello, oltre spese generali, IVA e CPA;
dal credito relativo alle spese di lite di primo grado deve essere decurtata la somma pari ad euro 975,89 a titolo di rivalsa I.V.A. poiché rinunciata dalla società creditrice.
In punto di spese, in ragione della reciproca soccombenza ex art. 92, co. II c.p.c., le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e dichiara il diritto della parte Parte_1 creditrice intimante a procedere esecutivamente per la somma pari ad euro 4.220,51, oltre ad interessi come per legge;
2) spese di lite compensate.
Gela, 3 giugno 2025
Il Giudice
Serena Berenato
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