Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 2992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2992 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 382/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 13.5.2025 tra:
, c.f. , c.f. Controparte_1 C.F._1 Parte_1
, rappresentati e difesi IN MANIERA CONGIUNTA E C.F._2
DISGIUNTA DAGLI AVV.TI Francesco Cigliano con studio in Roma, via degli
Scipioni n. 132, CAP 00192, ( ) e dall' avv.to Pasquale CodiceFiscale_3
Musto (cf. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._4 in Latina alla Via G. B. vico 45, giusta delega allegata all'atto di appello
- APPELLANTE -
CONTRO
con sede Controparte_2 in Frosinone, P.le De Matthaeis n. 55 (P.IVA , in persona del P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante p.t., Sig. nato ad [...] il Controparte_3
Maria Teresa COLELLI RIANO ( ) e dall'avv. Filippo C.F._6
PAPA ( ), unitamente e disgiuntamente, elettivamente C.F._7 domiciliata presso il loro studio in Corso della Repubblica 75 a Frosinone, in virtù di procura generale ad lites Notar 20.10.21 rep. 246576, racc. 18558, Per_1
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1154/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Controparte_1 Parte_1
nella loro qualità di fideiussori della società , hanno
[...] Parte_2 impugnato la sentenza n. 1154/2021 con cui il Tribunale di Frosinone, pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti per il pagamento in favore della della complessiva Controparte_2 somma di € 146.546,73, oltre interessi convenzionali, somma così composta: per €
80.500,65 dal saldo negativo al 16.7.2019 del conto corrente affidato n. 103/330/34650 acceso il 12.2.2014 e chiuso il 4.6.2019; per € 975,38, dal saldo negativo del conto corrente n. 150/330/34651 aperto il 12.2.2014 e chiuso il 4.6.2019; per € 1.000,78, dal saldo negativo del conto corrente n. 150/330/34652 aperto il 12.2.2014 e chiuso il
16.7.2019; per € 64.069,92 dall'esposizione debitoria maturata in virtù del contratto di mutuo chirografario n. 103/352131 del 14.1.2015, da cui la banca ha esercitato il recesso il 4.6.2019, ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: pag. 2/12 1. rigetta l'opposizione proposta dai sig.ri e e Controparte_1 Parte_1 conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 882/2019, emesso dal Tribunale di Frosinone in data 17.9.2019;
2. condanna i sig.ri e in solido tra loro, a Controparte_1 Parte_1 rifondere alla le spese Controparte_4 di lite, che liquida in € 8.030,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
A sostegno del gravame hanno posto i seguenti motivi:
A) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART 29 CPC
IN RELAZIONE ALL'ART 1362 E SEGUENTI CC E SUA RILEVANZA
CAUSALE SULLA DECISIONE: SUSSISTENZA DELLA ECCEPITA
INCOMPETENZA PER TERRITORIO DEL TRIBUNALE DI
FROSINONE AI SENSI DELL'ART 18 CPC.
B) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 206 DEL 2005, ARTICOLO 33, COMMA 2, LETTERA
U) IN RELAZIONE ALL'ART. 116 CPC PER ERRONEA
VALUTAZIONE DELLE PROVE E SUA RILEVANZA CAUSALE
SULLA DECISIONE: SUSSISTENZA DELLA ECCEPITA
INCOMPETENZA PER TERRITORIO DEL TRIBUNALE DI
FROSINONE PER VIOLAZIONE DEL FORO DEL CONSUMATORE.
C) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART 2697
CC CIRCA L'ACCERTAMENTO DELLA PROVA DA PARTE DELLA
DELLE RAGIONI DI CREDITO PER OMESSA INTEGRALE CP_2
PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO IN RELAZIONE ALL'ART
116 CPC.
D) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSA MOTIVAZIONE E PER
VIOLAZIONE DELL'ART 1419 CC IN RELAZIONE ALL'ART 7 DELLE
FIDEIUSSIONI IN ATTI, RIPRODUTTIVA DELLA CLAUSOLA DI
DEROGA ALL'ART 1957 CC CONTENUTA NEL MODELLO ABI,
pag. 3/12 DICHIARATA CONTRARIA ALLE NORME MPERATIVE SULLA
CONCORRENZA.
E) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART 1957
CCE PER VIOLAZIONE DELL'ART 1419 CC IN RELAZIONE ALL'ART 7
DELLE FIDEIUSSIONI.
F) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSA MOTIVAZIONE E PER
VIOLAZIONE DELL'ART 116 CPC IN RELAZIONE ALLA DEDOTTA
VIOLAZIONE DELL'ART 1956 CC.
G) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSA PRONUNCIA SUGLI
ULTERIORI RILIEVI DI OPPOSIZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 112
C.P.C. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL
CONTRADDITTORIO EX ART. 2697 C.C., 115 C.P.C. E 111
COSTITUZIONE.
Sulla base dei detti motivi hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“piaccia all'Ecc.ma Corte di dell'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza n 1154/2021 del Tribunale di Frosinone notificata in data 17 dicembre
2021
- Sospendere ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la gravata sentenza alla luce di quanto sopra esposto;
- In via preliminare accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per la dedotta incompetenza del Tribunale di Frosinone in sede monitoria in favore del foro di Roma, dove gli appellanti risiedono a mente dell'art 18 cpc ed anche in relazione all'art 33 del codice del consumo (Ordinanza 23 gennaio - 8 maggio 2020,
n. 8662);
- Nel merito, in accoglimento dei motivi di primo grado, circa la dedotta nullità parziale dell'art 7 delle asserite fideiussioni, accertata la assoluta identità della clausola in questione con lo schema redatto dall'ABI e dichiarato illegittimo PER
VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INTESE ANTICONCORRENZIALI
pag. 4/12 SANCITO DALL'ART. 2 L. N. 287/1990, dichiari fondata la doglianza anche alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite n 41994/2021 del 30/12/2021;
Per l'effetto dichiari la Banca appellata, originaria opposta, decaduta ai sensi dell'art
1957 II CC dall'azione nei confronti dei fideiussori;
- Dichiari in via gradata la sussistenza della violazione dell'art 1955 CC e 1956 CC atteso che le garanzie pretese dall' andavano via via aumentando, come CP_5 documentato nella memoria istruttoria in primo grado di parte opponente, con l'evidente intento di traslare il rischio del recupero sui garanti medesimi e per l'effetto pronunci la inefficacia ovvero la nullità delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti;
- Nel merito, previa ammissione della richiesta CTU contabile anche ai fini degli accertamenti ex art. 644 c.p. e 1283 c.c, verificata la mancanza degli estratti conto integrali, accerti l'effettivo credito dovuto dal debitore principale, depurato da interessi, spese, commissioni come documentato nella produzione documentale in primo grado (sconto fatture, fido, estratti conto, contratti di credito)
- Revochi in ogni caso il decreto opposto in totale riforma della sentenza di primo grado, con conseguente declaratoria di ogni asserita posta debitoria in capo agli odierni appellanti.
Con vittoria di spese, onorari e diritti”.
Si è costituita la banca appellata la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Voglia la Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis:
- in via cautelare, rigettare la richiesta di sospensione della sentenza impugnata;
- nel merito, dichiarare inammissibile o comunque infondato l'appello e quindi rigettarlo, con conferma della sentenza impugnata
- con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Alla udienza a trattazione scritta del 13.5.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
pag. 5/12 I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto la questione della tutela del consumatore e, quindi, del foro competente per le cause che lo riguardano.
In particolare, gli appellanti lamentano che erroneamente il Tribunale ha ritenuto correttamente instaurato il giudizio presso il Tribunale di Frosinone, non avendo tenuto in debito conto che la residenza di essi appellanti era Roma, essendo peraltro essi consumatori, sicchè avrebbe dovuto trovare applicazione il criterio dell'art. 33 comma 2 lett. U) del D.L.vo 206/2005.
E infatti, essi non avevano alcun collegamento con la società debitrice e la garanzia non era stata prestata per finalità di impresa. Inoltre, la come da Pt_1 documentazione in atti (visura camerale) non aveva proprio alcun collegamento con la detta società.
Occorre premettere, che il era amministratore e socio al 98% della CP_1 società debitrice, sicchè ogni questione deve ritenersi assolutamente ultronea, non potendosi certamente escludere la sua estraneità alla società medesima, tanto più in ragione del fatto che le scelte gestionali della stesa erano pressochè a suo carico.
Quanto alla era moglie del e con lui convivente e partecipe di Pt_1 CP_1 fatto della società che costituiva la fonte di guadagno della famiglia.
Dunque, sarebbe stato preciso onere degli appellanti fornire la prova della effettiva qualifica di consumatori, ma tale prova essi non hanno fornito per cui, in considerazione del luogo nel quale è sorta la obbligazione e di quello nel quale la obbligazione andava eseguita (Frosinone), il foro è stato correttamente individuato dalla banca ricorrente.
Il Tribunale ha ben motivato sul punto con argomentazioni assolutamente coerenti e condivisibili, ben richiamando anche il principio dettato dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 14.9.2016 nella causa C-534/15.
Il Giudice, infatti, ha richiamato anche quello che può essere ormai l'orientamento consolidato della S.C. (Cass. n. 24846 del 5.12.2016), secondo cui "al fine di verificare l'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 1469-bis c.c., terzo comma, n.
19 a tutela del foro del consumatore, occorre considerare che nel contratto di pag. 6/12 fideiussione la qualità di debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini dell'individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore. Ne consegue che, qualora il debitore principale sia un imprenditore e l'obbligazione sia stata contratta per scopi connessi all'attività di impresa, il fideiussore, benché non imprenditore, non può evocare in suo favore l'applicabilità del foro del consumatore" (si legge, in particolare, nella parte motiva di Cass. n. 24846/2016 che
“in presenza di un contratto di fideiussione, è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita (Cass. 29 novembre 2011, n. 25212); ma a diversa soluzione non può non pervenirsi pure nell'evenienza di contratto autonomo di garanzia, essendo comunque anch'esso, con tutta evidenza, funzionalmente inserito nell'attività dell'impresa garantita - quale elemento utile per il suo funzionamento anche solo corrente, onde appunto assicurarle il credito da parte di altri contraenti, i quali fidano sulla garanzia prestata o comunque la prendono in considerazione come elemento determinante nel momento in cui si inducono a contrattare con l'imprenditore garantito, così determinando un diverso e più favorevole andamento dell'attività di impresa - e quindi esulando dal concetto di consumo o bisogno personale del contraente, il solo che può giustificare appunto l'applicazione della disciplina generale del diritto del consumatore”.
I motivi vanno, pertanto, respinti.
Con il terzo motivo gli appellanti si dolgono della erroneità della decisione nella parte in cui è stato ritenuto che la banca ha adempiuto al proprio onere probatorio in merito alla prova della sussistenza del proprio credito.
Ebbene, sul punto il Primo Giudice ha opportunamente evidenziato come in sede di opposizione la banca abbia prodotto copia dei contratti di conto corrente n.
50/330/34650 del 12.2.2014, n. 150/330/34651 del 12.2.2014 e n. 150/330/34652 del 12.2.2014 e gli estratti integrali dei conti;
pag. 7/12 - copia del contratto di mutuo chirografario n. 103/675/352131 del 14.1.2015, con il documento di sintesi e il piano di ammortamento;
- copia delle fideiussioni sottoscritte il 12.2.2014 dai sig.ri e Controparte_1
e della successiva estensione. Parte_1
La censura è dunque infondata in quanto peraltro genericamente formulata.
Con il quarto motivo viene impugnata la sentenza nella parte in cui è stata respinta dal Tribunale la eccezione di nullità dei contratti di fideiussione in quanto redatti su moduli aderenti allo schema ABI.
Preliminarmente va evidenziato che si tratta di contratti del 2014/2015.
In secondo luogo, rileva il Collegio che il motivo può essere esaminato prendendo le mosse dalla nota sentenza della S.C. a SS.UU. n. 41994/2021.
La questione della nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle ha avuto ampia eco nella giurisprudenza successiva sia di merito che di Legittimità.
La giurisprudenza di Legittimità (Cass. Sez. III^ Ord. N. 27243/2024), infatti, ha così di recente affermato: “la nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione. Le Sezioni Unite 41944 del 2021 non richiedono espressamente che si tratti di fideiussione omnibus, bensì si riferiscono ai contratti di fideiussione che contengono le clausole del modello Abi dichiarate nulle. Pertanto, se è vi è la clausola nulla del modello Abi il contratto è viziato in parte qua in quanto a valle dell'intesa anticoncorrenziale. Tale nullità, fondandosi sulla necessaria tutela della libertà di concorrenza, non può essere sanata né dalle sottoscrizioni specifiche ex artt. 1341 e 1342 c.c., trattandosi di nullità di origine unionale, né dal fatto che i fideiussori siano cointeressati alla prestazione della garanzia”.
La Corte ha, inoltre, stabilito un ulteriore principio: “la conseguenza pratica di tale nullità è che, venendo meno la clausola di deroga ai termini dell'articolo 1957 c. c. in quanto riproduttiva dello schema Abi dichiarato nullo, trova piena applicazione la pag. 8/12 disciplina ordinaria sulla decadenza dalla garanzia fideiussoria prevista da tale norma”.
Senonché la stessa Suprema Corte, Sez. III^, con tre provvedimenti successivi, rispettivamente nn. 657, 660 e 675, ha escluso la applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema Abi.
Ancor più di recente è intervenuta sempre la medesima Corte di Cassazione, questa volta con la Sez. prima, la quale con decisione n. 1170 del 17 gennaio 2025, oltre che confermare le precedenti decisioni sopra citate, ha ulteriormente chiarito che
“la fideiussione deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, essendo evidente che detto accertamento operato nel 2005 non può affatto consentire di reputare esistente e, cioè, persistente in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare anche l'intesa anticoncorrenziale, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
Nel caso di specie, con le lettere di fideiussione del 12.2.2014 e 12.1.2025 i sig.ri e si sono impegnati a pagare alla banca quanto dovuto Pt_1 CP_1
“immediatamente, a semplice richiesta scritta” e alcuna prova hanno fornito neanche in merito alla loro diversa volontà «nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità» né hanno fornito alcuna prova che le clausole impugnate siano state il frutto di una attività anticoncorrenziale.
Afferma infine la S.C. che “La decadenza prevista in tema di fideiussione dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, così come può essere pattiziamente esclusa nei contratti di fideiussione tipici, allo stesso modo può essere volontariamente estesa ad un contratto autonomo di garanzia, il quale preveda una clausola di pagamento "a prima richiesta". In questo caso, però, la suddetta decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l'azione pag. 9/12 giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento” (Cass. n. Cass. n. 22346/2017).
Nel caso in esame è stata ritualmente inviata richiesta stragiudiziale per l'adempimento della obbligazione ed è stata dagli stessi ricevuta.
Si aggiunga, che la banca ha anche formalizzato la domanda di insinuazione al passivo della società debitrice ed è principio consolidato quello per cui “La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c”.
Per i suesposti motivi, dunque, la eccezione non poteva che essere respinta.
Come ulteriore motivo gli appellanti lamentano la violazione da parte della banca della disposizione dell'art. 1956 c.c. che non sarebbe stata rilevata dal Giudice di prime cure.
Infatti, secondo la tesi difensiva, la appellata avrebbe sottovalutato il peggioramento delle condizioni della società.
La censura si appalesa del tutto generica, tanto più che correttamente il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento della S.C. secondo cui “in tema di fideiussione per obbligazioni future, per l'applicazione dell'art. 1956 c.c. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione di garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui al predetto art. 1956 c.c., mentre vanno ricomprese nell'ambito delle semplici deduzioni difensive le osservazioni della controparte che si limitano a pag. 10/12 sostenere l'inesistenza di tali fatti (fattispecie antecedente alla l. n. 154 del 1992)”
(Cass. n. 10870/2005).
Nel caso di specie era espressamente pattuito (art. 6 del contratto di fideiussione) che fosse preciso onere del fideiussore tenersi costantemente informato delle condizioni patrimoniali della società garantita e non è immaginabile che sia l'amministratore ma anche la di lui moglie non fossero aggiornati.
Anche tale censura va respinta.
Con l'ultimo motivo, si censura la sentenza in quanto avrebbe omesso di statuire su tutte le altre eccezioni sollevate dagli opponenti.
Ma, a ben vedere, le questioni sollevate in sede di opposizione afferenti ai vari rapporti intrattenuti dalla società con la banca, si sono mostrare del tutto generiche avendo gli opponenti richiamato principi meramente giurisprudenziali ma senza accompagnarli con riferimenti specifici e rimettendo ogni valutazione da parte del giudice alla semplice ammissione di una ctu. che, proprio per la sua natura esplorativa, non è stata ammessa.
In considerazione delle suesposte ragioni, l'appello va dunque respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 1154/21 del Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Frosinone, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della appellata, delle spese e competenze del presente grado che liquida, quanto alle competenze, in
€ 12.156,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pag. 11/12 Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 12/12