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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 04/11/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 707/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LA AG Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa AN De RT Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 707/2024 promossa da:
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Valerio Collesi ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore Email_1
APPELLANTE contro
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Gabrielli ed Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in CITTÀ DI CASTELLO VIA CARLO LIVIERO N. 2/D, presso lo studio del difensore
APPELLATA avente ad
OGGETTO
Vendita di beni mobili pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
In via principale:
a) rigettare l'opposizione spiegata in primo grado, accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nel presente atto come dovuta a la somma di €.17.969,09= oltre interessi come da domanda, Parte_1
ovvero confermare integralmente il decreto ingiuntivo n°215/2021 (R.G. n°210/2021) emesso dal
Tribunale di Perugia (Giudice Dott.ssa Loredana Giglio) il 06/02/2021, depositato in Cancelleria in data 08/02/2021 e per l'effetto condannare l pagamento, in favore di Controparte_2 Pt_1
della somma di €.17.969,09= oltre interessi come da domanda e spese della procedura
[...]
monitoria;;
In via subordinata:
b) per le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare che è tenuta al Controparte_2
pagamento, in favore dell'odierna appellante, della somma complessiva di €.14.456,4= (€.7.228,20 annui) indicata nella relazione di stima allegata da al proprio fascicolo di primo Controparte_2
grado quale documento n°4, eventualmente maggiorata secondo il prudente apprezzamento dell'adita
Corte d'Appello in ragione degli aumenti dovuti all'assoggettamento al regime di salvaguardia di Pt_1
e dell'inclusione, nelle fatture azionate in via monitoria, anche degli altri servizi goduti
[...]
dall'appellata quali portineria, poste e riscaldamento e per l'effetto condannare essa appellata al pagamento, in favore di della somma complessiva di €.14.456,4= (€.7.228,20 annui) Parte_1
indicata nella relazione di stima allegata da al proprio fascicolo di primo grado Controparte_2
quale documento n°4, eventualmente maggiorata secondo il prudente apprezzamento dell'adita Corte
d'Appello in ragione dei summenzionati aumenti e servizi aggiuntivi;
In ogni caso condannare l'appellata al pagamento, in favore degli odierni appellanti, delle spese di giudizio.
Per parte appellata
Voglia l'Ecc.mo Corte d' Appello di Perugia, rigettare lo spiegato appello perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in narrativa.
pagina 2 di 10 - In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dello spiegato appello, voglia accertare il reale consumo di energia elettrica e determinare il credito dovuto anche alla luce dell'intervenuta compensazione con il credito della società appellata di €3.068,01 nonché voglia accertare e dichiarare che nessun servizio e/o spese sono state sostenute dalla parte appellante in favore della parte appellata.
- In ogni caso, vittoria di spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 210/2021 il Tribunale di Perugia ingiungeva a (ora Controparte_2
denominata di pagare a l'importo di euro 17969,06 oltre interessi di mora Controparte_1 Parte_1
a fronte del mancato pagamento di due fatture allegate in sede monitoria concernenti l'addebito di servizi e spese sostenute per conto della società ingiunta.
Avverso tale decreto ingiuntivo la società ha proposto opposizione con atto di citazione Controparte_1
notificato in data 16.3.2021, eccependo che le fatture azionate fossero state emesse in forza di un contratto nullo ex art 1344 c.c. trattandosi di riaddebito di spese di energia elettrica unilateralmente determinate dall'opposta sulla base di un unico contatore esistente e peraltro in modo eccessivo rispetto alla media dei consumi della società opponente.
L'opponente ha contestato inoltre, l'esistenza e la quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo, allegando di non aver mai ricevuto la erogazione di servizi da parte dell'opposta (quale ad esempio quello di portineria) e di essere a propria volta creditrice della società opposta dell'importo di €
€ 3.068,01.
L'opposta si è costituita con comparsa di costituzione e risposta datata 25.11.2021, Parte_1
contestando l'opposizione avversaria ed osservando che: il prelievo di energia da parte della opponente risaliva al 2004 quando detta società, all'epoca parte del medesimo aveva trasferito la Parte_2
propria attività negli uffici di proprietà della la società opponente, oltre ad Parte_3
usufruire di una serie di servizi comuni, si era allacciata al contatore energetico dell'allora Parte_3
(oggi senza preoccuparsi di aprire una nuova e distinta utenza ad essa intestata, rimborsando Parte_1
periodicamente l'opposta per il prelievo energetico e per le spese amministrative e generali;
tale pagina 3 di 10 situazione era continuata nonostante la richiesta di procedere al distacco dal contatore comune che tuttavia era avvenuta solamente a partire dal 2018 senza che l'opponente avesse contestato alcunché avverso le fatture per cui è causa, limitandosi, a fronte della diffida inviata dal legale della società opposta, ad eccepire la compensazione con un proprio presunto credito.
Con sentenza del Tribunale di Perugia n. 683/2024 il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione ed ha revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che l'opposta non abbia provato la fonte del proprio diritto di credito e neppure la sua quantificazione, essendo rimasto incerto, in particolare, con quale criterio siano stati determinati ed addebitati alla opponente gli importi contenuti nelle due fatture rimaste insolute.
Con atto di citazione in appello notificato il 19.11.2024 la società ha impugnato la suddetta Parte_1
sentenza, articolando due motivi di doglianza.
Con primo motivo di appello la società ha lamentato l'erronea valutazione del materiale Parte_1
probatorio in ordine al quantum della pretesa fatta valere.
In particolare, la società appellante ha dedotto che il teste avrebbe confermato che le due società Tes_1
utilizzavano lo stesso contatore, che egli stesso redigeva il prospetto riepilogativo delle spese da ripartire fra i vari membri del gruppo e che questo veniva redatto sulla base delle indicazioni fornite dalla medesima e che dunque le fatture oggetto del decreto ingiuntivo erano state emesse, come di CP_2
consueto, solo dopo l'espressa approvazione da parte del legale rappresentante dell'appellata.
Quanto al riparto delle spese relative all'utenza elettrica, il teste ha dichiarato che ciò Testimone_2
avveniva sulla base di un criterio oggettivo ed invariato nel corso degli anni, ovvero in ragione del numero di postazioni ed impianti presenti. Sarebbe dunque dimostrato e confermato l'accordo delle parti sulla quantificazione e ripartizione delle spese relative alle forniture ed ai servizi in generale, anche in relazione al biennio 2017-2018, mentre non sarebbe invece dimostrata l'esistenza di accordi sostitutivi per una diversa ripartizione.
Inoltre, a differenza di quanto statuito dal giudice di prime cure gli importi delle fatture azionate in via monitoria sarebbero del tutto in linea con quelle degli altri periodi;
l'aumento registrato nella fattura relativa all'anno 2018 era infatti stato causato dalla situazione in cui versa assoggettata a Parte_1
pagina 4 di 10 procedura di concordato preventivo e pertanto costretta dal fornitore di energia, a fronte del regime di salvaguardia, a versare somme notevolmente più elevate del normale.
Con secondo motivo di appello, subordinato alla reiezione del primo, ha lamentato l'omessa valutazione circa la stima dei consumi formulata da sulla base di una relazione ex adverso depositata, pur CP_2
redatta senza tenere in alcuna considerazione l'assoggettamento al regime di salvaguardia di Parte_1
La sentenza di primo grado avrebbe quanto meno dovuto condannare l'appellata al pagamento della somma indicata nella suddetta relazione di stima, eventualmente maggiorata considerando in via equitativa anche l'aumento per l'applicazione del regime di salvaguardia a per l'anno 2018 Parte_1
e l'inclusione, nelle fatture azionate in via monitoria, anche degli altri servizi goduti dall'appellata quali portineria, poste e riscaldamento, come confermato dal teste Testimone_2
Nel giudizio così incardinato si è costituita con comparsa di costituzione e risposta datata 3.02.2025
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. CP_2
In particolare, la società appellata ha dedotto: che il contratto con sarebbe nullo in quanto Parte_1
concluso in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c., in quanto gli addebiti servizi/spese altro non erano che il rimborso, totalmente arbitrario e quantificato in misura errata da parte della società opposta, di energia elettrica che questa aveva intestata a suo nome;
che la sentenza di primo grado è corretta in quanto il medesimo teste ha affermato che la ripartizione delle spese avveniva non sulla base di Tes_1
criteri oggettivi, ma secondo accordo delle parti successivo alla formazione dei prospetti citati dall'appellante; che il fatto che in precedenza un “accordo” per l'eventuale rimborso spese era stato raggiunto non sarebbe determinante in quanto dette spese venivano concordate tra le due parti anno per anno, e non c'è prova che sia stato raggiunto per l'anno cui si riferiscono le fatture;
che, in definitiva, parte appellante non avrebbe fornito alcuna prova in merito a presunti accordi per il riparto delle spese comuni.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, la società appellata ha chiesto l'accertamento del reale consumo di energia elettrica e del credito a tale titolo dovuto, anche alla luce della compensazione con il proprio credito di € 3.068,01.
pagina 5 di 10 La causa viene in decisione ex art. 350 bis c.p.c. all'esito dello scambio di note conclusionali e note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione orale.
Innanzitutto si osserva che la decisione di primo grado ha correttamente preso le mosse dal pacifico indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi”
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 17/11/2003, n. 17371; si veda, più di recente Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
12/07/2023, n. 19944).
Correttamente risulta poi citato il principio secondo cui la fattura, in quanto documento di formazione unilaterale, non può, da sola, dimostrare l'esistenza del contratto quando l'esistenza del rapporto è oggetto di specifica contestazione, né l'effettiva esecuzione delle prestazioni ivi indicate.
Ciò premesso, la società appellante ha allegato di aver emesso le fatture sulla base di un accordo (verbale) intervenuto con la società ora per il rimborso dei consumi Controparte_2 Controparte_1
elettrici, registrati dall'unico contatore esistente intestato all'appellante, e per le connesse spese amministrative e generali, accordo che sarebbe rimasto inadempiuto per gli anni 2017 e 2018.
Pur essendo pacifico fra le parti che la società condivideva con varie altre società Parte_1
originariamente facenti parte lo stesso gruppo, fra cui figurava anche la società negli Controparte_1
anni di riferimento delle fatture azionate, la propria sede amministrativa, compreso il contatore per la fornitura di energia elettrica, si ritiene che la società opposta non sia riuscita a fornire prova dell'esistenza dell'accordo sottostante e tanto meno delle somme anticipate o prestazioni rese di cui ha invocato il pagamento.
pagina 6 di 10 Il teste (cfr. verbale di udienza del 21.04.2023, in risposta al cap. 4) ha dichiarato che al termine Tes_1
di ogni anno egli redigeva un prospetto riepilogativo dei costi da ripartire, come quello allegato dalla società appellante come doc. 10 del fascicolo di primo grado.
Ha riferito altresì che il prospetto era formato a partire dalle indicazioni fornite dalla medesima società interessata, che lo stesso una volta predisposto era oggetto di discussione tra le società del gruppo Pt_1
e che dopo aver ricevuto l'approvazione dei rappresentanti di ciascuna delle società il documento “una volta sottoscritto dall'amministratore della era utilizzato per la fatturazione” (cfr. verbale Parte_1
di udienza del 21.04.2023, in risposta ai capp. 5 e 6).
Il citato prospetto riepilogativo reca infatti per ogni annualità una firma, presumibilmente riferibile al legale rappresentante della società appellante, di cui è visibile il timbro d'impresa nell'ultima pagina del documento.
È utile peraltro notare che dalla lettura del prospetto versato in atti (riferito comunque ad annualità diverse da quelle oggetto di causa, ossia anni 2013 e 2009), consultando la sezione denominata “RIEPILOGO” si evince che in sede di conteggio le somme dovute alla erano calcolate al netto dei crediti Parte_1
che le altre società del gruppo vantavano a loro volta nei confronti della società Pt_1 Parte_1
Il teste si è limitato a riferire che egli procedeva a fatturazione dopo aver ricevuto il benestare dall'amministratore di (ovvero la stessa parte che formava il prospetto), senza nulla saper Parte_1
riferire sulle modalità con cui le parti (i legali rappresentanti delle varie società del gruppo) discutevano della ripartizione.
Dagli atti emerge dunque come non fosse vigente fra le parti un accordo formale che regolasse ex ante la situazione di condivisione di fatto del contatore e degli spazi comuni venutasi a creare a seguito del trasferimento della società appellata nel medesimo stabile della e la conseguente ripartizione Parte_1
delle spese, piuttosto anno per anno i rappresentanti delle società facenti parte del gruppo Pt_1
discutevano la rendicontazione effettuata dal sig. facevano valere eventuali controcrediti e poi, Tes_1
all'esito di tale procedimento, il Presidente di dava il benestare per la fatturazione. Parte_1
La situazione di condivisione di fatto del contatore e dei locali della sede amministrativa della società appellante, così come la circostanza che un accordo fra le parti sia stato raggiunto negli anni precedenti pagina 7 di 10 nei termini sopra descritti non possono però di per sé dimostrare la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria.
Alcun prospetto contabile relativo agli anni 2017 e 2018 reca infatti la firma della società appellata e non costituisce riconoscimento di debito, neppure per la minor somma ivi indicata, il documento 4 menzionato nel secondo motivo di appello, formato da un soggetto terzo per quantificare, indicativamente, i consumi elettrici stimabili. Il teste nulla ha saputo riferire circa i termini dell'accordo per gli anni in oggetto.
Manca dunque la prova dell'esistenza dell'accordo e dei criteri di ripartizione delle spese comuni.
Ciò a maggior ragione considerando che le fatture oggetto del decreto ingiuntivo non paiono costituire un mero rimborso basato sui soli costi delle utenze e ancorato al dato oggettivo dell'effettivo consumo da parte delle società del gruppo.
Infatti né il conteggio versato in atti (cfr. all. 11 del fascicolo di primo grado di parte appellante) né i citati prospetti è possibile desumere se ai fini della quantificazione delle somme dovute le parti procedessero alla rilevazione dei consumi realmente imputabili a ciascun membro del gruppo. Anzi, tale circostanza pare smentita dal fatto che per la maggior parte delle annualità considerate nel conteggio le somme richieste da all'ingiunta erano sempre del medesimo valore, il che indica una Parte_1
quantificazione forfettaria delle stesse.
Inoltre, come si evince anche dal prospetto allegato la società appellante ha applicato ogni anno una maggiorazione sulle somme richieste del 10 % a titolo di “spese generali”, spese di cui non si ha alcuna precisa individuazione e rendicontazione da parte della società appellante o altro tipo di riscontro sulla loro oggettiva consistenza.
Né, d'altronde, vi è la prova che la società capogruppo abbia concretamente svolto alcun tipo di servizio aggiuntivo nei confronti delle altre società del gruppo, quali il servizio di portineria e poste.
I conteggi contenuti nel prospetto prodotto da parte appellante si riferiscono ai rimborsi relativi ad anni differenti rispetto a quelli a cui fanno riferimento le fatture oggetto di causa, come testimoniano le diciture “addebiti 2009”, “addebiti 2013” e “addebiti 2015” apposte in cima alle pagine del documento.
pagina 8 di 10 Dalla corrispondenza intervenuta fra i rispettivi procuratori (cfr. all. 6 del fascicolo di primo grado di parte appellata) si può parimenti dedurre che non ci fosse stato fra le parti un pregresso accordo sulle annualità 2017 e 2018, tanto che la società appellante ha negato il pagamento delle fatture, eccependo nella corrispondenza la mancanza in radice di un contratto che giustificasse la richiesta di Parte_1
Occorre peraltro notare che è coerente con l'assenza di un precedente accordo fra le parti per il rimborso delle annualità 2017-2018 il fatto che la società appellata abbia eccepito nella medesima corrispondenza la presenza del proprio controcredito nei confronti della in quanto evidentemente era mancata Parte_1
la pregressa fase di discussione sul prospetto redatto dal che consentiva alle società del gruppo di Tes_1
far valere i propri controcrediti.
Né può poi considerarsi ritenersi integrata una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. per il contegno tenuto dalla società appellata nella corrispondenza citata, in quanto per costante giurisprudenza la ricognizione del debito, al pari di qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, deve risultare da un comportamento inequivoco in tal senso (si veda, fra tutte, Cass. civ., Sez. III, 21/07/2016, n. 14993), mentre l'opponente (oltre ad opporre un controcredito) nella comunicazione a firma del proprio legale ha fin da subito contestato nell'an l'esistenza di un titolo contrattuale che legittimasse la pretesa della
Parte_1
Anche il secondo motivo di appello è infondato, posto che il documento ivi citato non è decisivo in quanto non integra un riconoscimento di debito e non consente di invertire l'onere della prova che era a carico del creditore opposto e che questi non ha assolto.
La sentenza di primo grado va dunque confermata.
Visto il rigetto dell'appello, l'eccezione di compensazione formulata da parte appellata in via subordinata deve ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, precisando che è stata depositata da parte di apposita nota spese, ma saranno esclusi i compensi della fase di istruttoria e Controparte_1
trattazione dal momento che non vi è stata istruttoria e non è stata svolta, nel corso della prima udienza di trattazione, alcuna delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. 7343/2025).
P.Q.M.
pagina 9 di 10 definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'appello; condanna al rimborso in favore di elle spese processuali che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in euro € 3.300,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al
15% come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 3/11/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
AN De RT LA AG
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LA AG Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa AN De RT Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 707/2024 promossa da:
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Valerio Collesi ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore Email_1
APPELLANTE contro
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Gabrielli ed Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in CITTÀ DI CASTELLO VIA CARLO LIVIERO N. 2/D, presso lo studio del difensore
APPELLATA avente ad
OGGETTO
Vendita di beni mobili pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
In via principale:
a) rigettare l'opposizione spiegata in primo grado, accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nel presente atto come dovuta a la somma di €.17.969,09= oltre interessi come da domanda, Parte_1
ovvero confermare integralmente il decreto ingiuntivo n°215/2021 (R.G. n°210/2021) emesso dal
Tribunale di Perugia (Giudice Dott.ssa Loredana Giglio) il 06/02/2021, depositato in Cancelleria in data 08/02/2021 e per l'effetto condannare l pagamento, in favore di Controparte_2 Pt_1
della somma di €.17.969,09= oltre interessi come da domanda e spese della procedura
[...]
monitoria;;
In via subordinata:
b) per le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare che è tenuta al Controparte_2
pagamento, in favore dell'odierna appellante, della somma complessiva di €.14.456,4= (€.7.228,20 annui) indicata nella relazione di stima allegata da al proprio fascicolo di primo Controparte_2
grado quale documento n°4, eventualmente maggiorata secondo il prudente apprezzamento dell'adita
Corte d'Appello in ragione degli aumenti dovuti all'assoggettamento al regime di salvaguardia di Pt_1
e dell'inclusione, nelle fatture azionate in via monitoria, anche degli altri servizi goduti
[...]
dall'appellata quali portineria, poste e riscaldamento e per l'effetto condannare essa appellata al pagamento, in favore di della somma complessiva di €.14.456,4= (€.7.228,20 annui) Parte_1
indicata nella relazione di stima allegata da al proprio fascicolo di primo grado Controparte_2
quale documento n°4, eventualmente maggiorata secondo il prudente apprezzamento dell'adita Corte
d'Appello in ragione dei summenzionati aumenti e servizi aggiuntivi;
In ogni caso condannare l'appellata al pagamento, in favore degli odierni appellanti, delle spese di giudizio.
Per parte appellata
Voglia l'Ecc.mo Corte d' Appello di Perugia, rigettare lo spiegato appello perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in narrativa.
pagina 2 di 10 - In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dello spiegato appello, voglia accertare il reale consumo di energia elettrica e determinare il credito dovuto anche alla luce dell'intervenuta compensazione con il credito della società appellata di €3.068,01 nonché voglia accertare e dichiarare che nessun servizio e/o spese sono state sostenute dalla parte appellante in favore della parte appellata.
- In ogni caso, vittoria di spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 210/2021 il Tribunale di Perugia ingiungeva a (ora Controparte_2
denominata di pagare a l'importo di euro 17969,06 oltre interessi di mora Controparte_1 Parte_1
a fronte del mancato pagamento di due fatture allegate in sede monitoria concernenti l'addebito di servizi e spese sostenute per conto della società ingiunta.
Avverso tale decreto ingiuntivo la società ha proposto opposizione con atto di citazione Controparte_1
notificato in data 16.3.2021, eccependo che le fatture azionate fossero state emesse in forza di un contratto nullo ex art 1344 c.c. trattandosi di riaddebito di spese di energia elettrica unilateralmente determinate dall'opposta sulla base di un unico contatore esistente e peraltro in modo eccessivo rispetto alla media dei consumi della società opponente.
L'opponente ha contestato inoltre, l'esistenza e la quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo, allegando di non aver mai ricevuto la erogazione di servizi da parte dell'opposta (quale ad esempio quello di portineria) e di essere a propria volta creditrice della società opposta dell'importo di €
€ 3.068,01.
L'opposta si è costituita con comparsa di costituzione e risposta datata 25.11.2021, Parte_1
contestando l'opposizione avversaria ed osservando che: il prelievo di energia da parte della opponente risaliva al 2004 quando detta società, all'epoca parte del medesimo aveva trasferito la Parte_2
propria attività negli uffici di proprietà della la società opponente, oltre ad Parte_3
usufruire di una serie di servizi comuni, si era allacciata al contatore energetico dell'allora Parte_3
(oggi senza preoccuparsi di aprire una nuova e distinta utenza ad essa intestata, rimborsando Parte_1
periodicamente l'opposta per il prelievo energetico e per le spese amministrative e generali;
tale pagina 3 di 10 situazione era continuata nonostante la richiesta di procedere al distacco dal contatore comune che tuttavia era avvenuta solamente a partire dal 2018 senza che l'opponente avesse contestato alcunché avverso le fatture per cui è causa, limitandosi, a fronte della diffida inviata dal legale della società opposta, ad eccepire la compensazione con un proprio presunto credito.
Con sentenza del Tribunale di Perugia n. 683/2024 il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione ed ha revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che l'opposta non abbia provato la fonte del proprio diritto di credito e neppure la sua quantificazione, essendo rimasto incerto, in particolare, con quale criterio siano stati determinati ed addebitati alla opponente gli importi contenuti nelle due fatture rimaste insolute.
Con atto di citazione in appello notificato il 19.11.2024 la società ha impugnato la suddetta Parte_1
sentenza, articolando due motivi di doglianza.
Con primo motivo di appello la società ha lamentato l'erronea valutazione del materiale Parte_1
probatorio in ordine al quantum della pretesa fatta valere.
In particolare, la società appellante ha dedotto che il teste avrebbe confermato che le due società Tes_1
utilizzavano lo stesso contatore, che egli stesso redigeva il prospetto riepilogativo delle spese da ripartire fra i vari membri del gruppo e che questo veniva redatto sulla base delle indicazioni fornite dalla medesima e che dunque le fatture oggetto del decreto ingiuntivo erano state emesse, come di CP_2
consueto, solo dopo l'espressa approvazione da parte del legale rappresentante dell'appellata.
Quanto al riparto delle spese relative all'utenza elettrica, il teste ha dichiarato che ciò Testimone_2
avveniva sulla base di un criterio oggettivo ed invariato nel corso degli anni, ovvero in ragione del numero di postazioni ed impianti presenti. Sarebbe dunque dimostrato e confermato l'accordo delle parti sulla quantificazione e ripartizione delle spese relative alle forniture ed ai servizi in generale, anche in relazione al biennio 2017-2018, mentre non sarebbe invece dimostrata l'esistenza di accordi sostitutivi per una diversa ripartizione.
Inoltre, a differenza di quanto statuito dal giudice di prime cure gli importi delle fatture azionate in via monitoria sarebbero del tutto in linea con quelle degli altri periodi;
l'aumento registrato nella fattura relativa all'anno 2018 era infatti stato causato dalla situazione in cui versa assoggettata a Parte_1
pagina 4 di 10 procedura di concordato preventivo e pertanto costretta dal fornitore di energia, a fronte del regime di salvaguardia, a versare somme notevolmente più elevate del normale.
Con secondo motivo di appello, subordinato alla reiezione del primo, ha lamentato l'omessa valutazione circa la stima dei consumi formulata da sulla base di una relazione ex adverso depositata, pur CP_2
redatta senza tenere in alcuna considerazione l'assoggettamento al regime di salvaguardia di Parte_1
La sentenza di primo grado avrebbe quanto meno dovuto condannare l'appellata al pagamento della somma indicata nella suddetta relazione di stima, eventualmente maggiorata considerando in via equitativa anche l'aumento per l'applicazione del regime di salvaguardia a per l'anno 2018 Parte_1
e l'inclusione, nelle fatture azionate in via monitoria, anche degli altri servizi goduti dall'appellata quali portineria, poste e riscaldamento, come confermato dal teste Testimone_2
Nel giudizio così incardinato si è costituita con comparsa di costituzione e risposta datata 3.02.2025
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. CP_2
In particolare, la società appellata ha dedotto: che il contratto con sarebbe nullo in quanto Parte_1
concluso in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c., in quanto gli addebiti servizi/spese altro non erano che il rimborso, totalmente arbitrario e quantificato in misura errata da parte della società opposta, di energia elettrica che questa aveva intestata a suo nome;
che la sentenza di primo grado è corretta in quanto il medesimo teste ha affermato che la ripartizione delle spese avveniva non sulla base di Tes_1
criteri oggettivi, ma secondo accordo delle parti successivo alla formazione dei prospetti citati dall'appellante; che il fatto che in precedenza un “accordo” per l'eventuale rimborso spese era stato raggiunto non sarebbe determinante in quanto dette spese venivano concordate tra le due parti anno per anno, e non c'è prova che sia stato raggiunto per l'anno cui si riferiscono le fatture;
che, in definitiva, parte appellante non avrebbe fornito alcuna prova in merito a presunti accordi per il riparto delle spese comuni.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, la società appellata ha chiesto l'accertamento del reale consumo di energia elettrica e del credito a tale titolo dovuto, anche alla luce della compensazione con il proprio credito di € 3.068,01.
pagina 5 di 10 La causa viene in decisione ex art. 350 bis c.p.c. all'esito dello scambio di note conclusionali e note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione orale.
Innanzitutto si osserva che la decisione di primo grado ha correttamente preso le mosse dal pacifico indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi”
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 17/11/2003, n. 17371; si veda, più di recente Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
12/07/2023, n. 19944).
Correttamente risulta poi citato il principio secondo cui la fattura, in quanto documento di formazione unilaterale, non può, da sola, dimostrare l'esistenza del contratto quando l'esistenza del rapporto è oggetto di specifica contestazione, né l'effettiva esecuzione delle prestazioni ivi indicate.
Ciò premesso, la società appellante ha allegato di aver emesso le fatture sulla base di un accordo (verbale) intervenuto con la società ora per il rimborso dei consumi Controparte_2 Controparte_1
elettrici, registrati dall'unico contatore esistente intestato all'appellante, e per le connesse spese amministrative e generali, accordo che sarebbe rimasto inadempiuto per gli anni 2017 e 2018.
Pur essendo pacifico fra le parti che la società condivideva con varie altre società Parte_1
originariamente facenti parte lo stesso gruppo, fra cui figurava anche la società negli Controparte_1
anni di riferimento delle fatture azionate, la propria sede amministrativa, compreso il contatore per la fornitura di energia elettrica, si ritiene che la società opposta non sia riuscita a fornire prova dell'esistenza dell'accordo sottostante e tanto meno delle somme anticipate o prestazioni rese di cui ha invocato il pagamento.
pagina 6 di 10 Il teste (cfr. verbale di udienza del 21.04.2023, in risposta al cap. 4) ha dichiarato che al termine Tes_1
di ogni anno egli redigeva un prospetto riepilogativo dei costi da ripartire, come quello allegato dalla società appellante come doc. 10 del fascicolo di primo grado.
Ha riferito altresì che il prospetto era formato a partire dalle indicazioni fornite dalla medesima società interessata, che lo stesso una volta predisposto era oggetto di discussione tra le società del gruppo Pt_1
e che dopo aver ricevuto l'approvazione dei rappresentanti di ciascuna delle società il documento “una volta sottoscritto dall'amministratore della era utilizzato per la fatturazione” (cfr. verbale Parte_1
di udienza del 21.04.2023, in risposta ai capp. 5 e 6).
Il citato prospetto riepilogativo reca infatti per ogni annualità una firma, presumibilmente riferibile al legale rappresentante della società appellante, di cui è visibile il timbro d'impresa nell'ultima pagina del documento.
È utile peraltro notare che dalla lettura del prospetto versato in atti (riferito comunque ad annualità diverse da quelle oggetto di causa, ossia anni 2013 e 2009), consultando la sezione denominata “RIEPILOGO” si evince che in sede di conteggio le somme dovute alla erano calcolate al netto dei crediti Parte_1
che le altre società del gruppo vantavano a loro volta nei confronti della società Pt_1 Parte_1
Il teste si è limitato a riferire che egli procedeva a fatturazione dopo aver ricevuto il benestare dall'amministratore di (ovvero la stessa parte che formava il prospetto), senza nulla saper Parte_1
riferire sulle modalità con cui le parti (i legali rappresentanti delle varie società del gruppo) discutevano della ripartizione.
Dagli atti emerge dunque come non fosse vigente fra le parti un accordo formale che regolasse ex ante la situazione di condivisione di fatto del contatore e degli spazi comuni venutasi a creare a seguito del trasferimento della società appellata nel medesimo stabile della e la conseguente ripartizione Parte_1
delle spese, piuttosto anno per anno i rappresentanti delle società facenti parte del gruppo Pt_1
discutevano la rendicontazione effettuata dal sig. facevano valere eventuali controcrediti e poi, Tes_1
all'esito di tale procedimento, il Presidente di dava il benestare per la fatturazione. Parte_1
La situazione di condivisione di fatto del contatore e dei locali della sede amministrativa della società appellante, così come la circostanza che un accordo fra le parti sia stato raggiunto negli anni precedenti pagina 7 di 10 nei termini sopra descritti non possono però di per sé dimostrare la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria.
Alcun prospetto contabile relativo agli anni 2017 e 2018 reca infatti la firma della società appellata e non costituisce riconoscimento di debito, neppure per la minor somma ivi indicata, il documento 4 menzionato nel secondo motivo di appello, formato da un soggetto terzo per quantificare, indicativamente, i consumi elettrici stimabili. Il teste nulla ha saputo riferire circa i termini dell'accordo per gli anni in oggetto.
Manca dunque la prova dell'esistenza dell'accordo e dei criteri di ripartizione delle spese comuni.
Ciò a maggior ragione considerando che le fatture oggetto del decreto ingiuntivo non paiono costituire un mero rimborso basato sui soli costi delle utenze e ancorato al dato oggettivo dell'effettivo consumo da parte delle società del gruppo.
Infatti né il conteggio versato in atti (cfr. all. 11 del fascicolo di primo grado di parte appellante) né i citati prospetti è possibile desumere se ai fini della quantificazione delle somme dovute le parti procedessero alla rilevazione dei consumi realmente imputabili a ciascun membro del gruppo. Anzi, tale circostanza pare smentita dal fatto che per la maggior parte delle annualità considerate nel conteggio le somme richieste da all'ingiunta erano sempre del medesimo valore, il che indica una Parte_1
quantificazione forfettaria delle stesse.
Inoltre, come si evince anche dal prospetto allegato la società appellante ha applicato ogni anno una maggiorazione sulle somme richieste del 10 % a titolo di “spese generali”, spese di cui non si ha alcuna precisa individuazione e rendicontazione da parte della società appellante o altro tipo di riscontro sulla loro oggettiva consistenza.
Né, d'altronde, vi è la prova che la società capogruppo abbia concretamente svolto alcun tipo di servizio aggiuntivo nei confronti delle altre società del gruppo, quali il servizio di portineria e poste.
I conteggi contenuti nel prospetto prodotto da parte appellante si riferiscono ai rimborsi relativi ad anni differenti rispetto a quelli a cui fanno riferimento le fatture oggetto di causa, come testimoniano le diciture “addebiti 2009”, “addebiti 2013” e “addebiti 2015” apposte in cima alle pagine del documento.
pagina 8 di 10 Dalla corrispondenza intervenuta fra i rispettivi procuratori (cfr. all. 6 del fascicolo di primo grado di parte appellata) si può parimenti dedurre che non ci fosse stato fra le parti un pregresso accordo sulle annualità 2017 e 2018, tanto che la società appellante ha negato il pagamento delle fatture, eccependo nella corrispondenza la mancanza in radice di un contratto che giustificasse la richiesta di Parte_1
Occorre peraltro notare che è coerente con l'assenza di un precedente accordo fra le parti per il rimborso delle annualità 2017-2018 il fatto che la società appellata abbia eccepito nella medesima corrispondenza la presenza del proprio controcredito nei confronti della in quanto evidentemente era mancata Parte_1
la pregressa fase di discussione sul prospetto redatto dal che consentiva alle società del gruppo di Tes_1
far valere i propri controcrediti.
Né può poi considerarsi ritenersi integrata una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. per il contegno tenuto dalla società appellata nella corrispondenza citata, in quanto per costante giurisprudenza la ricognizione del debito, al pari di qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, deve risultare da un comportamento inequivoco in tal senso (si veda, fra tutte, Cass. civ., Sez. III, 21/07/2016, n. 14993), mentre l'opponente (oltre ad opporre un controcredito) nella comunicazione a firma del proprio legale ha fin da subito contestato nell'an l'esistenza di un titolo contrattuale che legittimasse la pretesa della
Parte_1
Anche il secondo motivo di appello è infondato, posto che il documento ivi citato non è decisivo in quanto non integra un riconoscimento di debito e non consente di invertire l'onere della prova che era a carico del creditore opposto e che questi non ha assolto.
La sentenza di primo grado va dunque confermata.
Visto il rigetto dell'appello, l'eccezione di compensazione formulata da parte appellata in via subordinata deve ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, precisando che è stata depositata da parte di apposita nota spese, ma saranno esclusi i compensi della fase di istruttoria e Controparte_1
trattazione dal momento che non vi è stata istruttoria e non è stata svolta, nel corso della prima udienza di trattazione, alcuna delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. 7343/2025).
P.Q.M.
pagina 9 di 10 definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'appello; condanna al rimborso in favore di elle spese processuali che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in euro € 3.300,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al
15% come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 3/11/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
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