Art. 22. (( (Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro nel settore dell'ortofrutta e delle patate). )) (( 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazione di produttori che viola le norme di commercializzazione o non rispetta i requisiti minimi di cui al Titolo II del regolamento di esecuzione (UE) 2011/543 in materia di operazioni di ritiro dal mercato di cui all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2022/126 per la distribuzione gratuita e' soggetta alle seguenti sanzioni:
a) se i quantitativi non conformi sono inferiori al 10 per cento di quelli ritirati, la sanzione e' pari all'aiuto dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi dei prodotti ritirati non conformi;
b) se i quantitativi non conformi sono compresi tra il 10 per cento e il 25 per cento di quelli ritirati, la sanzione e' pari al doppio dell'importo dell'aiuto dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi dei prodotti ritirati non conformi;
c) se i quantitativi non conformi superano il 25 per cento di quelli ritirati, la sanzione e' pari all'importo dell'aiuto dell'Unione per l'intero quantitativo comunicato. ))
a) se i quantitativi non conformi sono inferiori al 10 per cento di quelli ritirati, la sanzione e' pari all'aiuto dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi dei prodotti ritirati non conformi;
b) se i quantitativi non conformi sono compresi tra il 10 per cento e il 25 per cento di quelli ritirati, la sanzione e' pari al doppio dell'importo dell'aiuto dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi dei prodotti ritirati non conformi;
c) se i quantitativi non conformi superano il 25 per cento di quelli ritirati, la sanzione e' pari all'importo dell'aiuto dell'Unione per l'intero quantitativo comunicato. ))