Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 395/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott. Guido MARZELLA Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
, (C.F. Parte_1
), con il proc. dom. Avv. Francesco Rossi come da mandato a margine P.IVA_1 dell'atto di citazione in appello,
Appellante contro
(C.F. ), e , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), con il Proc. dom. Avv. Gualtiero Pizzigati, come da mandato C.F._2 allegato nella comparsa di costituzione e risposta in appello,
Appellati
In punto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter C.p.c., emessa dal Tribunale di
Venezia in data 24.11.2022 e pubblicata in data 6.2.2023.
CONCLUSIONI
Parte appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.6.2024 concludeva come da foglio di p.c.: “Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, - riformare l'impugnata Ordinanza ex art.
702-ter c.p.c. e per l'effetto rigettarsi le domande proposte dagli avvocati e Controparte_2 [...] con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e condannarsi questi ultimi alla restituzione delle somme CP_1 corrisposte da in esecuzione della predetta ordinanza;
- in subordine accertarsi la nullità CP_3
1
- in ogni caso refusione delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: Il sottoscritto patrocinio si oppone all'ammissione delle prove testimoniali richiesta da controparte in quanto i capitoli di prova sono del tutto generici, irrilevanti e contenenti giudizi. In caso di loro ammissione, si chiede di essere abilitati a prova contraria indicando a testi i sigg.ri e Testimone_1 [...]
.” Tes_2
Parte appellata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.6.2024 concludeva come da foglio di p.c.: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta, rigettare l'appello ex adverso proposto perché inammissibile, oltre che infondato, per le ragioni esposte in atti. Con vittoria di spese e compensi, oltre alla condanna di controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 14 – D. Lgs. 150/2011 gli Avv. e Controparte_1 Controparte_2 convenivano in giudizio (d'ora in avanti al fine Controparte_4 CP_3 di sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 126.922,28, oltre accessori (di cui Euro 73.950,67 in favore dell'Avv. nonché Euro 52.971,62 in favore dell'Avv CP_1
), interessi legali e spese di lite, a saldo del compenso per l'attività professionale CP_2 prestata dagli stessi ricorrenti nell'ambito del giudizio civile avente R.G. 7772/2013, promosso da dinnanzi al Tribunale di Venezia, Parte_2 sezione specializzata in materia di Impresa (valore della causa Euro 5.300.000,00), giudizio poi dichiarato estinto in data 20.9.2017 ai sensi degli artt. 181 e 309 C.p.c., stante l'avvenuta transazione della controversia.
In particolare, i ricorrenti:
- chiedevano che la liquidazione del compenso avvenisse a favore di ciascuno di loro, sostenendo che il mandato fosse stato attribuito disgiuntamente in ragione della complessità della lite ed avendo gli stessi operato autonomamente;
- applicavano una maggiorazione rispetto ai valori medi dei parametri ex
D.M. 55/2014, il quale prevede un incremento dei valori medi fino all'80% in ragione della particolare complessità della lite;
2 - applicavano le maggiorazioni per l'ipotesi di assistenza di una parte contro più parti (con incremento del 20% per ciascuna controparte oltre alla prima);
- quantificavano un incremento del compenso liquidabile per la fase decisionale della lite in ragione dell'avvenuta conciliazione.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza della domanda CP_3 attorea in fatto ed in diritto, ritenendo satisfattivo l'acconto già versato della somma di
Euro 67.000,00 ed erronea la domanda di pagamento di onorari distinti da parte dei ricorrenti in ragione del fatto che il mandato era stato conferito congiuntamente, del mancato espletamento dell'attività istruttoria e di alcun apporto del ricorrente nelle trattative che avevano portato alla transazione del giudizio.
Con l'ordinanza ex art. 702-ter C.p.c. emessa in data 24.11.2022 e pubblicata il successivo
6.2.2023, il Tribunale di Venezia così statuiva: “visto l'art. 14 del d. lgs. 15072011, in relazione all'attività svolta dagli Avv.ti e indicata in parte motiva, liquida Controparte_1 Controparte_2 in favore dell'Avv. la somma di € 67.660,70 (accessori compresi applicata la Controparte_1 ritenuta d'acconto del 20%) ed in favore dell'Avv. la somma di € 45.215,90 Controparte_2
(accessori compresi e applicata la ritenuta d'acconto del 20%) oltre interessi ex art. 1284, IV, c.c. dalla costituzione in mora (24.2.2017) al saldo;
- condanna parte resistente a rifondere in favore dei ricorrenti le spese di lite liquidate in € 8.433,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.”
Con atto di citazione in appello notificato in data 27.2.2023 Parte_3 impugnava il predetto provvedimento per i seguenti motivi:
[...]
- errore del giudice di prime cure nell'avere duplicato il compenso in favore dei ricorrenti per l'attività prestata in favore di CP_3
- errore del giudice di prime cure nell'avere riconosciuto ai legali il compenso per l'intervenuta transazione, nonostante gli stessi non avessero prestato alcuna attività professionale in relazione a tale fase del giudizio;
- errore del giudice di prime cure nel riconoscere, senza tuttavia fornire alcun tipo di giustificazione, un incremento del 30% dei valori dei parametri medi per ciascuna fase del giudizio.
3 Con comparsa depositata il 30.6.2023 si costituivano in giudizio gli appellati chiedendo, preliminarmente, l'inammissibilità nonché, in via principale, il rigetto dell'opposto gravame con contestuale conferma del provvedimento di primo grado.
Con ordinanza emessa il 14.9.2023 la Corte d'Appello di Venezia, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.9.2023, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.6.2024.
In detta udienza, svoltasi anch'essa in modalità di trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni sicchè la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 C.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' affida l'appello a tre motivi di Parte_1 censura.
L'associazione appellante critica la decisione di prime cure nella parte in cui avrebbe duplicato in favore di ciascuno degli appellati il compenso per l'attività prestata in favore di nel giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia R.G. n. 7772/2013. CP_3
Si lamenta a tale proposito che i procuratori non avrebbero mai indicato separatamente i rispettivi compensi, né precisato le attività da ciascuno svolte, e che non avrebbero diritto ai compensi della transazione intervenuta non avendo prestato alcuna attività professionale in relazione a tale fase del giudizio, oltre ad aver indebitamente ottenuto la maggiorazione del 30% dei valori dei parametri medi per ciascuna fase del giudizio.
Gli avvocati e , dopo aver evidenziato preliminarmente Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità del gravame proposto, hanno resistito nel merito a ciascuna delle doglianze appena evidenziate.
Ritiene tuttavia la Corte d'Appello che l'eccezione preliminare di inammissibilità del presente appello sia fondata e che la stessa precluda l'esame dei motivi di appello formulati.
La pretesa creditoria dei due professionisti appellati e che è oggetto di causa riguarda infatti compensi giudiziali maturati in materia civile dai predetti avvocati nei confronti della propria cliente e veniva azionata nella precedente fase di giudizio in base all'art. 28
L. n. 794/1942, richiamato dall'art. 14 D. Lgs n. 150/2011.
4 L'art. 28 al comma 4 prevede però che “l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile” anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 15 D. Lgs 149/22, che attualmente prevede che “la sentenza che definisce il giudizio, non è appellabile”.
Avverso il provvedimento conclusivo di tale procedimento, pertanto, rimane unicamente esperibile il rimedio del ricorso straordinario per Cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa sia estesa all'an della pretesa, come recentemente confermato dalla stessa Corte di Cassazione (Cass. civ., ordinanza 21 novembre 2022, n. 34229).
L'appello di va quindi dichiarato inammissibile e deve essere respinto. CP_3
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo che segue in base ai valori medi della tariffa professionale, fatta applicazione dell'onere del doppio contributo, per il quale sussistono i presupposti di legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702-ter C.p.c., emessa dal Tribunale di Venezia in data
24.11.2022 e pubblicata in data 6.2.2023, così decide:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto dalla
[...]
e conferma l'ordinanza appellata;
Parte_1
- condanna l' a Parte_1
rifondere a parte appellata Avv. e Avv. le Controparte_1 Controparte_2
spese legali del presente grado di giudizio che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e Cpa come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, I comma quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Venezia in camera di consiglio il 29.1.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
dott. Guido Marzella
5