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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/03/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15432/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15432/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Ferretti Isabella, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Liuzzo Erika Giorgia, in virtù di procura speciale in Parte_2 atti
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in SAN GIORIO DI Parte_1 Parte_2
SUSA il 18/12/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAN GIORIO DI SUSA (atto n. 3 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 25/04/2006, il 11/02/2009 e il 21/07/2010. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 21/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN GIORIO DI SUSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori, con Per_2 Persona_4 collocazione prevalente presso la madre in Susa (TO), via Montenero n. 20, ove già hanno la dimora principale e ove prenderanno la nuova residenza.
DISPONE che il padre, salvo diverso e concordato accordo tra i genitori, possa vedere e tenere con sé i figli minori secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alterni dal venerdì, con prelievo dei minori al pomeriggio dalle 18/18,30, e con riaccompagnamento dalla madre la domenica sera;
- nella settimana in cui trascorrono il week end con la mamma, il martedì e mercoledì pomeriggio dalle
18/18,30 con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino seguente
- nella settimana in cui trascorrono il week end con il papà, martedì dalle 18/18,30 con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino seguente
- un periodo durante le vacanze estive non inferiore a quindici giorni, anche frazionati, con obbligo del padre di comunicare alla madre il periodo o i periodi prescelti entro la fine del mese di maggio;
- durante le vacanze natalizie il padre trascorrerà con i figli minori, ad anni alterni, il 24 dicembre e dalle ore 11:00 del 31 dicembre sino al 6 gennaio, ovvero dal 25 dicembre alle ore 11:00 del 31 dicembre, con precedenza alla madre per il Natale 2024;
- le vacanze pasquali, i ponti e le festività infrasettimanali ad anni alterni, con precedenza al padre per la
Pasqua 2025;
- il padre trascorrerà con i figli minori il giorno della Festa del Papà, così come la madre trascorrerà con i figli minori il giorno della Festa della Mamma;
- entrambi i genitori avranno diritto di vedere i figli minori il giorno del compleanno di quest'ultimi.
DISPONE che il IG. versi, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, alla IG.ra , a mezzo Pt_2 Pt_1 pagina 2 di 3 bonifico bancario sul conto corrente intestato a quest'ultima e avente IBAN [...], a titolo di contributo dei tre figli la somma mensile di Euro 150,00 cadauno (e, così, per complessivi Euro 450,00), somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie con espresso riferimento al Protocollo di Intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316
c.c. del Tribunale di Torino, sottoscritto in data 15.03.2016 dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per i figli verrà riscosso e trattenuto integralmente dalla IG.ra . Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che l'indennità di frequenza da parte dell'INPS del figlio Per_3 verrà gestita integralmente dalla IG.ra . Pt_1
DÀ ATTO che i coniugi concordano di dare reciproco assenso e autorizzazione al fine di dotare i minori di autonomo passaporto e carta d'identità valido per l'espatrio.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di non aver altre questioni economiche in sospeso tra loro.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15432/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Ferretti Isabella, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Liuzzo Erika Giorgia, in virtù di procura speciale in Parte_2 atti
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in SAN GIORIO DI Parte_1 Parte_2
SUSA il 18/12/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAN GIORIO DI SUSA (atto n. 3 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 25/04/2006, il 11/02/2009 e il 21/07/2010. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 21/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN GIORIO DI SUSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori, con Per_2 Persona_4 collocazione prevalente presso la madre in Susa (TO), via Montenero n. 20, ove già hanno la dimora principale e ove prenderanno la nuova residenza.
DISPONE che il padre, salvo diverso e concordato accordo tra i genitori, possa vedere e tenere con sé i figli minori secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alterni dal venerdì, con prelievo dei minori al pomeriggio dalle 18/18,30, e con riaccompagnamento dalla madre la domenica sera;
- nella settimana in cui trascorrono il week end con la mamma, il martedì e mercoledì pomeriggio dalle
18/18,30 con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino seguente
- nella settimana in cui trascorrono il week end con il papà, martedì dalle 18/18,30 con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino seguente
- un periodo durante le vacanze estive non inferiore a quindici giorni, anche frazionati, con obbligo del padre di comunicare alla madre il periodo o i periodi prescelti entro la fine del mese di maggio;
- durante le vacanze natalizie il padre trascorrerà con i figli minori, ad anni alterni, il 24 dicembre e dalle ore 11:00 del 31 dicembre sino al 6 gennaio, ovvero dal 25 dicembre alle ore 11:00 del 31 dicembre, con precedenza alla madre per il Natale 2024;
- le vacanze pasquali, i ponti e le festività infrasettimanali ad anni alterni, con precedenza al padre per la
Pasqua 2025;
- il padre trascorrerà con i figli minori il giorno della Festa del Papà, così come la madre trascorrerà con i figli minori il giorno della Festa della Mamma;
- entrambi i genitori avranno diritto di vedere i figli minori il giorno del compleanno di quest'ultimi.
DISPONE che il IG. versi, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, alla IG.ra , a mezzo Pt_2 Pt_1 pagina 2 di 3 bonifico bancario sul conto corrente intestato a quest'ultima e avente IBAN [...], a titolo di contributo dei tre figli la somma mensile di Euro 150,00 cadauno (e, così, per complessivi Euro 450,00), somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie con espresso riferimento al Protocollo di Intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316
c.c. del Tribunale di Torino, sottoscritto in data 15.03.2016 dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per i figli verrà riscosso e trattenuto integralmente dalla IG.ra . Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che l'indennità di frequenza da parte dell'INPS del figlio Per_3 verrà gestita integralmente dalla IG.ra . Pt_1
DÀ ATTO che i coniugi concordano di dare reciproco assenso e autorizzazione al fine di dotare i minori di autonomo passaporto e carta d'identità valido per l'espatrio.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di non aver altre questioni economiche in sospeso tra loro.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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