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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/06/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. TO IA ST, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del mancato deposito di note di trattazione scritta per l'odierna udienza;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 142/2025 R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Taiani;
Parte_1 contro
; Controparte_1
CP_2
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 14.01.2025, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento n. 05720249017841579/000, ricevuta a mezzo pec in data 05.12.2024, circoscrivendo le proprie censure ai carichi contributivi sottesi ed incorporati negli avvisi di addebito nn. 35720190001779761000, 35720190004155107000,
35720210001767490000 e 35720230002927330000.
Veniva pertanto fissata l'udienza in epigrafe -da celebrarsi con trattazione - per la quale però non venivano depositate dalle parti le relative note scritte.
Agli atti non vi è prova nemmeno della notifica non essendosi parte resistente costituita e non avendo prodotto il difensore di parte ricorrente il ricorso ritualmente notificato.
Deve pertanto ritenersi il ricorso improcedibile. Come affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, in consapevole contrasto col precedente orientamento, l'omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo non
è equiparabile all'ipotesi di nullità della notificazione, che, a norma dell'art. 291 c.p.c., può essere eventualmente sanata attraverso l'ordine di rinnovazione entro un termine perentorio (Cass. SSUU 20604/2008).
Il processo, quindi, è destinato in tali ipotesi a concludersi con una sentenza processuale, dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione per mancata instaurazione del contraddittorio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Latina, data del deposito
Il Giudice
TO IA ST
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. TO IA ST, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del mancato deposito di note di trattazione scritta per l'odierna udienza;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 142/2025 R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Taiani;
Parte_1 contro
; Controparte_1
CP_2
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 14.01.2025, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento n. 05720249017841579/000, ricevuta a mezzo pec in data 05.12.2024, circoscrivendo le proprie censure ai carichi contributivi sottesi ed incorporati negli avvisi di addebito nn. 35720190001779761000, 35720190004155107000,
35720210001767490000 e 35720230002927330000.
Veniva pertanto fissata l'udienza in epigrafe -da celebrarsi con trattazione - per la quale però non venivano depositate dalle parti le relative note scritte.
Agli atti non vi è prova nemmeno della notifica non essendosi parte resistente costituita e non avendo prodotto il difensore di parte ricorrente il ricorso ritualmente notificato.
Deve pertanto ritenersi il ricorso improcedibile. Come affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, in consapevole contrasto col precedente orientamento, l'omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo non
è equiparabile all'ipotesi di nullità della notificazione, che, a norma dell'art. 291 c.p.c., può essere eventualmente sanata attraverso l'ordine di rinnovazione entro un termine perentorio (Cass. SSUU 20604/2008).
Il processo, quindi, è destinato in tali ipotesi a concludersi con una sentenza processuale, dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione per mancata instaurazione del contraddittorio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Latina, data del deposito
Il Giudice
TO IA ST