TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/06/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1723/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1723/2024 tra
(CF ) Parte_1 C.F._1
Avv. RUGGIERO THOMAS
ATTORE/I
e
(CF ) CP_1 C.F._2
Avv. ANGELINI SABRINA
CONVENUTO/I
Oggi 03 giugno 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi: per l'Avv. Angelini Sabrina CP_1 per l'Avv. Ruggiero oggi sostituito dall'Avv Sergio Foscoli Parte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429
c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1723/2024 promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. RUGGIERO THOMAS (CF ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore
ATTORE/I contro
(CF ) CP_1 C.F._2 Rappresentata e difesa dall'Avv. ANGELINI SABRINA (CF ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per l'opponente: accerti e dichiari la nullità del titolo esecutivo per indeterminatezza e assoluta incertezza del bene immobile del quale è stato disposto il rilascio.
Per 1) pronunziare l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione de quo ai Parte_1
sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., attesa la sussistenza e la gravità dell'inadempimento della conduttrice ed odierna resistente IG.ra sopra meglio specificato, gravità da valutarsi anche CP_1
considerando il suo contegno complessivo antecedente e successivo;
2) rigettare le eccezioni spiegate dalla medesima conduttrice IG. siccome chiaramente in CP_1
fondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, alla stregua delle sopra svolte considerazioni;
3) condannare essa resistente al pagamento dell'importo di € 3.200,00 (€4.400,00 morosità totale -
1.200,00 morosità azionata innanzi al Giudice di Pace di Castiglione del Lago) per canoni non corrisposti fino ad oggi,
4) in ogni caso condannare la intimata/resistente IG.ra alla refusione di spese e compensi CP_1
di lite, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avanzata da si è rivelata infondata e deve, pertanto, essere respinta. La CP_1 pagina 2 di 4 convenuta ha eccepito l'assenza della morosità per avere la stessa provveduto al pagamento del canone di gennaio 2024 con bonifico del 29.02.2024 e il pagamento del canone di febbraio 2024, con bonifico del 02.04.2024; a tal proposito questo stesso giudice, con ordinanza del 03.05.2024, ha rilevato come per il mittente la notifica si deve ritenere perfezionata nel momento in cui abbia provveduto a consegnare l'atto all'Ufficiale Giudiziario o abbia inviato la raccomandata e come, nel caso di specie, la raccomandata contenete l'intimazione di sfratto risultasse essere stata inviata in data 26.02.2024, ovvero prima del bonifico effettuato dalla convenuta in relazione al canone di gennaio 2024 e, comunque, come il bonifico relativo alla mensilità di febbraio 2024, risultasse essere stato effettuato dopo l'avvenuto ritiro da parte della convenuta dell'atto di intimazione, per cui la morosità dovesse essere ritenuta sussistente e comprensiva delle spese di procedura liquidande, senza considerare che, alla data di celebrazione dell'udienza del 16.04.2024, erano scaduti anche i canoni di marzo e di aprile
2024. Solo a seguito della trasformazione del rito e con la memoria integrativa, l'opponente, che nulla aveva rilevato in precedenza, se non la contestazione della morosità, lamentava l'incongruenza dei dati indicati nel contratto di locazione con quelli contenuti nell'atto di intimazione e dell'ordinanza di rilascio, per l'esatta individuazione dell'immobile oggetto di affitto, che in realtà, mediante i dati contenuti nel contratto depositato, risulta sufficientemente individuabile per cui la mancata indicazione nell'atto di intimazione della particella N.C.E.U. Castiglione del Lago, Foglio 88, particella 1125 sub 5,
c, non comporta incertezza assoluta sul bene oggetto di sfratto, essendo stato fatto esplicito riferimento al contratto di locazione depositato in atti, contenente gli elementi sufficienti all'identificazione dell'immobile
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione;
dichiara risolto il contratto di locazione, registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 10.08.2017 al nr.
8180 mod. 3° T, intercorrente tra e , per colpa della conduttrice;
Parte_1 CP_1
Conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 03.05.2024, ribadendo che l'immobile oggetto di rilascio è quello indicato nel predetto contratto di locazione, come individuato dai dati catastali
Condanna al pagamento di € 3.200,00 a titolo di canoni non corrisposti;
CP_1
Condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore di , che liquida in CP_1 Parte_1
€ 48,50 per spese ed € 2.700,00 per compensi professionali- spese liquidate in favore del procuratore pagina 3 di 4 dichiaratosi antistatario
PERUGIA, 03 giugno 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1723/2024 tra
(CF ) Parte_1 C.F._1
Avv. RUGGIERO THOMAS
ATTORE/I
e
(CF ) CP_1 C.F._2
Avv. ANGELINI SABRINA
CONVENUTO/I
Oggi 03 giugno 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi: per l'Avv. Angelini Sabrina CP_1 per l'Avv. Ruggiero oggi sostituito dall'Avv Sergio Foscoli Parte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429
c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1723/2024 promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. RUGGIERO THOMAS (CF ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore
ATTORE/I contro
(CF ) CP_1 C.F._2 Rappresentata e difesa dall'Avv. ANGELINI SABRINA (CF ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per l'opponente: accerti e dichiari la nullità del titolo esecutivo per indeterminatezza e assoluta incertezza del bene immobile del quale è stato disposto il rilascio.
Per 1) pronunziare l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione de quo ai Parte_1
sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., attesa la sussistenza e la gravità dell'inadempimento della conduttrice ed odierna resistente IG.ra sopra meglio specificato, gravità da valutarsi anche CP_1
considerando il suo contegno complessivo antecedente e successivo;
2) rigettare le eccezioni spiegate dalla medesima conduttrice IG. siccome chiaramente in CP_1
fondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, alla stregua delle sopra svolte considerazioni;
3) condannare essa resistente al pagamento dell'importo di € 3.200,00 (€4.400,00 morosità totale -
1.200,00 morosità azionata innanzi al Giudice di Pace di Castiglione del Lago) per canoni non corrisposti fino ad oggi,
4) in ogni caso condannare la intimata/resistente IG.ra alla refusione di spese e compensi CP_1
di lite, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avanzata da si è rivelata infondata e deve, pertanto, essere respinta. La CP_1 pagina 2 di 4 convenuta ha eccepito l'assenza della morosità per avere la stessa provveduto al pagamento del canone di gennaio 2024 con bonifico del 29.02.2024 e il pagamento del canone di febbraio 2024, con bonifico del 02.04.2024; a tal proposito questo stesso giudice, con ordinanza del 03.05.2024, ha rilevato come per il mittente la notifica si deve ritenere perfezionata nel momento in cui abbia provveduto a consegnare l'atto all'Ufficiale Giudiziario o abbia inviato la raccomandata e come, nel caso di specie, la raccomandata contenete l'intimazione di sfratto risultasse essere stata inviata in data 26.02.2024, ovvero prima del bonifico effettuato dalla convenuta in relazione al canone di gennaio 2024 e, comunque, come il bonifico relativo alla mensilità di febbraio 2024, risultasse essere stato effettuato dopo l'avvenuto ritiro da parte della convenuta dell'atto di intimazione, per cui la morosità dovesse essere ritenuta sussistente e comprensiva delle spese di procedura liquidande, senza considerare che, alla data di celebrazione dell'udienza del 16.04.2024, erano scaduti anche i canoni di marzo e di aprile
2024. Solo a seguito della trasformazione del rito e con la memoria integrativa, l'opponente, che nulla aveva rilevato in precedenza, se non la contestazione della morosità, lamentava l'incongruenza dei dati indicati nel contratto di locazione con quelli contenuti nell'atto di intimazione e dell'ordinanza di rilascio, per l'esatta individuazione dell'immobile oggetto di affitto, che in realtà, mediante i dati contenuti nel contratto depositato, risulta sufficientemente individuabile per cui la mancata indicazione nell'atto di intimazione della particella N.C.E.U. Castiglione del Lago, Foglio 88, particella 1125 sub 5,
c, non comporta incertezza assoluta sul bene oggetto di sfratto, essendo stato fatto esplicito riferimento al contratto di locazione depositato in atti, contenente gli elementi sufficienti all'identificazione dell'immobile
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione;
dichiara risolto il contratto di locazione, registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 10.08.2017 al nr.
8180 mod. 3° T, intercorrente tra e , per colpa della conduttrice;
Parte_1 CP_1
Conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 03.05.2024, ribadendo che l'immobile oggetto di rilascio è quello indicato nel predetto contratto di locazione, come individuato dai dati catastali
Condanna al pagamento di € 3.200,00 a titolo di canoni non corrisposti;
CP_1
Condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore di , che liquida in CP_1 Parte_1
€ 48,50 per spese ed € 2.700,00 per compensi professionali- spese liquidate in favore del procuratore pagina 3 di 4 dichiaratosi antistatario
PERUGIA, 03 giugno 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
pagina 4 di 4