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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/05/2025, n. 3235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3235 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dr. Elena Gelato Consigliere Dr. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3963 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, difesa dall'avv. Dalila Loiacono;
Parte_1
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, dott. , difesa dall'Avv. Paolo De Angelis ed CP_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elisabetta De Luca in
Rocca di Papa (RM), via Silvio Spaventa n. 10.
Appellato
E
, in persona del Controparte_3
Presidente pro tempore, difeso dall'avv. Roberto Renzi;
Appellato
Oggetto: appello contro la sentenza n. 928/2020 (R.G.C. n. 3116/19), del
Tribunale di Velletri.
1 FATTO E DIRITTO
§1. Parte attrice ( in primo grado) , con atto di citazione Parte_1
notificato al (ora in Controparte_3
avanti, più brevemente, ), introduceva dinanzi al Tribunale Controparte_3
di Velletri un giudizio di opposizione avverso la cartella n. 0972019001305646, con la quale veniva richiesto il pagamento, a favore dell' , delle CP_3
somme dovute a titolo di contributo per manutenzione strade.
L'opponente contestava la pretesa assumendo “l'inesistenza della pretesa creditoria vantata dalle Amministrazioni procedenti”, la “mancata notifica degli atti prodromici” alla cartella, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato dall' Controparte_3
, “l'illegittima applicazione dell'IVA al credito cartolarizzato nel provvedimento
[...]
impugnato”, “la mancata chiarezza degli importi iscritti a ruolo”, la nullità della cartella impugnata per “violazione di legge art. 7 L. 241/1990 e s.m. e L. n. 212/2000” ed, infine, “l'illegittima applicazione delle sanzioni, delle maggiorazioni per ritardato pagamento, degli interessi e dell'aggio”.
L e l' costituitesi in giudizio Controparte_4 Controparte_3
eccepivano, l'una la ritualità e correttezza dell'attività di riscossione, l'altra l'incompetenza del Giudice adito in favore del Commissariato per gli Usi
Civici e, nel merito, la legittimità della pretesa.
Il Tribunale di Velletri, ritenendo che le domande dell'opponente investissero decisioni sulla qualitas soli, con sentenza n. 928/2020 (R.G.C. n.
3116/19) pubblicata in data 19 giugno 2020, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Commissariato per gli Usi Civici.
Il ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi: Pt_1
a) L'erronea pronuncia della sentenza impugnata con riguardo alla giurisdizione del giudice adito, sul presupposto che l'opposizione proposta ex art.615 c.p.c vertesse si diritti soggettivi e quindi correttamente incardinata innanzi al giudice ordinario ex art. 9 cpc.
2 b) L'errore del Giudice di prime cure in ordine alla liquidazione delle spese, sproporzionate rispetto al valore della controversia.
c) L' omessa pronuncia del Tribunale in merito ai punti B,C,D,E,F,G indicati nell'atto introduttivo di primo grado ( v. sopra);
L e l' , Controparte_5 Controparte_3
costituitesi in giudizio, chiedevano il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
§2. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 342 dalla difesa dell Controparte_3
La lettura degli atti introduttivi consente di enucleare con sufficiente chiarezza gli elementi indispensabili a consentire l'esame del merito, risultando desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intende censurare, quali siano le modifiche richieste, l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Risultano quindi soddisfatte le condizioni richieste dalla disposizione citata, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità che, anche di recente, ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, 3 tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. n. 36481 del 2022, n. 13535 del 2018).
Pertanto, alla luce delle osservazioni poc'anzi formulate, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc non è condivisibile.
Quanto al merito della controversia, si osserva che la causa può essere definita alla luce della disamina della dirimente questione della giurisdizione.
Parte appellante ha censurato la sentenza impugnata deducendo che l'opponente “giammai ha richiesto accertarsi la proprietà delle strade, significando sin dall'introduzione del presente giudizio, la pendenza della controversia presso il Commissario agli usi civici rubricato con r.g. n. 353/2019 e chiedendo, financo, la sospensione del giudizio
e della cartella impugnata, stante la pregiudizialità del procedimento cennato ove, peraltro, è stata, altresì, disposta dal giudice istruttore la CTU”. Trattandosi, del resto, di pagamento di un canone, e quindi, vertendo su diritti soggettivi, la controversia andava incardinata dinanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 9 c.p.c. secondo cui “Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile”.
Tale motivo di appello è fondato.
Sul punto merita richiamare i principi secondo cui ai Commissari per la liquidazione degli usi civici, organi speciali di giurisdizione rimasti in funzione ai sensi della
VI disposizione transitoria della Costituzione, la L. 16 giugno 1927, n. 1766, artt.29 e
32, riservano la cognizione delle "questioni concernenti l'esistenza, la natura e la estensione" dei diritti di promiscuo godimento e "la rivendicazione delle terre" che ne sono gravate.
Si tratta, dunque, di un numero chiuso di azioni tipiche, relative a questioni controverse da risolvere con efficacia di giudicato, sicché è indispensabile la presenza di un effettivo contrasto tra le parti in ordine alla qualitas soli, sia nei giudizi di accertamento, sia in quelli di rivendicazione (Cass. S.U. 24 aprile 1992 n. 4963, 14 giugno 1995 n. 6689, 2 aprile 4 1998 n. 3385, 30 giugno 1999 n. 375, 15 ottobre 1999 n. 720, 20 maggio 2003
n. 7894). Istituita nei limiti di tale ristretto ambito, pertanto, la giurisdizione dei
Commissari non si estende oltre. ( v. Cassaz. n. 28654/2008)
E ancora, afferma la Cassazione nella recente sentenza a Sezioni Unite n.
6158/2022 ( in motivazione) , L'ambito della giurisdizione devoluta al Commissario per la liquidazione degli usi civici si ricava dall'art. 29 della L. n. 1766 del 1927, il quale stabilisce al primo comma: «I commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di ufficio, all'accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendica e ripartizione delle terre»; e al secondo comma soggiunge: «I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura
e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate». Come è dato rilevare dalla lettura dell'art. 29, il secondo comma attribuisce alla giurisdizione del
Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici le controversie relative ai diritti di cui al primo comma, il quale - a sua volta - rimanda ai diritti menzionati dall'art. 1 della
I. n. 1766 del 1927: si tratta degli «usi civici» e di «qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre». In sostanza, la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici è limitata alla materia che riguarda gli "usi civici" e i "diritti di uso collettivo delle terre", esulando ogni altra controversia dalla sua giurisdizione. (…)
Deve quindi ribadirsi che le questioni circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico, nonché quelle relative alla qualità demaniale del suolo, postulano la giurisdizione dei Commissari agli usi civici, prevista dall'art. 29 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, solo se attengano a controversie aventi ad oggetto detto accertamento fra i soggetti titolari delle rispettive posizioni soggettive e non, invece, quando debbano essere risolte in via meramente incidentale, come nelle controversie tra privati relative al rilascio di beni (cfr. Sez. U,
Sentenza n. 28654 del 03/12/2008 Rv. 605653 in tema di locazione a terzi del suolo sottoposto al regime di demanialità collettiva;
v. altresì Sez. U, Ordinanza n. 20183 del
2019 che richiama a sua volta Sez. U, Ordinanza n. 26816 del 19/12/2009).
5 Quanto al caso di specie, è dato rilevare dall'atto di citazione che la domanda del tesa all'annullamento della cartella di pagamento per canoni di Pt_1
manutenzione stradale, come principale motivo di opposizione contestava che le strade fossero tra i beni dell , allegando che, essendo Controparte_3
invece strade vicinali, la gestione e la manutenzione spettasse soltanto al
CP_6
Se ne desume, dunque, che, più che un accertamento sulla titolarità dei beni
(strade oggetto della manutenzione), anche in considerazione dell'azione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc intrapresa dalla parte, quest'ultima invocasse sostanzialmente un difetto di legittimazione attiva alla pretesa da parte dell'ente creditore, che, alla luce dei principi sopra richiamati, deve intendersi ricadente nell'alveo di cognizione del giudice ordinario.
Pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, la sentenza impugnata va annullata con rimessione delle parti innanzi al giudice di primo grado in applicazione dell'articolo 353 c.p.c ratione temporis vigente.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che la non univocità di interpretazione giurisprudenziale nello specifico caso di specie costituisca giusto motivo di compensazione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
a) In riforma della sentenza n.928/2020 (R.G.C. n. 3116/19), del Tribunale di
Velletri impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e per l'effetto rimette le parti davanti al giudice di primo grado;
b) Compensa le spese di lite.
Roma, 14.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Maria Aversano Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
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