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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/04/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9211/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Michele Posio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 9211/2023 promossa da:
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1
(c.f.: ) Parte_2 C.F._2
(c.f.: ) Parte_3 C.F._3
(c.f.: ) Parte_4 C.F._4
(c.f.: ) Parte_5 C.F._5
(c.f.: ) Parte_6 C.F._6
(c.f.: ) Parte_7 C.F._7
(c.f.: ) Parte_8 C.F._8
(c.f.: ) Parte_3 C.F._9
(c.f.: ) Parte_9 C.F._10
(c.f.: Parte_10 C.F._11
(c.f.: ) Parte_11 C.F._12
(c.f.: ) Parte_12 C.F._13
(c.f.: ) Parte_5 C.F._14
(c.f. ), Parte_13 C.F._15
(c.f. ), Parte_14 C.F._16
(c.f. ), Parte_15 C.F._17
(c.f. ), Parte_16 C.F._18
(c.f. ), Parte_17 C.F._19
(c.f. ), Parte_18 C.F._20
pagina 1 di 6 (c.f. , Parte_19 C.F._21
(c.f. ), Parte_20 C.F._22
(c.f. ), Parte_21 C.F._23
(c.f. , Parte_22 C.F._24
(c.f. ), Parte_23 C.F._25
(c.f. ), Parte_24 C.F._26
(c.f. ), Parte_25 C.F._27
(c.f. ), Parte_26 C.F._28
(c.f. ), Parte_27 C.F._29
(c.f. ), Parte_28 C.F._30
(c.f. ), Parte_29 C.F._31
(c.f. ) Parte_30 C.F._32 con l'avv. REPETTI ROSSELLA
RICORRENTE contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (c.f.: ), P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/03/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis,
- disporre lo scioglimento della comunione ereditaria costituita dai beni immobili di cui agli atti di causa, ripresi nella CTU depositata dall'Ing. per l'effetto attribuire/assegnare a ciascuno dei Persona_1 partecipanti la quota a ciascuno spettante (singolarmente o per gruppo di famiglia) secondo quanto previsto nella CTU dall'Ing. Persona_1
- ordinare, per l'effetto, ad Equitalia Nord Spa, ora , di ricondurre le Controparte_1 ipoteche giudiziali (e i loro effetti), ora gravanti sulla quota indivisa del sig. dei mappali 2451, Parte_1
2455, 2458, 2461, 2471, 2473, 2474, 3888, 4091, 1510, 2376, 2377 censiti al Catasto Terreni del Comune di Pisogne, foglio 1, alla quota (materiale) che di tali beni risulterà al sig. attribuita/assegnata Parte_1
(in via esclusiva o in comproprietà con il “gruppo di famiglia” come da CTU dell'Ing. ; Persona_1 ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 2825 c.c.;
- con ordine al Conservatore dei RR.II. di competenza di procedere alle trascrizioni ed annotazioni di legge e con esonero di Sua responsabilità al riguardo;
pagina 2 di 6 - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per parte resistente:
“si insiste affinché nell'odierno giudizio di scioglimento della divisione ereditaria si tutelino pienamente i diritti dell' ed i crediti iscritti a ruolo a carico della Signor garantiti dalle Controparte_2 Parte_1
n. 3 iscrizioni ipotecarie. La richiesta divisione, ove possibile in natura, non potrà determinare né la cancellazione delle ipoteche né la loro restrizione a porzioni di immobile che siano di valore inferiore rispetto al totale garantito.
Ove, invece, i beni in questione dovessero risultare indivisibili in natura e dovesse dunque optarsi per la vendita, vanno comunque garantiti i crediti iscritti a ruolo ed oggetto delle ipoteche, disponendo l'integrale e preliminare soddisfazione di tali importi attraverso il ricavato dalla vendita”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 18/07/2023, i ricorrenti, comproprietari per quote differenti di beni pervenuti per morte di (il 17/07/2007) e seguenti successioni indicate in Parte_3
ricorso, chiedevano lo scioglimento della comunione ereditaria relativa al compendio immobiliare
(indicato in ricorso come gruppo A) ubicato in Pisogne e censito al:
1) Catasto Fabbricati
a) Foglio PIS/26:
- mappale 3464 Località Ronco Prevellata SNC p.T-1 Cat.C/6 cl.1 mq.46 R.C.Euro 57,02;
- mappale 14797 Località HE Pontasio SNC p.S1 Cat.C/2 cl.1 mq.12 R.C.Euro 8,06;
- mappale 1481 sub.2 Località HE Pontasio SNC p.1 Cat.C/2 cl.1 mq.32 R.C.Euro 21,48;
- mappale 1834 sub.5 Località Prevellata n.SN p.T-1 Cat.A/4 cl.2 vani 4 R.C.Euro 84,70;
- mappale 1834 sub.6 Località Prevellata n.SN p.2 Cat.A/4 cl.2 vani 4 R.C.Euro 84,70;
- mappale 4156 sub.1 Località Prevellata n.SN p.T-1 Cat.A/4 cl.2 vani 1 R.C.Euro 21,17;
- mappale 4156 sub.2 Località Prevellata n.SN p.
2-3 Cat.A/4 cl.2 vani 4 R.C.Euro 84,70;
b) Foglio TOL/5:
- mappale 1329 sub.3 Località Terzana SNC p.T-1-2 Cat.C/2 cl.2 mq.64 R.C.Euro 52,89.
2) Catasto Terreni
a) Foglio 1 Sezione Pisogne
Con
- mappale 3854 pascolo di 2^ di .01.80 R.D.Euro 0,19 R.A.Euro 0,09; Con
- mappale 3857 bosco ceduo di 3^ di .16.00 R.D.Euro 1,16 R.A.Euro 0,41;
Con
- mappale 3859 incolt prod di 1^ di .38.50 R.D.Euro 1,59 R.A.Euro 0,40;
Con
- mappale 3860 pascolo di 2^ di .15.70 R.D.Euro 1,62 R.A.Euro 0,81; Con
- mappale 14858 prato arbor di 2^ di .12.20 R.D.Euro 4,41 R.A.Euro 2,84;
Con
- mappale 14859 prato arbor di 2^ di .20.10 R.D.Euro 7,27 R.A.Euro 4,67;
Con
- mappale 14860 prato arbor di 2^ di .39.40 R.D.Euro 14,24 R.A.Euro 9,16;
pagina 3 di 6 Con
- mappale 14861 prato arbor di 2^ di .08.70 R.D.Euro 3,15 R.A.Euro 2,02;
Con
- mappale 14864 prato arbor di 2^ di .13.90 R.D.Euro 5,03 R.A.Euro 3,23;
Con
- mappale 14865 prato arbor di 2^ di .16.30 R.D.Euro 5,89 R.A.Euro 3,79; Con
- mappale 14862 incolt prod di 1^ di .20.00 R.D.Euro 0,08 R.A.Euro 0,02;
Con
- mappale 14863 incolt prod di 1^ di .00.50 R.D.Euro 0,02 R.A.Euro 0,01;
b) Foglio 9 Sezione Toline
- mappale 1969 incolt ster di 1^ di Ea.1.68.30;
- mappale 1970 incolt ster di 1^ di Ea.0.21.30;
- mappale 1318 incolt prod di 1^ di Ea.
0.01.90 R.D.Euro 0,08 R.A.Euro 0,02;
Con
- mappale 1320 incolt prod di 1^ di .50.80 R.D.Euro 2,10 R.A.Euro 0,52; Con
- mappale 1323 castagneto di 1^ di .49.50 R.D.Euro 10,23 R.A.Euro 2,56;
Con
- mappale 1372 incolt prod di 1^ di .45.40 R.D.Euro 1,88 R.A.Euro 0,47;
Con
- mappale 1374 castagneto di 3^ di .33.45 R.D.Euro 3,46 R.A.Euro 1,21;
Con
- mappale 1417 incolt prod di 1^ di .12.60 R.D.Euro 0,52 R.A.Euro 0,13;
Co
- mappale 1418 incolt ster di 0.35.80;
Con
- mappale 1740 incolt prod di 1^ di .49.41 R.D.Euro 2,04 R.A.Euro 0,51;
Con
- mappale 1868 incolt prod di 1^ di .01.30 R.D.Euro 0,05 R.A.Euro 0,01; Con
- mappale 1964 incolt prod di 1^ di .01.14 R.D.Euro 0,05 R.A.Euro 0,01;
Con
- mappale 2162 incolt prod di 1^ di .00.65 R.D.Euro 0,03 R.A.Euro 0,01.
I ricorrenti chiedevano altresì lo scioglimento della comunione ereditaria relativa al compendio immobiliare (indicato in ricorso come gruppo B) ubicato in Pisogne così censito:
1) Catasto Terreni
a) Foglio 1 Sezione Pisogne
Con
- mappale 2451 bosco ceduo di 3^ di .09.40 R.D.Euro 0,68 R.A.Euro 0,24; Con
- mappale 2455 incolt prod di 1^ di .62.00 R.D.Euro 2,56 R.A.Euro 0,64;
- mappale 2458 incolt ster di Ea.1.11.40;
- mappale 2461 incolt ster di Ea.5.32.90;
- mappale 2472 incolt ster di Ea.0.17.60;
- mappale 2473 incolt ster di Ea.2.21.20;
Co
- mappale 2474 bosco ceduo di 2^ di 0.09.90 R.D.Euro 1,02 R.A.Euro 0,31; Con
- mappale 3888 bosco ceduo di 2^ di .05.60 R.D.Euro 0,58 R.A.Euro 0,17;
Con
- mappale 4091 incolt prod di 1^ di .41.00 R.D.Euro 5,83 R.A.Euro 1,46;
b) Foglio 9 Sezione Pt_31
pagina 4 di 6 Con
- - mappale 1510 incolt prod di 1^ di .61.40 R.D.Euro 2,54 R.A.Euro 0,63;
c) Foglio 9 Sezione Pt_31
Co
- mappale 2376 castagneto di 1^ di 0.01.60 R.D.Euro 0,33 R.A.Euro 0,08; Con
- mappale 2377 castagneto di 1^ di .01.10 R.D.Euro 0,23 R.A.Euro 0,06.
Riferivano inoltre dell'esistenza di ipoteca iscritta da , sulla quota Controparte_2 indivisa di , per debiti di quest'ultimo, ai mappali 2451, 2455, 2458, 2461, 2471, 2473, 2474, Parte_1
3888, 4091, 1510, 2376, 2377, chiedendo di ricondurre l'iscrizione ipotecaria sulla quota fisica spettante al debitore all'esito dello scioglimento della comunione ereditaria.
, ritualmente costituitasi, non si opponeva alla divisione, Controparte_2
chiedendo di darvi luogo senza compromettere le proprie ragioni creditorie.
La causa era istruita mediante CTU a cura dell'Ing. il quale depositava l'elaborato in Persona_1
data 17/10/2024.
In assenza di contestazioni delle parti sul progetto divisionale in CTU, la causa era rinviata al 27/03/2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Il CTU ha stimato il valore del compendio ereditario in euro 93.732,17 per terreni ed euro 135.128,55 per fabbricati.
Ha quindi elaborato un progetto divisionale parziale in relazione ai terreni (per l'intera proprietà o per la quota di 1/3 pervenuta dall'originaria successione di aperta il 17/07/2007), individuando Parte_3
sei raggruppamenti (eredi di;
eredi di eredi di eredi di Persona_2 Parte_7 Parte_13
eredi di;
eredi di ), in relazione ai fabbricati, individuando quattro Persona_3 Persona_4 Parte_8
raggruppamenti (eredi di;
eredi di eredi di eredi di Persona_2 Parte_7 Parte_13 [...]
), ed con previsione di conguagli finali. Per_4
Residua pertanto tra i condividenti, all'interno dei raggruppamenti, uno stato di comunione (da considerare ordinaria e non più ereditaria, Cass. n. 8599 del 6/05/2004).
Per l'esatta individuazione del progetto divisionale si rimanda alla CTU in atti e depositata il 17/10/2024, specificamente, per la divisione dei terreni, al punto 1.3 da pag. 36 a pag. 60; per la divisione dei fabbricati, al punto 2.3 e ss. da pag. 75 a pag. 81; per i conguagli al punto 6 pag. 93.
Il progetto divisionale elaborato dal CTU non è stato contestato dalle parti, sia in punto di divisibilità dei beni, sia delle modalità di scioglimento della comunione, mediante attribuzione nei raggruppamenti ut supra illustrati, considerato che all'udienza di discussione del 12/11/2024 la resistente ha dichiarato di non avere osservazioni mentre la resistente non è comparsa.
Il progetto divisionale, pertanto, può essere dichiarato esecutivo.
pagina 5 di 6 Le ipoteche legali per debiti di a favore di Equitalia Nord Spa, ora Parte_1 Controparte_2
, iscritte sulla quota indivisa dell'erede del compendio ereditario, seguono i beni, o la
[...]
porzione di essi, attribuiti a in conformità al progetto divisionale, ai sensi dell'art. 2825 c.c. Parte_1
Le spese di lite sono compensate in assenza di soccombenza.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 4/2/2025, sono poste in via solidale in capo ai ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria, in conformità al progetto divisionale dettagliato alle pagine da 36 a 60 per i terreni, da 75 a 81 per i fabbricati, pag. 93 per i conguagli, nella CTU a cura dell'Ing. depositata il 17/10/2024, con le attribuzioni in esso Persona_1
previste, dichiarandolo esecutivo;
2. dispone che le ipoteche legali iscritte da Equitalia Nord Spa, ora Controparte_1
, sulla quota indivisa per i debiti di gravino sui beni, o sulla porzione di
[...] Parte_1
essi, attribuiti a quest'ultimo nel progetto divisionale;
3. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero di quest'ultimo da ogni responsabilità;
4. compensa le spese di lite;
5. pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 4/2/2025, in via solidale in capo ai ricorrenti.
Brescia, 24.4.2025.
Il Giudice
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Michele Posio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 9211/2023 promossa da:
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1
(c.f.: ) Parte_2 C.F._2
(c.f.: ) Parte_3 C.F._3
(c.f.: ) Parte_4 C.F._4
(c.f.: ) Parte_5 C.F._5
(c.f.: ) Parte_6 C.F._6
(c.f.: ) Parte_7 C.F._7
(c.f.: ) Parte_8 C.F._8
(c.f.: ) Parte_3 C.F._9
(c.f.: ) Parte_9 C.F._10
(c.f.: Parte_10 C.F._11
(c.f.: ) Parte_11 C.F._12
(c.f.: ) Parte_12 C.F._13
(c.f.: ) Parte_5 C.F._14
(c.f. ), Parte_13 C.F._15
(c.f. ), Parte_14 C.F._16
(c.f. ), Parte_15 C.F._17
(c.f. ), Parte_16 C.F._18
(c.f. ), Parte_17 C.F._19
(c.f. ), Parte_18 C.F._20
pagina 1 di 6 (c.f. , Parte_19 C.F._21
(c.f. ), Parte_20 C.F._22
(c.f. ), Parte_21 C.F._23
(c.f. , Parte_22 C.F._24
(c.f. ), Parte_23 C.F._25
(c.f. ), Parte_24 C.F._26
(c.f. ), Parte_25 C.F._27
(c.f. ), Parte_26 C.F._28
(c.f. ), Parte_27 C.F._29
(c.f. ), Parte_28 C.F._30
(c.f. ), Parte_29 C.F._31
(c.f. ) Parte_30 C.F._32 con l'avv. REPETTI ROSSELLA
RICORRENTE contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (c.f.: ), P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/03/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis,
- disporre lo scioglimento della comunione ereditaria costituita dai beni immobili di cui agli atti di causa, ripresi nella CTU depositata dall'Ing. per l'effetto attribuire/assegnare a ciascuno dei Persona_1 partecipanti la quota a ciascuno spettante (singolarmente o per gruppo di famiglia) secondo quanto previsto nella CTU dall'Ing. Persona_1
- ordinare, per l'effetto, ad Equitalia Nord Spa, ora , di ricondurre le Controparte_1 ipoteche giudiziali (e i loro effetti), ora gravanti sulla quota indivisa del sig. dei mappali 2451, Parte_1
2455, 2458, 2461, 2471, 2473, 2474, 3888, 4091, 1510, 2376, 2377 censiti al Catasto Terreni del Comune di Pisogne, foglio 1, alla quota (materiale) che di tali beni risulterà al sig. attribuita/assegnata Parte_1
(in via esclusiva o in comproprietà con il “gruppo di famiglia” come da CTU dell'Ing. ; Persona_1 ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 2825 c.c.;
- con ordine al Conservatore dei RR.II. di competenza di procedere alle trascrizioni ed annotazioni di legge e con esonero di Sua responsabilità al riguardo;
pagina 2 di 6 - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per parte resistente:
“si insiste affinché nell'odierno giudizio di scioglimento della divisione ereditaria si tutelino pienamente i diritti dell' ed i crediti iscritti a ruolo a carico della Signor garantiti dalle Controparte_2 Parte_1
n. 3 iscrizioni ipotecarie. La richiesta divisione, ove possibile in natura, non potrà determinare né la cancellazione delle ipoteche né la loro restrizione a porzioni di immobile che siano di valore inferiore rispetto al totale garantito.
Ove, invece, i beni in questione dovessero risultare indivisibili in natura e dovesse dunque optarsi per la vendita, vanno comunque garantiti i crediti iscritti a ruolo ed oggetto delle ipoteche, disponendo l'integrale e preliminare soddisfazione di tali importi attraverso il ricavato dalla vendita”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 18/07/2023, i ricorrenti, comproprietari per quote differenti di beni pervenuti per morte di (il 17/07/2007) e seguenti successioni indicate in Parte_3
ricorso, chiedevano lo scioglimento della comunione ereditaria relativa al compendio immobiliare
(indicato in ricorso come gruppo A) ubicato in Pisogne e censito al:
1) Catasto Fabbricati
a) Foglio PIS/26:
- mappale 3464 Località Ronco Prevellata SNC p.T-1 Cat.C/6 cl.1 mq.46 R.C.Euro 57,02;
- mappale 14797 Località HE Pontasio SNC p.S1 Cat.C/2 cl.1 mq.12 R.C.Euro 8,06;
- mappale 1481 sub.2 Località HE Pontasio SNC p.1 Cat.C/2 cl.1 mq.32 R.C.Euro 21,48;
- mappale 1834 sub.5 Località Prevellata n.SN p.T-1 Cat.A/4 cl.2 vani 4 R.C.Euro 84,70;
- mappale 1834 sub.6 Località Prevellata n.SN p.2 Cat.A/4 cl.2 vani 4 R.C.Euro 84,70;
- mappale 4156 sub.1 Località Prevellata n.SN p.T-1 Cat.A/4 cl.2 vani 1 R.C.Euro 21,17;
- mappale 4156 sub.2 Località Prevellata n.SN p.
2-3 Cat.A/4 cl.2 vani 4 R.C.Euro 84,70;
b) Foglio TOL/5:
- mappale 1329 sub.3 Località Terzana SNC p.T-1-2 Cat.C/2 cl.2 mq.64 R.C.Euro 52,89.
2) Catasto Terreni
a) Foglio 1 Sezione Pisogne
Con
- mappale 3854 pascolo di 2^ di .01.80 R.D.Euro 0,19 R.A.Euro 0,09; Con
- mappale 3857 bosco ceduo di 3^ di .16.00 R.D.Euro 1,16 R.A.Euro 0,41;
Con
- mappale 3859 incolt prod di 1^ di .38.50 R.D.Euro 1,59 R.A.Euro 0,40;
Con
- mappale 3860 pascolo di 2^ di .15.70 R.D.Euro 1,62 R.A.Euro 0,81; Con
- mappale 14858 prato arbor di 2^ di .12.20 R.D.Euro 4,41 R.A.Euro 2,84;
Con
- mappale 14859 prato arbor di 2^ di .20.10 R.D.Euro 7,27 R.A.Euro 4,67;
Con
- mappale 14860 prato arbor di 2^ di .39.40 R.D.Euro 14,24 R.A.Euro 9,16;
pagina 3 di 6 Con
- mappale 14861 prato arbor di 2^ di .08.70 R.D.Euro 3,15 R.A.Euro 2,02;
Con
- mappale 14864 prato arbor di 2^ di .13.90 R.D.Euro 5,03 R.A.Euro 3,23;
Con
- mappale 14865 prato arbor di 2^ di .16.30 R.D.Euro 5,89 R.A.Euro 3,79; Con
- mappale 14862 incolt prod di 1^ di .20.00 R.D.Euro 0,08 R.A.Euro 0,02;
Con
- mappale 14863 incolt prod di 1^ di .00.50 R.D.Euro 0,02 R.A.Euro 0,01;
b) Foglio 9 Sezione Toline
- mappale 1969 incolt ster di 1^ di Ea.1.68.30;
- mappale 1970 incolt ster di 1^ di Ea.0.21.30;
- mappale 1318 incolt prod di 1^ di Ea.
0.01.90 R.D.Euro 0,08 R.A.Euro 0,02;
Con
- mappale 1320 incolt prod di 1^ di .50.80 R.D.Euro 2,10 R.A.Euro 0,52; Con
- mappale 1323 castagneto di 1^ di .49.50 R.D.Euro 10,23 R.A.Euro 2,56;
Con
- mappale 1372 incolt prod di 1^ di .45.40 R.D.Euro 1,88 R.A.Euro 0,47;
Con
- mappale 1374 castagneto di 3^ di .33.45 R.D.Euro 3,46 R.A.Euro 1,21;
Con
- mappale 1417 incolt prod di 1^ di .12.60 R.D.Euro 0,52 R.A.Euro 0,13;
Co
- mappale 1418 incolt ster di 0.35.80;
Con
- mappale 1740 incolt prod di 1^ di .49.41 R.D.Euro 2,04 R.A.Euro 0,51;
Con
- mappale 1868 incolt prod di 1^ di .01.30 R.D.Euro 0,05 R.A.Euro 0,01; Con
- mappale 1964 incolt prod di 1^ di .01.14 R.D.Euro 0,05 R.A.Euro 0,01;
Con
- mappale 2162 incolt prod di 1^ di .00.65 R.D.Euro 0,03 R.A.Euro 0,01.
I ricorrenti chiedevano altresì lo scioglimento della comunione ereditaria relativa al compendio immobiliare (indicato in ricorso come gruppo B) ubicato in Pisogne così censito:
1) Catasto Terreni
a) Foglio 1 Sezione Pisogne
Con
- mappale 2451 bosco ceduo di 3^ di .09.40 R.D.Euro 0,68 R.A.Euro 0,24; Con
- mappale 2455 incolt prod di 1^ di .62.00 R.D.Euro 2,56 R.A.Euro 0,64;
- mappale 2458 incolt ster di Ea.1.11.40;
- mappale 2461 incolt ster di Ea.5.32.90;
- mappale 2472 incolt ster di Ea.0.17.60;
- mappale 2473 incolt ster di Ea.2.21.20;
Co
- mappale 2474 bosco ceduo di 2^ di 0.09.90 R.D.Euro 1,02 R.A.Euro 0,31; Con
- mappale 3888 bosco ceduo di 2^ di .05.60 R.D.Euro 0,58 R.A.Euro 0,17;
Con
- mappale 4091 incolt prod di 1^ di .41.00 R.D.Euro 5,83 R.A.Euro 1,46;
b) Foglio 9 Sezione Pt_31
pagina 4 di 6 Con
- - mappale 1510 incolt prod di 1^ di .61.40 R.D.Euro 2,54 R.A.Euro 0,63;
c) Foglio 9 Sezione Pt_31
Co
- mappale 2376 castagneto di 1^ di 0.01.60 R.D.Euro 0,33 R.A.Euro 0,08; Con
- mappale 2377 castagneto di 1^ di .01.10 R.D.Euro 0,23 R.A.Euro 0,06.
Riferivano inoltre dell'esistenza di ipoteca iscritta da , sulla quota Controparte_2 indivisa di , per debiti di quest'ultimo, ai mappali 2451, 2455, 2458, 2461, 2471, 2473, 2474, Parte_1
3888, 4091, 1510, 2376, 2377, chiedendo di ricondurre l'iscrizione ipotecaria sulla quota fisica spettante al debitore all'esito dello scioglimento della comunione ereditaria.
, ritualmente costituitasi, non si opponeva alla divisione, Controparte_2
chiedendo di darvi luogo senza compromettere le proprie ragioni creditorie.
La causa era istruita mediante CTU a cura dell'Ing. il quale depositava l'elaborato in Persona_1
data 17/10/2024.
In assenza di contestazioni delle parti sul progetto divisionale in CTU, la causa era rinviata al 27/03/2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Il CTU ha stimato il valore del compendio ereditario in euro 93.732,17 per terreni ed euro 135.128,55 per fabbricati.
Ha quindi elaborato un progetto divisionale parziale in relazione ai terreni (per l'intera proprietà o per la quota di 1/3 pervenuta dall'originaria successione di aperta il 17/07/2007), individuando Parte_3
sei raggruppamenti (eredi di;
eredi di eredi di eredi di Persona_2 Parte_7 Parte_13
eredi di;
eredi di ), in relazione ai fabbricati, individuando quattro Persona_3 Persona_4 Parte_8
raggruppamenti (eredi di;
eredi di eredi di eredi di Persona_2 Parte_7 Parte_13 [...]
), ed con previsione di conguagli finali. Per_4
Residua pertanto tra i condividenti, all'interno dei raggruppamenti, uno stato di comunione (da considerare ordinaria e non più ereditaria, Cass. n. 8599 del 6/05/2004).
Per l'esatta individuazione del progetto divisionale si rimanda alla CTU in atti e depositata il 17/10/2024, specificamente, per la divisione dei terreni, al punto 1.3 da pag. 36 a pag. 60; per la divisione dei fabbricati, al punto 2.3 e ss. da pag. 75 a pag. 81; per i conguagli al punto 6 pag. 93.
Il progetto divisionale elaborato dal CTU non è stato contestato dalle parti, sia in punto di divisibilità dei beni, sia delle modalità di scioglimento della comunione, mediante attribuzione nei raggruppamenti ut supra illustrati, considerato che all'udienza di discussione del 12/11/2024 la resistente ha dichiarato di non avere osservazioni mentre la resistente non è comparsa.
Il progetto divisionale, pertanto, può essere dichiarato esecutivo.
pagina 5 di 6 Le ipoteche legali per debiti di a favore di Equitalia Nord Spa, ora Parte_1 Controparte_2
, iscritte sulla quota indivisa dell'erede del compendio ereditario, seguono i beni, o la
[...]
porzione di essi, attribuiti a in conformità al progetto divisionale, ai sensi dell'art. 2825 c.c. Parte_1
Le spese di lite sono compensate in assenza di soccombenza.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 4/2/2025, sono poste in via solidale in capo ai ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria, in conformità al progetto divisionale dettagliato alle pagine da 36 a 60 per i terreni, da 75 a 81 per i fabbricati, pag. 93 per i conguagli, nella CTU a cura dell'Ing. depositata il 17/10/2024, con le attribuzioni in esso Persona_1
previste, dichiarandolo esecutivo;
2. dispone che le ipoteche legali iscritte da Equitalia Nord Spa, ora Controparte_1
, sulla quota indivisa per i debiti di gravino sui beni, o sulla porzione di
[...] Parte_1
essi, attribuiti a quest'ultimo nel progetto divisionale;
3. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero di quest'ultimo da ogni responsabilità;
4. compensa le spese di lite;
5. pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 4/2/2025, in via solidale in capo ai ricorrenti.
Brescia, 24.4.2025.
Il Giudice
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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