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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/03/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13/02/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 16803/2024, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. GARDONI MARTA e GARDONI FRANCESCO e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. GARDONI MARTA e GARDONI FRANCESCO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 13/09/2024, con cui e , Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio a Leno-BS in data 27.4.2019 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Leno-BS al numero 2 parte II serie A dell'anno 2019), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate, così come modificate con note scritte del 9.2.2025, e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 16.9.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«- i coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
- eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso: prenderanno insieme le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, la salute e l'educazione di , tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle Per_1
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esigenze ed aspirazioni della stessa;
al contempo, si impegnano reciprocamente affinché la figlia possa mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno di essi e possa conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- stabiliscono la collocazione della figlia presso la madre in via prevalente;
Per_1
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando lo desideri, previo congruo avviso alla madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e comunque indicativamente secondo le seguenti modalità: • due giorni a settimana, indicativamente ogni martedì e giovedì dalle 18 sino alla mattina dopo, allorquando la accompagnerà a scuola;
quando la minore passerà il weekend con la madre, i due giorni saranno invece il martedì e il venerdì; • a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 10 sino al lunedì mattina, allorquando la accompagnerà a scuola;
• trascorrerà le Per_1 vacanze di Natale con la madre per 7 giorni consecutivi dal 24 dicembre alle ore 10 sino al 30 dicembre alle ore 20,00. Dal 30 dicembre alle ore 20,00 sino al 6 gennaio alle ore 20,00 trascorreranno le vacanze con il padre e così ad anni alterni;
• la minore trascorrerà con ciascun genitore 2 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprensivi del sabato dalle ore 10 e del giorno di Pasqua alle ore 20,00, oppure del giorno di Pasquetta dalle ore 10 sino martedì successivo alle ore 20,00, e così ad anni alterni;
• la minore trascorrerà 15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, in via esclusiva con il padre ed in via esclusiva con la madre, in un periodo che verrà concordato tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
- l'assegno di mantenimento di a carico del padre è stato stabilito in € 350,00, da corrispondere anticipatamente Per_1 alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della Pt_1 vita calcolati dall'ISTAT dall'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale;
l'assegno verrà versato sino a quando la minore non raggiungerà l'autosufficienza economica
- le spese straordinarie mediche non coperte da assistenza mutualistica e/o convenzionata, ricreative o di diporto che si renderanno necessarie, preventivamente concordate, saranno sostenute al 50% tra i coniugi;
- l'assegno unico, se di spettanza, verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%;
- ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
- i coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni personali;
- i coniugi danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi anche per l'espatrio»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1
CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 13/02/2025
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Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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