Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/02/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1874/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Leonardo SCIONTI Presidente ff. rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 02/11/2021 al n.1874 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 776/2021 pubbl. il 27/09/2021
promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Firenze, Via Degli Artisti n. 20 presso e nello studio dell'Avv. Riccardo Tagliaferri, che la rappresenta e difende come da mandato allegato in atti
- appellante -
contro
, elettivamente domiciliato in Firenze, Via Santa Reparata n. 40 Controparte_1 presso e nello studio dell'Avv. Massimo Zati, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio
Pizzo come da mandato allegato in atti
- appellato -
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Pistoia del 26 settembre 2021 resa nelle cause R.G. n. 1227/2014 e R.G. n. 1795/2016 e conseguentemente nel merito accertare l'adempimento d Parte_2
agli obblighi sulla stessa operanti in forza della sentenza del Tribunale di Pistoia
[...]
n. 43/2012 come confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n.
1592/2012; e conseguentemente respingere le domande avversarie formulate dal Sig.
in primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria Controparte_1
di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellato: “Voglia la
Ecc.ma Corte di Appello di Firenze - contrariis reiectis - nel merito respingere in toto le domande dell'Attrice/Appellante; con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, comprese quelle di C.T.U.”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Il fatto e il giudizio di primo grado. La sentenza impugnata dinanzi a questa
Corte originava dalla riunione, disposta dal Giudice di prime cure ex art. 274 co. 1
c.p.c., di due distinti procedimenti.
I.
1. Nella prima causa (R.G. n. 1227/2014) Parte_2
Cont (d'ora in poi solo proponeva opposizione al precetto notificatole da
[...]
, ex art. 615/1 c.p.c., con il quale le era stata intimata l'esecuzione di Controparte_1
opere e obblighi di fare imposti dalla sentenza del Tribunale di Pistoia -
Monsummano Terme n. 43/2012 (confermata da questa Corte con sentenza
Cont n.1592/2012) in danno della medesima (allora gestore di un supermercato a marchio , oggi gestito da . Gli obblighi CP_3 Parte_1
derivanti dal titolo giudiziale erano i seguenti: 1) “…non fare accedere e manovrare all'interno del piazzale antistante il supermercato autocarri per carico e scarico merci nel periodo tra le ore 22:00 e le ore 7:00 di ogni giorno, con l'obbligo di mantenimento all'accesso di catenella con lucchetto in detto lasso temporale…”; 2) installare “…strumenti di videoripresa che inquadrassero nel lasso di tempo dalla ore
2 22:00 alle ore 7:00 il piazzale, con riprese dotate di times nei frames con obbligo di conservazione dei supporti video per la settimana successiva alla ripresa e diritto dell'attore ad ottenerne la duplicazione per sé a semplice richiesta…”; 3) procedere a “…l'apposizione, a sua cura e spese di pannelli fonoassorbenti al soffitto dei locali del supermercato, secondo modalità e composizione idonee ad assicurare il rispetto dei livelli di rumorosità del DPCM 1.3.1991 all'interno dell'appartamento dell'attore rispetto alle fonti di rumore interne al supermercato. Con il consenso dell'attore all'accesso al proprio appartamento, saranno disposte, sempre a spese della convenuta, verifiche se del caso già in corso d'opera e comunque al termine dei lavori per assicurare l'accertamento del raggiungimento del rispetto per il futuro dei limiti previsti dal DPCM per le immissioni sonore dall'interno del supermercato, a mezzo di collegio composto da due tecnici, scelti di comune accordo uno a testa dalle parti in causa…”; 4) infine, con il consenso dell'attore all'accesso al proprio appartamento, e sempre a spese della convenuta, disporre “…verifiche del caso già in corso d'opera e comunque al termine dei lavori per assicurare l'accertamento del raggiungimento del rispetto per il futuro dei limiti previsti dal DPCM per le immissioni sonore dall'interno del supermercato, a mezzo di collegio composto da due tecnici, scelti di comune accordo o uno a testa dalle parti in causa…”. Deduceva il supermercato opponente di aver correttamente ed integralmente adempiuto tutti i punti sopra menzionati. Si costituiva in quella sede il quale chiedeva il rigetto CP_1
dell'opposizione con declatoria del proprio diritto a procedere in executivis sulla base del precetto opposto. Contestualmente al suddetto giudizio, era avviato, innanzi al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Pistoia, esecuzione forzata per obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. (RGE n. 460/2014), nel quale il GE con provvedimento in data 16/07/2014 sospendeva, ex art. 623 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza.
I.
2. Nella seconda causa (R.G n. 1795/2016), fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ormai iniziata, ex art. 615 co. 2 c.p.c., l'originaria parte opposta, , chiedeva la revoca dell'ordinanza del GE di sospensione Controparte_1
dell'esecuzione e, nel merito, il rigetto delle avverse pretese con declaratoria di
3 legittimità della richiesta contenuta nell'istanza per la determinazione delle modalità
di esecuzione forzata degli obblighi di fare di cui alla sentenza azionata,
C accertamento della titolarità in capo a della licenza per esercizio dell'attività di macelleria e previsione di penale a carico della medesima in caso di future inadempienze alla suddetta sentenza.
I.
3. Le cause – come anticipato in premessa – erano riunite. Erano svolte prove orali e disposta C.T.U. volta a verificare l'esecuzione delle opere ordinate dalla sentenza nonché la verifica del rispetto dei limiti normativi per le immissioni acustiche durante lo svolgimento dei lavori nel supermercato;
in esito, la causa era riservata in decisione.
II. La sentenza di primo grado. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale
di Pistoia così decideva: “…1) respinge l'opposizione a precetto e l'opposizione all'esecuzione svolte da 2) accerta Parte_2
l'inadempimento di agli obblighi sulla Parte_2
stessa gravanti in forza di sentenza n. 43/2012 Tribunale di Pistoia sez. distaccata di
Monsummano Terme come confermata con sent. N. 1592/2012 Corte d'appello di
Firenze; 3) visto l'art. 614 bis c.p.c., condann al pagamento Parte_1
in favore di della somma giornaliera di euro 25,00 per ogni Controparte_1
violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
4) condanna parte opponente Parte_2
alla refusione, in favore di parte opposta , delle spese del
[...] Controparte_1
presente giudizio, che liquida nell'importo di euro 10.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa di legge e di euro 557,45 per esborsi;
5) pone definitivamente a carico solidale delle parti, con eguale ripartizione nei rapporti interni, le spese di c.t.u. liquidate con separata ordinanza”. Il Tribunale di Pistoia, in particolare, sulla base della istruttoria orale svolta e delle risultanze della CTU
accertava il mancato ed effettivo adempimento degli obblighi sopra menzionati in
Cont danno dell'opponente e rigettava pertanto sia l'opposizione a precetto che l'opposizione all'esecuzione, con regolamento delle spese come indicato.
4 III. Il giudizio di appello. Appellava la sentenza (d'ora Parte_1
in poi, , nel frattempo, succeduta a . CP_5 Parte_2
III.
1. Proponeva quattro specifici motivi: 1) erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia - violazione e falsa applicazione dei principi degli artt. 2697 e seguenti del c.c in materia probatoria. Il Giudice di prime cure aveva errato laddove aveva ritenuto non adempiuto, da parte della società precettata,
l'obbligo “di non fare accedere e manovrare all'interno del piazzale antistante il supermercato autocarri per carico e scarico merci nel periodo tra le ore 22:00 e le ore
7:00 di ogni giorno, con l'obbligo di mantenimento all'accesso di catenella con lucchetto in detto lasso temporale”. Il Giudice di prime cure aveva ignorato che la società precettata aveva correttamente adempiuto all'obbligo suddetto attraverso l'installazione della catenella con lucchetto installata dalla ditta CP_6
nel mese di marzo 2007; inoltre, aveva attribuito rilevanza dirimente solo
[...]
ad alcune testimonianze (in particolare a quelle rese dai familiari dello ), e CP_1
ignorava le testimonianze che erano state rese dai testi e infine, Tes_1 Tes_2
aveva ignorato la prova documentale rappresentata dal verbale dei Carabinieri per la
Tutela della Salute del 12/10/2015, nel quale veniva attestata la chiusura del piazzale antistante il supermercato alle ore 7,00, la sussistenza delle autorizzazioni amministrative, l'insonorizzazione della macelleria, nonchè la dotazione di catenella con lucchetto all'ingresso della stessa;
2) erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia (sotto altro profilo) - violazione e falsa applicazione dei principi desumibili dagli artt. 2697 e seguenti del codice civile in materia probatoria
(sotto altro profilo). Il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere non adempiuto, da parte della società precettata, l'obbligo “di installazione di strumenti di videoripresa che inquadrassero nel lasso di tempo dalle ore 22:00 alle ore 7:00 il piazzale, con riprese dotate di times nei frames con obbligo di conservazione dei supporti video per la settimana successiva alla ripresa e diritto dell'attore ad ottenerne la duplicazione per sé a semplice richiesta”. Aveva, difatti, ignorato che la società precettata aveva fatto installare dalla ditta BREMA s.n.c., nei primi mesi
5 dell'anno 2013 un impianto di videoripresa e videoregistrazione con un raggio di ripresa sul davanti, sul retro e all'ingresso dell'esercizio commerciale;
che talune richieste dello di consegnargli le videoriprese erano successive alla CP_1
sospensione dell'esecuzione promossa dall'opposto e, in ogni caso, erano rivolte non
Cont alla gestore di allora, ma alla che solo in seguito subentrava CP_5
nell'attività; 3) erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia (sotto altro profilo) e violazione e falsa applicazione dei principi desumibili dall'art. 844 c.c.
e dalla normativa di settore in materia di immissioni. Il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere non adempiuto, da parte della società precettata, l'obbligo “di apposizione a cura e spese della di pannelli Parte_2
fonoassorbenti al soffitto dei locali del supermercato, secondo le modalità e composizioni idonee ad assicurare il rispetto dei livelli di rumorosità del DPCM
1.3.1991 all'interno dell'appartamento d rispetto alle fonti di rumore interne CP_1
al supermercato”. Aveva, infatti, ignorato gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio che aveva escluso i profili di illiceità dell'impatto acustico della macelleria in questione. Si ignorava altresì che la aveva sostituito n. 32 Parte_1
pannelli fonoassorbenti e installato un materassino insonorizzante nel reparto sottostante l'ubicazione dello , nonchè la perizia collegiale del 30/10/2013 alla CP_1
quale erano presenti l'Ing. , l'Ing. per la comparente, e Persona_1 CP_7
il dott. per l'attore, oltre alla relazione peritale del 26/11/2020 che Persona_2
veniva svolta in contraddittorio tra le parti e senza previo avvertimento delle parti;
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c - erronea valutazione circa la condanna alle spese. Concludeva come in epigrafe.
III.
2. Si costituiva l'appellato il quale contestava tutto quanto dedotto dall'appellante e si riportava alla motivazione della sentenza impugnata. Analizzava
C poi i quattro motivi di gravame: 1) deduceva: che la aveva solo cambiato ragione sociale in ma che le persone erano le stesse;
che ben poteva essere CP_5
ammessa la testimonianza di (figlia di ) cosi come era Testimone_3 Controparte_1
stata ammessa la testimonianza di (figlio di Testimone_4 Parte_3
6 C Amministratore e l.r. sia della sia della odierna appellante); che l'installazione della catenella con lucchetto risaliva a una data molto precedente alla sentenza n.
43/2012 del Tribunale di Pistoia sez. Dist. Monsummano Terme, dunque non era stato in adempimento della stessa, anche perchè gli autocarri per carico e scarico di merce transitavano comunque nel piazzale antistante il supermercato;
che la testimonianza del (che era un solo fornitore su molteplici altri) e il verbale Tes_1
dei Carabinieri (che si riferiva ad un solo giorno) avevano scarsa significanza per rappresentare la realtà dei fatti di causa;
2) deduceva, ancora: che veniva solo provata l'installazione di un impianto di videosorveglianza ma non anche il suo effettivo utilizzo;
3) deduceva, infine: che l'obbligo di apposizione dei pannelli fonoassorbenti, a cura e spese della doveva comprendere l'intera CP_5
superficie del supermercato e non una sola zona;
che la C.T.U aveva rappresentato anomalie in fase di esecuzione, quali la diversa distribuzione planimetrica degli spazi e la variazione delle funzioni degli ambienti del supermercato rispetto a quanto si riportava nella sentenza da eseguire;
che in seguito a nuovo sopralluogo, senza previo avvertimento delle parti, il supermercato appariva quasi completamente rifornito già alle ore 6,45 in violazione degli obblighi imposti;
che la perizia collegiale che veniva svolta in data 30/10/2013 fuori dalla sede processuale presentava anomalie, in quanto l'esperimento veniva effettuato utilizzando il solo ceppo armonizzato, con una scarsa quantità di carne e, ogni caso, non venivano riprodotte tutte le attività ordinarie di una macelleria (spostamento di carelli e dei pancali, schiamazzi dei dipendenti etc.). Concludeva come in epigrafe.
III.
3. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
IV. Il merito. L'appello è infondato e pertanto va respinto.
IV.
1. Quanto al primo motivo, come correttamente motivato dal Giudice di
Cont prime cure, non risulta adempiuto da oggi l'obbligo “di non fare CP_5
accedere e manovrare all'interno del piazzale antistante il supermercato autocarri
7 per carico e scarico merci nel periodo tra le ore 22:00 e le ore 7:00 di ogni giorno, con l'obbligo di mantenimento all'accesso di catenella con lucchetto in detto lasso temporale”. In merito al supporto probatorio, riferisce di dormire Tes_5
presso l'abitazione dello nel fine settimana e il giovedi sera, e dichiara che CP_1
prima delle ore 7,00 sente “macchine che vengono a portare la merce e carrelli con la merce sui marciapiedi”. Allo stesso modo, la figlia dello Parte_4
(la cui testimonianza è stata correttamente acquisita - come da verbale di
[...]
Cont udienza 17/04/2018 - e l'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata da n comparsa conclusionale è stata dunque correttamente ritenuta inammissibile perchè tardiva) afferma che “entrano continuamente i mezzi fermandosi sotto la mia finestra, io sono svegliata in orari che vanno dalle 5,30 del mattino in poi, i mezzi producono rumori e vibrazioni…rumori che vengono prodotti per trasportare la merce con carelli di metallo, oltre che da voci dei fornitori e del personale presente dentro il locale prima dell'apertura; spesso vedo i clienti che escono con la spesa anche prima dell'apertura del supermercato…spesso la catena viene rotta forse perchè poco visibile”. Allo stesso modo, il teste (che non è in rapporti di Tes_6
parentela con lo e abita nello stesso stabile condominiale) riferisce - come da CP_1
verbale di udienza 20/10/2018 – che presso il supermercato “…iniziano a lavorare prima delle 7,00, compresa la domenica… sia il panaio che gli altri fornitori scaricano la merce prima di tale orario…la catena viene abbassata prima delle
7,00…iniziano a lavorare alle 6,30, io sento il rumore perchè il mio appartamento è proprio sopra il luogo dove sono poste le celle frigorefere…io tutte le mattine compresa la domenica e il 15 agosto mi sveglio alle 6,30 per questi rumori…”.
Orbene, i testi sopra menzionati sono tutti concordi nel ritenere che gli autocarri per scarico e carico delle merci iniziano a lavorare nel piazzale antistante il supermercato prima delle ore 7,00, e i testi e riferiscono, inoltre, Testimone_3 Tes_6
la violazione dell'obbligo di mantenere all'accesso del piazzale antistante il supermercato la catenella con lucchetto. Eventi tutti che si ripetono in un ampio lasso temporale sia all'interno del interessato sia in uno spazio CP_8
8 immediatamente limitrofo allo stesso. Nessun argomento contrario emerge in sede di
Cont interrogatorio formale nel quale il l.r. di ichiara di aver detto ai fornitori di iniziare i lavori alle ore 7,00, riferendo “da quello che so io ora vengono alle 7,00”, senza aver peraltro una conoscenza diretta ed effettiva di ciò che avviene prima delle ore 7,00 nel supermercato. Cosi come scarsa significanza si può trarre dalla testimonianza del teste in quanto è un solo fornitore rispetto a molti altri Tes_1
che trasportano merci presso la Allo stesso modo, non può essere CP_5
probante la circostanza accertata per una sola mattina dai Carabinieri col verbale del
12/10/2015.
IV.
2. Quanto al secondo motivo, come correttamente motivato dal Giudice di
Cont prime cure, non risulta adempiuto da oggi l'obbligo di installare CP_5
“strumenti di videoripresa che inquadrassero nel lasso di tempo dalla ore 22:00 alle ore 7:00 il piazzale, con riprese dotate di times nei frames con obbligo di conservazione dei supporti video per la settimana successiva alla ripresa e diritto dell'attore ad ottenerne la duplicazione per sé a semplice richiesta…”. L'appellante ha solamente prodotto copia della fattura relativa all'installazione della telecamera ma senza dimostrare il suo effettivo utilizzo conformemente agli obblighi sopra menzionati. Nulla dichiara il teste circa l'effettivo utilizzo delle telecamere Tes_7
Cont installate per la limitandosi piuttosto a confermare la loro mera installazione,
oltre al fatto che queste coprano tutti gli accessi esterni ed interni del supermercato.
Il mancato ed effettivo utilizzo delle telecamere viene confermato anche dalla mancanza di riprese che coprano l'intero arco temporale 22,00-7,00, fatta eccezione di una sola ripresa nell'orario 6,00-7,00 della mattina.
IV.
3. Quanto al terzo motivo, come correttamente motivato dal Giudice di
Cont prime cure, non risulta adempiuto da (oggi l'obbligo di CP_5
“…apposizione, a sua cura e spese di pannelli fonoassorbenti al soffitto dei locali del supermercato, secondo modalità e composizione idonee ad assicurare il rispetto dei livelli di rumorosità del DPCM 1.3.1991 all'interno dell'appartamento dell'attore rispetto alle fonti di rumore interne al supermercato…”. Occorre premettere che,
9 Cont anche seguendo le dichiarazioni rese dal l.r. di emerge che “i pannelli sono stati messi solo sopra il reparto macelleria”; dichiarazione poi confermata anche dalla
Per_ Cont teste (consulente tecnico della secondo la quale: “…i pannelli sono stati posti in corrispondenza del soffitto del reparto macelleria;
tutti gli interventi …sono riferiti al solo reparto macelleria…”, quando, invece, la sentenza n. 43/2012 impone chiaramente l'obbligo di apposizione di detti pannelli fonoassorbenti sul soffitto di tutti i locali del supermercato, senza limitazione alcuna. In ordine alla consulenza tecnica d'ufficio effettuata presso i locali della (con i relativi sopralluoghi) CP_5
si osserva che “…l'attività […] comprensiva delle operazioni di carico e scarico merci effettuate… rispetta i limiti imposti dalla vigente normativa in materia di impatto acustico…”, tuttavia il C.T.U. precisa anche che “…ancor prima dell'inizio delle operazioni peritali, i banchi di frutta e verdura erano già quasi completamente riforniti…” con immissioni rumorose comunque presenti, anche se inferiori ai limiti di legge;
emerge, dunque, un'anomala verifica del livello delle immissioni rumorose, in quanto dagli accertamenti del C.T.U. risulta che non sono state riprodotte le esatte ed ordinarie attività di lavoro all'interno del supermercato interessato. Nell'ottica dell'art. 844 c.c., non risultano, pertanto, decisivi i suddetti sopralluoghi.
IV.
4. Il quarto motivo è prospettato non quale domanda di modifica del regolamento della sentenza impugnata in sé: “…laddove l'Ecc.ma Corte di appello accerti la fondatezza della prospettazione della società Parte_2
(ovvero, comunque, delle censure formulate dall'odierna appellante) non potrà
[...]
che condannare il soccombente Sig. al pagamento delle spese di entrambi i CP_1
gradi di giudizio ovvero, se del caso, disporne la compensazione…”. Ne consegue che esso è assorbito dall'accertamento dell'infondatezza del complessivo gravame.
V. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, anche in questo caso seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'appellato Controparte_1
come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, e in base allo scaglione di valore indeterminabile di complessità media con parametro prossimo ma superiore al
10 minimo in considerazione della sostanziale medesimezza delle articolazioni defensive e al netto della fase istruttoria in questa sede non svolta.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 776/2021 del Controparte_1
26.09.2021,così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore dell'appellato , in complessivi € 4.000,00=, oltre accessori Controparte_1
dovuti per legge, come in parte motiva;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n.
115/2002 in materia di spese di giustizia
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 11.02.2025
IL PRESIDENTE Est.
Leonardo Scionti
11