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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/08/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 166/2025 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 27 agosto 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento a verbale di udienza del 2.7.2025 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 5.8.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 28.7.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 166/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LISA Parte_1 C.F._1 REGAZZON, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore ( , Email_1 contro
Controparte_1
(C. F. , P. IVA ), in persona del Presidente e
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t. Geom. , con il patrocinio dell'Avv. MASSIMO CP_2
BELLINELLO, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore
. Email_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“nel merito,
- revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale, corrispondentemente ridursi la somma dovuta dall'opponente in favore della ad € 37.652,56, Controparte_1 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali. Spese e competenze rifuse o quanto meno compensate.”.
Per parte resistente:
“IN VIA PRELIMINARE atteso che l'opposizione non si fonda su prova scritta o di pronta e facile soluzione, confermarsi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, quanto meno nella misura non contestata di euro 37.652,56; NEL MERITO
- In via principale, rigettarsi, per le motivazioni in atti, le domande formulate da parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 2 di 11 - in via subordinata, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'opposizione, rideterminarsi gli importi dovuti a in misura non inferiore ad euro 37.652,56 CP_1
o nella diversa somma che dovesse risultare di giustizia. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La domanda con ricorso depositato il 24/03/2025 ha proposto opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 211/2024 Ing. – 812/2024 R.G. del Tribunale di Rovigo emesso il giorno
13.12.2024, con il quale gli era stato ingiunto di pagare immediatamente a favore di
[...]
Controparte_1
(di seguito solo la somma di € 74.179,43, oltre
[...] CP_1 rivalutazione monetaria e interessi legali secondo indici ISTAT dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, nonché compensi professionali per € 2.242,00, oltre IVA e CPA come per legge, 15% per spese generali ed € 21,50 per spese esenti, a titolo di contributi assistenziali e previdenziali personali non versati - relativamente agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 - in forza degli accertamenti ex art. 635, comma 2
c.p.c. dell'ente previdenziale, nei quali erano state indicate le somme ingiunte.
L'opponente ha eccepito, come unico motivo, l'intervenuta parziale prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della L. 335/1995 del credito azionato in via monitoria, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. la difesa della convenuta
Si è costituita ritualmente in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1 ed allegando una pluralità di atti interruttivi, di natura giudiziale e stragiudiziale, attraverso i quali sarebbero state richieste le somme successivamente ingiunte.
La causa, senza ulteriore istruttoria, è stata discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonchè decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito dell'opposizione.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
Va preliminarmente rilevato che l'opponente non ha contestato i presupposti dell'azione monitoria spiegata dalla ovvero: a) lo status di iscritto obbligatorio alla nelle CP_1 Pt_2 annualità richieste;
b) l'obbligo di versare i contributi previdenziali;
c) l'omesso versamento pagina 3 di 11 dei contributi per gli anni di contribuzione, sicchè dette circostanze debbono ritenersi incontestate tra le parti.
La controversia verte dunque sull'unico motivo di opposizione, ossia l'eccezione di estinzione parziale del credito per prescrizione.
In merito a tale circostanza, occorre premettere che - com'è noto – affinchè operi la prescrizione sono necessarie una serie di condizioni: a) l'esistenza di un diritto esercitabile e non imprescrittibile;
b) l'inerzia ossia il mancato esercizio, da parte del titolare;
c) il decorso del periodo di tempo previsto dalla legge che può essere interrotto solo da un comportamento attivo di esercizio del diritto ai sensi dell'art. 2943, comma 4 c.c. e, pertanto, contrario a quella inerzia alla quale si correla, invece, il decorso e la maturazione del termine di prescrizione.
4. La normativa di riferimento e le pronunce giurisdizionali
Per quanto riguarda il termine prescrizionale, l'art. 3, comma 9, della L. 335/1995 così recita:
“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: […] b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il decorso di tale termine quinquennale comporta quindi, da un lato, il venir meno dell'obbligo di versare i contributi e, dall'altro, il divieto di riceverli da parte dell'ente previdenziale, dal momento che il c.d. principio di irricevibilità dei contributi prescritti era considerato principio generale in campo previdenziale già prima dell'entrata in vigore della
Legge n. 335/95, valido per ogni forma di assicurazione obbligatoria, compresa la
[...]
poiché nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della CP_1 prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti, dovendo così escludersi un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti, come già affermato dalla Cassazione in una risalente pronuncia, nella quale aveva considerato invalida una delibera della stessa che consentiva il pagamento di contributi prescritti (Cass. Civ. CP_1
6.11.2006, n. 23643; conf. Cass. 04.06.2003, n. 8898; Cass. 12.01.2002, n. 330; Cass.
16.08.2001, n. 11140).
Quanto, invece, al dies a quo, la Suprema Corte - in una sentenza citata anche dalla
[...] nelle note depositate il 29.7.25 - ha ricordato che “in materia contributiva CP_1 previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed
pagina 4 di 11 assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre
1982, n. 773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da CP_1 parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge” (Cass. 4981/2014).
Tuttavia, trattandosi, nella fattispecie in esame, di contribuzione minima la prescrizione, che non decorre dalla comunicazione della dichiarazione dei redditi, decorre bensì dallo scadere dell'anno di riferimento come suggerito dal principio espresso da Cass. Sez. Lav. n.
27218/2018 per la contribuzione minima dovuta alla ma valevole anche per la Parte_3
attesa l'evidente identità di ratio tra le due ipotesi: “In tema di previdenza CP_1 forense, la prescrizione della contribuzione minima decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile l'art. 19 della l. n. 576 del
1980 che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi” (nella giurisprudenza di merito si v. Tribunale Foggia, 5.5.2025, n.
1702, reperibile in DeJure.it).
La stessa Corte di legittimità ha inoltre recentemente affermato, in relazione agli atti interruttivi della prescrizione, che “perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto;
ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge. (Cass. Civ.
18.03.2025, n. 7188; Cass. Civ. sez. L, 04.01.2024, n. 279; Cass. Civ. 14.09.2021, n. 24677).
Sul punto, i giudici della Suprema Corte superando – come dagli stessi dichiarato (cfr. Cass.
n. 3371 del 2010) – il precedente orientamento espresso, tra le altre, da Cass. 15766/2006, pagina 5 di 11 hanno ulteriormente precisato che seppur l'intimazione o richiesta di pagamento non sia soggetta a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, “è pur sempre necessario che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto dal debitore nei cui confronti tale scritto è indirizzato” aggiungendo, altresì, che “tale requisito non è ravvisabile in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore di effettuare l'adempimento dovuto” (Cass. n. 3371 del 2010; Cass.
n. 15714 del 2018; Cass. n. 24054 del 2015; Cass. n. 17123 del 2015; Cass. 24656 del 2010),
e ricordando che la valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti (soggettivo ed oggettivo) nel caso di specie è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del decidente (Cass. Civ.
31.05.2021, n. 15140).
Da ultimo, quanto all'onere probatorio, va rilevato come l'opposizione a decreto ingiuntivo si configuri, alla pari di un atto introduttivo del giudizio ordinario, come l'atto d'impulso iniziale della parte diretto a fare valere una difesa contro la pretesa dell'intimante opposto che, perciò, assume la veste di un attore in senso sostanziale e la figura di convenuto in senso processuale, mentre l'opponente assume, in relazione alla proposta opposizione, la figura di attore in senso processuale, ferma restando, tuttavia, la sua posizione di convenuto in senso sostanziale in relazione alla pretesa fatta valere dall'intimante opposto, sicchè le preclusioni disciplinate dagli artt. 414 e 416 c.p.c. fanno riferimento, nel rito del lavoro, alla posizione assunta processualmente dalle parti.
Ne consegue che a fronte dell'eccezione di prescrizione fatta valere dall'opponente Pt_4 grava sulla Cassa opposta l'onere di provare l'avvenuta interruzione della prescrizione con atto idoneo (Cass. Civ. sez. lav. 15339/2000).
5. il caso di specie
Passando ad esaminare il caso di specie, va preliminarmente rilevato che l'opponente - in parziale riforma della domanda – ha riconosciuto il proprio debito nei confronti della CP_1 quantificandolo in € 44.637,41, a titolo di contributi assistenziali e previdenziali personali non versati - relativamente ai soli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (cfr. note depositate il
1.7.2025), l'analisi pertanto riguarderà le annualità contributive 2009, 2010, 2011, 2012,
2014, 2015, 2016, in merito alle quali il ricorrente ritiene prescritte le pretese della CP_1
Crediti relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011. Pt_2
pagina 6 di 11 Con riferimento ai crediti relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, il decorso del termine Pt_2 prescrizionale è stato interrotto una prima volta il 26.8.2013, data di consegna all'indirizzo pec del ricorrente ( della missiva avente ad oggetto “irregolarità Email_3 contributive” attraverso la quale gli veniva richiesto il versamento della contribuzione minima per tali annualità (cfr. doc. 1 all. alla memoria); successivamente la ha inviato una CP_1 seconda missiva avente ad oggetto “sollecito di pagamento ruolo 2014” per i crediti relativi alle medesime annualità pervenuta al ricorrente solo il 31.01.2019 (cfr. doc. 7 all. alla memoria), ossia quando il termine quinquennale era comunque nuovamente ed integralmente decorso (26.8.2018).
Non possono, invece, assurgere ad “atto interruttivo che valga a costituire in mora il debitore” le pec consegnate nel suddetto arco temporale relative ad annualità successive “e precedenti”, in particolare: a) la pec con oggetto “irregolarità contributive anno 2013 e precedenti”, consegnata il 13.7.2015 (cfr. doc. 3 all. alla memoria); b) la pec con oggetto
“preavviso di recupero tramite ruolo per irregolarità contributive anno 2013 e precedenti”, consegnata il 24.9.2015 (cfr. doc. 4 all. alla memoria); c) la pec con oggetto “preavviso di emissione ruolo per irregolarità contributive anno 2014 e precedenti”, consegnata il
23.9.2016 (cfr. doc. 5 all. alla memoria); d) la pec con oggetto “preavviso di emissione ruolo per irregolarità contributive anno 2016 e precedenti”, consegnata il 17.9.2018 (cfr. doc. 6 all. alla memoria) poiché i prospetti allegati alle PEC, ai quali le stesse intimazioni hanno fatto espresso rinvio, non menzionano i crediti relativi alle annualità di cui si tratta, né a tale deficit può ovviare il mero riferimento alle annualità “precedenti” contenuto nell'oggetto delle comunicazioni.
La stessa sentenza citata dalla a sostegno delle proprie ragioni (Cass. CP_1
7835/2022, cfr. memoria conclusiva depositata il 28.07.25 pag. 2), in realtà verte su un caso diverso (opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad onorari per prestazioni giudiziali) dove l'atto ritenuto erroneamente inidoneo ad interrompere la prescrizione pur non contenendo l'indicazione dell'esatto importo riportava non solo l'indicazione del debitore, ma anche l'attività svolta (indicava il nominativo della parte del giudizio nel quale l'avvocato aveva svolto la propria prestazione) e l'inequivocabile volontà di far valere il diritto, elementi che il solo termine “e precedenti” non permette di ricavare.
I crediti relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011 risultano dunque prescritti.
Crediti relativi all'annualità 2012. Pt_2
pagina 7 di 11 Con riferimento ai crediti relativi all'anno 2012 si evidenzia che il decorso del termine Pt_2
è stato interrotto il 30.9.2014, data di consegna della pec avente ad oggetto “preavviso di ruolo 2014 per irregolarità contributive” con allegato prospetto contenente le somme dovute relativamente all'anno 2012 (cfr. doc. 2 all. alla memoria) e il 2.12.2019, data di ricevimento del “sollecito pagamento contribuzione ruolo 2015”, quando era ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale (30.9.2019: cfr. doc. 9 all. al ricorso).
Al contrario, l'“elenco delle procedure e/o avvisi relativi ai ruoli” prodotto dalla (cfr. CP_1 doc. 16 all. alla memoria) non risulta valorizzabile ai fini di cui si discute, poiché in merito al ruolo 2016 - unico tra quelli richiamati qui rilevante, in seguito alla rinuncia della alle CP_1 pretese per gli anni fino al 2007 – che pure è relativo alla sola annualità 2013, il documento, di mera formazione unilaterale della si limita a richiamare un “pignoramento presso CP_1 terzi (fitti o pigioni)” che sarebbe stato notificato all'odierno opponente, ma non prova né il pignoramento (cui potrebbe attribuirsi efficacia di atto interruttivo) né la sua notifica, pure necessaria ai fini interruttivi della prescrizione.
È la stessa Cassazione, infatti, ad aver enunciato sul punto una serie di principi di diritto, che giova qui richiamare:
“l'atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo e, se del caso, sospensivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943, commi 1, 2 e 3, e 2945, commi 2 e 3, c.c., esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore, non in relazione al credito pignorato;
con riguardo al credito oggetto del pignoramento, i singoli atti del procedimento esecutivo portati a conoscenza del terzo o da lui compiuti sono comunque idonei a determinare, sul piano sostanziale, un effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi delle altre disposizioni di cui agli artt. 2943 e ss. c.c.; di conseguenza, la prescrizione del credito pignorato è interrotta, con effetto esclusivamente istantaneo, dalla notificazione al terzo dell'atto di pignoramento e comunque dalla dichiarazione di quantità positiva del terzo, ai sensi dell'art. 2944 c.c. (o dall'accertamento giudiziale del suo obbligo), ma non dalla conseguente successiva assegnazione del credito;
nel periodo che intercorre tra il pignoramento e la dichiarazione di quantità positiva del terzo (o l'accertamento giudiziale del suo obbligo), e tra quest'ultimo evento e l'assegnazione, peraltro, la prescrizione non decorre ai sensi dell'art. 2935 c. c., in quanto il diritto non può essere fatto valere né dal creditore procedente né dal debitore esecutato;
essa ricomincia a decorrere dal momento in cui il credito assegnato può essere fatto valere dal creditore assegnatario, cioè, di regola, dal momento della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, se resa in udienza, ovvero dal momento del suo deposito, se resa fuori udienza” (cfr. Cass. 6170/2020). Anche i crediti relativi all' annualità 2012 risultano dunque prescritti.
Crediti relativi all' annualità 2014. Pt_2
Con riferimento ai crediti relativi all'anno 2014 l'istruttoria svolta consente di Pt_2 affermare che il decorso del termine è stato più volte interrotto, in particolare: a) il 23.9.2016 con pec avente ad oggetto “preavviso di emissione ruolo per irregolarità contributive anno pagina 8 di 11 2014 e precedenti” (cfr. doc. 5 all. alla memoria); b) il 18.6.2020 con pec avente ad oggetto
“sollecito di pagamento contribuzione di cui al ruolo 2017 […]” (cfr. doc. 10 all. alla memoria); c) il 9.11.2021 con pec avente ad oggetto “preavviso di recupero coattivo delle irregolarità contributive” (cfr. doc. 11 all. alla memoria); d) il 22.7.2023 con “diffida di pagamento e costituzione in mora per irregolarità contributive” (cfr. docc. 13 e 14 all. alla memoria); e) il 12.2.2025 con la notifica del decreto ingiuntivo opposto e pedissequo decreto
(cfr. doc. 1 all. al ricorso).
Alcuna prescrizione è pertanto in concreto maturata in rifermento al credito vantato dalla relativo all'annualità 2014, quantificato in € 5.887,02. CP_1
Crediti relativi all' annualità 2015. Pt_2
Anche con riferimento ai crediti relativi all'anno 2015 si rileva che il decorso del Pt_2 termine è stato più volte interrotto, in particolare: a) il 9.11.2021 con pec avente ad oggetto
“preavviso di recupero coattivo delle irregolarità contributive” (cfr. doc. 11 all. alla memoria); b) il 15.03.2022 (cfr. doc. 12 all. alla memoria) dalla pec “interruzione dei termini di prescrizione della contribuzione di cui ai ruoli 2018, 2019 come indicato nel prospetto allegato”; c) il 22.7.2023 con “diffida di pagamento e costituzione in mora per irregolarità contributive” (cfr. docc. 13 e 14 all. alla memoria); d) il 12.2.2025 con la notifica del decreto ingiuntivo opposto e pedissequo decreto (cfr. doc. 1 all. al ricorso).
All'ente previdenziale ha giovato altresì la speciale causa di sospensione, quale introdotta dalla disciplina emergenziale per COVID-19.
L'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, infatti, al secondo comma così dispone:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Pertanto, in forza dell'art. 37 D.L. n. 18/2020, il termine di prescrizione del credito previdenziale per cui è causa è stato sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per 129 giorni.
pagina 9 di 11 A tale periodo di sospensione ne è seguito un secondo di ulteriori 182 giorni, in forza dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito in L. n. 21/2021, ai sensi del quale:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Alla luce di quanto precede, la prescrizione dei contributi è rimasta sospesa per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (129 giorni) ex art. 37, comma 2, D.L.
n. 18/2020, e dall'1.1.2021 al 30.6.2021 (182 giorni) ex art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, e tale lasso di tempo non può non essere considerato, anche in mancanza della relativa eccezione da parte della dal momento che l'eccezione di sospensione della prescrizione CP_1
è da considerarsi “eccezione in senso lato” rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio
(cfr. Cass. 19567/2016).
Alcuna prescrizione è pertanto in concreto maturata in rifermento al credito vantato dalla relativo all'annualità 2015 quantificato in € 7.038,09. CP_1
Crediti relativi all' annualità 2016. Pt_2
Con riferimento ai crediti relativi all'anno 2016 si rileva che il decorso del termine è Pt_2 stato più volte interrotto, in particolare: a) il 17.9.2018 con pec avente ad oggetto “preavviso di emissione ruolo per irregolarità contributive anno 2016 e precedenti” (cfr. doc. 6 all. alla memoria); b) il 9.11.2021 con pec avente ad oggetto “preavviso di recupero coattivo delle irregolarità contributive” (cfr. doc. 11 all. alla memoria); c) il 22.7.2023 con “diffida di pagamento e costituzione in mora per irregolarità contributive” (cfr. docc. 13 e 14 all. alla memoria); d) il 12.2.2025 con la notifica del decreto ingiuntivo opposto e pedissequo decreto
(cfr. doc. 1 all. al ricorso).
Alcuna prescrizione è pertanto in concreto maturata in rifermento al credito vantato dalla relativo all'annualità 2016 quantificato in € 7.024,46. CP_1
Il ricorso in opposizione va, dunque, parzialmente accolto, giudicando fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente limitatamente ai crediti relativi alle annualità precedenti il 2014. Ne consegue la necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
La domanda di pagamento implicitamente formulata con il ricorso monitorio da parte della va accolta limitatamente alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e CP_1
2021, rideterminando il credito complessivo nella somma di € 64.586,98, oltre interessi.
6. Le spese di lite. pagina 10 di 11 Le spese di lite seguono la soccombenza – dell'opponente, risultando in gran parte fondata la domanda di condanna della opposta - e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla CP_1 base dei compensi medi previsti dalla tabella 4 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, e minimi per le fasi istruttoria (solo documentale) e decisoria, per cause del valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 nel quale ricade il valore dichiarato, giudicati del tutto congrui all'attività svolta, con compensazione di 1/3 per la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 166/2025 promossa da contro Parte_1
Controparte_1 in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 211/2024 Ing. – 812/2024 R.G.
[...] del Tribunale di Rovigo emesso il giorno 13.12.2024, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo n. 211/2024 Ing. –
812/2024 R.G. del Tribunale di Rovigo emesso il giorno 13.12.2024;
2) Dichiara prescritto il diritto di credito azionato da parte resistente in via monitoria, relativamente alle annualità 2009, 2010, 2011 e 2012;
3) Accerta il diritto di credito vantato dalla
[...] nei confronti del ricorrente Controparte_1 limitatamente alla somma di € 64.586,98 relativa alle annualità 2014, Parte_1
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 e pertanto condanna il ricorrente Parte_1
a pagare alla la somma predetta, oltre agli interessi di legge dalla domanda
[...] CP_1 monitoria al saldo;
4) Condanna a rifondere alla Parte_1 [...] le spese di lite nella Controparte_1 misura di 2/3, che liquida per l'intero in € 8.241,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e dichiarandole compensate tra le parti nella residua misura di 1/3.
Così deciso in Rovigo, in data 27 agosto 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 11 di 11
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 166/2025 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 27 agosto 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento a verbale di udienza del 2.7.2025 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 5.8.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 28.7.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 166/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LISA Parte_1 C.F._1 REGAZZON, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore ( , Email_1 contro
Controparte_1
(C. F. , P. IVA ), in persona del Presidente e
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t. Geom. , con il patrocinio dell'Avv. MASSIMO CP_2
BELLINELLO, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore
. Email_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“nel merito,
- revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale, corrispondentemente ridursi la somma dovuta dall'opponente in favore della ad € 37.652,56, Controparte_1 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali. Spese e competenze rifuse o quanto meno compensate.”.
Per parte resistente:
“IN VIA PRELIMINARE atteso che l'opposizione non si fonda su prova scritta o di pronta e facile soluzione, confermarsi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, quanto meno nella misura non contestata di euro 37.652,56; NEL MERITO
- In via principale, rigettarsi, per le motivazioni in atti, le domande formulate da parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 2 di 11 - in via subordinata, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'opposizione, rideterminarsi gli importi dovuti a in misura non inferiore ad euro 37.652,56 CP_1
o nella diversa somma che dovesse risultare di giustizia. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La domanda con ricorso depositato il 24/03/2025 ha proposto opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 211/2024 Ing. – 812/2024 R.G. del Tribunale di Rovigo emesso il giorno
13.12.2024, con il quale gli era stato ingiunto di pagare immediatamente a favore di
[...]
Controparte_1
(di seguito solo la somma di € 74.179,43, oltre
[...] CP_1 rivalutazione monetaria e interessi legali secondo indici ISTAT dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, nonché compensi professionali per € 2.242,00, oltre IVA e CPA come per legge, 15% per spese generali ed € 21,50 per spese esenti, a titolo di contributi assistenziali e previdenziali personali non versati - relativamente agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 - in forza degli accertamenti ex art. 635, comma 2
c.p.c. dell'ente previdenziale, nei quali erano state indicate le somme ingiunte.
L'opponente ha eccepito, come unico motivo, l'intervenuta parziale prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della L. 335/1995 del credito azionato in via monitoria, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. la difesa della convenuta
Si è costituita ritualmente in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1 ed allegando una pluralità di atti interruttivi, di natura giudiziale e stragiudiziale, attraverso i quali sarebbero state richieste le somme successivamente ingiunte.
La causa, senza ulteriore istruttoria, è stata discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonchè decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito dell'opposizione.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
Va preliminarmente rilevato che l'opponente non ha contestato i presupposti dell'azione monitoria spiegata dalla ovvero: a) lo status di iscritto obbligatorio alla nelle CP_1 Pt_2 annualità richieste;
b) l'obbligo di versare i contributi previdenziali;
c) l'omesso versamento pagina 3 di 11 dei contributi per gli anni di contribuzione, sicchè dette circostanze debbono ritenersi incontestate tra le parti.
La controversia verte dunque sull'unico motivo di opposizione, ossia l'eccezione di estinzione parziale del credito per prescrizione.
In merito a tale circostanza, occorre premettere che - com'è noto – affinchè operi la prescrizione sono necessarie una serie di condizioni: a) l'esistenza di un diritto esercitabile e non imprescrittibile;
b) l'inerzia ossia il mancato esercizio, da parte del titolare;
c) il decorso del periodo di tempo previsto dalla legge che può essere interrotto solo da un comportamento attivo di esercizio del diritto ai sensi dell'art. 2943, comma 4 c.c. e, pertanto, contrario a quella inerzia alla quale si correla, invece, il decorso e la maturazione del termine di prescrizione.
4. La normativa di riferimento e le pronunce giurisdizionali
Per quanto riguarda il termine prescrizionale, l'art. 3, comma 9, della L. 335/1995 così recita:
“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: […] b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il decorso di tale termine quinquennale comporta quindi, da un lato, il venir meno dell'obbligo di versare i contributi e, dall'altro, il divieto di riceverli da parte dell'ente previdenziale, dal momento che il c.d. principio di irricevibilità dei contributi prescritti era considerato principio generale in campo previdenziale già prima dell'entrata in vigore della
Legge n. 335/95, valido per ogni forma di assicurazione obbligatoria, compresa la
[...]
poiché nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della CP_1 prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti, dovendo così escludersi un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti, come già affermato dalla Cassazione in una risalente pronuncia, nella quale aveva considerato invalida una delibera della stessa che consentiva il pagamento di contributi prescritti (Cass. Civ. CP_1
6.11.2006, n. 23643; conf. Cass. 04.06.2003, n. 8898; Cass. 12.01.2002, n. 330; Cass.
16.08.2001, n. 11140).
Quanto, invece, al dies a quo, la Suprema Corte - in una sentenza citata anche dalla
[...] nelle note depositate il 29.7.25 - ha ricordato che “in materia contributiva CP_1 previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed
pagina 4 di 11 assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre
1982, n. 773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da CP_1 parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge” (Cass. 4981/2014).
Tuttavia, trattandosi, nella fattispecie in esame, di contribuzione minima la prescrizione, che non decorre dalla comunicazione della dichiarazione dei redditi, decorre bensì dallo scadere dell'anno di riferimento come suggerito dal principio espresso da Cass. Sez. Lav. n.
27218/2018 per la contribuzione minima dovuta alla ma valevole anche per la Parte_3
attesa l'evidente identità di ratio tra le due ipotesi: “In tema di previdenza CP_1 forense, la prescrizione della contribuzione minima decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile l'art. 19 della l. n. 576 del
1980 che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi” (nella giurisprudenza di merito si v. Tribunale Foggia, 5.5.2025, n.
1702, reperibile in DeJure.it).
La stessa Corte di legittimità ha inoltre recentemente affermato, in relazione agli atti interruttivi della prescrizione, che “perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto;
ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge. (Cass. Civ.
18.03.2025, n. 7188; Cass. Civ. sez. L, 04.01.2024, n. 279; Cass. Civ. 14.09.2021, n. 24677).
Sul punto, i giudici della Suprema Corte superando – come dagli stessi dichiarato (cfr. Cass.
n. 3371 del 2010) – il precedente orientamento espresso, tra le altre, da Cass. 15766/2006, pagina 5 di 11 hanno ulteriormente precisato che seppur l'intimazione o richiesta di pagamento non sia soggetta a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, “è pur sempre necessario che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto dal debitore nei cui confronti tale scritto è indirizzato” aggiungendo, altresì, che “tale requisito non è ravvisabile in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore di effettuare l'adempimento dovuto” (Cass. n. 3371 del 2010; Cass.
n. 15714 del 2018; Cass. n. 24054 del 2015; Cass. n. 17123 del 2015; Cass. 24656 del 2010),
e ricordando che la valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti (soggettivo ed oggettivo) nel caso di specie è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del decidente (Cass. Civ.
31.05.2021, n. 15140).
Da ultimo, quanto all'onere probatorio, va rilevato come l'opposizione a decreto ingiuntivo si configuri, alla pari di un atto introduttivo del giudizio ordinario, come l'atto d'impulso iniziale della parte diretto a fare valere una difesa contro la pretesa dell'intimante opposto che, perciò, assume la veste di un attore in senso sostanziale e la figura di convenuto in senso processuale, mentre l'opponente assume, in relazione alla proposta opposizione, la figura di attore in senso processuale, ferma restando, tuttavia, la sua posizione di convenuto in senso sostanziale in relazione alla pretesa fatta valere dall'intimante opposto, sicchè le preclusioni disciplinate dagli artt. 414 e 416 c.p.c. fanno riferimento, nel rito del lavoro, alla posizione assunta processualmente dalle parti.
Ne consegue che a fronte dell'eccezione di prescrizione fatta valere dall'opponente Pt_4 grava sulla Cassa opposta l'onere di provare l'avvenuta interruzione della prescrizione con atto idoneo (Cass. Civ. sez. lav. 15339/2000).
5. il caso di specie
Passando ad esaminare il caso di specie, va preliminarmente rilevato che l'opponente - in parziale riforma della domanda – ha riconosciuto il proprio debito nei confronti della CP_1 quantificandolo in € 44.637,41, a titolo di contributi assistenziali e previdenziali personali non versati - relativamente ai soli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (cfr. note depositate il
1.7.2025), l'analisi pertanto riguarderà le annualità contributive 2009, 2010, 2011, 2012,
2014, 2015, 2016, in merito alle quali il ricorrente ritiene prescritte le pretese della CP_1
Crediti relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011. Pt_2
pagina 6 di 11 Con riferimento ai crediti relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, il decorso del termine Pt_2 prescrizionale è stato interrotto una prima volta il 26.8.2013, data di consegna all'indirizzo pec del ricorrente ( della missiva avente ad oggetto “irregolarità Email_3 contributive” attraverso la quale gli veniva richiesto il versamento della contribuzione minima per tali annualità (cfr. doc. 1 all. alla memoria); successivamente la ha inviato una CP_1 seconda missiva avente ad oggetto “sollecito di pagamento ruolo 2014” per i crediti relativi alle medesime annualità pervenuta al ricorrente solo il 31.01.2019 (cfr. doc. 7 all. alla memoria), ossia quando il termine quinquennale era comunque nuovamente ed integralmente decorso (26.8.2018).
Non possono, invece, assurgere ad “atto interruttivo che valga a costituire in mora il debitore” le pec consegnate nel suddetto arco temporale relative ad annualità successive “e precedenti”, in particolare: a) la pec con oggetto “irregolarità contributive anno 2013 e precedenti”, consegnata il 13.7.2015 (cfr. doc. 3 all. alla memoria); b) la pec con oggetto
“preavviso di recupero tramite ruolo per irregolarità contributive anno 2013 e precedenti”, consegnata il 24.9.2015 (cfr. doc. 4 all. alla memoria); c) la pec con oggetto “preavviso di emissione ruolo per irregolarità contributive anno 2014 e precedenti”, consegnata il
23.9.2016 (cfr. doc. 5 all. alla memoria); d) la pec con oggetto “preavviso di emissione ruolo per irregolarità contributive anno 2016 e precedenti”, consegnata il 17.9.2018 (cfr. doc. 6 all. alla memoria) poiché i prospetti allegati alle PEC, ai quali le stesse intimazioni hanno fatto espresso rinvio, non menzionano i crediti relativi alle annualità di cui si tratta, né a tale deficit può ovviare il mero riferimento alle annualità “precedenti” contenuto nell'oggetto delle comunicazioni.
La stessa sentenza citata dalla a sostegno delle proprie ragioni (Cass. CP_1
7835/2022, cfr. memoria conclusiva depositata il 28.07.25 pag. 2), in realtà verte su un caso diverso (opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad onorari per prestazioni giudiziali) dove l'atto ritenuto erroneamente inidoneo ad interrompere la prescrizione pur non contenendo l'indicazione dell'esatto importo riportava non solo l'indicazione del debitore, ma anche l'attività svolta (indicava il nominativo della parte del giudizio nel quale l'avvocato aveva svolto la propria prestazione) e l'inequivocabile volontà di far valere il diritto, elementi che il solo termine “e precedenti” non permette di ricavare.
I crediti relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011 risultano dunque prescritti.
Crediti relativi all'annualità 2012. Pt_2
pagina 7 di 11 Con riferimento ai crediti relativi all'anno 2012 si evidenzia che il decorso del termine Pt_2
è stato interrotto il 30.9.2014, data di consegna della pec avente ad oggetto “preavviso di ruolo 2014 per irregolarità contributive” con allegato prospetto contenente le somme dovute relativamente all'anno 2012 (cfr. doc. 2 all. alla memoria) e il 2.12.2019, data di ricevimento del “sollecito pagamento contribuzione ruolo 2015”, quando era ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale (30.9.2019: cfr. doc. 9 all. al ricorso).
Al contrario, l'“elenco delle procedure e/o avvisi relativi ai ruoli” prodotto dalla (cfr. CP_1 doc. 16 all. alla memoria) non risulta valorizzabile ai fini di cui si discute, poiché in merito al ruolo 2016 - unico tra quelli richiamati qui rilevante, in seguito alla rinuncia della alle CP_1 pretese per gli anni fino al 2007 – che pure è relativo alla sola annualità 2013, il documento, di mera formazione unilaterale della si limita a richiamare un “pignoramento presso CP_1 terzi (fitti o pigioni)” che sarebbe stato notificato all'odierno opponente, ma non prova né il pignoramento (cui potrebbe attribuirsi efficacia di atto interruttivo) né la sua notifica, pure necessaria ai fini interruttivi della prescrizione.
È la stessa Cassazione, infatti, ad aver enunciato sul punto una serie di principi di diritto, che giova qui richiamare:
“l'atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo e, se del caso, sospensivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943, commi 1, 2 e 3, e 2945, commi 2 e 3, c.c., esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore, non in relazione al credito pignorato;
con riguardo al credito oggetto del pignoramento, i singoli atti del procedimento esecutivo portati a conoscenza del terzo o da lui compiuti sono comunque idonei a determinare, sul piano sostanziale, un effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi delle altre disposizioni di cui agli artt. 2943 e ss. c.c.; di conseguenza, la prescrizione del credito pignorato è interrotta, con effetto esclusivamente istantaneo, dalla notificazione al terzo dell'atto di pignoramento e comunque dalla dichiarazione di quantità positiva del terzo, ai sensi dell'art. 2944 c.c. (o dall'accertamento giudiziale del suo obbligo), ma non dalla conseguente successiva assegnazione del credito;
nel periodo che intercorre tra il pignoramento e la dichiarazione di quantità positiva del terzo (o l'accertamento giudiziale del suo obbligo), e tra quest'ultimo evento e l'assegnazione, peraltro, la prescrizione non decorre ai sensi dell'art. 2935 c. c., in quanto il diritto non può essere fatto valere né dal creditore procedente né dal debitore esecutato;
essa ricomincia a decorrere dal momento in cui il credito assegnato può essere fatto valere dal creditore assegnatario, cioè, di regola, dal momento della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, se resa in udienza, ovvero dal momento del suo deposito, se resa fuori udienza” (cfr. Cass. 6170/2020). Anche i crediti relativi all' annualità 2012 risultano dunque prescritti.
Crediti relativi all' annualità 2014. Pt_2
Con riferimento ai crediti relativi all'anno 2014 l'istruttoria svolta consente di Pt_2 affermare che il decorso del termine è stato più volte interrotto, in particolare: a) il 23.9.2016 con pec avente ad oggetto “preavviso di emissione ruolo per irregolarità contributive anno pagina 8 di 11 2014 e precedenti” (cfr. doc. 5 all. alla memoria); b) il 18.6.2020 con pec avente ad oggetto
“sollecito di pagamento contribuzione di cui al ruolo 2017 […]” (cfr. doc. 10 all. alla memoria); c) il 9.11.2021 con pec avente ad oggetto “preavviso di recupero coattivo delle irregolarità contributive” (cfr. doc. 11 all. alla memoria); d) il 22.7.2023 con “diffida di pagamento e costituzione in mora per irregolarità contributive” (cfr. docc. 13 e 14 all. alla memoria); e) il 12.2.2025 con la notifica del decreto ingiuntivo opposto e pedissequo decreto
(cfr. doc. 1 all. al ricorso).
Alcuna prescrizione è pertanto in concreto maturata in rifermento al credito vantato dalla relativo all'annualità 2014, quantificato in € 5.887,02. CP_1
Crediti relativi all' annualità 2015. Pt_2
Anche con riferimento ai crediti relativi all'anno 2015 si rileva che il decorso del Pt_2 termine è stato più volte interrotto, in particolare: a) il 9.11.2021 con pec avente ad oggetto
“preavviso di recupero coattivo delle irregolarità contributive” (cfr. doc. 11 all. alla memoria); b) il 15.03.2022 (cfr. doc. 12 all. alla memoria) dalla pec “interruzione dei termini di prescrizione della contribuzione di cui ai ruoli 2018, 2019 come indicato nel prospetto allegato”; c) il 22.7.2023 con “diffida di pagamento e costituzione in mora per irregolarità contributive” (cfr. docc. 13 e 14 all. alla memoria); d) il 12.2.2025 con la notifica del decreto ingiuntivo opposto e pedissequo decreto (cfr. doc. 1 all. al ricorso).
All'ente previdenziale ha giovato altresì la speciale causa di sospensione, quale introdotta dalla disciplina emergenziale per COVID-19.
L'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, infatti, al secondo comma così dispone:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Pertanto, in forza dell'art. 37 D.L. n. 18/2020, il termine di prescrizione del credito previdenziale per cui è causa è stato sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per 129 giorni.
pagina 9 di 11 A tale periodo di sospensione ne è seguito un secondo di ulteriori 182 giorni, in forza dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito in L. n. 21/2021, ai sensi del quale:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Alla luce di quanto precede, la prescrizione dei contributi è rimasta sospesa per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (129 giorni) ex art. 37, comma 2, D.L.
n. 18/2020, e dall'1.1.2021 al 30.6.2021 (182 giorni) ex art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, e tale lasso di tempo non può non essere considerato, anche in mancanza della relativa eccezione da parte della dal momento che l'eccezione di sospensione della prescrizione CP_1
è da considerarsi “eccezione in senso lato” rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio
(cfr. Cass. 19567/2016).
Alcuna prescrizione è pertanto in concreto maturata in rifermento al credito vantato dalla relativo all'annualità 2015 quantificato in € 7.038,09. CP_1
Crediti relativi all' annualità 2016. Pt_2
Con riferimento ai crediti relativi all'anno 2016 si rileva che il decorso del termine è Pt_2 stato più volte interrotto, in particolare: a) il 17.9.2018 con pec avente ad oggetto “preavviso di emissione ruolo per irregolarità contributive anno 2016 e precedenti” (cfr. doc. 6 all. alla memoria); b) il 9.11.2021 con pec avente ad oggetto “preavviso di recupero coattivo delle irregolarità contributive” (cfr. doc. 11 all. alla memoria); c) il 22.7.2023 con “diffida di pagamento e costituzione in mora per irregolarità contributive” (cfr. docc. 13 e 14 all. alla memoria); d) il 12.2.2025 con la notifica del decreto ingiuntivo opposto e pedissequo decreto
(cfr. doc. 1 all. al ricorso).
Alcuna prescrizione è pertanto in concreto maturata in rifermento al credito vantato dalla relativo all'annualità 2016 quantificato in € 7.024,46. CP_1
Il ricorso in opposizione va, dunque, parzialmente accolto, giudicando fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente limitatamente ai crediti relativi alle annualità precedenti il 2014. Ne consegue la necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
La domanda di pagamento implicitamente formulata con il ricorso monitorio da parte della va accolta limitatamente alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e CP_1
2021, rideterminando il credito complessivo nella somma di € 64.586,98, oltre interessi.
6. Le spese di lite. pagina 10 di 11 Le spese di lite seguono la soccombenza – dell'opponente, risultando in gran parte fondata la domanda di condanna della opposta - e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla CP_1 base dei compensi medi previsti dalla tabella 4 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, e minimi per le fasi istruttoria (solo documentale) e decisoria, per cause del valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 nel quale ricade il valore dichiarato, giudicati del tutto congrui all'attività svolta, con compensazione di 1/3 per la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 166/2025 promossa da contro Parte_1
Controparte_1 in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 211/2024 Ing. – 812/2024 R.G.
[...] del Tribunale di Rovigo emesso il giorno 13.12.2024, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo n. 211/2024 Ing. –
812/2024 R.G. del Tribunale di Rovigo emesso il giorno 13.12.2024;
2) Dichiara prescritto il diritto di credito azionato da parte resistente in via monitoria, relativamente alle annualità 2009, 2010, 2011 e 2012;
3) Accerta il diritto di credito vantato dalla
[...] nei confronti del ricorrente Controparte_1 limitatamente alla somma di € 64.586,98 relativa alle annualità 2014, Parte_1
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 e pertanto condanna il ricorrente Parte_1
a pagare alla la somma predetta, oltre agli interessi di legge dalla domanda
[...] CP_1 monitoria al saldo;
4) Condanna a rifondere alla Parte_1 [...] le spese di lite nella Controparte_1 misura di 2/3, che liquida per l'intero in € 8.241,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e dichiarandole compensate tra le parti nella residua misura di 1/3.
Così deciso in Rovigo, in data 27 agosto 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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