CA
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/04/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 532/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei
Minori, composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott. Concetta Pappalardo Consigliere rel. est. dott. Sabrina Lattanzio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 532/2022 R.G., vertente
TRA
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Via
Unione Sovietica n. 4, presso lo studio dell' avv. Silvano La Rosa, che lo rappresenta e difende per procura in calce allla comparsa di costituzione di nuovo procuratore;
Appellante
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._2
res.te in Viale Tica n. 85, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Santa
Panagia n. 90, presso lo studio dell'Avv.to Maria Guerci, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello unitamente all'avv.to Tommaso Serra;
1 Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza di separazione dei coniugi emessa dal
Tribunale di Siracusa n. 350/2022, emessa in data 2/3/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 11/4/2022, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 350/2022, pronunciata dal Tribunale di
Siracusa in data 2/3/2022, con la quale, veniva pronunziata la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito e rigetto della domanda Parte_2
di addebito alla moglie, veniva disposto l'affidamento condiviso delle due figlie minori, , nata il [...], e nata il [...], ad [...] i Per_1 Per_2
genitori con collocamento presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, regolamentati i tempi di permanenza delle minori presso il padre, posto a suo carico l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore delle figlie minori di E. 800,00 mensili per ciascuna, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie, ed un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 800,00 mensili, con decorrenza per entrambi gli assegni dalla data della decisione, dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dalla moglie e compensate per un terzo le spese processuali, con condanna del al pagamento dei restanti due terzi. Pt_1
L'appellante censura: 1) la declaratoria d'addebito della separazione a suo carico, per violazione dell'obbligo di fedeltà, deducendo che erroneamente il
Tribunale aveva ritenuto provata la sua relazione extraconiugale, ritenendo utilizzabili le foto ed i messaggi contenuti nel suo telefono cellulare in quanto illegittimamente acquisiti dalla moglie, e mal interpretando le prove per testi assunte e l'attendibilità delle testimonianze, senza rilevare l'incapacità a testimoniare dei genitori della ed, in subordine, per aver il Tribunale CP_1
erroneamente omesso di accertare che la crisi coniugale era anteriore alla relazione da lui successivamente instaurata;
2 ) il rigetto della sua domanda di addebito alla moglie per violazione dei doveri di assistenza coniugale dopo che,
2 nel maggio 2013, la moglie aveva deciso di tornare a vivere a Siracusa con le figlie, lasciando il marito da solo a Zagabria, e per la violazione dell'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, per aver la venduto un immobile CP_1
di sua proprietà e restituito l'importo ricavato al di lei padre;
3) la ritenuta sussistenza dei presupposti per l'attribuzione di un assegno di mantenimento in favore della moglie ed, in subordine, la sua eccessività rispetto al suo reddito netto;
4) l'eccessività dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto in favore delle minori;
5) l'erronea regolamentazione dei tempi di permanenza padre figlie minori, con previsione di incontri liberi e in difetto con rinvio all'ordinanza presidenziale;
6) l'erroneità della sua condanna al pagamento dei due terzi delle spese del giudizio di primo grado.
Chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, - previa sospensione della sua esecutività e previa ammissione di mezzi istruttori, - l'esclusione dell'addebito a suo carico ed addebitarsi la separazione alla moglie, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, ed in subordine, la sua riduzione, la riduzione dell'assegno per le figlie e la regolazione dei tempi di permanenza padre-figlie, con la sospensione nei relativi periodi dell'obbligo di versare l'assegno per costoro, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita tempestivamente la quale ha, nel merito, ha chiesto CP_1
il rigetto dell'appello, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
Con ordinanza del 15/12/2022 la Corte ha rigettato la richiesta di inibitoria avanzata dall'appellante e di ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti ed ha ordinato l' acquisizione di informazioni presso l'Inps di Siracusa sulla percezione da parte della di eventuali emolumenti. CP_1
Con ordinanza del 16/2/2023 la Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione ad un viaggio d'istruzione della figlia minore
, negata dal padre, rilevando che, trattandosi di questione di ordinaria Per_1
3 amministrazione in regime d'affidamento condiviso, la madre poteva autonomamente autorizzare il viaggio.
Con ordinanza del 4/5/2023 la Corte ha parzialmente accolto una richiesta urgente di riduzione degli assegni di mantenimento posti a carico del marito, che, nelle more, aveva cessato il suo rapporto di lavoro con il Comune di Siracusa, ed ha fissato in euro 300,00 mensili l'assegno di mantenimento della moglie ed in euro 1200,00 quello delle due figlie, con decorrenza dal 15/2/2023.
Rimessa una prima volta la causa in decisione la Corte ha sollecitato l'Inps ad inviare le chieste informazioni che sono state acquisite.
All'udienza del 3.4.2025, trattata in presenza, acquisito il parere del P.G. che ha chiesto confermarsi l'ordinanza del 4/5/2023 emessa in corso di causa per gli aspetti economici ed il rigetto degli altri motivi d'appello, acquisite le note conclusive autorizzate depositate dalle parti, che hanno insistito nelle loro richieste, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, ad avviso della Corte, e' parzialmente fondato con esclusivo riferimento alla quantificazione degli assegni di mantenimento previsti in favore della moglie e delle due figlie, mentre va rigettato con riferimento agli altri motivi.
Infondati, sono, innanzitutto, il primo ed il secondo motivo d'appello con cui l'appellante ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto l'addebito della separazione a suo carico, per violazione dell'obbligo di fedeltà, ed ha rigettato la sua domanda d'addebito della separazione alla moglie, cui addebita la violazione degli obblighi di assistenza e di contribuzione ai bisogni della famiglia.
Per quanto attiene all'addebito della separazione al marito per violazione dell'obbligo di fedeltà, osserva la Corte che il Tribunale, nella sentenza appellata, ha ritenuto pienamente provata la sussistenza della relazione extraconiugale instaurata dal in costanza di matrimonio, causalmente idonea a provocare Pt_1
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ed il mancato assolvimento
4 da parte del dell'onere di provare che la crisi matrimoniale era anteriore Pt_1
all'accertata infedeltà, applicando in modo del tutto corretto i criteri di riparto dell'onere della prova in tema di addebito ( cfr. Cass. 3923/2018; Cass.
16691/202; Cass. 20866/2021).
Piu' specificamente va osservato che il Tribunale ha ritenuto provato l'infedeltà del marito sulla base, sia, delle foto conservate sul telefono del marito dal contenuto inequivocabile e di alcuni messaggi che il si scambiava con Pt_1
l'amante, anch'essi dal contenuto inequivocabile, prodotti in atti dalla moglie, sia, alla luce di una valutazione complessiva delle numerose testimonianze acquisite nel corso dell'istruzione orale svolta in primo grado.
A fronte di tale motivazione l'appellante deduce che, da un lato, erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto utilizzabili le foto ed i messaggi, perche' acquisiti in modo illegittimo ed in violazione del suo diritto alla privacy e del suo diritto all'inviolabilità della corrispondenza ex art. 15 Cost.; e dall'altro, censura la valutazione delle prove orali effettuata dal Tribunale, si duole della ritenuta capacità a testimoniare dei genitori della e deduce che la crisi coniugale si CP_1
era manifestata prima della relazione.
Le censure, ad avviso della Corte, sono infondate sotto tutti i profili prospettati.
Va premesso, in punto di diritto che l'addebito della separazione coniugale può essere pronunziato solo ove il comportamento posto in essere dal coniuge sia coscientemente e volontariamente contrario ai doveri previsti dall'art. 143 c.c.; in tal caso spetta al giudice accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di diretta derivazione tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se piuttosto la violazione dei doveri matrimoniali sia avvenuta quando era già presente la crisi coniugale. Da ciò deriva che il coniuge che richiede l'addebito per inosservanza degli obblighi derivanti dal matrimonio deve provare la condotta violativa e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere dell'altro
5 coniuge provare che la crisi matrimoniale sia anteriore ai comportamenti addebitati.
In altri termini, la pronuncia di addebito nella separazione coniugale presuppone due condizioni:
1. un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio;
2. il nesso tra tale condotta e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
la prova di entrambe le condizioni deve essere fornita dal coniuge che formula la domanda di addebito.
Nella specie, questa prova da parte della risulta fornita, mentre il CP_1 Pt_1
non ha dimostrato che la crisi coniugale fosse anteriore al suo tradimento.
Va, invero, osservato che, nel caso in esame, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto sussistente l'addebito della separazione al marito per la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte di quest'ultimo, ritenendo che la relazione intrattenuta dal con una donna Pt_1
croata, allorquando egli rimase a vivere a Zagabria dopo il rientro della moglie e delle figlie in Italia, pienamente comprovata dalle foto estrapolate dal suo telefono e dai messaggi ivi contenuti, prodotti in atti dalla abbia avuto CP_1
efficacia causale determinante sulla crisi coniugale.
L'appellante deduce, sul punto in esame, che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto utilizzabili tali elementi di prova, perche' acquisiti in modo illegittimo ed in violazione del suo diritto alla privacy e del suo diritto all'inviolabilità della corrispondenza ex art. 15 Cost.
La censura è infondata e va disattesa.
Com'è stato chiarito dal S.C., la categoria della "inutilizzabilità" della prova ex art. 191 c.p.p. - posta a tutela del diritto di difesa dell'imputato: cfr. art. 193 c.p.p., commi 3 e 7, art. 197 bis c.p.p., comma 5, artt. 203,240,270,271 c.p.p., art. 350 c.p.p., commi 6 e 7 - non è contemplata nell'ordinamento processuale civile, non venendo in rilievo, nei giudizi in cui si controverte di diritti aventi fonte in rapporti di diritto privato, le medesime esigenze di garanzia richieste invece dal giudizio penale - cui provvede l'art. 238 c.p.p., comma 1 -, tenuto conto della diversa rilevanza degli
6 interessi che vengono in questione nel giudizio penale (status libertatis) ed in quello civile, nel quale il Giudice non incontra i limiti della "tipicità" del mezzo probatorio (cfr. Corte Cass., Sentenza n. 28974 del 04/12/2017). Nel giudizio civile, infatti, le prove atipiche sono comunque utilizzabili (salvo che il mezzo di prova costituisca "ex se" - per il suo modo di essere - lesione di un diritto fondamentale della persona) dipendendo la loro rilevanza esclusivamente in relazione alla maggiore o minore efficacia probatoria ad esse riconosciuta dal
Giudice di merito, non sussistendo - nè potendo essere censurato in cassazione - alcun vizio invalidante la formazione della prova atipica per essere stata questa assunta nel diverso processo in violazione di regole a quello esclusivamente applicabili, neppure se tale vizio integri un difetto della garanzia del contraddittorio, atteso che nel processo civile il contraddittorio sulla prova viene assicurato dalle forme e modalità "tipizzate" di introduzione della stessa nel giudizio, che trovano disciplina nella fase istruttoria del processo volta ad assicurare la discussione in contraddittorio delle parti sulla efficacia dimostrativa del mezzo atipico in ordine al fatto da provare (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n.
11555 del 14/05/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 17392 del 01/09/2015; id. Sez. 2 -, Sentenza
n. 1593 del 20/01/2017).
Esclusa - in via di principio - una applicazione diretta od analogica della norma processuale penale al giudizio civile, deve invece valutarsi se le prove atipiche siano state illecitamente acquisite, in violazione di norme di rango anche costituzionale e delle prescrizioni dettate dalla legge per "la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati" (cfr. D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. a, nel testo applicabile ratione temporis, successivamente abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018,
n. 101 e riformulato dall'art. 4, paragr. 1, n. 1, del regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 che individua ora tra le
7 predette operazioni "la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione").
Deve, cioè, verificarsi se ci sia stata una illecita acquisizione e disponibilità, ai fini probatori, di informazioni identificative della qualità di una persona fisica che costituiscono oggetto del "diritto assoluto alla protezione dei dati personali", ricompreso tra le "libertà fondamentali della persona" stante il divieto espresso posto dalla legge alla utilizzabilità di "dati personali trattati in violazione della disciplina" (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, comma 2).
Piu' precisamente viene in questione, non la violazione della norma processuale sull'acquisizione della prova, ma "a monte" la condotta illecita per violazione del divieto prescritto dalla norma di diritto sostanziale, venendo a coincidere la vittima dell'illecito civile - che ha subito la lesione del "jus arcendi" sulla informazione identificativa - con la stessa parte processuale contro la quale tale informazione viene fatta valere quale fonte di prova, non potendo quindi trasformarsi in lecita - attraverso le rituali forme di assunzione delle prove nel processo - la condotta illecita relativa alla divulgazione e comunicazione del dato che non poteva essere acquisito o raccolto, atteso che l'utilizzo probatorio del dato integrerebbe proprio quel pregiudizio che la norma di divieto intende impedire a tutela del diritto dello stesso soggetto cui la legge intende apprestare la protezione.
Il principio che stabilisce la estraneità dalle fonti di prova - anche atipiche - di quelle acquisite con modalità tali da ledere le libertà fondamentali e costituzionalmente garantite, quali la libertà personale, il diritto alla segretezza della corrispondenza, la inviolabilità del domicilio, è stato ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20253 del
19/10/2005, con riferimento, nel giudizio tributario, alle prove acquisite nel corso di una perquisizione domiciliare illegittima, in quanto eseguita in assenza di
8 preventiva autorizzazione del PM;
Corte Cass. Sez. UU., Sentenza n. 3271 del
12/02/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 1948 del 02/02/2016; id. Sentenza n. 10017 del 16/05/2016; id. Sez. UU. , Sentenza n. 14552 del 12/06/2017, che affermano tutte la utilizzabilità, nel procedimento disciplinare, di intercettazioni telefoniche ed ambientali, disposte in un diverso procedimento penale, "purchè siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale"; Corte Cass. Sez.
5, Sentenza n. 2916 del 07/02/2013 che ritiene legittima la utilizzabilità nel giudizio tributario di sommarie informazioni testimoniali ed intercettazioni telefoniche, acquisite nel corso di indagini penali, qualora le modalità di formazione della prova non abbiano determinato lesioni degli artt. 15 e 24 Cost.), dovendo pertanto distinguersi le ipotesi in cui le norme processuali violate, preordinate alle modalità di acquisizione probatoria, abbiano determinato una lesione dei diritti costituzionalmente tutelati del soggetto contro cui la prova si intende far valere, da quelle in cui non si verifica tale lesione, essendo diretta la norma violata a tutelare un bene diverso non riferibile direttamente alla sfera giuridica dell'interessato.
Il principio è quello secondo cui rimane precluso l'accesso a quelle prove la cui acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente tutelati riferibili alla parte contro cui la prova viene utilizzata.
Tanto premesso, va osservato che, nel caso in esame, deve escludersi l'illiceità dell'acquisizione dei dati predetti.
E', invero, la stessa legge conformativa del diritto che ne definisce i limiti, attribuendo prevalenza, rispetto al "jus arcendi" dell'interessato, al trattamento dei dati personali qualora "effettuato per ragioni di giustizia", per tali intendendosi "i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie" (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 47, nel testo anteriore alla abrogazione disposta con il D.Lgs. n. 101 del 2018). Il regolamento UE n. 679/2016, art. 9, paragr. 1 e 2, lett. f), prevede che il divieto espresso di "trattare dati personali
9 che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonchè trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona" non si applica nei casi in cui il trattamento si renda necessario "per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali"; analogamente, il potere del soggetto interessato di opporsi al trattamento, cancellare i dati o limitare il trattamento dei dati a taluni utilizzi soltanto, incontra il limite dell'accertamento, dell'esercizio o della difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 18, paragr. 2, art. 17, paragr. 3, lett. e), art. 21, paragr. 1, regolamento UE n. 679/2016). Ed ulteriori limitazioni alle disposizioni della legge possono essere apportate dagli Stati membri nel caso in cui, fatta salva la essenza dei diritti e delle libertà fondamentali, debbano essere adottate "misure necessarie e proporzionate" al fine di salvaguardare "la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui" od ancora "l'esecuzione delle azioni civili" (art. 23, paragr. 1, lett. i) e j), reg. UE cit.).
Il Tribunale, - pur non esplicitandolo nella motivazione che va solo integrata, - si è, dunque, conformata al principio enunciato dalla Cass. Sez. U, Sentenza n. 3034 del 08/02/2011 secondo cui, in tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale, giacchè detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi del D.Lgs. n. 193 del 2003, artt. 7, 24, 46 e 47 (cd. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo;
in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa e dunque, con le sue forme, a prevalere in quanto contenente disposizioni speciali e, benchè
10 anteriori, non suscettibili di alcuna integrazione su quelle del predetto codice della privacy. ( cfr esattamente in termini Cass. 2020/8459 ).
E cio', come ancor piu' recentemente rilevato dal S.C., trova fondamento anche in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 24 Cost. e dell'art. 51 c.p., e delle nuove regolamentazioni emanate dall'Autorità garante in tema di trattamento dei dati per ragioni di esercizio del diritto di difesa in giudizio, pubblicate ai sensi del D. Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101-19 dicembre 2019 art. 20 comma 4. (Cass. 2023/13121).
Da ultimo anche la CEDU, con sentenza 7 settembre 2021 (caso Portogallo ricorso n. 27516/2014), nell'ottica di creare un giusto equilibrio tra diritto di difesa e tutela della privacy, ha statuito che i messaggi privati del coniuge (nel caso esaminato erano messaggi scambiati su un sito di incontri) possono essere utilizzati nelle cause di divorzio se la produzione è pertinente al giudizio e vengono divulgati -come nel caso oggi in esame- solo quelle informazioni strettamente necessarie alla causa, secondo i principi di pertinenza e continenza.
Accertata la piena utilizzabilità dei predetti elementi di prova, - di per se' pienamente idonei a fornire prova certa della relazione extraconiugale, - va, altresi', osservato che del tutto corretta appare anche la valutazione delle prove orali assunte in primo grado da parte del Tribunale, che peraltro, costituisce la seconda ratio decidendi autonoma sottesa alla sentenza impugnata sul punto in esame.
In proposito, ad avviso della Corte, e' del tutto dirimente, - rispetto a tutte le ulteriori doglianze prospettate dall'appellante, che restano assorbite, - rilevare che la teste amica del disinteressata ed indifferente e pienamente Tes_1 Pt_1
attendibile, ha dichiarato che quest'ultimo, - con dichiarazione avente valenza di vera e propria confessione extragiudiziale, - prima di andare via da casa le confidò di avere una relazione con altra donna da epoca anteriore all'ottobre del 2013 ( cfr. deposizione in atti).
11 Correttamente, quindi, il Tribunale, nella sentenza appellata, ha ritenuto pienamente provata la sussistenza della relazione extraconiugale instaurata dal in costanza di matrimonio, causalmente idonea a provocare l'intollerabilità Pt_1
della prosecuzione della convivenza.
Risulta, infine, corretta anche la valutazione del Tribunale circa il mancato assolvimento da parte del dell'onere di provare che la crisi matrimoniale Pt_1
era anteriore all'accertata infedeltà.
Invero, come correttamente rilevato dal Tribunale, nessuno dei testi di parte reclamante ha potuto confermare l'esistenza di una crisi coniugale anteriore alla scoperta dell'infedeltà, mentre i testi di parte reclamata hanno confermato che la coppia viveva serenamente la propria vita matrimoniale ed anche sociale sino alla scoperta dell'adulterio da parte della moglie ( cfr deposizioni in atti riportate nella motivazione della sentenza cui si rinvia).
Inoltre, e' circostanza pienamente significativa, che appare dirimente sul punto in esame, che lo stesso anche dopo essersi allontanato da casa, ebbe ad Pt_1
inviare alla moglie i messaggi depositati in atti, contenenti elogi per il suo ineccepibile comportamento di moglie e di madre, che escludono, in radice,
l'esistenza di un contesto di disgregazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi anteriore al tradimento ( cfr. documenti in atti).
Manifestamente infondato, ad avviso della Corte, e' il secondo motivo con cui il lamenta il rigetto della sua domanda di addebito della separazione alla Pt_1
moglie, cui contesta di aver venduto un immobile di sua proprietà per restituire il ricavato al padre, che aveva versato le somme occorrenti alla coppia per la ristrutturazione della casa coniugale e per l'acquisto della villa destinata alle vacanze della famiglia, e di aver fatto rientro con le figlie a Siracusa dalla
Croazia, ove la coppia si era in precedenza trasferita a causa del lavoro ivi svolto dal Pt_1
Osserva la Corte che, per quanto attiene al primo profilo, già in punto di mera prospettazione, non si comprende come la libera scelta della di alienare, in CP_1
12 costanza di matrimonio, un immobile di sua esclusiva proprietà per restituire al padre le somme da costui anticipate, peraltro, destinate alla ristrutturazione di immobili abitati dalla famiglia, ( cfr. documenti in atti), possa configurare una violazione degli obblighi di contribuzione familiari.
E cio' tanto piu' che la vendita e' avvenuta in costanza di matrimonio e non vi e' alcuna prova in atti che il marito si sia mai lamentato della vendita.
Per quanto attiene al secondo profilo, va, poi, osservato che, alla luce delle prove per testi assunte in primo grado, e degli accadimenti che hanno portato alla crisi della coppia, il rientro nella città d'origine della moglie e delle figlie risulta frutto di una scelta condivisa dei coniugi e mai contestata dal marito, rimasto a
Zagabria ove lavorava ed ove peraltro aveva iniziato la relazione extraconiugale.
Manifestamente infondato e' anche il motivo con cui il deduce Pt_1
l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
Com'e' noto, il presupposto per l'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, va individuato nella mancanza nel soggetto richiedente di mezzi adeguati a mantenere il precedente tenore di vita matrimoniale o nella impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, laddove per mezzi devono intendersi i redditi, i cespiti patrimoniali e ogni altra utilità di cui il soggetto possa disporre;
al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, poi, il giudice deve valutare prioritariamente il tenore di vita goduto durante il matrimonio e poi verificare se i mezzi economici del coniuge richiedente siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno ed infine comparare le condizioni economiche dei coniugi.
Alla stregua di tali principi, nel caso in esame, osserva, innanzitutto, la Corte che, sulla base degli elementi acquisiti in atti, sussistono i presupposti per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore della CP_1
Invero, del tutto correttamente il primo Giudice ha valorizzato la lunga durata del matrimonio contratto nel 2006, dal quale sono nate due figlie, il fatto che la
13 moglie non ha mai lavorato durante il matrimonio per aver seguito il marito in
Croazia per circa tre anni e mezzo, occupandosi della prole, lo stato di disoccupazione della moglie, - che, dalle informazioni assunte presso l'Inps, risulta aver percepito soltanto il reddito di cittadinanza da ottobre 2020 a gennaio
2022 per euro 200,00 per i primi tre mesi e per euro 126,75 per i restanti mesi, -
l'attuale mancanza di reddito e la sua impossidenza immobiliare, nonche'
l'elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio alla luce dell'elevatissimo reddito percepito del marito durante il matrimonio.
A fronte di cio', ben diversa e' la situazione reddituale e patrimoniale dell'appellante, come meglio di dirà infra, sussistendo una evidente disparità reddituale e patrimoniale tra le parti.
Sussistono quindi i presupposti per l'attribuzione alla moglie dell'assegno di mantenimento, sotto il profilo dell'an debeatur.
Parzialmente fondati sono, invece, i motivi d'appello con cui l'appellante chiede la riduzione degli assegni di mantenimento previsti in favore della moglie e delle figlie nella sentenza impugnata.
Va, invero, osservato che il è ingegnere, dotato di elevate competenze Pt_1
professionali, e' proprietario di un immobile in Siracusa su cui grava una rata di mutuo di circa euro 488,00 mensili;
era titolare della quota del 5% della Marclen
s.r.l., società dei suoi familiari che gestisce l'Hotel Mediterraneo a Siracusa, quota che ha venduto nel corso di questo grado del procedimento in data 5/4/23 alla propria madre.
Per quanto attiene ai redditi dell'appellante, osserva la Corte che, nel corso del procedimento di separazione, i redditi dell'appellante si sono notevolmente modificati, e di tali circostanze sopravvenute ha tenuto conto, dapprima, il
Tribunale, - in primo grado gli assegni per moglie e figlie sono stati quantificati in euro 6000,00 mensili nei mesi di novembre e dicembre 2014, in euro 3.000,00 mensili da gennaio 2015 a ottobre 2017, in euro 2400,00 mensili da novembre
2017 sino a febbraio 2023 ), - e, poi, anche questa Corte che, da ultimo, con
14 ordinanza in atti del 4/5/2023, ha ridotto ad euro 300,00 mensili l'assegno di mantenimento in favore della moglie ed a euro 1200,00 mensili l'assegno di mantenimento per le figlie, oltre al 70% delle spese straordinarie con decorrenza dal 15/2/2023.
Detti provvedimenti, che hanno correttamente tenuto conto delle modificazioni reddituali dell'appellante susseguitesi nel corso del procedimento, come fatti nuovi sopravvenuti, ad avviso della Corte, vanno integralmente confermati.
Invero, nello specifico, il risulta aver lavorato quale dirigente per circa Pt_1
quattro anni sino al 2015, alle dipendenze della ED in Croazia percependo uno stipendio mensile netto di euro 13.103,00 ( dovendosi sul punto soltanto emendare la motivazione della sentenza impugnata, perche' il reddito va considerato al netto, e quindi, nel caso in esame, decurtato dalle restituzioni al datore di lavoro per il credito d'imposta estero ); successivamente, ha lavorato alle dipendenze della ED rientrando in Italia a Milano e percependo uno stipendio netto di circa euro 6000,00, poi via via ridottosi nel tempo dopo il licenziamento da parte della ED ( il risulta aver percepito nell'anno 2017 un reddito lordo di Pt_1
euro 99.754,00, nell'anno 2018 di euro 33.415,00 e nel 2019 di euro 15.885,00 ); in data 2/12/2019 il ha stipulato un contratto con il Comune di Siracusa con Pt_1
la qualifica di dirigente, percependo uno stipendio mensile netto di circa euro
4400,00, oltre a compensi per gli obiettivi raggiunti;
dal febbraio 2023, non essendogli stato rinnovato il contratto dal Comune di Siracusa, ha percepito un'indennità Naspi di circa euro 1250,00 via vai ridottasi e poi cessata;
da ultimo,
e' pacifico che il e' rientrato in Croazia, a suo dire, in cerca di lavoro, ed, Pt_1
ove, secondo la moglie, svolge attività lavorativa.
L'appellante, inoltre, al termine del rapporto di lavoro con ED ha percepito un TFR dell'importo di euro 220.783,44, che ha girato con assegno al di lui padre, adducendo l'esistenza di debiti, che non sono stati minimamente provati;
ha altresi' percepito un TFR dal Comune di Siracusa di euro 12,001,82 che ha ceduto al padre con atto pubblico del 22/12/23 ( cfr. documenti in atti e dichiarazione
15 negativa del terzo pignorato dalla in seguito all'inadempimento del marito CP_1
rispetto all'obbligo di versare il mantenimento ).
Nessuna prova, infine, e' stata fornita dall'appellante in ordine alla dedotta riduzione della sua capacità lavorativa quale conseguenza di una stato depressivo che e' stato solo genericamente dedotto.
In tale situazione, ad avviso della Corte, tenuto tenuto conto, da un lato, della capacità lavorativa specifica dell'appellante, che rende del tutto inverosimile l'affermazione dell'appellante circa il suo attuale stato di disoccupazione anche in considerazione del tempo ormai trascorso dal suo rientro in Croazia, e, soprattutto, delle ingentissime somme percepite in passato dal a titolo di Pt_1
TFR, e tenuto conto, dall'altro lato, del fatto che la moglie vive in casa di proprietà della sua famiglia a lei assegnata senza spese abitative, la misura dell'assegno di mantenimento in favore della moglie va determinata in euro
300,00 mensili, con la decorrenza già stabilita nell'ordinanza in atti e cioe' dal
15/2/23, fermo restando quanto via via previsto in corso di causa per il passato .
Per quanto attiene all'assegno di mantenimento in favore delle figlie da porsi a carico del padre, tenuto conto della situazione patrimoniale dei due genitori sopradescritta, della riduzione reddituale del padre, del fatto che i compiti di cura della prole gravano pressocche' esclusivamente sulla madre essendosi il padre trasferito in Croazia, del principio di proporzionalità tra i redditi delle due parti e delle esigenze delle figlie, di cui una ormai quasi maggiorenne, che hanno diritto al mantenimento di un tenore di ita analogo a quello dei genitori, tali assegni vanno determinati in euro 600,00 per ciascuna figlia, oltre al 70% delle spese straordinarie con decorrenza dal febbraio 2023, e fermo restando per il passato quanto via via stabilito in corso di causa.
Va disatteso anche il motivo con il l'appellante si duole della regolamentazione dei tempi di permanenza padre figlie minori contenuto nella sentenza appellata, che ha previsto incontri liberi padre figlie compatibilmente con le loro esigenze
16 e, in difetto d'accordo, ha rinviato alle modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale.
Va, invero, osservato che detta regolamentazione trovava ragione nella distanza tra i luoghi di residenza delle parti, venuta meno nel periodo in cui il ebbe Pt_1
a rientrare a Siracusa, ma che e' nuovamente divenuta attuale, tenuto conto del rientro in Croazia del padre;
inoltre, la predetta previsione trova oggi giustificazione nel fatto che oramai entrambe le figlie sono c.d. grandi minori.
Il motivo va quindi disatteso.
Da ultimo, va disatteso il motivo relativo alla regolamentazione delle spese di lite in primo grado tenuto conto che, correttamente, il Tribunale ha valutato la soccombenza reciproca.
Sussistono giusti motivi, dato il parziale accoglimento dell'appello limitatamente ad un solo motivo, per compensare per un terzo le spese di questo grado del procedimento tra le parti, e per porre i restanti due terzi a carico dell'appellante nella misura liquidata, nell'intero, in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva spiegata e dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e succ. mod. applicabile ratione temporis alla liquidazione in esame.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa inter partes,; CP_1
Fissa in euro 300,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della moglie ed in euro 1200,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della due figlie, posto a carico dell'appellante, oltre al 70% delle spese straordinarie per le figlie con decorrenza dal 15/2/23 fermo restando quanto via via previsto in corso di causa per il passato;
Rigetta tutti gli altri motivi d'appello e conferma nel resto la sentenza impugnata;
Compensa per un terzo tra le parti le spese di questo grado del giudizio, e condanna al pagamento dei restanti due terzi delle spese Parte_1
17 processuali in favore dell'appellata che liquida, nell'intero, in E. 4996,00 oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% dei compensi ed oltre IVA
e CPA come per legge.
Così deciso, in Catania, nella camera di consiglio della Sezione in data 10 aprile
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. dott. Massimo Escher dott. Concetta Pappalardo
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei
Minori, composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott. Concetta Pappalardo Consigliere rel. est. dott. Sabrina Lattanzio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 532/2022 R.G., vertente
TRA
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Via
Unione Sovietica n. 4, presso lo studio dell' avv. Silvano La Rosa, che lo rappresenta e difende per procura in calce allla comparsa di costituzione di nuovo procuratore;
Appellante
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._2
res.te in Viale Tica n. 85, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Santa
Panagia n. 90, presso lo studio dell'Avv.to Maria Guerci, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello unitamente all'avv.to Tommaso Serra;
1 Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza di separazione dei coniugi emessa dal
Tribunale di Siracusa n. 350/2022, emessa in data 2/3/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 11/4/2022, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 350/2022, pronunciata dal Tribunale di
Siracusa in data 2/3/2022, con la quale, veniva pronunziata la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito e rigetto della domanda Parte_2
di addebito alla moglie, veniva disposto l'affidamento condiviso delle due figlie minori, , nata il [...], e nata il [...], ad [...] i Per_1 Per_2
genitori con collocamento presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, regolamentati i tempi di permanenza delle minori presso il padre, posto a suo carico l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore delle figlie minori di E. 800,00 mensili per ciascuna, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie, ed un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 800,00 mensili, con decorrenza per entrambi gli assegni dalla data della decisione, dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dalla moglie e compensate per un terzo le spese processuali, con condanna del al pagamento dei restanti due terzi. Pt_1
L'appellante censura: 1) la declaratoria d'addebito della separazione a suo carico, per violazione dell'obbligo di fedeltà, deducendo che erroneamente il
Tribunale aveva ritenuto provata la sua relazione extraconiugale, ritenendo utilizzabili le foto ed i messaggi contenuti nel suo telefono cellulare in quanto illegittimamente acquisiti dalla moglie, e mal interpretando le prove per testi assunte e l'attendibilità delle testimonianze, senza rilevare l'incapacità a testimoniare dei genitori della ed, in subordine, per aver il Tribunale CP_1
erroneamente omesso di accertare che la crisi coniugale era anteriore alla relazione da lui successivamente instaurata;
2 ) il rigetto della sua domanda di addebito alla moglie per violazione dei doveri di assistenza coniugale dopo che,
2 nel maggio 2013, la moglie aveva deciso di tornare a vivere a Siracusa con le figlie, lasciando il marito da solo a Zagabria, e per la violazione dell'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, per aver la venduto un immobile CP_1
di sua proprietà e restituito l'importo ricavato al di lei padre;
3) la ritenuta sussistenza dei presupposti per l'attribuzione di un assegno di mantenimento in favore della moglie ed, in subordine, la sua eccessività rispetto al suo reddito netto;
4) l'eccessività dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto in favore delle minori;
5) l'erronea regolamentazione dei tempi di permanenza padre figlie minori, con previsione di incontri liberi e in difetto con rinvio all'ordinanza presidenziale;
6) l'erroneità della sua condanna al pagamento dei due terzi delle spese del giudizio di primo grado.
Chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, - previa sospensione della sua esecutività e previa ammissione di mezzi istruttori, - l'esclusione dell'addebito a suo carico ed addebitarsi la separazione alla moglie, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, ed in subordine, la sua riduzione, la riduzione dell'assegno per le figlie e la regolazione dei tempi di permanenza padre-figlie, con la sospensione nei relativi periodi dell'obbligo di versare l'assegno per costoro, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita tempestivamente la quale ha, nel merito, ha chiesto CP_1
il rigetto dell'appello, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
Con ordinanza del 15/12/2022 la Corte ha rigettato la richiesta di inibitoria avanzata dall'appellante e di ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti ed ha ordinato l' acquisizione di informazioni presso l'Inps di Siracusa sulla percezione da parte della di eventuali emolumenti. CP_1
Con ordinanza del 16/2/2023 la Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione ad un viaggio d'istruzione della figlia minore
, negata dal padre, rilevando che, trattandosi di questione di ordinaria Per_1
3 amministrazione in regime d'affidamento condiviso, la madre poteva autonomamente autorizzare il viaggio.
Con ordinanza del 4/5/2023 la Corte ha parzialmente accolto una richiesta urgente di riduzione degli assegni di mantenimento posti a carico del marito, che, nelle more, aveva cessato il suo rapporto di lavoro con il Comune di Siracusa, ed ha fissato in euro 300,00 mensili l'assegno di mantenimento della moglie ed in euro 1200,00 quello delle due figlie, con decorrenza dal 15/2/2023.
Rimessa una prima volta la causa in decisione la Corte ha sollecitato l'Inps ad inviare le chieste informazioni che sono state acquisite.
All'udienza del 3.4.2025, trattata in presenza, acquisito il parere del P.G. che ha chiesto confermarsi l'ordinanza del 4/5/2023 emessa in corso di causa per gli aspetti economici ed il rigetto degli altri motivi d'appello, acquisite le note conclusive autorizzate depositate dalle parti, che hanno insistito nelle loro richieste, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, ad avviso della Corte, e' parzialmente fondato con esclusivo riferimento alla quantificazione degli assegni di mantenimento previsti in favore della moglie e delle due figlie, mentre va rigettato con riferimento agli altri motivi.
Infondati, sono, innanzitutto, il primo ed il secondo motivo d'appello con cui l'appellante ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto l'addebito della separazione a suo carico, per violazione dell'obbligo di fedeltà, ed ha rigettato la sua domanda d'addebito della separazione alla moglie, cui addebita la violazione degli obblighi di assistenza e di contribuzione ai bisogni della famiglia.
Per quanto attiene all'addebito della separazione al marito per violazione dell'obbligo di fedeltà, osserva la Corte che il Tribunale, nella sentenza appellata, ha ritenuto pienamente provata la sussistenza della relazione extraconiugale instaurata dal in costanza di matrimonio, causalmente idonea a provocare Pt_1
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ed il mancato assolvimento
4 da parte del dell'onere di provare che la crisi matrimoniale era anteriore Pt_1
all'accertata infedeltà, applicando in modo del tutto corretto i criteri di riparto dell'onere della prova in tema di addebito ( cfr. Cass. 3923/2018; Cass.
16691/202; Cass. 20866/2021).
Piu' specificamente va osservato che il Tribunale ha ritenuto provato l'infedeltà del marito sulla base, sia, delle foto conservate sul telefono del marito dal contenuto inequivocabile e di alcuni messaggi che il si scambiava con Pt_1
l'amante, anch'essi dal contenuto inequivocabile, prodotti in atti dalla moglie, sia, alla luce di una valutazione complessiva delle numerose testimonianze acquisite nel corso dell'istruzione orale svolta in primo grado.
A fronte di tale motivazione l'appellante deduce che, da un lato, erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto utilizzabili le foto ed i messaggi, perche' acquisiti in modo illegittimo ed in violazione del suo diritto alla privacy e del suo diritto all'inviolabilità della corrispondenza ex art. 15 Cost.; e dall'altro, censura la valutazione delle prove orali effettuata dal Tribunale, si duole della ritenuta capacità a testimoniare dei genitori della e deduce che la crisi coniugale si CP_1
era manifestata prima della relazione.
Le censure, ad avviso della Corte, sono infondate sotto tutti i profili prospettati.
Va premesso, in punto di diritto che l'addebito della separazione coniugale può essere pronunziato solo ove il comportamento posto in essere dal coniuge sia coscientemente e volontariamente contrario ai doveri previsti dall'art. 143 c.c.; in tal caso spetta al giudice accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di diretta derivazione tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se piuttosto la violazione dei doveri matrimoniali sia avvenuta quando era già presente la crisi coniugale. Da ciò deriva che il coniuge che richiede l'addebito per inosservanza degli obblighi derivanti dal matrimonio deve provare la condotta violativa e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere dell'altro
5 coniuge provare che la crisi matrimoniale sia anteriore ai comportamenti addebitati.
In altri termini, la pronuncia di addebito nella separazione coniugale presuppone due condizioni:
1. un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio;
2. il nesso tra tale condotta e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
la prova di entrambe le condizioni deve essere fornita dal coniuge che formula la domanda di addebito.
Nella specie, questa prova da parte della risulta fornita, mentre il CP_1 Pt_1
non ha dimostrato che la crisi coniugale fosse anteriore al suo tradimento.
Va, invero, osservato che, nel caso in esame, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto sussistente l'addebito della separazione al marito per la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte di quest'ultimo, ritenendo che la relazione intrattenuta dal con una donna Pt_1
croata, allorquando egli rimase a vivere a Zagabria dopo il rientro della moglie e delle figlie in Italia, pienamente comprovata dalle foto estrapolate dal suo telefono e dai messaggi ivi contenuti, prodotti in atti dalla abbia avuto CP_1
efficacia causale determinante sulla crisi coniugale.
L'appellante deduce, sul punto in esame, che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto utilizzabili tali elementi di prova, perche' acquisiti in modo illegittimo ed in violazione del suo diritto alla privacy e del suo diritto all'inviolabilità della corrispondenza ex art. 15 Cost.
La censura è infondata e va disattesa.
Com'è stato chiarito dal S.C., la categoria della "inutilizzabilità" della prova ex art. 191 c.p.p. - posta a tutela del diritto di difesa dell'imputato: cfr. art. 193 c.p.p., commi 3 e 7, art. 197 bis c.p.p., comma 5, artt. 203,240,270,271 c.p.p., art. 350 c.p.p., commi 6 e 7 - non è contemplata nell'ordinamento processuale civile, non venendo in rilievo, nei giudizi in cui si controverte di diritti aventi fonte in rapporti di diritto privato, le medesime esigenze di garanzia richieste invece dal giudizio penale - cui provvede l'art. 238 c.p.p., comma 1 -, tenuto conto della diversa rilevanza degli
6 interessi che vengono in questione nel giudizio penale (status libertatis) ed in quello civile, nel quale il Giudice non incontra i limiti della "tipicità" del mezzo probatorio (cfr. Corte Cass., Sentenza n. 28974 del 04/12/2017). Nel giudizio civile, infatti, le prove atipiche sono comunque utilizzabili (salvo che il mezzo di prova costituisca "ex se" - per il suo modo di essere - lesione di un diritto fondamentale della persona) dipendendo la loro rilevanza esclusivamente in relazione alla maggiore o minore efficacia probatoria ad esse riconosciuta dal
Giudice di merito, non sussistendo - nè potendo essere censurato in cassazione - alcun vizio invalidante la formazione della prova atipica per essere stata questa assunta nel diverso processo in violazione di regole a quello esclusivamente applicabili, neppure se tale vizio integri un difetto della garanzia del contraddittorio, atteso che nel processo civile il contraddittorio sulla prova viene assicurato dalle forme e modalità "tipizzate" di introduzione della stessa nel giudizio, che trovano disciplina nella fase istruttoria del processo volta ad assicurare la discussione in contraddittorio delle parti sulla efficacia dimostrativa del mezzo atipico in ordine al fatto da provare (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n.
11555 del 14/05/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 17392 del 01/09/2015; id. Sez. 2 -, Sentenza
n. 1593 del 20/01/2017).
Esclusa - in via di principio - una applicazione diretta od analogica della norma processuale penale al giudizio civile, deve invece valutarsi se le prove atipiche siano state illecitamente acquisite, in violazione di norme di rango anche costituzionale e delle prescrizioni dettate dalla legge per "la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati" (cfr. D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. a, nel testo applicabile ratione temporis, successivamente abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018,
n. 101 e riformulato dall'art. 4, paragr. 1, n. 1, del regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 che individua ora tra le
7 predette operazioni "la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione").
Deve, cioè, verificarsi se ci sia stata una illecita acquisizione e disponibilità, ai fini probatori, di informazioni identificative della qualità di una persona fisica che costituiscono oggetto del "diritto assoluto alla protezione dei dati personali", ricompreso tra le "libertà fondamentali della persona" stante il divieto espresso posto dalla legge alla utilizzabilità di "dati personali trattati in violazione della disciplina" (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, comma 2).
Piu' precisamente viene in questione, non la violazione della norma processuale sull'acquisizione della prova, ma "a monte" la condotta illecita per violazione del divieto prescritto dalla norma di diritto sostanziale, venendo a coincidere la vittima dell'illecito civile - che ha subito la lesione del "jus arcendi" sulla informazione identificativa - con la stessa parte processuale contro la quale tale informazione viene fatta valere quale fonte di prova, non potendo quindi trasformarsi in lecita - attraverso le rituali forme di assunzione delle prove nel processo - la condotta illecita relativa alla divulgazione e comunicazione del dato che non poteva essere acquisito o raccolto, atteso che l'utilizzo probatorio del dato integrerebbe proprio quel pregiudizio che la norma di divieto intende impedire a tutela del diritto dello stesso soggetto cui la legge intende apprestare la protezione.
Il principio che stabilisce la estraneità dalle fonti di prova - anche atipiche - di quelle acquisite con modalità tali da ledere le libertà fondamentali e costituzionalmente garantite, quali la libertà personale, il diritto alla segretezza della corrispondenza, la inviolabilità del domicilio, è stato ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20253 del
19/10/2005, con riferimento, nel giudizio tributario, alle prove acquisite nel corso di una perquisizione domiciliare illegittima, in quanto eseguita in assenza di
8 preventiva autorizzazione del PM;
Corte Cass. Sez. UU., Sentenza n. 3271 del
12/02/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 1948 del 02/02/2016; id. Sentenza n. 10017 del 16/05/2016; id. Sez. UU. , Sentenza n. 14552 del 12/06/2017, che affermano tutte la utilizzabilità, nel procedimento disciplinare, di intercettazioni telefoniche ed ambientali, disposte in un diverso procedimento penale, "purchè siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale"; Corte Cass. Sez.
5, Sentenza n. 2916 del 07/02/2013 che ritiene legittima la utilizzabilità nel giudizio tributario di sommarie informazioni testimoniali ed intercettazioni telefoniche, acquisite nel corso di indagini penali, qualora le modalità di formazione della prova non abbiano determinato lesioni degli artt. 15 e 24 Cost.), dovendo pertanto distinguersi le ipotesi in cui le norme processuali violate, preordinate alle modalità di acquisizione probatoria, abbiano determinato una lesione dei diritti costituzionalmente tutelati del soggetto contro cui la prova si intende far valere, da quelle in cui non si verifica tale lesione, essendo diretta la norma violata a tutelare un bene diverso non riferibile direttamente alla sfera giuridica dell'interessato.
Il principio è quello secondo cui rimane precluso l'accesso a quelle prove la cui acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente tutelati riferibili alla parte contro cui la prova viene utilizzata.
Tanto premesso, va osservato che, nel caso in esame, deve escludersi l'illiceità dell'acquisizione dei dati predetti.
E', invero, la stessa legge conformativa del diritto che ne definisce i limiti, attribuendo prevalenza, rispetto al "jus arcendi" dell'interessato, al trattamento dei dati personali qualora "effettuato per ragioni di giustizia", per tali intendendosi "i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie" (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 47, nel testo anteriore alla abrogazione disposta con il D.Lgs. n. 101 del 2018). Il regolamento UE n. 679/2016, art. 9, paragr. 1 e 2, lett. f), prevede che il divieto espresso di "trattare dati personali
9 che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonchè trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona" non si applica nei casi in cui il trattamento si renda necessario "per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali"; analogamente, il potere del soggetto interessato di opporsi al trattamento, cancellare i dati o limitare il trattamento dei dati a taluni utilizzi soltanto, incontra il limite dell'accertamento, dell'esercizio o della difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 18, paragr. 2, art. 17, paragr. 3, lett. e), art. 21, paragr. 1, regolamento UE n. 679/2016). Ed ulteriori limitazioni alle disposizioni della legge possono essere apportate dagli Stati membri nel caso in cui, fatta salva la essenza dei diritti e delle libertà fondamentali, debbano essere adottate "misure necessarie e proporzionate" al fine di salvaguardare "la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui" od ancora "l'esecuzione delle azioni civili" (art. 23, paragr. 1, lett. i) e j), reg. UE cit.).
Il Tribunale, - pur non esplicitandolo nella motivazione che va solo integrata, - si è, dunque, conformata al principio enunciato dalla Cass. Sez. U, Sentenza n. 3034 del 08/02/2011 secondo cui, in tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale, giacchè detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi del D.Lgs. n. 193 del 2003, artt. 7, 24, 46 e 47 (cd. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo;
in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa e dunque, con le sue forme, a prevalere in quanto contenente disposizioni speciali e, benchè
10 anteriori, non suscettibili di alcuna integrazione su quelle del predetto codice della privacy. ( cfr esattamente in termini Cass. 2020/8459 ).
E cio', come ancor piu' recentemente rilevato dal S.C., trova fondamento anche in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 24 Cost. e dell'art. 51 c.p., e delle nuove regolamentazioni emanate dall'Autorità garante in tema di trattamento dei dati per ragioni di esercizio del diritto di difesa in giudizio, pubblicate ai sensi del D. Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101-19 dicembre 2019 art. 20 comma 4. (Cass. 2023/13121).
Da ultimo anche la CEDU, con sentenza 7 settembre 2021 (caso Portogallo ricorso n. 27516/2014), nell'ottica di creare un giusto equilibrio tra diritto di difesa e tutela della privacy, ha statuito che i messaggi privati del coniuge (nel caso esaminato erano messaggi scambiati su un sito di incontri) possono essere utilizzati nelle cause di divorzio se la produzione è pertinente al giudizio e vengono divulgati -come nel caso oggi in esame- solo quelle informazioni strettamente necessarie alla causa, secondo i principi di pertinenza e continenza.
Accertata la piena utilizzabilità dei predetti elementi di prova, - di per se' pienamente idonei a fornire prova certa della relazione extraconiugale, - va, altresi', osservato che del tutto corretta appare anche la valutazione delle prove orali assunte in primo grado da parte del Tribunale, che peraltro, costituisce la seconda ratio decidendi autonoma sottesa alla sentenza impugnata sul punto in esame.
In proposito, ad avviso della Corte, e' del tutto dirimente, - rispetto a tutte le ulteriori doglianze prospettate dall'appellante, che restano assorbite, - rilevare che la teste amica del disinteressata ed indifferente e pienamente Tes_1 Pt_1
attendibile, ha dichiarato che quest'ultimo, - con dichiarazione avente valenza di vera e propria confessione extragiudiziale, - prima di andare via da casa le confidò di avere una relazione con altra donna da epoca anteriore all'ottobre del 2013 ( cfr. deposizione in atti).
11 Correttamente, quindi, il Tribunale, nella sentenza appellata, ha ritenuto pienamente provata la sussistenza della relazione extraconiugale instaurata dal in costanza di matrimonio, causalmente idonea a provocare l'intollerabilità Pt_1
della prosecuzione della convivenza.
Risulta, infine, corretta anche la valutazione del Tribunale circa il mancato assolvimento da parte del dell'onere di provare che la crisi matrimoniale Pt_1
era anteriore all'accertata infedeltà.
Invero, come correttamente rilevato dal Tribunale, nessuno dei testi di parte reclamante ha potuto confermare l'esistenza di una crisi coniugale anteriore alla scoperta dell'infedeltà, mentre i testi di parte reclamata hanno confermato che la coppia viveva serenamente la propria vita matrimoniale ed anche sociale sino alla scoperta dell'adulterio da parte della moglie ( cfr deposizioni in atti riportate nella motivazione della sentenza cui si rinvia).
Inoltre, e' circostanza pienamente significativa, che appare dirimente sul punto in esame, che lo stesso anche dopo essersi allontanato da casa, ebbe ad Pt_1
inviare alla moglie i messaggi depositati in atti, contenenti elogi per il suo ineccepibile comportamento di moglie e di madre, che escludono, in radice,
l'esistenza di un contesto di disgregazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi anteriore al tradimento ( cfr. documenti in atti).
Manifestamente infondato, ad avviso della Corte, e' il secondo motivo con cui il lamenta il rigetto della sua domanda di addebito della separazione alla Pt_1
moglie, cui contesta di aver venduto un immobile di sua proprietà per restituire il ricavato al padre, che aveva versato le somme occorrenti alla coppia per la ristrutturazione della casa coniugale e per l'acquisto della villa destinata alle vacanze della famiglia, e di aver fatto rientro con le figlie a Siracusa dalla
Croazia, ove la coppia si era in precedenza trasferita a causa del lavoro ivi svolto dal Pt_1
Osserva la Corte che, per quanto attiene al primo profilo, già in punto di mera prospettazione, non si comprende come la libera scelta della di alienare, in CP_1
12 costanza di matrimonio, un immobile di sua esclusiva proprietà per restituire al padre le somme da costui anticipate, peraltro, destinate alla ristrutturazione di immobili abitati dalla famiglia, ( cfr. documenti in atti), possa configurare una violazione degli obblighi di contribuzione familiari.
E cio' tanto piu' che la vendita e' avvenuta in costanza di matrimonio e non vi e' alcuna prova in atti che il marito si sia mai lamentato della vendita.
Per quanto attiene al secondo profilo, va, poi, osservato che, alla luce delle prove per testi assunte in primo grado, e degli accadimenti che hanno portato alla crisi della coppia, il rientro nella città d'origine della moglie e delle figlie risulta frutto di una scelta condivisa dei coniugi e mai contestata dal marito, rimasto a
Zagabria ove lavorava ed ove peraltro aveva iniziato la relazione extraconiugale.
Manifestamente infondato e' anche il motivo con cui il deduce Pt_1
l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
Com'e' noto, il presupposto per l'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, va individuato nella mancanza nel soggetto richiedente di mezzi adeguati a mantenere il precedente tenore di vita matrimoniale o nella impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, laddove per mezzi devono intendersi i redditi, i cespiti patrimoniali e ogni altra utilità di cui il soggetto possa disporre;
al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, poi, il giudice deve valutare prioritariamente il tenore di vita goduto durante il matrimonio e poi verificare se i mezzi economici del coniuge richiedente siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno ed infine comparare le condizioni economiche dei coniugi.
Alla stregua di tali principi, nel caso in esame, osserva, innanzitutto, la Corte che, sulla base degli elementi acquisiti in atti, sussistono i presupposti per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore della CP_1
Invero, del tutto correttamente il primo Giudice ha valorizzato la lunga durata del matrimonio contratto nel 2006, dal quale sono nate due figlie, il fatto che la
13 moglie non ha mai lavorato durante il matrimonio per aver seguito il marito in
Croazia per circa tre anni e mezzo, occupandosi della prole, lo stato di disoccupazione della moglie, - che, dalle informazioni assunte presso l'Inps, risulta aver percepito soltanto il reddito di cittadinanza da ottobre 2020 a gennaio
2022 per euro 200,00 per i primi tre mesi e per euro 126,75 per i restanti mesi, -
l'attuale mancanza di reddito e la sua impossidenza immobiliare, nonche'
l'elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio alla luce dell'elevatissimo reddito percepito del marito durante il matrimonio.
A fronte di cio', ben diversa e' la situazione reddituale e patrimoniale dell'appellante, come meglio di dirà infra, sussistendo una evidente disparità reddituale e patrimoniale tra le parti.
Sussistono quindi i presupposti per l'attribuzione alla moglie dell'assegno di mantenimento, sotto il profilo dell'an debeatur.
Parzialmente fondati sono, invece, i motivi d'appello con cui l'appellante chiede la riduzione degli assegni di mantenimento previsti in favore della moglie e delle figlie nella sentenza impugnata.
Va, invero, osservato che il è ingegnere, dotato di elevate competenze Pt_1
professionali, e' proprietario di un immobile in Siracusa su cui grava una rata di mutuo di circa euro 488,00 mensili;
era titolare della quota del 5% della Marclen
s.r.l., società dei suoi familiari che gestisce l'Hotel Mediterraneo a Siracusa, quota che ha venduto nel corso di questo grado del procedimento in data 5/4/23 alla propria madre.
Per quanto attiene ai redditi dell'appellante, osserva la Corte che, nel corso del procedimento di separazione, i redditi dell'appellante si sono notevolmente modificati, e di tali circostanze sopravvenute ha tenuto conto, dapprima, il
Tribunale, - in primo grado gli assegni per moglie e figlie sono stati quantificati in euro 6000,00 mensili nei mesi di novembre e dicembre 2014, in euro 3.000,00 mensili da gennaio 2015 a ottobre 2017, in euro 2400,00 mensili da novembre
2017 sino a febbraio 2023 ), - e, poi, anche questa Corte che, da ultimo, con
14 ordinanza in atti del 4/5/2023, ha ridotto ad euro 300,00 mensili l'assegno di mantenimento in favore della moglie ed a euro 1200,00 mensili l'assegno di mantenimento per le figlie, oltre al 70% delle spese straordinarie con decorrenza dal 15/2/2023.
Detti provvedimenti, che hanno correttamente tenuto conto delle modificazioni reddituali dell'appellante susseguitesi nel corso del procedimento, come fatti nuovi sopravvenuti, ad avviso della Corte, vanno integralmente confermati.
Invero, nello specifico, il risulta aver lavorato quale dirigente per circa Pt_1
quattro anni sino al 2015, alle dipendenze della ED in Croazia percependo uno stipendio mensile netto di euro 13.103,00 ( dovendosi sul punto soltanto emendare la motivazione della sentenza impugnata, perche' il reddito va considerato al netto, e quindi, nel caso in esame, decurtato dalle restituzioni al datore di lavoro per il credito d'imposta estero ); successivamente, ha lavorato alle dipendenze della ED rientrando in Italia a Milano e percependo uno stipendio netto di circa euro 6000,00, poi via via ridottosi nel tempo dopo il licenziamento da parte della ED ( il risulta aver percepito nell'anno 2017 un reddito lordo di Pt_1
euro 99.754,00, nell'anno 2018 di euro 33.415,00 e nel 2019 di euro 15.885,00 ); in data 2/12/2019 il ha stipulato un contratto con il Comune di Siracusa con Pt_1
la qualifica di dirigente, percependo uno stipendio mensile netto di circa euro
4400,00, oltre a compensi per gli obiettivi raggiunti;
dal febbraio 2023, non essendogli stato rinnovato il contratto dal Comune di Siracusa, ha percepito un'indennità Naspi di circa euro 1250,00 via vai ridottasi e poi cessata;
da ultimo,
e' pacifico che il e' rientrato in Croazia, a suo dire, in cerca di lavoro, ed, Pt_1
ove, secondo la moglie, svolge attività lavorativa.
L'appellante, inoltre, al termine del rapporto di lavoro con ED ha percepito un TFR dell'importo di euro 220.783,44, che ha girato con assegno al di lui padre, adducendo l'esistenza di debiti, che non sono stati minimamente provati;
ha altresi' percepito un TFR dal Comune di Siracusa di euro 12,001,82 che ha ceduto al padre con atto pubblico del 22/12/23 ( cfr. documenti in atti e dichiarazione
15 negativa del terzo pignorato dalla in seguito all'inadempimento del marito CP_1
rispetto all'obbligo di versare il mantenimento ).
Nessuna prova, infine, e' stata fornita dall'appellante in ordine alla dedotta riduzione della sua capacità lavorativa quale conseguenza di una stato depressivo che e' stato solo genericamente dedotto.
In tale situazione, ad avviso della Corte, tenuto tenuto conto, da un lato, della capacità lavorativa specifica dell'appellante, che rende del tutto inverosimile l'affermazione dell'appellante circa il suo attuale stato di disoccupazione anche in considerazione del tempo ormai trascorso dal suo rientro in Croazia, e, soprattutto, delle ingentissime somme percepite in passato dal a titolo di Pt_1
TFR, e tenuto conto, dall'altro lato, del fatto che la moglie vive in casa di proprietà della sua famiglia a lei assegnata senza spese abitative, la misura dell'assegno di mantenimento in favore della moglie va determinata in euro
300,00 mensili, con la decorrenza già stabilita nell'ordinanza in atti e cioe' dal
15/2/23, fermo restando quanto via via previsto in corso di causa per il passato .
Per quanto attiene all'assegno di mantenimento in favore delle figlie da porsi a carico del padre, tenuto conto della situazione patrimoniale dei due genitori sopradescritta, della riduzione reddituale del padre, del fatto che i compiti di cura della prole gravano pressocche' esclusivamente sulla madre essendosi il padre trasferito in Croazia, del principio di proporzionalità tra i redditi delle due parti e delle esigenze delle figlie, di cui una ormai quasi maggiorenne, che hanno diritto al mantenimento di un tenore di ita analogo a quello dei genitori, tali assegni vanno determinati in euro 600,00 per ciascuna figlia, oltre al 70% delle spese straordinarie con decorrenza dal febbraio 2023, e fermo restando per il passato quanto via via stabilito in corso di causa.
Va disatteso anche il motivo con il l'appellante si duole della regolamentazione dei tempi di permanenza padre figlie minori contenuto nella sentenza appellata, che ha previsto incontri liberi padre figlie compatibilmente con le loro esigenze
16 e, in difetto d'accordo, ha rinviato alle modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale.
Va, invero, osservato che detta regolamentazione trovava ragione nella distanza tra i luoghi di residenza delle parti, venuta meno nel periodo in cui il ebbe Pt_1
a rientrare a Siracusa, ma che e' nuovamente divenuta attuale, tenuto conto del rientro in Croazia del padre;
inoltre, la predetta previsione trova oggi giustificazione nel fatto che oramai entrambe le figlie sono c.d. grandi minori.
Il motivo va quindi disatteso.
Da ultimo, va disatteso il motivo relativo alla regolamentazione delle spese di lite in primo grado tenuto conto che, correttamente, il Tribunale ha valutato la soccombenza reciproca.
Sussistono giusti motivi, dato il parziale accoglimento dell'appello limitatamente ad un solo motivo, per compensare per un terzo le spese di questo grado del procedimento tra le parti, e per porre i restanti due terzi a carico dell'appellante nella misura liquidata, nell'intero, in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva spiegata e dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e succ. mod. applicabile ratione temporis alla liquidazione in esame.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa inter partes,; CP_1
Fissa in euro 300,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della moglie ed in euro 1200,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della due figlie, posto a carico dell'appellante, oltre al 70% delle spese straordinarie per le figlie con decorrenza dal 15/2/23 fermo restando quanto via via previsto in corso di causa per il passato;
Rigetta tutti gli altri motivi d'appello e conferma nel resto la sentenza impugnata;
Compensa per un terzo tra le parti le spese di questo grado del giudizio, e condanna al pagamento dei restanti due terzi delle spese Parte_1
17 processuali in favore dell'appellata che liquida, nell'intero, in E. 4996,00 oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% dei compensi ed oltre IVA
e CPA come per legge.
Così deciso, in Catania, nella camera di consiglio della Sezione in data 10 aprile
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. dott. Massimo Escher dott. Concetta Pappalardo
18