Art. 19.
L'insegnante che sia riconosciuto inabile al servizio puo' esserne dispensato. La dispensa puo' inoltre essere decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio. Essa deve estere preceduta dal parere della sezione III del Consiglio superiore di belle arti o della sezione competente della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica e da deliberazione del Consiglio dei ministri.
((17)) -------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio Decreto 21 dicembre 1922, n. 1726 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le competenze ora devolute alla Sezione III del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti ed alla Commissione permanente per le arti musicale e drammatica saranno esercitate dal Consiglio di amministrazione del Ministero dell'istruzione pubblica, al quale sara' aggregato con voto deliberativo un capo di Istituto dell'ordine di scuole alle quali appartiene l'insegnante cui si riferisce il provvedimento da adottare".
L'insegnante che sia riconosciuto inabile al servizio puo' esserne dispensato. La dispensa puo' inoltre essere decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio. Essa deve estere preceduta dal parere della sezione III del Consiglio superiore di belle arti o della sezione competente della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica e da deliberazione del Consiglio dei ministri.
((17)) -------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio Decreto 21 dicembre 1922, n. 1726 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le competenze ora devolute alla Sezione III del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti ed alla Commissione permanente per le arti musicale e drammatica saranno esercitate dal Consiglio di amministrazione del Ministero dell'istruzione pubblica, al quale sara' aggregato con voto deliberativo un capo di Istituto dell'ordine di scuole alle quali appartiene l'insegnante cui si riferisce il provvedimento da adottare".