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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/11/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 438/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. OL AS Presidente
Dott.ssa ON Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 438/24
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Antonio Zacco, n. 21/B, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore CodiceFiscale_1
NI MI giusta procura in atti, cod. fisc. . CodiceFiscale_2
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. e residente in [...]Controparte_1 C.F._3
Sant'Anastasia (CT), c/da Mandarazzi, s/n, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv.
CA IO, C.F. C.F. , ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale C.F._4
IO, sito in Catania alla Via Vincenzo Giuffrida n.2/B.
APPELLATO
In fatto e in diritto
Con atto di citazione del 21.04.2020, il Sig. conveniva in giudizio il sig. Controparte_1 [...] chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in Parte_1 complessivi euro 12.442,13, conseguente all'incendio divampato, in data 06.08.2019, dal fondo del convenuto e propagatosi nell'azienda agricola di proprietà attorea ove erano stati danneggiati beni mobili ed immobili (un'autovettura marca Fiat mod. Punto tg. BR459MC, una roulotte ivi stanziata, un fienile in metallo all'interno del quale venivano allocate e stoccate delle balle di fieno, presenti nel numero di circa 400, e alcuni arbusti secolari presenti nel terreno).
Il sig. si costituiva in giudizio tardivamente e senza contestare la propria responsabilità per il Pt_1 suddetto incendio limitandosi ad eccepire un'errata determinazione dei danni. Deduceva anche che era già stata corrisposta una somma utile a risarcire la perdita di 200 balle di fieno e che non vi era alcuna prova e/o documento che le stesse fossero 400.
Con Sentenza del 15.12.2023 il Tribunale di Catania condannava il Sig. al risarcimento del Pt_1 danno patrimoniale in favore di quantificando il dovuto in euro 12.674,67, oltre Controparte_1 interessi legali dalla sentenza al saldo. In particolare il primo giudice accertava in capo al sig. Pt_1 la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., considerando come provati, in quanto non contestati, i fatti addotti dal sig. . CP_1
Avverso tale sentenza interponeva appello il Sig. chiedendo che la Corte accertasse la nullità Pt_1 della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio eseguita a norma dell'art. 143 c.p.c., e per l'effetto, rimettesse le parti davanti al Tribunale civile di Catania, assegnando un termine per la riassunzione. In subordine e nel merito, chiedeva di riformare la sentenza impugnata per mancanza di prova del quantum debeatur.
In particolare deduceva che il c.d. “fienile” era stato costruito abusivamente dal proprio a CP_1 confine con la proprietà di esso appellante ed altro non era che una struttura fatiscente priva di alcun valore eseguita con lamierino zincato come poteva peraltro desumersi dalle foto allegate. La consulenza di parte, invece, nella quantificazione del danno faceva riferimento ad un fienile da ricostruire a regola d'arte secondo caratteristiche strutturali totalmente divergenti rispetto a quelle preesistenti, stimando un valore dello stesso superiore a quello indicato in perizia. Rappresentava che la prova di ciò si evinceva anche dalla mail con la quale il precedente procuratore del CP_1 richiedeva i danni della tettoia “… per un importo di €.5.000,00”. E lamentava ancora che il Giudice di prime cure non aveva disposto alcuna consulenza tecnica d'ufficio.
Inoltre come già rappresentato in primo grado deduceva che la sua responsabilità era al più concorrente almeno al 50% con quella del che aveva realizzato il “fienile” a ridosso del CP_1 confine con la proprietà collocandovi materiale altamente infiammabile (balle di fieno, legna Pt_1 ed altro) senza l'adozione delle opportune misure precauzionali volte a prevenire l'insorgenza e/o propagazione di eventuali incendi.
Del pari contestava la quantificazione delle spese di lite.
Si costituiva in grado di appello il che eccepiva l'inammissibilità del gravame ai sensi CP_1 dell'art. 342 c.p.c..
Indi si doleva della violazione da parte del del disposto di cui all'art. 345 c.p.c. in quanto egli Pt_1 aveva addotto, tardivamente e genericamente, per la prima volta, in seno alla propria comparsa di costituzione, avvenuta quando ormai si era del tutto esaurita la trattazione della causa nel giudizio di primo grado, e senza portare a sostegno alcuna prova, che “la tettoia in termo copertura oltre ad essere abusiva, era alquanto fatiscente priva di alcun valore”. Analogamente, il Sig. aveva Pt_1 asserito tardivamente un presunto – inesistente - “concorso di colpa” da parte del CP_1
Eccepiva che tali osservazioni e le conseguenti richieste, del tutto infondate e non provate, costituivano domande nuove e tardivamente introdotte allorquando si era già abbondantemente conclusa la fase di trattazione.
Del pari eccepiva che il adduceva per la prima volta in appello la corresponsabilità al 50% Pt_1 di esso appellato per aver realizzato il “fienile”, a ridosso del confine senza il rispetto delle distanze legali. Ribadiva anche che il contestava per la prima volta in appello la quantificazione del Pt_1 danno per la ricostruzione del fienile, secondo i parametri previsti dal prezziario regionale, correttamente riportati dall'Ing. nella Consulenza di Parte prodotta nel Giudizio di primo Per_1 grado.
Ribadita poi la regolarità del procedimento notificatorio nonché la statuizione sulla responsabilità dell'evento in quanto correttamente accertata dal primo giudice chiedeva la conferma della sentenza appellata e la condanna della controparte ex art 96 c.p.c.
All'esito della trattazione la Corte, recepite le note conclusionali depositate dalle parti, all'udienza del 10.11.25 poneva la causa in decisione. Tanto esposto in punto di fatto va innanzi tutto rilevata la ammissibilità del dedotto appello in relazione a quanto richiesto dal novellato art. 342 c.pc. a tenore del quale l'appellante per ciascuno dei motivi di impugnazione deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione impugnato, le censure alla ricostruzione dei fatti, le violazioni di legge.
Nella specie appare evidente che l'appellante contesta l'accertamento espletato in sede di prime cure tanto in riferimento al quantum, di cui chiede una riduzione, quanto all'an, atteso che ritiene la propria responsabilità concorrente con quella della controparte.
Appurata la ammissibilità del gravame, bisogna innanzi tutto affrontare la questione relativa alla dedotta nullità della notifica, che l'appellante ritiene eseguita senza il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 143 c.p.c.
Tale assunto è infondato.
E infatti come risulta dagli atti depositati nel fascicolo di primo grado in data 18.05.2020 veniva notificato dall'Ufficiale Giudiziario, su istanza dell'attore, Sig. , atto di citazione, munito CP_1 di regolare certificato attestante la residenza del Sig. presso il Comune di Motta Sant'Anastasia, Pt_1 alla Via Monfalcone n. 8, estratto dall'Ufficio Anagrafe in data 11.05.2020.
Tale notifica non si perfezionava poiché, come precisato dall'Ufficiale Giudiziario, il destinatario risultava “sloggiato dal sito indicato, ciò come da informazioni assunte in loco, ove ne sconoscono
l'attuale domicilio”.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante dunque l'Ufficiale giudiziario effettuava le indagini del caso, poiché dava atto in seno alla relata di avere assunto informazioni in loco e di avere appreso che il era stato sloggiato, di talchè il non poteva che notificare l'atto introduttivo del Pt_1 CP_1 giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 143 c.p.c., notifica ritualmente eseguita.
Peraltro le dichiarazioni contenute nella relata fanno fede fino a querela di falso e non è quindi possibile mettere in dubbio che l'attività ivi descritta dall'Ufficiale giudiziario non si sia verificata (e ciò nonostante la notifica del provvedimento che disponeva sui mezzi istruttori sia poi stata notificata al nelle forme previste dall'art. 140 c.p.c. presso la medesima residenza). Pt_1
Tanto specificato, e passando al merito della controversia, va detto che – data la ritualità della notifica come sopra rappresentata – è evidente che in sede di prime cure il convenuto si sia costituito tardivamente. Ciò nonostante, la costituzione tardiva ai sensi dell'art 167 c.p.c. gli impediva di formulare domande e proporre eccezioni in senso stretto ma non di articolare attività difensiva.
Pertanto mentre la sua domanda di accertamento del concorso del sig. nella causazione del CP_1 danno era certamente inammissibile (riguardando un ampliamento del thema decidendum e quindi la formulazione di una domanda orami perenta a causa della decadenza frattanto maturata) , non così le altre prospettazioni che erano certamente valutabili come mere difese e che consentivano di ritenere contestate le asserzioni di controparte in ordine alla quantificazione del danno (contrariamente a quanto ritenuto, invece, dal primo giudice che ha applicato l'art. 115 c.p.c.).
A ben leggere la comparsa depositata nel primo giudizio infatti è possibile comprendere che in realtà una contestazione sui danni descritti da controparte era stata formulata, perché il convenuto indicava alcuni elementi per pervenire a una diversa quantificazione, quali la mancanza di prova in ordine al numero delle balle di fieno danneggiate, nonché il fatto che la struttura del fienile fosse malmessa e precaria.
Si trattava quindi di contestazioni che non consentivano una applicazione dell' art 115 cpc perché afferivano comunque a rilievi critici sul quantum e giustificavano invece l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, onde statuire nel contraddittorio delle parti l'esatta quantificazione delle perdite subite.
Peraltro le deduzioni del erano corroborate dalle medesime foto contenute nella CTP della Pt_1 parte appellata, da cui si desumeva chiaramente che la struttura de qua non aveva particolari pregi costruttivi, ed era sormontata da un tetto in onduline, di talchè la prospettazione difensiva dell'odierno appellante andava certamente presa in considerazione.
Se ne deve desumere che il fatto che il CTP abbia quantificato il ripristino di tale fienile come se lo stesso fosse stato in precedenza del tutto nuovo ed edificato a regola d'arte è inconferente con la realtà, per come rappresentata dalle foto versate in atti (dal medesimo ). CP_1
Inoltre giova ricordare che la consulenza di parte della quale il primo giudice ha tenuto conto è assimilabile non ad una prova ma a un mero indizio equiparabile a qualsiasi altro documento proveniente da un terzo (Cass. N. 5667 del 4 marzo 2025 sez. I).
Fermo restando quindi l'accertamento di responsabilità già effettuato dal primo giudice sul quale non
è possibile ritornare, atteso che le domande tese a far dichiarare un concorso di colpa erano già del tutto perente in prime cure, la causa deve tuttavia essere rimessa sul ruolo per l'esatta quantificazione dei danni riguardanti il fienile tenendo conto del suo valore di mercato all'epoca dell'evento e delle somme necessarie per il suo ripristino(mentre in relazione alle altre poste di danno la sentenza di prime cure ha già appurato condivisibilmente la loro totale carenza di prova).
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 438/2024 RG
Dichiara inammissibili le domande dell'appellante volte ad accertare il Parte_1 concorso di colpa dell'appellato nella causazione del danno;
rimette la causa sul ruolo come da allegata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 13.11.25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa ON Lo Iacono Dott. OL AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. OL AS Presidente
Dott.ssa ON Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 438/24
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Antonio Zacco, n. 21/B, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore CodiceFiscale_1
NI MI giusta procura in atti, cod. fisc. . CodiceFiscale_2
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. e residente in [...]Controparte_1 C.F._3
Sant'Anastasia (CT), c/da Mandarazzi, s/n, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv.
CA IO, C.F. C.F. , ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale C.F._4
IO, sito in Catania alla Via Vincenzo Giuffrida n.2/B.
APPELLATO
In fatto e in diritto
Con atto di citazione del 21.04.2020, il Sig. conveniva in giudizio il sig. Controparte_1 [...] chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in Parte_1 complessivi euro 12.442,13, conseguente all'incendio divampato, in data 06.08.2019, dal fondo del convenuto e propagatosi nell'azienda agricola di proprietà attorea ove erano stati danneggiati beni mobili ed immobili (un'autovettura marca Fiat mod. Punto tg. BR459MC, una roulotte ivi stanziata, un fienile in metallo all'interno del quale venivano allocate e stoccate delle balle di fieno, presenti nel numero di circa 400, e alcuni arbusti secolari presenti nel terreno).
Il sig. si costituiva in giudizio tardivamente e senza contestare la propria responsabilità per il Pt_1 suddetto incendio limitandosi ad eccepire un'errata determinazione dei danni. Deduceva anche che era già stata corrisposta una somma utile a risarcire la perdita di 200 balle di fieno e che non vi era alcuna prova e/o documento che le stesse fossero 400.
Con Sentenza del 15.12.2023 il Tribunale di Catania condannava il Sig. al risarcimento del Pt_1 danno patrimoniale in favore di quantificando il dovuto in euro 12.674,67, oltre Controparte_1 interessi legali dalla sentenza al saldo. In particolare il primo giudice accertava in capo al sig. Pt_1 la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., considerando come provati, in quanto non contestati, i fatti addotti dal sig. . CP_1
Avverso tale sentenza interponeva appello il Sig. chiedendo che la Corte accertasse la nullità Pt_1 della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio eseguita a norma dell'art. 143 c.p.c., e per l'effetto, rimettesse le parti davanti al Tribunale civile di Catania, assegnando un termine per la riassunzione. In subordine e nel merito, chiedeva di riformare la sentenza impugnata per mancanza di prova del quantum debeatur.
In particolare deduceva che il c.d. “fienile” era stato costruito abusivamente dal proprio a CP_1 confine con la proprietà di esso appellante ed altro non era che una struttura fatiscente priva di alcun valore eseguita con lamierino zincato come poteva peraltro desumersi dalle foto allegate. La consulenza di parte, invece, nella quantificazione del danno faceva riferimento ad un fienile da ricostruire a regola d'arte secondo caratteristiche strutturali totalmente divergenti rispetto a quelle preesistenti, stimando un valore dello stesso superiore a quello indicato in perizia. Rappresentava che la prova di ciò si evinceva anche dalla mail con la quale il precedente procuratore del CP_1 richiedeva i danni della tettoia “… per un importo di €.5.000,00”. E lamentava ancora che il Giudice di prime cure non aveva disposto alcuna consulenza tecnica d'ufficio.
Inoltre come già rappresentato in primo grado deduceva che la sua responsabilità era al più concorrente almeno al 50% con quella del che aveva realizzato il “fienile” a ridosso del CP_1 confine con la proprietà collocandovi materiale altamente infiammabile (balle di fieno, legna Pt_1 ed altro) senza l'adozione delle opportune misure precauzionali volte a prevenire l'insorgenza e/o propagazione di eventuali incendi.
Del pari contestava la quantificazione delle spese di lite.
Si costituiva in grado di appello il che eccepiva l'inammissibilità del gravame ai sensi CP_1 dell'art. 342 c.p.c..
Indi si doleva della violazione da parte del del disposto di cui all'art. 345 c.p.c. in quanto egli Pt_1 aveva addotto, tardivamente e genericamente, per la prima volta, in seno alla propria comparsa di costituzione, avvenuta quando ormai si era del tutto esaurita la trattazione della causa nel giudizio di primo grado, e senza portare a sostegno alcuna prova, che “la tettoia in termo copertura oltre ad essere abusiva, era alquanto fatiscente priva di alcun valore”. Analogamente, il Sig. aveva Pt_1 asserito tardivamente un presunto – inesistente - “concorso di colpa” da parte del CP_1
Eccepiva che tali osservazioni e le conseguenti richieste, del tutto infondate e non provate, costituivano domande nuove e tardivamente introdotte allorquando si era già abbondantemente conclusa la fase di trattazione.
Del pari eccepiva che il adduceva per la prima volta in appello la corresponsabilità al 50% Pt_1 di esso appellato per aver realizzato il “fienile”, a ridosso del confine senza il rispetto delle distanze legali. Ribadiva anche che il contestava per la prima volta in appello la quantificazione del Pt_1 danno per la ricostruzione del fienile, secondo i parametri previsti dal prezziario regionale, correttamente riportati dall'Ing. nella Consulenza di Parte prodotta nel Giudizio di primo Per_1 grado.
Ribadita poi la regolarità del procedimento notificatorio nonché la statuizione sulla responsabilità dell'evento in quanto correttamente accertata dal primo giudice chiedeva la conferma della sentenza appellata e la condanna della controparte ex art 96 c.p.c.
All'esito della trattazione la Corte, recepite le note conclusionali depositate dalle parti, all'udienza del 10.11.25 poneva la causa in decisione. Tanto esposto in punto di fatto va innanzi tutto rilevata la ammissibilità del dedotto appello in relazione a quanto richiesto dal novellato art. 342 c.pc. a tenore del quale l'appellante per ciascuno dei motivi di impugnazione deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione impugnato, le censure alla ricostruzione dei fatti, le violazioni di legge.
Nella specie appare evidente che l'appellante contesta l'accertamento espletato in sede di prime cure tanto in riferimento al quantum, di cui chiede una riduzione, quanto all'an, atteso che ritiene la propria responsabilità concorrente con quella della controparte.
Appurata la ammissibilità del gravame, bisogna innanzi tutto affrontare la questione relativa alla dedotta nullità della notifica, che l'appellante ritiene eseguita senza il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 143 c.p.c.
Tale assunto è infondato.
E infatti come risulta dagli atti depositati nel fascicolo di primo grado in data 18.05.2020 veniva notificato dall'Ufficiale Giudiziario, su istanza dell'attore, Sig. , atto di citazione, munito CP_1 di regolare certificato attestante la residenza del Sig. presso il Comune di Motta Sant'Anastasia, Pt_1 alla Via Monfalcone n. 8, estratto dall'Ufficio Anagrafe in data 11.05.2020.
Tale notifica non si perfezionava poiché, come precisato dall'Ufficiale Giudiziario, il destinatario risultava “sloggiato dal sito indicato, ciò come da informazioni assunte in loco, ove ne sconoscono
l'attuale domicilio”.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante dunque l'Ufficiale giudiziario effettuava le indagini del caso, poiché dava atto in seno alla relata di avere assunto informazioni in loco e di avere appreso che il era stato sloggiato, di talchè il non poteva che notificare l'atto introduttivo del Pt_1 CP_1 giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 143 c.p.c., notifica ritualmente eseguita.
Peraltro le dichiarazioni contenute nella relata fanno fede fino a querela di falso e non è quindi possibile mettere in dubbio che l'attività ivi descritta dall'Ufficiale giudiziario non si sia verificata (e ciò nonostante la notifica del provvedimento che disponeva sui mezzi istruttori sia poi stata notificata al nelle forme previste dall'art. 140 c.p.c. presso la medesima residenza). Pt_1
Tanto specificato, e passando al merito della controversia, va detto che – data la ritualità della notifica come sopra rappresentata – è evidente che in sede di prime cure il convenuto si sia costituito tardivamente. Ciò nonostante, la costituzione tardiva ai sensi dell'art 167 c.p.c. gli impediva di formulare domande e proporre eccezioni in senso stretto ma non di articolare attività difensiva.
Pertanto mentre la sua domanda di accertamento del concorso del sig. nella causazione del CP_1 danno era certamente inammissibile (riguardando un ampliamento del thema decidendum e quindi la formulazione di una domanda orami perenta a causa della decadenza frattanto maturata) , non così le altre prospettazioni che erano certamente valutabili come mere difese e che consentivano di ritenere contestate le asserzioni di controparte in ordine alla quantificazione del danno (contrariamente a quanto ritenuto, invece, dal primo giudice che ha applicato l'art. 115 c.p.c.).
A ben leggere la comparsa depositata nel primo giudizio infatti è possibile comprendere che in realtà una contestazione sui danni descritti da controparte era stata formulata, perché il convenuto indicava alcuni elementi per pervenire a una diversa quantificazione, quali la mancanza di prova in ordine al numero delle balle di fieno danneggiate, nonché il fatto che la struttura del fienile fosse malmessa e precaria.
Si trattava quindi di contestazioni che non consentivano una applicazione dell' art 115 cpc perché afferivano comunque a rilievi critici sul quantum e giustificavano invece l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, onde statuire nel contraddittorio delle parti l'esatta quantificazione delle perdite subite.
Peraltro le deduzioni del erano corroborate dalle medesime foto contenute nella CTP della Pt_1 parte appellata, da cui si desumeva chiaramente che la struttura de qua non aveva particolari pregi costruttivi, ed era sormontata da un tetto in onduline, di talchè la prospettazione difensiva dell'odierno appellante andava certamente presa in considerazione.
Se ne deve desumere che il fatto che il CTP abbia quantificato il ripristino di tale fienile come se lo stesso fosse stato in precedenza del tutto nuovo ed edificato a regola d'arte è inconferente con la realtà, per come rappresentata dalle foto versate in atti (dal medesimo ). CP_1
Inoltre giova ricordare che la consulenza di parte della quale il primo giudice ha tenuto conto è assimilabile non ad una prova ma a un mero indizio equiparabile a qualsiasi altro documento proveniente da un terzo (Cass. N. 5667 del 4 marzo 2025 sez. I).
Fermo restando quindi l'accertamento di responsabilità già effettuato dal primo giudice sul quale non
è possibile ritornare, atteso che le domande tese a far dichiarare un concorso di colpa erano già del tutto perente in prime cure, la causa deve tuttavia essere rimessa sul ruolo per l'esatta quantificazione dei danni riguardanti il fienile tenendo conto del suo valore di mercato all'epoca dell'evento e delle somme necessarie per il suo ripristino(mentre in relazione alle altre poste di danno la sentenza di prime cure ha già appurato condivisibilmente la loro totale carenza di prova).
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 438/2024 RG
Dichiara inammissibili le domande dell'appellante volte ad accertare il Parte_1 concorso di colpa dell'appellato nella causazione del danno;
rimette la causa sul ruolo come da allegata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 13.11.25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa ON Lo Iacono Dott. OL AS