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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1186/2023 RG, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Gianluca Parte_1
Albore, sito in Salerno, alla Via dei Principati n. 78, che la rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
; CP_1
APPELLATO-contumace
1
CONCLUSIONI
In sostituzione dell'udienza del 27\3\2025 la parte appellante non depositava note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra proponeva Parte_1
appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter emessa in data 10/10/2023 (comunicata l'11/10/2023 e mai notificata), a definizione del giudizio recante il RG n. 2092 /2017, con la quale il Tribunale di Salerno in composizione monocratica così provvedeva: <
1. dichiara
la legittimità del recesso esercitato dal ricorrente dai contratti preliminari di compravendita
immobiliare stipulati con la resistente in data 8/4/2016 e 11/11/2016; 2. condanna la
resistente a pagare al ricorrente €60.000,00, ex art. 1385, c. 2, cod. civ., oltre interessi dal
25/1/2017 al saldo;
3. Condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese
di lite, che si liquidano in € 430,00 per spese vive, € 6.300,00 per compenso d'avvocato,
oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compenso, c.p.a. e i.v.a., come per legge,
da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario>.
Quindi, citava il sig. a comparire per l'udienza del giorno 18/4/2024, CP_1
presentando le seguenti conclusioni:
1. accogliere l'appello per i motivi esposti in narrativa
e, per l'effetto, in riforma della ordinanza resa ex art. 702 ter c.p.c. nel giudizio n.r.g.
2092/2017 del Tribunale di Salerno, comunicata in data 11.10.2023 dalla cancelleria e mai
notificata, dichiarare la tardività ed illegittimità del recesso formulato in data 1-2.12.2016
e l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare dell'11.11.2016; 2. in via
gradata, rigettare la domanda di recesso ex 1385 co II c.c. per i motivi espressi;
3. in via
istruttoria, ammettere la prova per testi articolata al punto 4 del presente atto;
4. con vittoria
di spese e compensi di causa, oltre accessori fiscali e previdenziali>.
2 Instauratosi il contraddittorio, rimaneva contumace l'appellato, non CP_1
costituitosi, benchè regolarmente citato.
Di poi, rigettate le istanze istruttorie (cfr. ordinanza del 7/5/2024), la causa era rinviata all'udienza del 13/02/2025 per la rimessione in decisione al collegio ex art. 352 cpc,
concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali, un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Successivamente, la parte appellante, unica costituita, non depositava note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13\2\2025 e la causa veniva rinviata ex art. 309 c.p.c.
all'udienza del 27\3\2025, alla quale, nonostante la regolare comunicazione (cfr. PEC del
20\2\205), essa neppure depositava le note di trattazione scritta.
Va premesso che, qualora l'udienza venga celebrata a trattazione scritta, come nel caso di specie, il mancato deposito delle note scritte di udienza equivale a mancata comparizione.
Giova precisare, poi, che il presente procedimento è stato instaurato in primo grado (il fascicolo di primo grado risulta iscritto con numero di ruolo generale 11698/2016) in epoca successiva alla data del 25 giugno 2008 di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008,
convertito nella legge n. 133 del 2008.
La disciplina recata dalla norma all'art. 181 c.p.c., così come richiamato dall'art. 309 c.p.c.,
prevede che, se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Quindi, attesa la persistente assenza della parte all'udienza cartolare, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e contestuale estinzione del processo.
3 Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararne l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc, emessa dal Tribunale di Parte_1
Salerno in data 10\11\2023 nel procedimento n. 2092\2017 RG, nei confronti di CP_1
, così provvede:
[...]
a) DICHIARA l'estinzione del giudizio ex art. 309 cpc;
b) DISPONE che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate.
Così decisa in Salerno, lì 8 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti -dott. Aldo Gubitosi
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