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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 06/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASTI
N. 726/2024 R.G.
All'udienza del 6.3.2025, davanti al giudice Marco Bottallo, nella causa iscritta al numero di registro in epigrafe indicato, compaiono per la parte appellante l'avv. Altavilla e per la parte appellata l'avv.
Panetta.
Il giudice rileva d'ufficio la questione della possibile sussistenza di un litisconsorzio necessario con il danneggiante responsabile alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia.
Le parti dichiarano di rinunciare al termine per le memorie di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c. e chiedono che si proceda con la discussione della causa.
Il g.i. invita pertanto le parti alla precisazione delle conclusioni.
Le parti precisano le conclusioni come da fogli rispettivamente depositati in via telematica e richiamano le difese in atti, rimettendosi alla decisione del giudice in ordine alla questione del litisconsorzio necessario.
Dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza in assenza delle parti:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI in composizione monocratica, in persona del dott. Marco Bottallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado promossa da
(già ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Casale Monferrato, piazza San Francesco n. 7 presso l'avv. Oscar
Altavilla che la rappresenta e difende per procura in atti
Appellante contro
, elettivamente domiciliato in Asti, piazza Medici n. 4, presso lo studio dell'avv. Nadia CP_1
Panetta che lo rappresenta e difende per procura in atti
Convenuto appellato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio la CP_1 CP_2 innanzi al Giudice di Pace di Asti deducendo: di aver subìto un sinistro stradale in data 9.7.2018
[...] mentre si trovava alla guida dell'auto Hyundai Atos targata FJ835WH, di proprietà del sig. Francesco
pagina 1 di 3 e assicurata presso la che la sua auto era stata in particolare urtata Pt_3 Controparte_2 dall'auto Fiat Punto targata CR472RE, di proprietà e condotta dalla sig.ra la quale Controparte_3 si era immessa sulla strada percorsa dall'attore senza osservare il segnale di stop;
che dal sinistro erano derivati sia danni materiali al veicolo condotto dall'attore (già indennizzati da ) sia danni CP_2 fisici alla sua persona, che non erano stati invece risarciti, nonostante le richieste formulate in via stragiudiziale. L'attore chiedeva pertanto la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dal medesimo subìti, da liquidarsi nella somma di €
5.108,65.
La si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda sotto il profilo Controparte_2 sia dell'an che del quantum debeatur e chiedendone pertanto il rigetto.
Il Giudice di Pace di Asti, con sentenza n. 67/2024 pubblicata il 26.1.2024, accoglieva la domanda condannando la al pagamento in favore del sig. della somma di € 4.880,00, oltre CP_2 CP_1 rivalutazione e interessi.
La (già e ora proponeva appello avverso la Parte_2 Controparte_2 Parte_1 suddetta sentenza contestandone l'erroneità sia laddove era stata ritenuta provata la dinamica del sinistro dedotta dall'attore sia nella parte relativa alla quantificazione dei danni in quanto effettuata sulla base di una CTU medico-legale resa in altra causa;
chiedeva, pertanto, che in totale riforma della pronuncia di primo grado venissero rigettate tutte le domande attoree e, in subordine, che venisse quantomeno rideterminato il danno risarcibile sulla base della CTU effettivamente riferibile al giudizio pendente tra le parti.
Il sig. si costituiva contestando la fondatezza dei motivi di appello relativi all'an debeatur e CP_1 insistendo nella domanda di risarcimento dei danni, seppur limitandola alla minor somma (rispetto a quanto riconosciuto in sentenza) di € 655,00 per danni patrimoniali e non patrimoniali, tenuto conto delle risultanze della CTU;
proponeva, inoltre, appello incidentale per ottenere il rimborso anche delle spese di CTP e di assistenza stragiudiziale che erroneamente non erano state liquidate dal primo giudice.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che debba essere preliminarmente rilevato d'ufficio il difetto di contraddittorio per omessa citazione in giudizio del danneggiante responsabile.
L'attore-odierno appellato ha, infatti, esercitato l'azione diretta ex art. 149 del d. lgs. 209/2005 (c.d.
Codice delle Assicurazioni) chiedendo il risarcimento dei danni alla quale impresa di Controparte_2 assicurazione del veicolo condotto dallo stesso attore in occasione del sinistro e di proprietà del sig.
. Parte_4
In tale ipotesi sussiste, secondo l'univoco l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs. 209/2005, posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla pagina 2 di 3 responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta (v. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 4994 del
16/02/2023; Sez. 3, Sentenza n. 7755 del 08/04/2020; Sez. 6, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017).
Trattandosi di difetto del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., esso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (v., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 7755 del 08/04/2020) e laddove la non integrità del contraddittorio non sia stata rilevata dal giudice di primo grado la causa deve essere rimessa a quest'ultimo ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., al fine di garantire il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione.
Nel caso di specie l'odierno appellato ha dedotto che il sinistro stradale si sarebbe verificato per fatto e colpa esclusivi della sig.ra la quale mentre si trovava alla guida della propria Controparte_3 autovettura Fiat Punto targata CR472RE si sarebbe immessa sulla strada percorsa dall'attore senza osservare il segnale di stop, andando così a urtare la fiancata destra dell'auto su cui si trovava quest'ultimo.
La sig.ra essendone stata dedotta la responsabilità per il verificarsi del sinistro, avrebbe CP_3 pertanto dovuto essere citata in giudizio in qualità di litisconsorte necessario, il che tuttavia pacificamente non è avvenuto;
non avendo il giudice di primo grado rilevato il conseguente difetto di integrità del contraddittorio, ne deriva quindi la nullità della sentenza impugnata e la necessità della rimessione della causa in primo grado ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.c..
Atteso il rilievo officioso del suddetto vizio di nullità della sentenza, si ritiene che le spese di lite debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione,
- dichiara la nullità della sentenza impugnata;
- rimette gli atti al Giudice di Pace di Asti ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
- compensa le spese di lite.
Il Giudice
Marco Bottallo
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