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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 27/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 347/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Agata Maria Patrizia Cavallaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 347/2018 promossa da:
, c.f. , nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Lo Castro presso il cui studio in
Scordia, via Giovanni XXXIII n. 7 è elettivamente domiciliato
ATTORE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...] e con ultima residenza CP_1 C.F._2 nota in Acireale, via Capomulini n. 20
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.10.2024 parte attrice insisteva in atti rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. e il giudice poneva la causa in decisione.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in rinnovazione regolarmente notificato a ai sensi dell'art. 143 c.p.c. CP_1
(v. copia atto di citazione notificato depositata telematicamente in data 16.10.2024), Parte_1 esponeva di aver acquistato a corpo – da , Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
- con atto di compravendita del 3.12.2014 rogato dal Notaio
[...] Controparte_4 Per_2
(repertorio n. 2730, raccolta n. 1820), la piena proprietà di un terreno agricolo con fabbricato
[...] adibito a locale deposito, sito nella c.da Archi del comune di Scordia censiti rispettivamente al Catasto terreni foglio 22 particelle 58, 61, 96, 97, 685, 687 e al Catasto fabbricati al Foglio 22 particella 684.
L'attore deduceva che i suoi danti causa avevano realizzato una parte della stradella di accesso a detto immobile nonché coltivato parte di agrumeto sul fondo censito al Catasto terreni del Comune di Scordia al foglio 22 particella 60, intestato a , nato a [...] il [...], c.f. CP_1
, assumendo che da oltre cinquant'anni i suoi danti causa - e i dante causa dei suoi C.F._2 dante causa - lo avevano posseduto uti dominus continuamente, ininterrottamente e pacificamente, senza alcuna contestazione. affermava di godere esclusivamente di detto fondo, Parte_1 provvedendo a proprie spese alla cura e manutenzione della stradella e coltivando l'agrumeto. Chiedeva al Tribunale adito, quindi, di voler dichiarare l'intervenuta usucapione ultraventennale del bene sopra indicato.
Il convenuto non si costituiva in giudizio. CP_1
La causa veniva istruita tramite produzione documentale e con l'audizione dei testi ammessi.
La causa veniva rinviata, quindi, per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza del 27.01.2021 veniva posta in decisione.
Successivamente, con ordinanza del 30.01.2024, rilevata la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, la causa veniva rimessa in istruttoria ordinando all'attore di procedere alla rinnovazione della notificazione al convenuto ai sensi dell'art. 143 c.p.c., salva l'ipotesi di individuazione del CP_1 nuovo indirizzo di residenza.
Infine, all'udienza del 16.10.2021 parte attrice esibiva l'atto di citazione regolarmente notificato al convenuto ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto il quale, benché regolarmente citato, non si
è mai costituito in giudizio.
Sempre in via preliminare, va rilevato che la domanda di parte attrice è procedibile risultando esperito
(con esito negativo, per assenza della parte invitata) il procedimento di mediazione, obbligatorio in materia di diritti reali ex art 5 del d.lgs. n. 28/2010.
Ciò detto, va rilevato che l'attore ha introdotto il presente giudizio per far accertare giudizialmente l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c., in virtù del possesso proprio e dei propri danti causa, del fondo censito al Catasto terreni del Comune di Scordia al foglio 22 particella 60, intestato a . CP_1
La domanda di usucapione è infondata e va rigettata per quanto di seguito esposto.
L'istituto dell'usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. rappresenta un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale.
Affinché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale, è necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo, con l'intenzione di esercitare il diritto e per il tempo stabilito dalla legge (C. 15446/2007; C. 11000/2001; C. 708/2001); la continuità del possesso postula la corrispondenza del potere di fatto esercitato al diritto reale posseduto e la sua conseguente manifestazione attraverso atti di possesso conformi alla qualità, alla destinazione della cosa idonei a palesare una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa (C. 15145/2004).
La prova dell'usucapione si esaurisce, sostanzialmente, nella prova del possesso (C. 7894/2000; C.
3063/2000; C. 43/2000;) incombendo, pertanto, su colui che assume d'essere il proprietario di un bene l'onere di provare il corpus e l'animus della fattispecie acquisitiva.
In virtù dell'art. 1146 c.c. l'erede ed il successore a titolo particolare possono succedere nel possesso del loro dante causa unendo al proprio possesso quello esercitato precedentemente, ai fini dell'usucapione e della tutela possessoria. La disposizione prevede specificatamente due casi. Il comma primo dispone che, in ipotesi, di successione a titolo universale a causa di morte, il possesso, da parte del defunto, della cosa, prosegue nella persona dell'erede se questi accettata l'eredità, intesa come l'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius, senza che sia necessario, in questo caso, l'impossessamento della cosa medesima.
Il comma secondo prevede, invece, che, in ipotesi di successione a titolo particolare per causa di morte
(si pensi al legato) o per atto tra vivi (ad esempio, un contratto di compravendita), il possessore attuale ha la possibilità di unire il possesso del proprio dante causa al proprio, purché si verifichi un reale impossessamento, in presenza, cioè, di tutti gli elementi costitutivi del possesso.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte (recentemente ribadito da Cassazione civile sez.
II, n. 25090 del 18.09.2024) in tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio, il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
dal che consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa.
Dunque, l'accessione del possesso, di cui all'art. 1146 comma 2 c.c. opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo (e non oltre lo stesso), e in tali limiti può avvenire la "traditio" (Cassazione n. 2295/2017).
All'acquisto deve seguire l'immissione di fatto nel possesso e solo da tale momento si verificano gli effetti dell'accessione di cui all'art. 1146 comma 2 c.c. Pur se invalido o proveniente "a non domino" deve, pertanto, esserci un contratto che trasferisca la proprietà del bene oggetto del possesso.
Nell'allegato atto di vendita - rogato dal Notaio il 3.12.2014 - in favore dell'attore, Persona_2
l'oggetto della compravendita è “la piena proprietà della seguente unità immobiliare sita in Comune di Scordia (CT), contrada Archi, e precisamente: appezzamento di terreno agricolo, della superficie catastale di are ottantasei e centiare cinquantotto (are 86.58) oltre alla superficie del fabbricato di cui appresso, a corpo e per quanto in effetti si trova, con entrostante pertinenziale vecchissimo fabbricato non ultimato da adibirsi a deposito attrezzi agricoli, della superficie di circa metri quadrati centocinquanta (m.q. 150), nell'insieme confinante con proprietà , proprietà , Per_3 Per_4
Per_ proprietà Scordia, proprietà , proprietà e propriet o loro aventi causa, il tutto censito: quanto al Per_6 CP_1 terreno agricolo nel Catasto Terreni del Comune di Scordia al Foglio 22 particelle 58…Foglio 22, particella 61…Foglio
22, particella 96…Foglio 22, particella 97…Foglio 22, particella 685…Foglio 22, particella 687…quanto al locale deposito non ultimato nel Catasto Fabbricati del Comune di Scordia al Foglio 22, particella 684…”.
Ciò detto, nella fattispecie, il possesso di non può essere, ai sensi dell'art. 1146 comma Parte_1
2 c.c., unito a quello dei suoi dante causa, stante che, in applicazione dei superiori insegnamenti della
Suprema Corte, l'accessione nel possesso opera solo con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso e - per come risulta a seguito di attento esame dell'atto notarile del 3.12.014 - nel titolo di acquisto dell'odierno attore non v'è alcuna menzione del fondo censito al Catasto terreni del
Comune di Scordia al foglio 22 particella 60 - che è oggetto della presente controversia - evidentemente non ricompreso nella vendita. Tant'è che tra i confini dell'appezzamento di terreno oggetto della vendita CP_ a viene indicata anche la proprietà evidentemente non ricompresa nel Parte_1 trasferimento immobiliare.
Conseguentemente, essendo l'usucapione un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali di godimento in forza del possesso durato per un certo tempo, se anche fosse emersa in giudizio - ma tale profilo non abbisogna di essere esaminato - la prova del possesso del fondo censito al
Catasto terreni del Comune di Scordia al foglio 22 particella 60 da parte dell'attore, esso si daterebbe al più alla data del 3.12.2014 (essendo l'acquirente stato immesso al rogito “nel legittimo possesso e nel materiale godimento” dell'unità immobiliare che ne era oggetto). In altre parole, il termine a quo in cui l'attore avrebbe iniziato ad esercitare il possesso utile sul bene in questione, in considerazione di quanto riportato, non può essere fissato in epoca anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
In definitiva, il decorso del termine utile per l'usucapione si potrebbe configurarsi soltanto nel 2034, decorso il ventennio di ininterrotto possesso.
Da tutto quanto sopra esposto discende il rigetto della domanda di . Parte_1
Le spese del presente giudizio sono irripetibili stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
Agata Maria Patrizia Cavallaro, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra questione, così dispone:
Rigetta la domanda dell'attore;
Dichiara irripetibili le spese del giudizio, stante la contumacia del convenuto.
Così deciso.
Caltagirone, 22.01.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott. ssa Agata Maria Patrizia Cavallaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Agata Maria Patrizia Cavallaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 347/2018 promossa da:
, c.f. , nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Lo Castro presso il cui studio in
Scordia, via Giovanni XXXIII n. 7 è elettivamente domiciliato
ATTORE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...] e con ultima residenza CP_1 C.F._2 nota in Acireale, via Capomulini n. 20
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.10.2024 parte attrice insisteva in atti rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. e il giudice poneva la causa in decisione.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in rinnovazione regolarmente notificato a ai sensi dell'art. 143 c.p.c. CP_1
(v. copia atto di citazione notificato depositata telematicamente in data 16.10.2024), Parte_1 esponeva di aver acquistato a corpo – da , Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
- con atto di compravendita del 3.12.2014 rogato dal Notaio
[...] Controparte_4 Per_2
(repertorio n. 2730, raccolta n. 1820), la piena proprietà di un terreno agricolo con fabbricato
[...] adibito a locale deposito, sito nella c.da Archi del comune di Scordia censiti rispettivamente al Catasto terreni foglio 22 particelle 58, 61, 96, 97, 685, 687 e al Catasto fabbricati al Foglio 22 particella 684.
L'attore deduceva che i suoi danti causa avevano realizzato una parte della stradella di accesso a detto immobile nonché coltivato parte di agrumeto sul fondo censito al Catasto terreni del Comune di Scordia al foglio 22 particella 60, intestato a , nato a [...] il [...], c.f. CP_1
, assumendo che da oltre cinquant'anni i suoi danti causa - e i dante causa dei suoi C.F._2 dante causa - lo avevano posseduto uti dominus continuamente, ininterrottamente e pacificamente, senza alcuna contestazione. affermava di godere esclusivamente di detto fondo, Parte_1 provvedendo a proprie spese alla cura e manutenzione della stradella e coltivando l'agrumeto. Chiedeva al Tribunale adito, quindi, di voler dichiarare l'intervenuta usucapione ultraventennale del bene sopra indicato.
Il convenuto non si costituiva in giudizio. CP_1
La causa veniva istruita tramite produzione documentale e con l'audizione dei testi ammessi.
La causa veniva rinviata, quindi, per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza del 27.01.2021 veniva posta in decisione.
Successivamente, con ordinanza del 30.01.2024, rilevata la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, la causa veniva rimessa in istruttoria ordinando all'attore di procedere alla rinnovazione della notificazione al convenuto ai sensi dell'art. 143 c.p.c., salva l'ipotesi di individuazione del CP_1 nuovo indirizzo di residenza.
Infine, all'udienza del 16.10.2021 parte attrice esibiva l'atto di citazione regolarmente notificato al convenuto ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto il quale, benché regolarmente citato, non si
è mai costituito in giudizio.
Sempre in via preliminare, va rilevato che la domanda di parte attrice è procedibile risultando esperito
(con esito negativo, per assenza della parte invitata) il procedimento di mediazione, obbligatorio in materia di diritti reali ex art 5 del d.lgs. n. 28/2010.
Ciò detto, va rilevato che l'attore ha introdotto il presente giudizio per far accertare giudizialmente l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c., in virtù del possesso proprio e dei propri danti causa, del fondo censito al Catasto terreni del Comune di Scordia al foglio 22 particella 60, intestato a . CP_1
La domanda di usucapione è infondata e va rigettata per quanto di seguito esposto.
L'istituto dell'usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. rappresenta un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale.
Affinché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale, è necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo, con l'intenzione di esercitare il diritto e per il tempo stabilito dalla legge (C. 15446/2007; C. 11000/2001; C. 708/2001); la continuità del possesso postula la corrispondenza del potere di fatto esercitato al diritto reale posseduto e la sua conseguente manifestazione attraverso atti di possesso conformi alla qualità, alla destinazione della cosa idonei a palesare una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa (C. 15145/2004).
La prova dell'usucapione si esaurisce, sostanzialmente, nella prova del possesso (C. 7894/2000; C.
3063/2000; C. 43/2000;) incombendo, pertanto, su colui che assume d'essere il proprietario di un bene l'onere di provare il corpus e l'animus della fattispecie acquisitiva.
In virtù dell'art. 1146 c.c. l'erede ed il successore a titolo particolare possono succedere nel possesso del loro dante causa unendo al proprio possesso quello esercitato precedentemente, ai fini dell'usucapione e della tutela possessoria. La disposizione prevede specificatamente due casi. Il comma primo dispone che, in ipotesi, di successione a titolo universale a causa di morte, il possesso, da parte del defunto, della cosa, prosegue nella persona dell'erede se questi accettata l'eredità, intesa come l'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius, senza che sia necessario, in questo caso, l'impossessamento della cosa medesima.
Il comma secondo prevede, invece, che, in ipotesi di successione a titolo particolare per causa di morte
(si pensi al legato) o per atto tra vivi (ad esempio, un contratto di compravendita), il possessore attuale ha la possibilità di unire il possesso del proprio dante causa al proprio, purché si verifichi un reale impossessamento, in presenza, cioè, di tutti gli elementi costitutivi del possesso.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte (recentemente ribadito da Cassazione civile sez.
II, n. 25090 del 18.09.2024) in tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio, il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
dal che consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa.
Dunque, l'accessione del possesso, di cui all'art. 1146 comma 2 c.c. opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo (e non oltre lo stesso), e in tali limiti può avvenire la "traditio" (Cassazione n. 2295/2017).
All'acquisto deve seguire l'immissione di fatto nel possesso e solo da tale momento si verificano gli effetti dell'accessione di cui all'art. 1146 comma 2 c.c. Pur se invalido o proveniente "a non domino" deve, pertanto, esserci un contratto che trasferisca la proprietà del bene oggetto del possesso.
Nell'allegato atto di vendita - rogato dal Notaio il 3.12.2014 - in favore dell'attore, Persona_2
l'oggetto della compravendita è “la piena proprietà della seguente unità immobiliare sita in Comune di Scordia (CT), contrada Archi, e precisamente: appezzamento di terreno agricolo, della superficie catastale di are ottantasei e centiare cinquantotto (are 86.58) oltre alla superficie del fabbricato di cui appresso, a corpo e per quanto in effetti si trova, con entrostante pertinenziale vecchissimo fabbricato non ultimato da adibirsi a deposito attrezzi agricoli, della superficie di circa metri quadrati centocinquanta (m.q. 150), nell'insieme confinante con proprietà , proprietà , Per_3 Per_4
Per_ proprietà Scordia, proprietà , proprietà e propriet o loro aventi causa, il tutto censito: quanto al Per_6 CP_1 terreno agricolo nel Catasto Terreni del Comune di Scordia al Foglio 22 particelle 58…Foglio 22, particella 61…Foglio
22, particella 96…Foglio 22, particella 97…Foglio 22, particella 685…Foglio 22, particella 687…quanto al locale deposito non ultimato nel Catasto Fabbricati del Comune di Scordia al Foglio 22, particella 684…”.
Ciò detto, nella fattispecie, il possesso di non può essere, ai sensi dell'art. 1146 comma Parte_1
2 c.c., unito a quello dei suoi dante causa, stante che, in applicazione dei superiori insegnamenti della
Suprema Corte, l'accessione nel possesso opera solo con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso e - per come risulta a seguito di attento esame dell'atto notarile del 3.12.014 - nel titolo di acquisto dell'odierno attore non v'è alcuna menzione del fondo censito al Catasto terreni del
Comune di Scordia al foglio 22 particella 60 - che è oggetto della presente controversia - evidentemente non ricompreso nella vendita. Tant'è che tra i confini dell'appezzamento di terreno oggetto della vendita CP_ a viene indicata anche la proprietà evidentemente non ricompresa nel Parte_1 trasferimento immobiliare.
Conseguentemente, essendo l'usucapione un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali di godimento in forza del possesso durato per un certo tempo, se anche fosse emersa in giudizio - ma tale profilo non abbisogna di essere esaminato - la prova del possesso del fondo censito al
Catasto terreni del Comune di Scordia al foglio 22 particella 60 da parte dell'attore, esso si daterebbe al più alla data del 3.12.2014 (essendo l'acquirente stato immesso al rogito “nel legittimo possesso e nel materiale godimento” dell'unità immobiliare che ne era oggetto). In altre parole, il termine a quo in cui l'attore avrebbe iniziato ad esercitare il possesso utile sul bene in questione, in considerazione di quanto riportato, non può essere fissato in epoca anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
In definitiva, il decorso del termine utile per l'usucapione si potrebbe configurarsi soltanto nel 2034, decorso il ventennio di ininterrotto possesso.
Da tutto quanto sopra esposto discende il rigetto della domanda di . Parte_1
Le spese del presente giudizio sono irripetibili stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
Agata Maria Patrizia Cavallaro, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra questione, così dispone:
Rigetta la domanda dell'attore;
Dichiara irripetibili le spese del giudizio, stante la contumacia del convenuto.
Così deciso.
Caltagirone, 22.01.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott. ssa Agata Maria Patrizia Cavallaro