Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 978/2023 R. G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
1) dr. Augusto SABATINI Consigliere
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile in grado di reclamo iscritta al n. 978/2023 R. G. V.,G, vertente tra:
nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], n. 147, elettivamente domiciliata in Messina, Via Dogali,
25, presso lo studio dell'avv. Maria Claudia GIORDANO, (cod. fisc. , C.F._2
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
FAX: 090/712992; PEC:
Email_1
- RECLAMANTE-
e
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), ed ivi CP_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dal nuovo difensore avv. Gianfranco
Nicosia (C.F.: ) del Foro di Treviso (il quale indica, per eventuali C.F._4
comunicazioni e notificazioni, come numero di fax lo 0422/583814 e come indirizzo di posta elettronica certificata il: , ed elettivamente Email_2
domiciliato presso lo studio del medesimo sito a Treviso, in Vicolo Rialto n. 10, come da procura alle liti stesa in calce al presente atto
RECLAMATO
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA – SEDE,
Oggetto: Reclamo avverso il decreto o n. cronol. 13537/2023 del 31/07/2023 RG
SVOGLIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.12.2021, esponeva che dalla relazione Parte_1
ormai interrotta con erano nate le figlie, il 25/04/2020 e CP_2 Persona_1 [...]
il 21/08/2021, riconosciute da entrambi i genitori. Per_2
Rilevava che il , anche a causa dell'uso di sostanze alcoliche e di cannabinoidi, aveva CP_2
spesso tenuto condotte aggressive nei suoi confronti, anche davanti alle bambine, e che lo stesso teneva condotte inadeguate anche verso le minori, esponendole a rischi, considerata la grave forma di allergia della figlia più grande, che non sempre aveva adeguatamente fronteggiato.
Tanto premesso, chiedeva: che le minori fossero domiciliate in via prevalente presso di sé, con affido esclusivo delle stesse;
che fossero previsti incontri protetti;
che fosse disposto un contributo, a carico del resistente, nella misura di € 250,00 per ciascuna minore, oltre la quota del 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il , contestando il contenuto del ricorso e rilevando che la non aveva CP_2 Pt_1
fornito alcuna prova dei propri assunti.
Rilevava che egli aveva un ottimo rapporto con le minori e che non sussistevano ragioni per derogare al regime dell'affido condiviso, né per disporre incontri protetti.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse disposto l'affido condiviso delle minori, regolati i tempi di permanenza delle stesse presso di sé, come indicato in comparsa, e previsto un contributo da determinarsi tenendo conto dei redditi dei genitori.
Con decreto del 24.1.2022 veniva disposta ctu al fine di verificare la capacità genitoriale delle parti e per individuare le migliori modalità di incontro fra il padre e le minori, dando mandato al ctu anche di tentare la conciliazione fra le parti. Veniva, altresì, disposto in via provvisoria che il versasse alla la somma di € 350,00 mensili a titolo di contributo per il CP_2 Pt_1
mantenimento delle minori.
Con decreto del 9.3.2023 – tenuto conto degli esiti della consulenza – si disponeva che il CP_2
incontrasse in forma protetta le minori e che il servizio incaricato della organizzazione degli incontri provvedesse a redigere relazione sull'andamento degli stessi.
Infine, con il decreto oggetto del presente reclamo, emesso il 31.7.2023, il Tribunale rilevava che, nonostante dalla perizia espletata emergesse una parziale capacità genitoriale del , CP_2
tenuto conto della volontà dello stesso di intraprendere il percorso per il recupero delle capacità genitoriali (già iniziato privatamente come da documentazione dallo stesso prodotta) e degli esiti degli incontri protetti, non sussistesse motivo per derogare alla regola generale dell'affido condiviso.
Secondo il giudice di primo grado, dalle relazioni depositate dal Servizio Sociale emergeva che gli incontri avevano avuto un esito positivo e che il aveva saputo raccogliere i CP_2
suggerimenti dati dagli operatori. Inoltre, non risultava riscontrata la condotta che, a dire della ricorrente, il avrebbe tenuto durante l'incontro dell'11 maggio 2023, che si era CP_2 concretizzata semplicemente nel salutare le minori una volta terminato l'incontro, comportamento che non aveva in alcun modo turbato le stesse, dato che i successivi incontri si erano svolti, come i precedenti, in assoluta serenità.
Il Tribunale sottolineava come i due genitori dovessero trovare una nuova modalità di interloquire nell'interesse delle minori e come fosse rispondente all'interesse delle minori disporre un affido condiviso.
Disponeva, pertanto, l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente degli stessi presso la madre.
Disponeva, inoltre, che il continuasse, per un periodo di due mesi, a incontrare le minori CP_2
presso lo spazio neutro, ove gli operatori si sarebbero limitati a consegnare allo stesso le bimbe, con facoltà dell'uomo di portarle con sé fuori dai locali e di tenerle per la durata già prevista.
Aggiungeva che, una volta terminato detto periodo, il avrebbe potuto incontrare CP_2
liberamente le minori, tenendole con sé:
- a fine settimana alterni dal sabato alle ore 10,00 alla domenica alle ore 19,00, sempre però nella provincia di Messina, considerata la tenera età delle stesse;
- per due periodi di tre giorni consecutivi nel periodo natalizio, alternando il Natale ed il
Capodanno, oltre che tre giorni nel periodo pasquale alternando, per ciascun anno, il giorno di
Pasqua e il Lunedì di Pasqua;
- nel periodo estivo, per due periodi non consecutivi di sette giorni, uno nel mese di luglio ed uno nel mese di agosto.
Inoltre, disponeva che ciascun genitore trascorresse con le minori il proprio compleanno e che, quanto ai compleanni delle minori – in difetto di diverso accordo - le bambine stessero mezza giornata con un genitore e mezza giornata con l'altro, alternando di anno in anno.
Passando all'esame degli aspetti economici, tenuto conto che dalle dichiarazioni dei redditi risultava che il percepiva redditi netti annui per € 23.000,00 e che doveva provvedere CP_2
alla propria sistemazione abitativa, oltre che alle spese per il trasferimento dall'attuale domicilio a Messina in occasione degli incontri con le minori, e considerato, per altro verso, che, stante la distanza dei luoghi di domicilio, gravava di fatto solo sulla la organizzazione Pt_1
domestica e di tutti gli impegni delle minori, il giudice di primo grado fissava nella misura di € 400,00 il contributo di mantenimento in favore delle minori che il avrebbe dovuto versare CP_2
alla , ferma restando la quota del 50% delle spese straordinarie da compiersi Pt_1 nell'interesse delle minori.
Le spese del giudizio, tenuto conto che la situazione si era modificata nel corso del giudizio e che la decisione era stata assunta nell'interesse superiore delle minori, sono state compensate, ponendosi le spese della ctu - come già liquidate per anticipazione – a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
La fase di reclamo.
Avverso il decreto ha proposto reclamo la , deducendo l'erroneità del provvedimento Pt_1
impugnato, nella parte in cui:
disponeva l'affido condiviso delle minori a un genitore ritenuto qualche mese prima solo parzialmente inidoneo;
disponeva la libera frequentazione delle minori col padre, prevedendo allo scadere di un periodo di due mesi, e senza alcuna ulteriore verificazione, financo il pernotto di due bambine di 3 anni e 23 mesi presso il padre, le cui criticità erano state denunciate ma mai verificate dal Tribunale.
Segnatamente, secondo l'atto di impugnazione, il provvedimento:
- non avrebbe considerato i gravi fatti denunciati (minacce di morte, insulti, offese, fatti di grave pregiudizio per le bambine) con la memoria del 27.09.2022 e la copiosa documentazione ad essa allegata. L'istanza urgente del 25.11.2022 con specifica richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica;
- avrebbe negato alla ricorrente la concessione di termini per replicare alle copiose difese avversarie;
- avrebbe omesso l'accertamento circa la sottoposizione del all'osservazione da parte del CP_2
CP_3
- avrebbe inteso superare la valutazione con cui il CTU aveva accertato la capacità genitoriale solo parziale del , senza interpellare lo stesso CTU circa l'esito del percorso asseritamente CP_2 seguito dall'uomo, peraltro documentato solo attraverso una relazione di professionista neppure iscritta all'albo degli psicoterapeuti;
- avrebbe fatto riferimento, a sostegno della propria valutazione sulla opportunità dell'affido condiviso, alle relazioni dei servizi sociali in esito agli incontri in spazio neutro, che però non sono finalizzati ad accertare la capacità genitoriale, ma unicamente a garantire la sicurezza delle modalità degli incontri, che peraltro, a seguito del provvedimento impugnato, non potrà più essere assicurata, dovendo limitarsi i servizi sociali a consegnare le bimbe al padre, che potrà portarle con sé;
- non avrebbe verificato la fondatezza delle tante criticità e problematiche denunciate in ricorso, per come poi accertate in sede di CTU, che sarebbero da ricondurre a un disturbo della personalità, piuttosto che all'uso di alcol e sostanze stupefacenti, e con avrebbe tenuto conto delle pronunce penali pregiudizievoli subite dal per l'uso e la detenzione di sostanze CP_2
stupefacenti.
Quanto alle questioni patrimoniali, la reclamante chiedeva che il contributo economico a carico del fosse elevato a € 500,00 mensili. CP_2
Sulla base di tali motivazioni, la reclamante rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Ritenere e dichiarare l'incapacità genitoriale del sig. e per l'effetto CP_2
rigettare, con ogni più opportuna statuizione, perché infondate in fatto ed in diritto le difese avversarie.
2) Disporre, per i gravi fatti esposti e per le argomentazioni esposte, l'affido esclusivo delle minori e alla madre, presso cui sono collocate. Per_1 Per_2
3) Incaricare ed attivare i competenti Servizi Sociali disponendo che gli incontri tra le minori e il padre avvengano in modalità protetta.
4) Accertare e, se del caso, rivalutare, richiamando il CTU, la capacità genitoriale del sig.
e, se del caso, anche della ricorrente. CP_2
Si costituiva il reclamato, contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del reclamo.
- - - - -
Con decreto del 6.11.2023, la Corte sospendeva l'efficacia del provvedimento reclamato fino alla udienza successiva, fermo il diritto del reclamato di continuare ad incontrare le figlie secondo le pregresse modalità, mandando ai servizi sociali di relazionare sull'andamento degli incontri.
Con successiva ordinanza, assunta in esito all'udienza del 4/12/2023, la Corte, preso atto che il
Dipartimento Servizi Sociali di Messina, appositamente sollecitato (giusto provvedimento in data 9/11/2023), affinchè provvedesse immediatamente a garantire gli incontri padre-figlie e a riferire circa comportamenti patologici dei genitori, pregiudizievoli per gli interessi delle minori stesse, verificando se del caso, si rendesse necessario il loro allontanamento da entrambi i genitori, si era limitato a chiedere una proroga per adempiere, ordinava i Servizi Sociali di
Messina di provvedere alla immediata calendarizzazione degli incontri tra il e le figlie, CP_2
secondo le pregresse disposizioni, autorizzando la proroga per la restante attività. Con ordinanza del 9.2.2024, la Corte, pur prendendo atto del buon esito rappresentato dalle relazioni dei servizi sociali, riteneva opportuno disporre una verifica sul totale recupero della capacità genitoriale da parte del dovendosi però l'indagine estendersi alla valutazione CP_1
del recente comportamento della diretto ad ostacolare i rapporti padre-figlie, agli Pt_1
eventuali comportamenti patologici di entrambi i genitori, pregiudizievoli per gli interessi delle minori , avuto riferimento alla gravità degli eventi rappresentati, sfociati in contrapposte denunzie…”, conferendo pertanto incarico peritale allo stesso CTU nominato in primo grado,
e contestualmente disponeva la prosecuzione dell'attività di osservazione da parte dei servizi sociali.
Dopo la rinuncia da parte del CTU originariamente incaricato e di altri professionisti nominati in sostituzione, l'incarico veniva infine accettato dall'ultima professionista designata, la quale prestava il giuramento di rito e procedeva alle operazioni peritali.
Depositata la relazione peritale in data 13 marzo 2025, all'udienza dell'1 aprile 2025, sostituita dal termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in riserva, sulle note tempestivamente depositate dalle parti.
La camera di consiglio si è svolta il 15 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del reclamo è la statuizione con cui il Tribunale di Messina:
- ha disposto l'affido condiviso delle due bimbe ad entrambi i genitori;
- ha riconosciuto il diritto del padre di incontrare le figlie liberamente, non più in modalità protetta, tenendole con sé secondo le giornate e i periodi specificamente indicati nel decreto, anche per il pernottamento;
- ha fissato nella misura di € 400,00 mensili il contributo dovuto dal alla per il CP_2 Pt_1
mantenimento delle due minori.
In sintesi, nell'atto introduttivo del presente giudizio ci si doleva, essenzialmente, per il fatto che malgrado la CTU nominata in primo grado avesse accertato in capo al una capacità CP_2
genitoriale solo parziale e la necessità che costui si avvalesse di un supporto psicologico, il giudice di primo grado avrebbe trascurato i risultati illustrati dall'esperta, disponendo l'affidamento condiviso delle bambine e la previsione della possibilità di incontri con il padre al di fuori dello spazio notturno e addirittura anche del pernottamento.
In un clima di aspra conflittualità tra i genitori, la Corte, accogliendo una delle istanze avanzate nel reclamo, ha inteso rinnovare le operazioni peritali, disponendo una verifica sul totale recupero della capacità genitoriale da parte del , ampliando però l'ambito della indagine CP_2 anche “… alla valutazione del recente comportamento della diretto ad ostacolare i Pt_1
rapporti padre-figlie, agli eventuali comportamenti patologici di entrambi i genitori, pregiudizievoli per gli interessi delle minori, avuto riferimento alla gravità degli eventi rappresentanti, sfociati in contrapposte denunzie…”.
L'incarico, inizialmente affidato stessa esperta nominata in primo grado, a seguito della rinuncia di costei e di altre professioniste nominate in sostituzione, è stato infine accettato dal
CTU da ultimo designato, con qualifica di psicologa, specializzata in clinica dell'età evolutiva- neuropsicologia-psicologia forense, che si è avvalsa come ausiliario di uno specialista psichiatra.
In esito a un approfondito esame condotto attraverso colloqui con le parti e somministrazione di test per la valutazione della capacità genitoriale, il CTU ha rassegnato le proprie conclusioni, che è opportuno riportare, nei punti salienti:
Tanto il quanto la risultano possedere Competenze genitoriali soddisfacenti, I CP_2 Pt_1
punteggi ottenuti sono rispettivamente 48 e 45. Entrambi mostrano buone capacità di sintonizzazione affettiva, emotiva e di comprensione degli stati emotivi delle figlie, sono in grado di adottare atteggiamenti protettivi e tutelanti, sostenendo in atto di assumere atteggiamenti di maggiore responsabilità.
Buona la capacità di promuovere, accompagnare e sostenere i processi di sviluppo di socializzazione e di adattamento all'ambiente esterno delle figlie, grande importanza viene data da parte di entrambi alla trasmissione dei valori di riferimento vissuti in continuità con quelli esperiti nella propria storia personale, si mostrano attenti ad educarle al rispetto di norme e comportamenti, principi e valori del proprio ambiente di appartenenza. Mostrano buona consapevolezza riflessiva e buona disposizione nei confronti delle figlie adeguata ai loro bisogni, in tutte le situazioni. Coerenti nel trovare esempi validi, pertinenti e concreti. I comportamenti rappresentati nella narrazione definiscono le “funzioni di base” legate all'esercizio concreto della genitorialità. Quando, al contrario, i comportamenti riportati al test, si pongono frequentemente ad un livello di inadeguatezza, da un punto di vista qualitativo,
e di astratto e intangibile, si può configurare un rischio di danno per i figli. (Ca- merini, Volpini
e 2011) . Le posizioni dei due genitori all'interno del conflitto sono dissonanti, ma nella Per_3
loro singolarità, essi sono autenticamente coinvolti nel compito genito- riale assegnato. Si auspica il recupero di un equilibrio tra le funzioni genitoriali e la graduale reintegrazione del padre nella vita delle figlie. Coerentemente con quanto condiviso nel colloquio clinico forense con la , la perizianda si dichiara disponibile a valutare incontri padre-figlie poche Pt_1 ore durante il pomeriggio all'interno della routine quotidiana. Con specifico riferimento alla regolamentazione della permanenza delle minori con i genitori, la CTU osserva Alla luce delle risultanze delle operazioni di consulenza, i report positivi dei servizi sociali, la sottoscritta CTU ritiene che si possa disporre l'interruzione degli incontri padre-figlie nello spazio neutro favorendo una graduale ripresa degli stessi, compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. . Quest'ultimo potrebbe vedere le figlie a Messina, in CP_2
orario pomeridiano, due volte a settimana, sarebbe opportuno mantenere i giorni di lunedì e venerdì o, in alternativa, nei giorni in cui le minori svolgono attività pomeridiane (ad es. logopedia, gioco danza) al fine di consentire al sig. di coadiuvare la sig.ra CP_2 Pt_1
nelle attività quotidiane. A settimane alternate il sig. potrebbe tenere con sé le figlie la CP_2
domenica.
Trascorso un periodo di sei mesi, si suggerisce una rivalutazione finalizzata a stabilire se le minori potranno pernottare a casa del padre a week end alternati e durante le festività.
Le valutazioni fatte e i suggerimenti forniti dal CTU sono essenzialmente da condividere, nell'interesse prioritario delle due piccole bimbe di recuperare gradualmente il rapporto con il padre, avendo il CTU accertato l'assenza dei disturbi psichici paventati dalla ex compagna
(“Al Test MMPI_2 non emerge un profilo personologico patologico” – pag. 44 relazione), riconoscendo, al contrario, la capacità genitoriale di costui, non più parziale, ma integrale, con il conseguimento un punteggio pienamente rientrante nel range della normalità.
Queste conclusioni non appaiono adeguatamente confutate dai rilievi mossi con le osservazioni del CT di parte reclamante alla CTU, che sono state per ampia parte riproposte nelle note scritte depositate dal difensore il 31 marzo 2025.
Con tali deduzioni si asserisce che la CTU non avrebbe spiegato sulla base di quali valutazioni ha ritenuto superato l'accertamento circa la capacità genitoriale solo parziale del CP_2 compiuto dall'esperto nominato in primo grado, obiezione alla quale la CTU ha replicato, anzitutto, facendo rilevare che oggetto del proprio incarico era quello di valutare la capacità genitoriale allo stato attuale e non di riprendere pedissequamente considerazioni svolte dall'esperto incaricato in primo grado.
Inoltre, la professionista ha puntualizzato di essere giunta alle proprie conclusioni anche grazie alla somministrazione di test specificamente previsti dalle letteratura scientifica, che non erano stati utilizzati in primo grado, precisando come essi si fondassero non su interpretazioni soggettive, bensì su criteri tecnico-scientifici consolidati.
Segnatamente, il CTU chiarisce che “In allegato alla bozza di consulenza viene riportato, pedissequamente, quanto affermato dai periziandi nelle corripondenti aree indagate attraverso il test APS-I. La attenta valutazione delle risposte è effettuata in base ai parametri indicati da IC H.P. e vengono analizzate secondo due Assi e precisi criteri di assegnazione del punteggio nei diversi items.
Relativamente a quanto trascritto a pag.20 circa i punteggi riportati dal Sig. al test CP_2
MMPI-2, emerge: nelle scale L(lie), p.t 62 e K(correction-defensive scale) p.t 61, dove si descrivono elevazioni significative di tali scale. Si segnala che tali riscontri, non soddisfano i requisiti di rilevanza stabiliti dal manuale interpretativo 1, infatti per poter parlare di rilevanza clinica occorre che
i punti t siano maggiori o uguali a 65. Tale dato, si riferisce ad un processo di misurazione di natura psicometrica che pertanto rispetta requisiti quantitativi che non si prestano ad altre interpretazioni.” (pag. 49 relazione).
L'utilizzo di tali test e le modalità di somministrazione degli stessi non sono stati contestati tecnicamente dalla difesa reclamante, che si è limitata a evidenziare che il CTU non avrebbe tenuto conto di alcune circostanze di fatto che varrebbero a inficiare la valutazione sulla completa capacità genitoriale del . CP_2
La Corte non condivide tali obiezioni, non potendo considerarsi quelle circostanze di tale rilievo da inficiare la capacità genitoriale del padre delle minori, tema che costituisce il precipuo oggetto della presente indagine e richiede unicamente un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, indipendentemente dalle varie modalità attraverso cui si è concretizzata la conflittualità tra i genitori, qualora esse non siano tali incidere in misura significativa sulla stessa capacità genitoriale di uno di essi o di entrambi.
Scendendo nell'analisi delle obiezioni mosse ai risultati della CTU, va rilevato, quanto al richiamo fatto dalla difesa della reclamante all'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del
(peraltro ammesse da quest'ultimo con riferimento ad epoche remote), che gli unici CP_2
riferimenti specifici fatti dalla stessa sono quelli contenuti nella memoria depositata Pt_1
il 31.3.2022, nel giudizio di primo grado, ove si citano episodi (peraltro non documentati) che sarebbero accaduti nel 2010 e nel 2015, e quindi a distanza di quindici e di dieci anni, e che comunque – contrariamente a quanto si assume nell'atto di reclamo - non hanno portato a pregiudizi penali definitivi e neppure a procedimenti ancora pendenti all'inizio del giudizio di primo grado, per come risulta dai certificati del casellario prodotti dalla difesa del in CP_2
allegato alla memoria di costituzione in primo grado (all. 26) .
Anche il riferimento ad ammissioni che l'uomo avrebbe fatto nel corso del colloquio con il
CTU ad atti di violenza nei confronti della compagna e in presenza della figlia è del tutto Per_1 generico, anche con riguardo all'epoca in cui si sarebbero verificati.
Nella relazione peritale si cita solo un episodio riferito non dal , ma dalla , e CP_2 Pt_1 precisamente un'aggressione alla schiena che sarebbe stata subita dalla donna in presenza delle figlie, condotta alla quale, evidentemente, il CTU non ha inteso attribuire rilievo ostativo all'accertamento della capacità genitoriale dell'uomo.
Al riguardo, se il consulente di parte avesse ritenuto tale episodio di particolare rilievo, ben avrebbe potuto approfondire il tema nel corso dell'esame, così come risulta sia stato fatto per altri aspetti, o quantomeno fornire dati più precisi circa l'effettiva modalità della condotta e l'epoca in cui sarebbe stata messa in atto.
Neppure le altre circostanze allegate nelle note di trattazione appaiono ostative al giudizio positivo formulato dal CTU, poiché essi o sono del tutto ininfluenti sulla capacità genitoriale dell'uomo (come l'episodio in cui egli sarebbe stato accompagnato da un parente magistrato a uno degli incontri), o non sono di tale entità da giustificare una menomazione di detta capacità, come è il caso dell'utilizzo della bambina come latrice di una lettera indirizzata alla madre (di contenuto, peraltro, per quel che è dato comprendere, non ostile) o quello del rifiuto di concedere il proprio consenso rispetto al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio o di iscrizione della piccola presso una scuola privata, condotte, queste ultime, avverso le quali l'ordinamento appresta tutela attraverso specifici interventi giudiziali.
Si vuol dire, in altri termini, che non ogni comportamento inopportuno o ostruzionistico da parte di un genitore è tale da giustificare l'affidamento esclusivo del minore all'altro e, tantomeno, la necessità che gli incontri con i figli avvengano in modalità protetta, con una incisiva limitazione del diritto del genitore di gestire il proprio rapporto e, soprattutto, del diritto del figlio alla bigenitorialità, intesa come presenza comune dei genitori nella sua vita, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi.
Proprio con riferimento ai comportanti oppositivi e ostruzionistici, è opportuno ricordare come la Corte di cassazione, occupandosi di una vicenda giudiziaria nella quale il minore era stato affidato in via esclusiva a uno dei genitori, essendosi ravvisata una grave carenza nella capacità genitoriale dell'altro, colpevole, tra le altre cose, di aver utilizzato dei certificati medici fasulli e di aver fatto accumulare numerose assenze scolastiche al figlio sempre allo scopo di evitare i contatti con il padre (comportamenti definiti nella stessa sentenza come “indiscutibilmente gravi” e certamente di maggior disvalore rispetto ai rifiuti attribuiti al ), ha annullato la CP_2 decisione di merito, osservando che “…deve escludersi che la Corte d'appello, nel disporre
l'affidamento esclusivo del minore al padre, abbia garantito il migliore sviluppo della personalità del minore stesso, escludendo l'affidamento condiviso su una astratta prognosi circa le capacità genitoriali della ricorrente fondata, in sostanza, su qualche episodio, sopra citato (pur grave) attraverso cui la madre avrebbe tentato di impedire che il padre incontrasse la bambina, senza però effettuare una valutazione più ampia, ed equilibrata, di valenza olistica che consideri cioè ogni possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali della ricorrente, nell'ambito di un equilibrato rapporto con l'ex- partner, e che soprattutto valorizzi il positivo rapporto di accudimento intrattenuto con la minore…”. Quella pronuncia conclude osservando che “…i fatti ascritti dalla Corte territoriale alla ricorrente non presentano la gravità legittimante la pronuncia impugnata, in mancanza di accertate, irrecuperabili carenze d'espressione delle capacità genitoriali, considerando altresì il profilo, palesemente trascurato dalla stessa Corte di merito, afferente alle conseguenze sulla minore del c.d. "super-affido" della minore al padre in ordine alla conseguente rilevante attenuazione dei rapporti con la madre in un periodo così delicato per lo sviluppo fisio-psichico della bambina.” (Cassazione civile sez. I, 17/05/2021 n.13217).
Per le medesime ragioni non si ritengono ostativi i giudizi espressi dalle professioniste dei servizi sociali che hanno seguito la coppia da febbraio a maggio 2024 (e di cui la difesa della reclamante chiede l'escussione), con cui è stata evidenziata la rigidità delle posizioni assunte dal nella relazione con l'altro genitore e l'atteggiamento di ostinata rivalità tenuto nel CP_2 corso degli incontri (Pur partecipando agli incontri e avendo sottoscritto l'impegno al percorso genitoriale, ha in maniera ostinata mantenuto le proprie idee, convinzioni, rigidi pensieri che spesso non gli permettevano un pensiero “altro” dal suo. Infatti, credendo poco alle proposte dell'equipe o svilendo in semplici “baratti”, quali ad esempio “io faccio questo se lei fa questo”).
Ciò perché tali indubbie carenze caratteriali si sono manifestate essenzialmente nel rapporto con l'ex compagna, ma non sono valse a oscurare le valutazioni ampiamente positive contenute nei resoconti riguardanti i rapporti intercorsi tra il padre e le due bimbe, allegati alla medesima relazione del 24.5.2024, e poi confermate dalle successive relazioni di aggiornamento del
21.2.2025 e del 28.3.2025, in cui viene sottolineato l'entusiasmo delle piccole per gli incontri con il padre e la capacità di quest'ultimo di gestire la relazione con entrambe in modo autorevole ed equilibrato, anche nella fase in cui egli è stato autorizzato ad allontanarsi dallo spazio neutro.
Infine, a confermare come le valutazioni del CTU siano rispondenti a criteri di ragionevolezza e ancorate a una effettiva tutela del diritto delle minori alla bigenitorialità, è la volontà manifestata dalla stessa nel corso del colloquio con la CTU, con cui costei si è espressa Pt_1
a favore del superamento dello spazio neutro, affermando che lo spazio neutro non può essere
a vita, voi siete tutti specialisti, io credo che ad un bambino non faccia bene a vita… qui noi dobbiamo trovare , anzi vi invito a questo, per cercare di mettere le cose per bene e farle funzionare e, interpellata dal CTU su quali fossero le sue richieste che reputava fattibili, rispondeva questo Spazio Neutro prima o poi deve finire, valutare per esempio quando lui viene accompagna la bambina a logopedia e ci trascorre del tempo..
In definitiva, seguendo i condivisibili suggerimenti del CTU nominato in questo grado e le indicazioni – complessivamente positive – provenienti dai servizi sociali, la Corte ritiene di dover confermare l'affidamento condiviso delle bambine, con coabitazione prevalente presso la madre e con previsione che l'altro genitore possa prelevarle presso l'abitazione della madre ogni lunedì e ogni venerdì e tenerle con sé per la durata di tre ore (salvo diverso accordo tra i genitori circa giornate e orari), e di tenerle inoltre con sé per tutta la giornata di domenica, dalle
10.00 alle 19.00, a settimane alterne.
Tali disposizioni dovranno avere concreta attuazione a far data dal mese di maggio 2025.
Si reputa di dover seguire le indicazioni del CTU anche con riferimento l'opportunità di rinviare a una successiva valutazione la possibilità che le due piccole possano anche pernottare con il padre, e ciò sia per la loro giovanissima età, sia per la necessità di garantire una gradualità nel recupero del rapporto tra padre e figlie.
Ne consegue che, al momento, il diritto del padre a tenere con sé le bambine anche nel periodo notturno non può essere riconosciuto, salve nuove valutazioni (comunque non prima di sei mesi) che potranno essere - auspicabilmente - concordate tra i genitori o, eventualmente, affidate a un nuovo giudizio, la presente decisione dovendo essere assunta rebus sic stantibus.
Per quanto concerne il suggerimento formulato dal CTU affinché i due genitori si sottopongano a un percorso di coordinamento genitoriale, la Corte osserva che i percorsi di psicoterapia familiare, individuale (per ciascun genitore) e di sostegno alla genitorialità, pur certamente e opportuni e, quindi, auspicabili, non possono formare oggetto di prescrizione da parte del
Collegio, ostandovi il costante insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte, anche recentemente ribadito, secondo il quale, in tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con gli art. 13 e 32, comma 2, Cost., atteso che è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione, laddove invece, l'intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore o comunque alla soluzione delle contese insorte in tema di esercizio dell'affidamento dei figli (in tal senso Cass. Civ. nn. 17903/2023; 18222/2019;
13506/2015).
La Corte, pertanto, può soltanto limitarsi a confermare, nell'interesse delle due figlie minorenni, il mandato al Servizio sociale di seguire la situazione delle due bimbe, con interventi di sostegno, orientamento e controllo.
Va, infine, confermata la misura del contributo di mantenimento già posto a carico del , CP_2
essendosi limitata la reclamante a chiedere una più severa verifica della posizione reddituale della controparte, senza tuttavia documentare – e neppure allegare - elementi specifici idonei a confutare la misura del reddito accertata in primo grado.
Quanto alla regolamentazione delle spese, occorre osservare che il reclamo è stato rigettato per la parte largamente preponderante, giacché con esso si chiedeva l'accertamento della incapacità genitoriale del (pur a fronte di una CTU di primo grado che ne aveva dichiarato la parziale CP_2
capacità genitoriale), il quale è stato invece ritenuto dotato di piena capacità genitoriale, mentre con riferimento agli incontri è stata esclusa le necessità di continuazione dello spazio neutro, sia pure con l'esclusione, rebus sic stantibus, della possibilità di pernottamento a casa del padre, invece riconosciuta in primo grado. Infine, è stata rigettata la richiesta di aumento del contributo al mantenimento delle minori.
Tuttavia, poiché la decisione è il frutto di un complesso iter caratterizzato anche dalla rinnovazione delle operazioni peritali e dalla evoluzione dei rapporti tra le parti connaturata a questo tipo di contenzioso, si stima equo compensare per un terzo le spese di lite, restando a carico della reclamante i residui due terzi, nella misura corrispondente ai valori medi, ridotti del 30% (atteso che a una complessa congerie di questioni di fatto corrisponde la modesta complessità delle questioni di diritto) dello scaglione relativo alle causa di valore indeterminabile e di bassa complessità.
Nella stessa misura va ripartito l'onere delle spese d relative alla CTU, liquidate come da separato decreto, ferma la responsabilità solidale di entrambe le parti nei confronti del CTU.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del reclamo proposto da con ricorso del 7 Parte_1 agosto 2023, nei confronti di avverso il provvedimento 13537/2023 del CP_1
31/07/2023 RG n. 4032/2021, emesso dal Tribunale di Messina, I sezione civile, che nel resto conferma:
- dispone che – a partire dal mese di maggio 2025 - il possa prelevare le due figlie nei CP_2 giorni di lunedì e di venerdì presso l'abitazione della madre, alle ore 16,00, restando con loro per tre ore, e che le riaccompagni al termine di tali periodi, salvo diverso accordo tra i genitori sulla collocazione dei giorni e degli orari;
- dispone che il possa tenere con sé le bambine nella giornata di domenica, a settimane CP_2
alterne, dalle ore 10,00 alle ore 19,00;
- esclude la facoltà del di tenere con sé le bambine in orario notturno fino a nuova CP_2
rivalutazione, comunque non anteriore a sei mesi dal deposito del presente decreto;
- sollecita i due genitori a rivolgersi al Servizio sociale del Comune di Messina (che ha già in carico la vicenda) per ricevere informazioni e farsi indirizzare verso un percorso di mediazione familiare;
- conferma il mandato al Servizio sociale medesimo di monitorare la situazione delle due piccole con interventi di sostegno, orientamento e controllo mirati alla soluzione delle problematiche connesse alle complesse dinamiche relazionali di cui in parte motiva
[ridurre la conflittualità della (ex) coppia), coinvolgendo se del caso, il Consultorio familiare di riferimento];
- dichiara compensate per un terzo le spese di questo grado, che liquida, per l'intero, in complessivi € 6.993,50 (di cui € 1.440,60 per fase di studio, € 992,60 per fase introduttiva,
€ 2.132,20 per fase istruttoria e € 2.429,00 per fase decisoria), oltre IVA e contributo secondo legge, ponendo i residui due terzi a carico della reclamante.
- Pone i costi di c. t. u. (come liquidati con separato decreto) per due terzi a carico della reclamante e per un terzo a carico del reclamato, con obbligo solidale delle parti nei confronti del CTU.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo Gullino)