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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/05/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 465 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 27/05/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. TORGE ANNA MARIA in sostituzione dell'avv SALCICCIA LUCA la quale chiede la decisione riportandosi alle conclusioini del CTU e per CP_1
l'avv. GUSSAGO ALESSANDRA in sostituzione dell'avv. DE MARZO MANUELA la quale si riporta alla memoria in atti, contesta la CTU e chiede il rigetto del ricorso.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 465 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. SALCICCIA LUCA ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in con l'avv. DE MARZO CP_1 P.IVA_1
MANUELA ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo capitale per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.4.2024, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale CP_1
“spondilodiscopatia L-S;” e che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita biologico per le malattie denunciate con una menomazione pari superiore al 14% o nell'altra misura accertata in corso di causa da unificarsi con quanto riconosciuto precedentemente per altri infortuni.
Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività di operario e necroforo svolta dal ricorrente per il Comune di Luco dei Marsi.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo l'integrale rigetto della domanda in quanto CP_1
del tutto infondata per mancanza dell'esposizione al rischio lavorativo e per assenza del nesso causale, dovendosi considerare la patologia denunciata quale malattia comune.
Escussi alcuni testimoni ed acquisita una CTU la causa all'odierna udienza veniva discussa e decisa come segue.
La Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta
o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020).
Nel caso in esame dalla documentazione in atti (estratto conto contributivo) risulta che il ricorrente ha lavorato dal 1.7.2000 quale dipendente del Parte_2 I testi escussi, colleghi di lavoro del ricorrente da circa 25 anni, hanno confermato che il signor ha lavorato quale operaio generico per il Comune di Luco dei Parte_1
Marsi con le mansioni di necroforo, sollevando manualmente le bare, spingendole mei loculi e provvedendo a far scendere le stesse nella fossa.
Gli stessi testi hanno confermato anche che il ricorrente si è occupato per circa 10 anni della raccolta di rifiuti, spostando manualmente i cassonetti dell'immondizia, raccogliendo i sacchi per poi gettarli nel compattatore.
Infine i testi hanno anche confermato che il ricorrente ha svolto anche le mansioni di operaio stradale sollevando manualmente i cigli stradali e i tombini di ghisa del peso di circa 40-50 kg, ad altri attrezzi del cantiere e utilizzando anche il martello pneumatico.
Il C.T.U. dott. ha concluso che “Pertanto, alla luce di quanto sin qui Persona_1
esposto, il sottoscritto ritiene che sulla base degli elementi clinico-documentali in atti, il signor risulti - in termini di elevata probabilità - affetto dalla malattia Pt_1
professionale denunciata a discreto riflesso funzionale, dalla quale residua una invalidità permanente pari al TRE PER CENTO della totale, in termini di danno biologico. Per quanto attiene la voce tabellare utilizzata il sottoscritto si è riferito, per assonanza e analogia, ai codice 213 (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti – fino a 12) La decorrenza assicurativa può esser fatta risalire sin dall'epoca della domanda. Per quanto attiene la menomazione complessiva
- avuto riguardo delle questioni prettamente giuridiche che si demandano all'equo apprezzamento del Magistrato, come più sopra riportate - si ritiene che, tenuto conto della note formule, sia stimabile complessivamente nell'ordine del SEI PER CENTO, in considerazione dell'invalidità permanente pari al 3% già riconosciuta al periziando, in conseguenza dei postumi dei pregressi infortuni”
.La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale. L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessive €. 2.805,00 oltre accessori di legge ( Corte di Appello L'Aquila sent, 511/2024).
Le spese di C.T.U. sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del 3% con decorrenza dalla domanda amministrativa e così complessivamente del 6%, previa unificazione con quanto riconosciuto per precedenti infortuni;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente un CP_1
capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità 6% con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore antistatarui CP_1
della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate € 2.805,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 27.5.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza