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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 08/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2327/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2327/2022, promossa da:
con l'Avv. BERTOZZI MARCO Parte_1
RICORRENTE
contro
con l'Avv. PUCILLO FAUSTO e l'Avv. CLEMENTI CONSUELO CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13.02.2025
***
IL TRIBUNALE
1 udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
a chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, premettendo che Parte_1 il giorno 27/01/2005 a DE (Tunisia) le parti avevano contratto matrimonio, optando per il regime di separazione dei beni;
che i coniugi, sino almeno al 2020 (quando si sono separati di fatto e lui decideva di spostarsi nell'appartamento di proprietà esclusiva della moglie, sito al piano superiore della medesima palazzina in cui abitano) hanno condotto una vita matrimoniale serena, allietata dalla nascita di il 22.09.2005 (oggi diciannovenne) e di il 24.12.2012 (oggi dodicenne). Per_1 Per_2
Ciò premesso, il ricorrente ha, altresì, domandato disporsi l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso l'uno o l'altro genitore e conseguente provvedimento in merito all'assegnazione della casa familiare, visite ampie come da ricorso, mantenimento diretto dei figli, suddivisione al 50% delle spese straordinarie e nulla a titolo di contributo per il mantenimento della moglie. Successivamente, il ricorrente precisava la domanda aderendo ai provvedimenti provvisori e urgenti emessi a seguito dell'udienza presidenziale e quindi, chiedendo l'assegnazione della casa coniugale sita in Rimini alla via Lince n. 12 piano terra alla moglie, quale collocataria prevalente di e , visite libere prevedendo anche più giorni alla settimana e, in via alternata, durante i Per_2 Per_1 fine settimana, nonché la possibilità di portare i figli all'estero nel periodo natalizio dal 22 dicembre al 7 gennaio (in ogni caso, nelle vacanze natalizie).
A fondamento della domanda il ricorrente esponeva che il rapporto coniugale era andato deteriorandosi a causa del progressivo allontanamento della moglie dalla vita familiare e dalla sfera affettiva del marito conducendo una vita del tutto autonoma e indipendente da quella familiare e di fatto escludendo il marito. Inoltre, allegava intemperanze della moglie e atteggiamenti aggressivi/maneschi verso i figli in particolare e spiegava di temere che la resistente potesse Per_2 lasciare l'Italia portando con sé i figli in Tunisia.
i è costituita in giudizio, associandosi alla richiesta di separazione, aderendo CP_1 alla domanda di affido condiviso dei figli e chiedendo il loro mantenimento diretto, la loro collocazione presso di sé con conseguente assegnazione della casa familiare e rinunciando al contributo per il suo mantenimento. Successivamente, precisava la domanda chiedendo il mantenimento del calendario delle visite ormai in uso tra le parti, di onerare il ricorrente di un contributo per il mantenimento dei figli pari ad € 150 per ciascun figlio (€ 300 complessivi), oltre ai
¾ delle spese straordinarie. Inoltre, chiedeva di onerare il ricorrente del pagamento delle rate dei due mutui contratti per gli appartamenti in via Lince di cui uno (la casa familiare) è di proprietà esclusiva del ricorrente e l'altro è di proprietà esclusiva della resistente (l'appartamento attualmente occupato da , oltre al pagamento delle utenze e di attribuire i restanti beni a ciascun coniuge in base Pt_1 ai titoli di proprietà.
A sostegno della domanda la resistente deduceva la scarsa partecipazione e collaborazione di Pt_1 alla vita familiare, la tenuta di comportamenti diseducativi da parte del marito verso nel Per_2 momento in cui lo assecondava nel capriccio di non voler fare i compiti, andare a scuola etc...Poi, contestava il timore manifestato dal marito che lei potesse abbandonare l'Italia con i figli per trasferirsi in Tunisia, posto che i passaporti dei figli sono detenuti dal marito che, invece, con i ragazzi si reca spesso all'estero.
2 All'udienza presidenziale del 25.10.2022 la Presidente esperiva il tentativo di conciliazione con esito negativo ma, emergendo la possibilità che le parti potessero trovare un accordo, la causa veniva rinviata al 10.11.2022, quando la Presidente prendendo atto che il tentativo di conciliazione non aveva prodotto esito, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, nominava il giudice istruttore rimettendo le parti innanzi allo stesso per l'ulteriore corso del giudizio e contestualmente, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti: a) assegnava la casa coniugale alla moglie, che continuerà ad occuparla unitamente ai figli minori;
b) affidava i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre;
il padre potrà vederli e tenerli presso di sé quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze dei minori, almeno a fine settimana alternati;
il padre potrà tenere con sé i figli, portandoli anche all'estero, nel periodo natalizio dal 22 dicembre al 7 gennaio ( in ogni caso, nelle vacanze natalizie);
c) i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli;
le spese straordinarie relative ai figli verranno suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno e disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
Nel corso del giudizio, trattata la causa innanzi al giudice istruttore all'udienza del 18.01.2023, concessi i termini previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., fissata l'udienza del 13.12.2023 per la decisione sull'ammissione dei mezzi di prova, riservava la decisione.
Con ordinanza del 12-15.04.2024 il G.I. ritenuta l'inammissibilità delle prove orali dedotte da parte ricorrente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in quanto superflue;
ritenuta l'inammissibilità delle prove orali dedotte da parte resistente nelle memorie ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c., in quanto in parte aventi ad oggetto circostanze non pertinenti ed irrilevanti ai fini della decisione, in parte aventi ad oggetto circostanze generiche ed in parte superflue;
ritenuto non necessario disporre l'ordine di esibizione richiesto dalle parti;
ritenuto che
necessario accertare tramite indagine di polizia tributaria quale sia l'effettiva situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria delle parti, mandava alla sezione di Polizia Tributaria presso la Guardia di Finanza di
Rimini di accertare l'attuale condizione reddituale e patrimoniale di parte ricorrente e resistente e fissava per la prosecuzione l'udienza del 02.10.2024, quando il G.I. prendendo atto delle istanze e osservazioni formulate dalle parti, riservava ordinanza. Sciolta la riserva, con ordinanza del 7-
11.10.2024 il G.I. ritenuto opportuno autorizzare il deposito della documentazione indicata dal ricorrente all'udienza del 02.10.2024 (nella specie, documentazione medica relativa al grave incidente stradale che ha reso il inabile al lavoro per circa 2 mesi); ritenuta la causa matura Pt_1 per la decisione senza necessità di ulteriori adempimenti istruttori, assegnava termine al ricorrente per il deposito della documentazione predetta, ordinava la produzione della documentazione fiscale aggiornata di entrambe le parti e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
12.02.2025, quando tratteneva la causa in decisione.
Le parti contraevano matrimonio a DE (Tunisia) il 27.01.2005, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale il 22.09.2005 è nata e il 24.12.2012 è nato Per_1
I coniugi fissavano la residenza familiare a Rimini alla Via Lince n. 12 piano terra, ove gli Per_2 stessi hanno convissuto sino a quando è insorta la crisi coniugale e non essendo più ulteriormente proseguibile la convivenza, il marito decideva di trasferirsi nell'appartamento al piano superiore della medesima palazzina. La causa per la separazione personale giudiziale è stata promossa da
[...] con ricorso depositato il 22.07.2022, dopo diciassette anni circa anni di vita coniugale. Pt_1
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
3 Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore dei rispettivi atti difensivi, sia dall'insistere nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi, sia dal fallimento del tentativo di conciliazione, sia ancora dal tenore delle domande e difese svolte dalle parti.
Risulta pacifico, stante l'accordo tra le parti nonché la rispondenza all'interesse del minore che Per_2 venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, mentre nulla si statuisce su divenuta Per_1 medio tempore maggiorenne. Il figlio rimarrà collocato prevalentemente presso la madre, con la quale ha sempre convissuto e dalla quale necessita di essere quotidianamente seguito ed accudito, essendo questa la soluzione più tutelante per il minore, conformemente alle richieste di entrambe le parti. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma,
c.c.
Passando alla regolamentazione delle modalità attraverso le quali dovranno avvenire gli incontri fra padre e figlio, il padre potrà vedere liberamente previo accordo con la madre, compatibilmente Per_2 con gli impegni scolastici ed extrascolastici del bambino ed almeno a fine settimana alternati;
il padre potrà tenere con sé i figli, portandoli anche all'estero, nel periodo natalizio dal 22 dicembre al 7 gennaio (in ogni caso, nelle vacanze natalizie). Tale regolamentazione rispecchia sostanzialmente le richieste conclusive concordi di entrambe le parti, ma soprattutto l'interesse del minore a preservare il proprio rapporto con entrambi i genitori nonostante la crisi familiare.
La casa ove attualmente vivono madre e figli, di cui è proprietario il ricorrente, situata a Rimini alla via Lince n. 12 piano terra, deve essere assegnata alla madre, quale genitore convivente con il figlio minore.
Le spese per le utenze e di ordinaria manutenzione graveranno su che la occupa. CP_1
Quanto alla domanda svolta da parte resistente di onerare del pagamento delle rate dei Parte_1 due mutui, la stessa risulta inammissibile atteso che tale disciplina segue il titolo di proprietà e va di legge.
Quanto, poi, alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento dei figli, si deve preliminarmente procedere all'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti, così come richiede l'art. 337 ter, 4° comma c.c. nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito.
A riguardo è opportuno premettere che il ricorrente è titolare di una ditta individuale ovvero un esercizio commerciale che vende e ripara biciclette, mentre la resistente è una OSS impiegata presso una cooperativa. Dalla documentazione versata in atti e dalle indagini tributarie disposte in corso di causa, emerge una differenza nella capacità reddituale delle parti. Il ricorrente, infatti per l'anno 2021 dichiara redditi per € 13.197, nel 2022 per € 22.043 e per il 2023 un giro d'affari di € 89.354 mentre per il 2024 dichiara redditi da impresa per € 22.043 circa, mentre la resistente dichiara per il 2021 redditi per € 14.430, per il 2022 per € 18.478 e per il 2023 per € 19.531, 28. Inoltre, emerge che il ricorrente è titolare di un'auto tipo Land Rover oltre che di una moto, di rapporti con sette istituti di credito, oltre che di due beni immobili (casa familiare e garage), mentre la resistente è titolare di un'immobile, di un veicolo e di due rapporti con istituti di credito.
Orbene, tenendo conto dei dati forniti dalle parti, raccolti in corso di causa e dianzi richiamati, considerate le progressivamente crescenti esigenze dei figli ( 19 anni e 12 anni) in Per_1 Per_2 ragione della età e le modalità di frequentazione col padre, tenuto conto altresì dell'alloggio fornito dal padre, si ritiene equo porre a carico di quest'ultimo ai sensi dell'art. 337 ter c.c., l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, provvedendo a corrispondere anticipatamente a favore della madre la somma mensile di euro 300,00
4 -ovvero 150,00 per ciascun figlio- (ciò a far data dalla presente pronuncia, fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla corresponsione in ragione del 50% delle spese straordinarie come indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna.
Quanto invece alle spese del presente procedimento, ricorrono giustificati motivi, basati sulle domande svolte dalle parti e segnatamente sulla reciproca soccombenza, sull'esito del giudizio e sulla istruzione resasi necessaria, per compensarle interamente fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa da ei Parte_1 confronti di ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato nella Repubblica Parte_1 di SAN MARINO il 17/01/1960 e nata a Dahmani in [...] il CP_1
27/11/1971, unitisi in matrimonio a DE (Tunisia) il giorno 27/01/2005, con atto trascritto nel Comune di RIMINI nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune,
Atto n. 16, P. 2, S. C, anno 2005.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2 presso la madre, alla quale conseguentemente conferma l'assegnazione della casa ove la stessa convive col figlio minore sita a Rimini alla Via Lince n. 12 piano terra. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
3. Dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio liberamente previo accordo con la Per_2 madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del bambino ed almeno a fine settimana alternati;
Il padre potrà tenere con sé il figlio, portandolo anche all'estero, nel periodo natalizio dal 22 dicembre al 7 gennaio (in ogni caso, nelle vacanze natalizie); Nulla dispone rispetto alla figlia maggiorenne riguardo alle visite;
Per_1
4. Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli (12 anni) e (19 anni) versando Per_2 Per_1 alla madre la somma mensile di euro 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna;
5. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti;
6. Dichiara inammissibile la domanda sul pagamento delle rate dei mutui e delle spese per le utenze;
5 7. Compensa interamente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 20.03.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2327/2022, promossa da:
con l'Avv. BERTOZZI MARCO Parte_1
RICORRENTE
contro
con l'Avv. PUCILLO FAUSTO e l'Avv. CLEMENTI CONSUELO CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13.02.2025
***
IL TRIBUNALE
1 udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
a chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, premettendo che Parte_1 il giorno 27/01/2005 a DE (Tunisia) le parti avevano contratto matrimonio, optando per il regime di separazione dei beni;
che i coniugi, sino almeno al 2020 (quando si sono separati di fatto e lui decideva di spostarsi nell'appartamento di proprietà esclusiva della moglie, sito al piano superiore della medesima palazzina in cui abitano) hanno condotto una vita matrimoniale serena, allietata dalla nascita di il 22.09.2005 (oggi diciannovenne) e di il 24.12.2012 (oggi dodicenne). Per_1 Per_2
Ciò premesso, il ricorrente ha, altresì, domandato disporsi l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso l'uno o l'altro genitore e conseguente provvedimento in merito all'assegnazione della casa familiare, visite ampie come da ricorso, mantenimento diretto dei figli, suddivisione al 50% delle spese straordinarie e nulla a titolo di contributo per il mantenimento della moglie. Successivamente, il ricorrente precisava la domanda aderendo ai provvedimenti provvisori e urgenti emessi a seguito dell'udienza presidenziale e quindi, chiedendo l'assegnazione della casa coniugale sita in Rimini alla via Lince n. 12 piano terra alla moglie, quale collocataria prevalente di e , visite libere prevedendo anche più giorni alla settimana e, in via alternata, durante i Per_2 Per_1 fine settimana, nonché la possibilità di portare i figli all'estero nel periodo natalizio dal 22 dicembre al 7 gennaio (in ogni caso, nelle vacanze natalizie).
A fondamento della domanda il ricorrente esponeva che il rapporto coniugale era andato deteriorandosi a causa del progressivo allontanamento della moglie dalla vita familiare e dalla sfera affettiva del marito conducendo una vita del tutto autonoma e indipendente da quella familiare e di fatto escludendo il marito. Inoltre, allegava intemperanze della moglie e atteggiamenti aggressivi/maneschi verso i figli in particolare e spiegava di temere che la resistente potesse Per_2 lasciare l'Italia portando con sé i figli in Tunisia.
i è costituita in giudizio, associandosi alla richiesta di separazione, aderendo CP_1 alla domanda di affido condiviso dei figli e chiedendo il loro mantenimento diretto, la loro collocazione presso di sé con conseguente assegnazione della casa familiare e rinunciando al contributo per il suo mantenimento. Successivamente, precisava la domanda chiedendo il mantenimento del calendario delle visite ormai in uso tra le parti, di onerare il ricorrente di un contributo per il mantenimento dei figli pari ad € 150 per ciascun figlio (€ 300 complessivi), oltre ai
¾ delle spese straordinarie. Inoltre, chiedeva di onerare il ricorrente del pagamento delle rate dei due mutui contratti per gli appartamenti in via Lince di cui uno (la casa familiare) è di proprietà esclusiva del ricorrente e l'altro è di proprietà esclusiva della resistente (l'appartamento attualmente occupato da , oltre al pagamento delle utenze e di attribuire i restanti beni a ciascun coniuge in base Pt_1 ai titoli di proprietà.
A sostegno della domanda la resistente deduceva la scarsa partecipazione e collaborazione di Pt_1 alla vita familiare, la tenuta di comportamenti diseducativi da parte del marito verso nel Per_2 momento in cui lo assecondava nel capriccio di non voler fare i compiti, andare a scuola etc...Poi, contestava il timore manifestato dal marito che lei potesse abbandonare l'Italia con i figli per trasferirsi in Tunisia, posto che i passaporti dei figli sono detenuti dal marito che, invece, con i ragazzi si reca spesso all'estero.
2 All'udienza presidenziale del 25.10.2022 la Presidente esperiva il tentativo di conciliazione con esito negativo ma, emergendo la possibilità che le parti potessero trovare un accordo, la causa veniva rinviata al 10.11.2022, quando la Presidente prendendo atto che il tentativo di conciliazione non aveva prodotto esito, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, nominava il giudice istruttore rimettendo le parti innanzi allo stesso per l'ulteriore corso del giudizio e contestualmente, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti: a) assegnava la casa coniugale alla moglie, che continuerà ad occuparla unitamente ai figli minori;
b) affidava i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre;
il padre potrà vederli e tenerli presso di sé quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze dei minori, almeno a fine settimana alternati;
il padre potrà tenere con sé i figli, portandoli anche all'estero, nel periodo natalizio dal 22 dicembre al 7 gennaio ( in ogni caso, nelle vacanze natalizie);
c) i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli;
le spese straordinarie relative ai figli verranno suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno e disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
Nel corso del giudizio, trattata la causa innanzi al giudice istruttore all'udienza del 18.01.2023, concessi i termini previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., fissata l'udienza del 13.12.2023 per la decisione sull'ammissione dei mezzi di prova, riservava la decisione.
Con ordinanza del 12-15.04.2024 il G.I. ritenuta l'inammissibilità delle prove orali dedotte da parte ricorrente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in quanto superflue;
ritenuta l'inammissibilità delle prove orali dedotte da parte resistente nelle memorie ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c., in quanto in parte aventi ad oggetto circostanze non pertinenti ed irrilevanti ai fini della decisione, in parte aventi ad oggetto circostanze generiche ed in parte superflue;
ritenuto non necessario disporre l'ordine di esibizione richiesto dalle parti;
ritenuto che
necessario accertare tramite indagine di polizia tributaria quale sia l'effettiva situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria delle parti, mandava alla sezione di Polizia Tributaria presso la Guardia di Finanza di
Rimini di accertare l'attuale condizione reddituale e patrimoniale di parte ricorrente e resistente e fissava per la prosecuzione l'udienza del 02.10.2024, quando il G.I. prendendo atto delle istanze e osservazioni formulate dalle parti, riservava ordinanza. Sciolta la riserva, con ordinanza del 7-
11.10.2024 il G.I. ritenuto opportuno autorizzare il deposito della documentazione indicata dal ricorrente all'udienza del 02.10.2024 (nella specie, documentazione medica relativa al grave incidente stradale che ha reso il inabile al lavoro per circa 2 mesi); ritenuta la causa matura Pt_1 per la decisione senza necessità di ulteriori adempimenti istruttori, assegnava termine al ricorrente per il deposito della documentazione predetta, ordinava la produzione della documentazione fiscale aggiornata di entrambe le parti e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
12.02.2025, quando tratteneva la causa in decisione.
Le parti contraevano matrimonio a DE (Tunisia) il 27.01.2005, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale il 22.09.2005 è nata e il 24.12.2012 è nato Per_1
I coniugi fissavano la residenza familiare a Rimini alla Via Lince n. 12 piano terra, ove gli Per_2 stessi hanno convissuto sino a quando è insorta la crisi coniugale e non essendo più ulteriormente proseguibile la convivenza, il marito decideva di trasferirsi nell'appartamento al piano superiore della medesima palazzina. La causa per la separazione personale giudiziale è stata promossa da
[...] con ricorso depositato il 22.07.2022, dopo diciassette anni circa anni di vita coniugale. Pt_1
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
3 Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore dei rispettivi atti difensivi, sia dall'insistere nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi, sia dal fallimento del tentativo di conciliazione, sia ancora dal tenore delle domande e difese svolte dalle parti.
Risulta pacifico, stante l'accordo tra le parti nonché la rispondenza all'interesse del minore che Per_2 venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, mentre nulla si statuisce su divenuta Per_1 medio tempore maggiorenne. Il figlio rimarrà collocato prevalentemente presso la madre, con la quale ha sempre convissuto e dalla quale necessita di essere quotidianamente seguito ed accudito, essendo questa la soluzione più tutelante per il minore, conformemente alle richieste di entrambe le parti. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma,
c.c.
Passando alla regolamentazione delle modalità attraverso le quali dovranno avvenire gli incontri fra padre e figlio, il padre potrà vedere liberamente previo accordo con la madre, compatibilmente Per_2 con gli impegni scolastici ed extrascolastici del bambino ed almeno a fine settimana alternati;
il padre potrà tenere con sé i figli, portandoli anche all'estero, nel periodo natalizio dal 22 dicembre al 7 gennaio (in ogni caso, nelle vacanze natalizie). Tale regolamentazione rispecchia sostanzialmente le richieste conclusive concordi di entrambe le parti, ma soprattutto l'interesse del minore a preservare il proprio rapporto con entrambi i genitori nonostante la crisi familiare.
La casa ove attualmente vivono madre e figli, di cui è proprietario il ricorrente, situata a Rimini alla via Lince n. 12 piano terra, deve essere assegnata alla madre, quale genitore convivente con il figlio minore.
Le spese per le utenze e di ordinaria manutenzione graveranno su che la occupa. CP_1
Quanto alla domanda svolta da parte resistente di onerare del pagamento delle rate dei Parte_1 due mutui, la stessa risulta inammissibile atteso che tale disciplina segue il titolo di proprietà e va di legge.
Quanto, poi, alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento dei figli, si deve preliminarmente procedere all'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti, così come richiede l'art. 337 ter, 4° comma c.c. nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito.
A riguardo è opportuno premettere che il ricorrente è titolare di una ditta individuale ovvero un esercizio commerciale che vende e ripara biciclette, mentre la resistente è una OSS impiegata presso una cooperativa. Dalla documentazione versata in atti e dalle indagini tributarie disposte in corso di causa, emerge una differenza nella capacità reddituale delle parti. Il ricorrente, infatti per l'anno 2021 dichiara redditi per € 13.197, nel 2022 per € 22.043 e per il 2023 un giro d'affari di € 89.354 mentre per il 2024 dichiara redditi da impresa per € 22.043 circa, mentre la resistente dichiara per il 2021 redditi per € 14.430, per il 2022 per € 18.478 e per il 2023 per € 19.531, 28. Inoltre, emerge che il ricorrente è titolare di un'auto tipo Land Rover oltre che di una moto, di rapporti con sette istituti di credito, oltre che di due beni immobili (casa familiare e garage), mentre la resistente è titolare di un'immobile, di un veicolo e di due rapporti con istituti di credito.
Orbene, tenendo conto dei dati forniti dalle parti, raccolti in corso di causa e dianzi richiamati, considerate le progressivamente crescenti esigenze dei figli ( 19 anni e 12 anni) in Per_1 Per_2 ragione della età e le modalità di frequentazione col padre, tenuto conto altresì dell'alloggio fornito dal padre, si ritiene equo porre a carico di quest'ultimo ai sensi dell'art. 337 ter c.c., l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, provvedendo a corrispondere anticipatamente a favore della madre la somma mensile di euro 300,00
4 -ovvero 150,00 per ciascun figlio- (ciò a far data dalla presente pronuncia, fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla corresponsione in ragione del 50% delle spese straordinarie come indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna.
Quanto invece alle spese del presente procedimento, ricorrono giustificati motivi, basati sulle domande svolte dalle parti e segnatamente sulla reciproca soccombenza, sull'esito del giudizio e sulla istruzione resasi necessaria, per compensarle interamente fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa da ei Parte_1 confronti di ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato nella Repubblica Parte_1 di SAN MARINO il 17/01/1960 e nata a Dahmani in [...] il CP_1
27/11/1971, unitisi in matrimonio a DE (Tunisia) il giorno 27/01/2005, con atto trascritto nel Comune di RIMINI nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune,
Atto n. 16, P. 2, S. C, anno 2005.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2 presso la madre, alla quale conseguentemente conferma l'assegnazione della casa ove la stessa convive col figlio minore sita a Rimini alla Via Lince n. 12 piano terra. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
3. Dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio liberamente previo accordo con la Per_2 madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del bambino ed almeno a fine settimana alternati;
Il padre potrà tenere con sé il figlio, portandolo anche all'estero, nel periodo natalizio dal 22 dicembre al 7 gennaio (in ogni caso, nelle vacanze natalizie); Nulla dispone rispetto alla figlia maggiorenne riguardo alle visite;
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4. Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli (12 anni) e (19 anni) versando Per_2 Per_1 alla madre la somma mensile di euro 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna;
5. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti;
6. Dichiara inammissibile la domanda sul pagamento delle rate dei mutui e delle spese per le utenze;
5 7. Compensa interamente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 20.03.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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