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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/05/2025, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4777\2020 RG in materia di risarcimento danni da sinistro stra- dale (appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 10.06.2020 n.
768), vertente tra
, c.f. con domicilio eletto in Poggiomarino (Na), Parte_1 C.F._1 alla via Nocelleto n. 5, nello studio dell'avv. Pasquale D'Anna, c.f. , C.F._2 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, appellante e
, p.iva in persona del suo legale rappresentante pro tempo- CP_1 P.IVA_1 re, con domicilio eletto in Napoli, al vico Tre Re a Toledo n. 60, nello studio dell'avv. Mi- lena Curto, c.f. che la rappresenta e difende giusta procura in atti, C.F._3 appellata nonché
, appellato contumace Controparte_2
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del giorno 11.02.2025.
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del giorno 11.02.2025 con i ter- mini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1- Il primo grado di giudizio. convenne in giudizio Parte_1 CP_3
, quale proprietario dell'autovettura Volkswagen Golf tg. CW568VY e la
[...] CP_1
, quale compagnia di assicurazione per la RCA, per sentire accertato il proprio diritto
[...] al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in Nocera In- feriore (Sa), in via Raffaele Pucci, il 13.03.2012, alle ore 14.20 circa, allorquando, nel
1 mentre transitava a bordo della propria bicicletta, fu tamponato dalla predetta autovettu- ra, il cui conducente, nel tentativo di sorpassarlo, lo scaraventò al suolo, provocandogli gravi lesioni.
Si costituì Eccepì in via pregiudiziale, la prescrizione del diritto al risarcimen- CP_1 to, la nullità e l'improponibilità della domanda;
nel merito, contestò la genuinità del sini- stro e concluse per il rigetto della domanda.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituì . Controparte_2
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 10.06.2020
n. 768, rigettò la domanda in quanto non provata, condannando al pa- Parte_1 gamento delle spese processuali.
In motivazione, il giudice di prime cure, respinte le eccezioni formulate dalla convenuta compagnia assicuratrice, ritenne generiche e lacunose le deposizioni testimoniali e, anche alla luce della espletata CTU medica, non provato il nesso di causalità tra l'evento e le le- sioni riportate.
2- L'appello di . L'appellante ha criticato la decisione del Tribunale, dolendosi Pt_1 dell'interpretazione e valutazione della prova testimoniale e della CTU medica, esponen- do, al riguardo:
-- che l'esito della prova testimoniale è del tutto conforme alla dinamica rappresentata nell'atto di citazione e dimostra i fatti rilevanti per l'accoglimento della domanda;
-- che dall'elaborato peritale d'ufficio non si evince alcuna dichiarazione di mancanza del nesso causale tra evento e lesioni;
-- che il CTU ha accertato e dichiarato i postumi invalidanti e ha quantificato le lesioni causate dal sinistro.
L'appellante ha così concluso: «A) in accoglimento della domanda di gravame (…), ri- formare e porre nel nulla la sentenza n. 772/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annun- ziata (…); B) accertare e dichiarare che la dichiarazione testimoniale resa dai testi escussi nel giudizio di primo grado non è generica, ma dalla stessa risultano provate tutte le cir- costanze di fatto indicate nell'atto di citazione di cui al giudizio di primo grado e risultano provati i fatti rilevanti per la decisione della causa e per l'accoglimento della domanda;
C) accertare e dichiarare che dalla consulenza medica di ufficio non si evince alcuna espres- sa dichiarazione di mancanza di nesso causale tra evento e lesioni;
D) accertare e dichia- rare il conducente dell'autovettura Volkswagen Golf tg. CW 568 VY, di proprietà del Sig.
e assicurata per la RCA con la , esclusivo respon- Controparte_2 Controparte_4 sabile del sinistro per cui è causa;
E) conseguentemente, condannare il Sig. CP_2
, in solido con la (…), o tra gli stessi chi di dovere, al risarci-
[...] Controparte_4 mento di tutti i danni subiti dal Sig. a seguito delle lesioni personali Parte_1 dallo stesso riportate nel sinistro de quo, danni che si quantificano, come da relazione del
CTU Dott. e con l'applicazione della tabella del Tribunale di Milano Persona_1
2 2024, nella somma di Euro 36.155,50, per le voci di seguito indicate: - Euro 30.118,00 a titolo di danno biologico pari al 10% - anni 18 alla data del sinistro -; - Euro 3.450,00 pa- ri a 30 giorni di ITT al 100%; - Euro 1.725,00 pari a 30 giorni di ITP al 50%; - Euro
862,50 pari a 30 giorni di ITP al 25%, per un TOTALE a favore del Sig. Parte_1 di Euro 36.155,50, oltre al rimborso di Euro 610,00 versato a titolo di spese al CTU, oltre interessi legali, nonché interessi compensativi, oppure, in via gradata, in quella diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto, comunque, nei limiti della somma di Euro 52.000,00;
F) condannare esso , in solido con la (…), o tra Controparte_2 Controparte_4 questi chi di dovere, al pagamento delle spese e competenze professionali del I° grado e del presente giudizio con attribuzione al deducente procuratore in quanto anticipatario».
3- Gli appellati. Si è costituita la , chiedendo rigettarsi il gravame, con CP_1 conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
Non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto Controparte_2 di appello eseguita a mezzo Ufficiale Giudiziario il 22.12.2020. Ne va perciò dichiarata la contumacia.
4- Le valutazioni della Corte. L'appello proposto da è infondato Parte_1 per le ragioni di seguito esposte.
Giova evidenziare che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che agisca per ottenere il risarcimento dei danni, provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante. Detto onere probatorio va assolto dal dan- neggiato in maniera particolarmente rigorosa, mediante adeguata dimostrazione sia dell'evento lesivo subito, sia dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente.
Nel caso in esame, gli unici mezzi di prova addotti da sono le deposi- Parte_1 zioni testimoniali e il modulo CAI.
Per quel che riguarda la dichiarazione contenuta nel modulo di constatazione amiche- vole del sinistro, che ha valore confessorio, essa è stata sottoscritta dal conducente
[...]
(estraneo al giudizio) e, secondo giurisprudenza consolidata, è opponibile Persona_2 all'assicuratore solo se resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del vei- colo assicurato e dunque litisconsorte necessario;
non anche dal mero conducente del veicolo, il quale è solo litisconsorte facoltativo (Cass. n. 8214 del 4.04.2013) sicché la sua dichiarazione vincola soltanto esso confitente, con la conseguenza che il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. (Cass ord. n. 3875 del 19.02.2014).
Va evidenziato, inoltre, che il modulo CAI è privo delle generalità dei “diversi” (così come sottoscritto nello stampato di constatazione amichevole) testimoni presenti sul luo- go del sinistro, ancor meno di quelli intimati poi nel giudizio di primo grado, che di per sé
3 non è motivo di rigetto della domanda, ma può essere liberamente valutato dal giudice quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi.
A riguardo delle deposizioni testimoniali, esse, come argomentato dal giudice di prime cure, non provano né il fatto costitutivo della domanda, né, tantomeno, consentono di ri- costruire la dinamica del sinistro.
Infatti, entrambe le testimoni, ed , che avevano già Testimone_1 Testimone_2 reso dichiarazioni testimoniali in altri giudizi per altri sinistri, affermano, in maniera del tutto inverosimile, di aver notato che il conducente dell'autovettura, avvicinatosi a Pt_2
[... ferito e dolorante al suolo, “con le ossa della spalla che fuoriuscivano”, si era premu- rato di informarlo su quale compagnia assicurasse l'autovettura investitrice, per poi allon- tanarsi, visto che vi erano presenti in loco alcuni amici della vittima accorsi e che si erano resi disponibili ad accompagnare al pronto soccorso. Pt_1
Ancora, la testimone alla guida della propria autovettura che mar- Testimone_1 ciava dietro la Volkswagen Golf investitrice, riesce, dalla sua posizione e in maniera stra- biliante, a identificare il genere maschile e l'età approssimativa del conducente, “ragazzo di circa 25-30 anni”, per poi confermare la diagnosi delle lesioni subite da : “è ve- Pt_1 ro, ha riportato lesioni quali frattura bi malleolare sx e lussazione gleno omerale dx”.
Quanto alla CTU medico legale, adeguate e convincenti risultano le perplessità emerse nell'elaborato peritale sviluppato dal dott. , il quale rileva che “non è Persona_1 possibile estrapolare la causa e le circostanze in cui vennero a realizzarsi le lesio- ni/menomazioni oggetto della richiesta risarcitoria da parte del ricorrente Parte_3
, disoccupato di anni 26 (4/03/1993). Anzi, dalla scarsa documentazione costituita
[...] solo dalle certificazioni elencate nel capitolo fatto e verbali tecnici agli atti emerge che nella cartella clinica n. 5201 sotto la voce anamnesi patologica prossima il sanitario del nosocomio di Nocera Inferiore riporta la seguente prosa: il paziente riferisce incidente della strada, non ricorda le modalità del trauma. Nulla, invece, è desumibile dal verbale di P.S. n. 6036”. Nelle note integrative il CTU precisa che “…dal verbale di P.S. n. 6036 non emergono la causa e le circostanze così come nella anamnesi patologica prossima di cui alla cartella clinica n. 5201 non vengono ricordate le modalità del trauma della strada ancorché non ci sia stato traumatismo del capo…”. Il CTU si limita poi ad una valutazione complessiva delle lesioni subite, senza escludere la compatibilità con altre possibili dina- miche. Giova sottolineare al riguardo che il giudice del merito può trarre elementi di con- vincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata di- sposta (Cass. n.25162 del 10.11.2020).
Non si può, infine, non evidenziare la straordinarietà di alcune circostanze connesse al caso in esame, come un ulteriore sinistro provocato dal conducente della Volkswagen
Golf tg. CW568VY, con dinamica similare e i molteplici incidenti occorsi nell'anno 2012
4 all'autovettura di proprietà di . Nel vigente ordinamento processuale, Controparte_2 improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi an- che su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire ele- menti di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. n.25162 del 10.11.2020).
In definitiva, sono tante e tali le incongruenze che non può dirsi fornita da Parte_3
, che ne aveva l'onere, la prova del fatto costitutivo della domanda.
[...]
L'appello va pertanto respinto.
5- Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022, tabella 12, scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, importi medi.
6- Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'ap- pello proposto da nei confronti di e av- Parte_1 CP_1 Controparte_2 verso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 22.05.2020 n. 772, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante , al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_1 delle spese processuali del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per compenso ed euro 1.498,65 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di di un ulteriore im- Parte_1 porto pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 13 maggio 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
5
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4777\2020 RG in materia di risarcimento danni da sinistro stra- dale (appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 10.06.2020 n.
768), vertente tra
, c.f. con domicilio eletto in Poggiomarino (Na), Parte_1 C.F._1 alla via Nocelleto n. 5, nello studio dell'avv. Pasquale D'Anna, c.f. , C.F._2 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, appellante e
, p.iva in persona del suo legale rappresentante pro tempo- CP_1 P.IVA_1 re, con domicilio eletto in Napoli, al vico Tre Re a Toledo n. 60, nello studio dell'avv. Mi- lena Curto, c.f. che la rappresenta e difende giusta procura in atti, C.F._3 appellata nonché
, appellato contumace Controparte_2
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del giorno 11.02.2025.
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del giorno 11.02.2025 con i ter- mini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1- Il primo grado di giudizio. convenne in giudizio Parte_1 CP_3
, quale proprietario dell'autovettura Volkswagen Golf tg. CW568VY e la
[...] CP_1
, quale compagnia di assicurazione per la RCA, per sentire accertato il proprio diritto
[...] al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in Nocera In- feriore (Sa), in via Raffaele Pucci, il 13.03.2012, alle ore 14.20 circa, allorquando, nel
1 mentre transitava a bordo della propria bicicletta, fu tamponato dalla predetta autovettu- ra, il cui conducente, nel tentativo di sorpassarlo, lo scaraventò al suolo, provocandogli gravi lesioni.
Si costituì Eccepì in via pregiudiziale, la prescrizione del diritto al risarcimen- CP_1 to, la nullità e l'improponibilità della domanda;
nel merito, contestò la genuinità del sini- stro e concluse per il rigetto della domanda.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituì . Controparte_2
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 10.06.2020
n. 768, rigettò la domanda in quanto non provata, condannando al pa- Parte_1 gamento delle spese processuali.
In motivazione, il giudice di prime cure, respinte le eccezioni formulate dalla convenuta compagnia assicuratrice, ritenne generiche e lacunose le deposizioni testimoniali e, anche alla luce della espletata CTU medica, non provato il nesso di causalità tra l'evento e le le- sioni riportate.
2- L'appello di . L'appellante ha criticato la decisione del Tribunale, dolendosi Pt_1 dell'interpretazione e valutazione della prova testimoniale e della CTU medica, esponen- do, al riguardo:
-- che l'esito della prova testimoniale è del tutto conforme alla dinamica rappresentata nell'atto di citazione e dimostra i fatti rilevanti per l'accoglimento della domanda;
-- che dall'elaborato peritale d'ufficio non si evince alcuna dichiarazione di mancanza del nesso causale tra evento e lesioni;
-- che il CTU ha accertato e dichiarato i postumi invalidanti e ha quantificato le lesioni causate dal sinistro.
L'appellante ha così concluso: «A) in accoglimento della domanda di gravame (…), ri- formare e porre nel nulla la sentenza n. 772/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annun- ziata (…); B) accertare e dichiarare che la dichiarazione testimoniale resa dai testi escussi nel giudizio di primo grado non è generica, ma dalla stessa risultano provate tutte le cir- costanze di fatto indicate nell'atto di citazione di cui al giudizio di primo grado e risultano provati i fatti rilevanti per la decisione della causa e per l'accoglimento della domanda;
C) accertare e dichiarare che dalla consulenza medica di ufficio non si evince alcuna espres- sa dichiarazione di mancanza di nesso causale tra evento e lesioni;
D) accertare e dichia- rare il conducente dell'autovettura Volkswagen Golf tg. CW 568 VY, di proprietà del Sig.
e assicurata per la RCA con la , esclusivo respon- Controparte_2 Controparte_4 sabile del sinistro per cui è causa;
E) conseguentemente, condannare il Sig. CP_2
, in solido con la (…), o tra gli stessi chi di dovere, al risarci-
[...] Controparte_4 mento di tutti i danni subiti dal Sig. a seguito delle lesioni personali Parte_1 dallo stesso riportate nel sinistro de quo, danni che si quantificano, come da relazione del
CTU Dott. e con l'applicazione della tabella del Tribunale di Milano Persona_1
2 2024, nella somma di Euro 36.155,50, per le voci di seguito indicate: - Euro 30.118,00 a titolo di danno biologico pari al 10% - anni 18 alla data del sinistro -; - Euro 3.450,00 pa- ri a 30 giorni di ITT al 100%; - Euro 1.725,00 pari a 30 giorni di ITP al 50%; - Euro
862,50 pari a 30 giorni di ITP al 25%, per un TOTALE a favore del Sig. Parte_1 di Euro 36.155,50, oltre al rimborso di Euro 610,00 versato a titolo di spese al CTU, oltre interessi legali, nonché interessi compensativi, oppure, in via gradata, in quella diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto, comunque, nei limiti della somma di Euro 52.000,00;
F) condannare esso , in solido con la (…), o tra Controparte_2 Controparte_4 questi chi di dovere, al pagamento delle spese e competenze professionali del I° grado e del presente giudizio con attribuzione al deducente procuratore in quanto anticipatario».
3- Gli appellati. Si è costituita la , chiedendo rigettarsi il gravame, con CP_1 conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
Non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto Controparte_2 di appello eseguita a mezzo Ufficiale Giudiziario il 22.12.2020. Ne va perciò dichiarata la contumacia.
4- Le valutazioni della Corte. L'appello proposto da è infondato Parte_1 per le ragioni di seguito esposte.
Giova evidenziare che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che agisca per ottenere il risarcimento dei danni, provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante. Detto onere probatorio va assolto dal dan- neggiato in maniera particolarmente rigorosa, mediante adeguata dimostrazione sia dell'evento lesivo subito, sia dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente.
Nel caso in esame, gli unici mezzi di prova addotti da sono le deposi- Parte_1 zioni testimoniali e il modulo CAI.
Per quel che riguarda la dichiarazione contenuta nel modulo di constatazione amiche- vole del sinistro, che ha valore confessorio, essa è stata sottoscritta dal conducente
[...]
(estraneo al giudizio) e, secondo giurisprudenza consolidata, è opponibile Persona_2 all'assicuratore solo se resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del vei- colo assicurato e dunque litisconsorte necessario;
non anche dal mero conducente del veicolo, il quale è solo litisconsorte facoltativo (Cass. n. 8214 del 4.04.2013) sicché la sua dichiarazione vincola soltanto esso confitente, con la conseguenza che il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. (Cass ord. n. 3875 del 19.02.2014).
Va evidenziato, inoltre, che il modulo CAI è privo delle generalità dei “diversi” (così come sottoscritto nello stampato di constatazione amichevole) testimoni presenti sul luo- go del sinistro, ancor meno di quelli intimati poi nel giudizio di primo grado, che di per sé
3 non è motivo di rigetto della domanda, ma può essere liberamente valutato dal giudice quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi.
A riguardo delle deposizioni testimoniali, esse, come argomentato dal giudice di prime cure, non provano né il fatto costitutivo della domanda, né, tantomeno, consentono di ri- costruire la dinamica del sinistro.
Infatti, entrambe le testimoni, ed , che avevano già Testimone_1 Testimone_2 reso dichiarazioni testimoniali in altri giudizi per altri sinistri, affermano, in maniera del tutto inverosimile, di aver notato che il conducente dell'autovettura, avvicinatosi a Pt_2
[... ferito e dolorante al suolo, “con le ossa della spalla che fuoriuscivano”, si era premu- rato di informarlo su quale compagnia assicurasse l'autovettura investitrice, per poi allon- tanarsi, visto che vi erano presenti in loco alcuni amici della vittima accorsi e che si erano resi disponibili ad accompagnare al pronto soccorso. Pt_1
Ancora, la testimone alla guida della propria autovettura che mar- Testimone_1 ciava dietro la Volkswagen Golf investitrice, riesce, dalla sua posizione e in maniera stra- biliante, a identificare il genere maschile e l'età approssimativa del conducente, “ragazzo di circa 25-30 anni”, per poi confermare la diagnosi delle lesioni subite da : “è ve- Pt_1 ro, ha riportato lesioni quali frattura bi malleolare sx e lussazione gleno omerale dx”.
Quanto alla CTU medico legale, adeguate e convincenti risultano le perplessità emerse nell'elaborato peritale sviluppato dal dott. , il quale rileva che “non è Persona_1 possibile estrapolare la causa e le circostanze in cui vennero a realizzarsi le lesio- ni/menomazioni oggetto della richiesta risarcitoria da parte del ricorrente Parte_3
, disoccupato di anni 26 (4/03/1993). Anzi, dalla scarsa documentazione costituita
[...] solo dalle certificazioni elencate nel capitolo fatto e verbali tecnici agli atti emerge che nella cartella clinica n. 5201 sotto la voce anamnesi patologica prossima il sanitario del nosocomio di Nocera Inferiore riporta la seguente prosa: il paziente riferisce incidente della strada, non ricorda le modalità del trauma. Nulla, invece, è desumibile dal verbale di P.S. n. 6036”. Nelle note integrative il CTU precisa che “…dal verbale di P.S. n. 6036 non emergono la causa e le circostanze così come nella anamnesi patologica prossima di cui alla cartella clinica n. 5201 non vengono ricordate le modalità del trauma della strada ancorché non ci sia stato traumatismo del capo…”. Il CTU si limita poi ad una valutazione complessiva delle lesioni subite, senza escludere la compatibilità con altre possibili dina- miche. Giova sottolineare al riguardo che il giudice del merito può trarre elementi di con- vincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata di- sposta (Cass. n.25162 del 10.11.2020).
Non si può, infine, non evidenziare la straordinarietà di alcune circostanze connesse al caso in esame, come un ulteriore sinistro provocato dal conducente della Volkswagen
Golf tg. CW568VY, con dinamica similare e i molteplici incidenti occorsi nell'anno 2012
4 all'autovettura di proprietà di . Nel vigente ordinamento processuale, Controparte_2 improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi an- che su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire ele- menti di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. n.25162 del 10.11.2020).
In definitiva, sono tante e tali le incongruenze che non può dirsi fornita da Parte_3
, che ne aveva l'onere, la prova del fatto costitutivo della domanda.
[...]
L'appello va pertanto respinto.
5- Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022, tabella 12, scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, importi medi.
6- Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'ap- pello proposto da nei confronti di e av- Parte_1 CP_1 Controparte_2 verso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 22.05.2020 n. 772, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante , al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_1 delle spese processuali del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per compenso ed euro 1.498,65 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di di un ulteriore im- Parte_1 porto pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 13 maggio 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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