Articolo 73 della Legge 25 luglio 1941, n. 934
Articolo 72Articolo 74
Versione
27 settembre 1941
Art. 73.

I salariati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali, alla entrata in vigore del presente Ordinamento, siano iscritti alla Cassa col contributo dell'Ente a norma dell'Ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 679, continuano a rimanervi iscritti, anche se le Istituzioni predette non raggiungano l'importo di entrate effettive ordinarie stabilito dal precedente articolo 14, fermo restando a carico dell'Ente l'obbligo del contributo di cui all'articolo 23.
L'obbligo stesso cessa se la rendita annua netta dell'Ente scenda al di sotto di lire cinquemila, salva agli interessati la facolta' di continuare nell'iscrizione ai sensi del precedente art. 20.


Entrata in vigore il 27 settembre 1941