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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 6195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6195 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4090/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 4090/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta in data 8.10.2025
TRA
, (c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Parte_2
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._1 Parte_3
), ( ) e C.F._2 Parte_4 CodiceFiscale_3
(c.f.: ), rappresentati e difesi, anche Parte_5 C.F._4 disgiuntamente tra loro, giusta procura ad lites a margine del presente ricorso, dagli avv.ti (c.f.: ) e Giovanni Testa Parte_4 C.F._5
(c.f.: , tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio C.F._6
Legale Testa in Napoli alla Via Kerbaker n. 55. TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Ricorrenti
E
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notar in Catanzaro 6.03.2020 rep. Persona_1
161.460, racc. 35.98, dall'avv. Giulia De Caridi (c.f.: ) C.F._7 dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Flavia Avallone in Napoli alla via Domenico Fontana n. 98.
Resistente
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 18.11.2020, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la perché, previo riconoscimento della sua Controparte_1 esclusiva responsabilità per l'esondazione del torrente Santa Domenica avvenuta tra il 23 ed il 25 gennaio 2017, venga condannata a risarcire, ai sensi dell'art. 2051 c.c., i danni subiti, nella misura complessiva di € 814.447,00, oltre interessi e rivalutazione, o – anche in via equitativa – la somma che risulterà all'esito dell'istruttoria. Hanno inoltre chiesto di condannare la a compiere tutti gli interventi volti a ripristinare l'efficienza idraulica CP_1 del torrente nonché a eseguire le opere necessarie di messa in sicurezza dell'intera area, “con particolare riferimento al tratto che attraversa la Cont proprietà di ” in agro di Crotone (cfr. pag. 19 del ricorso).
In punto di fatto hanno esposto che:
--la è un'impresa agricola Parte_1 che esercita l'attività ai sensi dell'art. 2135 c.c. su un'area di circa 160 ettari di terreni seminativi irrigui pianeggianti, siti nel Comune di Crotone (KR), località Passovecchio;
--“la superficie aziendale è delimitata, a ovest, con la linea di confine tra il
Comune di Scandale e il Comune di Crotone, a nord con la strada statale che conduce a Papanice, a est e sud da altri terreni di altre proprietà, ed è
_______________________________________________________________________ n. 4090/2020 r.g.a.c.c. Sentenza 2
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Calabria Parte_4 Parte_6 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
attraversata dal torrente Santa Domenica, le cui acque scendendo da monte Cont passano attraverso il Comune di Scandale, lambiscono i terreni di e confluiscono a valle nel torrente Passovecchio” (cfr. pag. 2 del ricorso);
--nel 2006 il di Scandale ha effettuato lavori di ripulitura ed CP_3 allargamento della sezione dell'alveo e di sagomatura del corso d'acqua limitatamente al tratto di propria competenza del torrente Santa Domenica al fine di mettere in sicurezza l'area;
--tali attività non hanno interessato il prosieguo dell'alveo sito nell'area del
Comune di Crotone, che attraversa i loro terreni e che, tuttora, si presenta totalmente privo di manutenzione;
--“il punto di congiunzione del torrente è posto sulla linea di confine tra il
Comune di Scandale e il Comune di Crotone e coincide esattamente con Cont l'inizio della proprietà di . In altri termini, le opere eseguite dal Comune di Scandale sull'alveo del torrente si sono interrotte proprio in prossimità Cont dell'inizio della proprietà di ove si trovano i terreni agricoli dalla stessa coltivati” (cfr. pag. 3 del ricorso).
--a seguito dei summenzionati lavori, “il deflusso delle acque è stato oltremodo agevolato nel tratto a monte, laddove si è provveduto ad allargare
l'alveo e ad effettuare le ulteriori opere di manutenzione, così acquisendo una notevole rapidità di caduta, mentre nel tratto a valle la discesa delle acque trova un improvviso restringimento per la diversa sezione dell'alveo, notevolmente più ristretta, e peraltro è invasa da vegetazione erbacea e arborea che non agevola il passaggio delle acque” (cfr. pag. 3 del ricorso);
--con lettera del 17.10.2006 informavano il di Crotone del pericolo CP_3 imminente di allagamenti e della necessità di un immediato intervento, ma l'Ente, con nota del 23.11.2006, rispondeva che la competenza in materia spettava alla Provincia di Crotone, la quale, a sua volta, informata con lettera del 1.12.2006 non forniva alcuna risposta né disponeva alcun intervento;
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, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
--nel periodo 2009-2011, a seguito di piogge, “in condizioni di assoluta Cont normalità”, il Torrente straripava allagando i campi di e danneggiando le colture presenti;
--tali danni furono oggetto del contenzioso innanzi al TRAP, conclusosi con sentenza n. 1587/2020 che ha accertato la responsabilità della CP_1
(cfr. pagg 4 e 2 del ricorso);
[...]
--negli anni a seguire nessuna azione di ripristino e manutenzione veniva intrapresa dagli Enti preposti e solo tra il 2011 e il 2012 la Provincia di
Crotone eseguiva minime opere limitatamente alla sponda sinistra del torrente
(ossia quella in prossimità dei terreni coltivati), cioè lavori di sistemazione del tratto in erosione per mezzo di gabbionate spondali, che, peraltro, anziché interessare l'intera area, si sono ben presto interrotti e non sono stati risolutivi
--nei giorni del 23-24-25 gennaio 2017 il torrente Santa Domenica è Cont nuovamente esondato allagando i terreni di , ove erano piantate colture di finocchi nell'ambito di un programma colturale definito con contratto di compartecipazione con un'impresa specializzata nella produzione, mentre in altre parti dell'azienda erano in preparazione, sempre in compartecipazione con un'impresa specializzata, i terreni per la coltura di angurie (cfr. pag. 5 del ricorso);
--segnatamente, l'acqua del torrente Santa Domenica proveniente a monte dal
Comune di Scandale, innanzi alla strozzatura determinatasi, a valle, per la limitata estensione dell'alveo, nel punto in cui entra nel Comune di Crotone, Cont coincidente con l'inizio della proprietà di , ha esondato invadendo i terreni per circa 25 ettari[Zone AN, AN1, F1, F3] con differenti livelli di danno (cf pagg.
4-5 del ricorso e pag. 6 della perizia del dott. agr. Per_2
;
[...]
--al tempo, “i terreni erano sottoposti alla coltura di finocchi (circa 10 ettari)
e in altre alla coltura di angurie presente su circa 5.50 ettari” (cf. pag. 5 del ricorso);
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, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_6 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
--la forza dell'acqua ha divelto l'impianto idrico e trasportato detriti, fango e sabbia sui terreni, distruggendo i miglioramenti fondiari apportati nel corso degli anni;
--i danni patiti sono la diretta conseguenza dell'allagamento dei terreni da parte del torrente a causa dell'assenza di interventi di messa in sicurezza dell'alveo nel tratto a valle del di Scandale, nonché dello stato di CP_3 incuria ed assenza di manutenzione dello stesso che, nel punto in cui attraversa i terreni di risultava invaso da vegetazione spontanea di CP_2 varia natura che ha bloccato il deflusso delle acque determinandone la tracimazione;
--a seguito dell'evento, hanno subito un danno considerevole che il perito incaricato identificava in “(i) un danno derivato dalla inondazione delle coltivazioni di finocchio, nonché un danno derivato dalla inondazione di una discreta porzione dei terreni all'interno dei quali era in avanzata fase di allestimento la coltura anticipata protetta dell'GU (pacciamatura del terreno con film in polietilene nero associata a piccolo tunnel in polietilene trasparente); (ii) danni diretti sul patrimonio;
(iii) danni derivati dall'abbattimento del valore del patrimonio, per un ammontare complessivo di euro 814.447,00” (cfr. pag. 6 del ricorso);
--ancora oggi il torrente è caratterizzato da una totale assenza di manutenzione e permane una condizione di insicurezza dell'intera area.
Gli istanti, rilevata la prevedibilità degli eventi sopra descritti e configurata la sussistenza in capo alla di responsabilità per omissione colposa CP_1 dell'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c., hanno esposto le seguenti richieste:
“a. danni alle colture agricole legati alle inondazioni che hanno interessato una area aziendale di 25 ettari e provocato la perdita della produzione su una superficie di circa 10 ettari, 7 a coltura di finocchi, e 3 in preparazione per nuove colture di angurie. Un danno che ha ad oggetto la perdita delle colture di finocchio, oltre alla perdita di 9400 piante di angurie ordinate e
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mai messe a dimora per lo stato dei terreni, e ulteriori materiali, nonché il mancato reddito1;
b. danni ai fondi agricoli: trattasi dei danni subiti per l'erosione dei terreni lungo la sponda del torrente e per la perdita dei miglioramenti fondiari
(impianto di irrigazione, pacciamatura, etc…);
c. costi per il ripristino dei terreni: costi sopportati per lo spurgo ed il ripristino del fosso posto nelle vicinanze del confine, e per ripristinare il normale stato di efficienza dei rimanenti fossi di scolo, e per rimuovere i detriti e materiale sabbioso e ogni ulteriore residuo trasportato dall'acqua dai terreni”.
Il CTP ha quantificato i danni in euro 126.000,00 per mancato reddito per la coltura del finocchio;
euro 52.110,00 per pregiudizi conseguenti alla preparazione della coltura dell'GU e al mancato raccolto delle stesse;
€
11.337,00 per lavori di pulitura e ripristino;
infine un danno da perdita di valore patrimoniale del complesso aziendale pari a euro 625.00,00 causato dalle frequenti esondazioni del torrente Santa Domenica.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno concluso chiedendo all'adito Tribunale di:
“- accertare e dichiarare che il sinistro subito nel gennaio 2017 dalla
[...]
, e/o dai IG.ri , in relazione Parte_8 Pt_1 ai fatti di causa è imputabile ex art. 2051 c.c. alla;
Controparte_1
- per l'effetto condannare la a risarcire alla Controparte_1 [...]
, e/o ai IG.ri , i danni Parte_8 Pt_1 conseguenti, che si quantificano nella misura sopra determinata, e quindi pari a euro 814.447,00, oltre interessi e rivalutazione, o – anche in via equitativa – in quella diversa somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
- e, inoltre, condannare la a compiere tutti gli interventi Controparte_1 per ripristinare l'efficienza idraulica del torrente Santa Domenica, nonché per porre in essere tutte le opere opportune e necessarie per mettere in sicurezza l'intera area, con particolare riferimento al tratto che attraversa la Cont proprietà di;
-con vittoria di spese, onorari, diritti ed accessori come per legge” (cfr. pagg.
19-20 del ricorso).
1.2. Con comparsa in data 27.10.2021 si è costituita la , la Controparte_1 quale preliminarmente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della
, in quanto “la società attrice assume di essere Parte_1 proprietaria, senza dimostrarne la titolarità” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione); ha contestato, inoltre, la propria legittimazione passiva, sostenendo che ai sensi dell'art. 3, comma 2 lett. a), della legge regionale della n. 34/2002 spettano alla le funzioni concernenti il concorso CP_1 CP_1 all'elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e alla loro attuazione, anche attraverso la cooperazione con gli Enti locali;
mentre la pulizia di fossi e scoli d'acqua che circondano i terreni suddetti e gli eventuali sbocchi di scolo dei collettori di bonifica, spettano, ex art. 10 del R.D. n.
523/1904, al nel caso in esame di Crotone;
ha poi evocato la CP_3 responsabilità degli attori ex art. 1227 c.c., per la mancata costruzione di opere a difesa dei propri beni.
Gradatamente, nel merito, ha eccepito l'eccezionalità dell'evento atmosferico che escluderebbe la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; ha poi dedotto l'inammissibilità della richiesta di parte attrice di condannare la
“a compiere tutti gli interventi per ripristinare l'efficienza idraulica CP_1 del torrente Santa Domenica, nonché per porre in essere tutte le opere opportune e necessarie per mettere in sicurezza l'intera area, con particolare Cont riferimento al tratto che attraversa la proprietà di ”; ha infine contestato la quantificazione dei danni per come formulata dai ricorrenti.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di:
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, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_6 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
“1) ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Società,
[…];
2) ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della CP_1
, e per l'effetto rigettare le domande [dei ricorrenti] …;
[...]
3) in ulteriore subordine dichiarare infondato l'atto di citazione per le ragioni suesposte e, comunque, nel merito, per l'effetto rigettare la domanda proposta da parte attrice nei confronti della ” (così pagine Controparte_1
7 e 8 della comparsa di costituzione)
1.3. Con ordinanza emessa all'esito della prima udienza del 7.03.2023, il
Giudice, rilevata una consistente carenza di allegazioni, ha onerato i ricorrenti di identificare e specificare “a) l'esatta denominazione e tipologia societaria di parte ricorrente;
b) l'identificazione delle particelle sulle quali si svolge
l'attività agricola;
c) l'indicazione di quelle interessate dall'alluvione in quanto concretamente invase dall'acqua, la loro distanza dagli alvei descritti in citazione e la loro consistenza ed estensione;
d) i relativi titoli di proprietà
o altri titoli che comprovino la legittimazione attiva della società istante, o semplicemente dei ricorrenti signori ” (cfr. pag. 2 dell'ordinanza) e Pt_1 di depositare in giudizio la relativa documentazione. Nel medesimo provvedimento è stato chiesto, altresì, di specificare in relazione al capo di prova testimoniale n. 6, formulato nelle note di trattazione scritta del
6.03.2023, “QUALE E QUANTA parte dei terreni allagati erano in preparazione per la messa a coltura delle angurie”, nonché “la quantità delle piantine di GU da mettere a dimora in terreno”; ha infine evidenziato Cont che il file .pdf denominato “doc. 3 elaborato grafico azienda ”, allegato al ricorso introduttivo, non risulta leggibile.
1.4. Nella nota depositata in data 18.05.2025 la Parte_1
ha chiarito che:
[...]
- la ragione sociale della ricorrente è Parte_1
” (cf dati relativi anche a codice fiscale e numero di iscrizione
[...]
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, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
al registro imprese) e svolge attività di impresa agricola, ai sensi dell'art. 2135
c.c.;
- la società è stata costituita a seguito di accordo verbale dai danti causa degli attuali soci, con denuncia di inizio attività in data 29.07.1979;
- in seguito, ai sensi dell'art. 8 d.p.r. n. 581/1995 e dell'art. 16, comma 6, d.l.
n. 185/2008 convertito con l. n. 2/2009, la società è stata iscritta, previa domanda sottoscritta da tutti i soci, dapprima, in data 9.4.1996, nella sezione speciale del registro tenuto presso la Camera di Commercio di Crotone riservata alle imprese agricole e, successivamente, a partire dal 23.10.2006, nella medesima sezione speciale con la qualifica di società semplice;
- la società non ha un atto costitutivo scritto, né un contratto sociale e regola i rapporti sociali in base alle disposizioni generali del Codice civile in materia di società semplici (artt. 2251 e ss.), ha la qualifica di imprenditore agricolo professionale (“IAP”) ed esercita, in modo continuativo, in forza di un contratto di affitto verbale, l'attività di impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. sui terreni di proprietà dei quattro soci , Parte_4 Pt_5
, , ;
[...] Parte_2 Parte_3
- l'insieme dei terreni costituisce il patrimonio aziendale della società come emerge dal fascicolo aziendale allegato in atti;
--le particelle dei terreni interessate dall'evento occorso tra il 23-25 gennaio
2017 sono le seguenti:
• Zona AN: F. 19, par. 14 e par. 15;
• Zona AN1: F.19, par. 14, par. 15 e par. 17;
• Zona F1: F. 19, par. 14, par. 15, par. 17, par. 18, par. 25;
• Zona F3: F. 19, par. 17, par. 18, par. 21, par. 22, par. 25, par. 8;
- la superficie agricola interessata dall'evento calamitoso è limitrofa all'argine del torrente con una distanza dall'alveo di circa 5 metri.
- l'evento del 2017, avendo cagionato ingenti danni ai terreni coltivati a finocchio e danneggiato il sistema di irrigazione che costituisce miglioramento fondiario, ha reso impossibile avviare la coltura estiva
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, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
attraverso la messa a dimora delle piantine di GU, già acquisite in misura tale da coprire l'intera superficie dei terreni de quibus, così come si evince dalle fatture allegate alla perizia del Dott. del 24.2.2017 (cfr. nota di Per_2 deposito del 18.05.25).
È stata depositata copia leggibile dell'elaborato grafico relativo all'azienda Cont
(doc. 21, precedente doc. 3 allegato al ricorso, in formato pdf)
1.5. All'esito di trattazione scritta del 7.03.2023, il giudice delegato, ritenuta superflua la CTU, ha ammesso la prova testimoniale richiesta dai ricorrenti, delegando ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale ordinario di Crotone per l'espletamento della stessa ed ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle note di trattazione rinviando alla successiva trattazione scritta del 2.04.2024, all'esito della quale, acquisita la prova delegata, ha rimesso la causa al collegio all'udienza dell' 8.01.2025, poi rinviata all'8.10.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 18.09.2025, acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta dei ricorrenti, il
Tribunale in data 8.10.2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Legittimazione attiva dei ricorrenti
La legittimazione attiva dei ricorrenti , Parte_2 Parte_3
, e , presupposto imprescindibile di
[...] Parte_4 Parte_5 un ipotetico danno alle colture e ai suoli agricoli coltivati, si ricava in via documentale dalle visure catastali (doc. 14, doc. 15, doc. 16, doc. 17) depositate in giudizio in data 18.05.2023 a seguito di richiesta di integrazione di questo Tribunale, dalle quali risulta quanto segue:
1. Terreni in comproprietà dei fratelli e : foglio 19, Pt_4 Parte_5 particelle n. 5, n. 16 AA, n. 16 AB, n. 16 AC, n. 17, n. 18, n. 26, n. 27, n .28
(doc. 14);
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, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_6 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
2. Terreni in proprietà di : foglio 19, particelle Parte_2
n. 13 AA, n. 13AB, n. 14, n. 15 (doc. 15);
3. Terreni in proprietà di : foglio 19, particelle n. 20, n. 21, Parte_3
n. 22 (doc. 16);
4. Terreni in comproprietà dei fratelli , , Parte_4 Parte_5
, : foglio 19, particelle n. 8, Parte_2 Parte_3
n. 12, n. 23, n. 24, n. 25 nonché foglio 23, particelle n. 2, sub. 1, n. 38, n. 255,
n. 794, n. 795, n. 802 (doc. 17).
Invero nelle note integrative fatte su richiesta del giudice di precisare la domanda, i ricorrenti dicono che i terreni interessati da esondazione sono quelli condotti in affitto dalla società che esercita in modo continuativo, in forza di un contratto verbale di affitto, l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135
c.c. sui terreni di proprietà di n. 4 soci, , , e Pt_4 Pt_5 Parte_2
. Pt_3
L'altra istante, , avente Parte_1 forma giuridica di società semplice, ha allegato di esercitare, “in modo continuativo, in forza di un contratto di affitto verbale, l'attività di impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. sui terreni di proprietà di n. 4 soci Sig.ri
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_2 Parte_3
” (cfr. pag. 2 della nota depositata in data 18.05.2023). Tuttavia, se
[...] ai fini della validità del contratto di affitto di fondo agrario è sufficiente la stipulazione in forma verbale, non rientrando detto negozio tra quelli ex art. 1350 c.c. per i quali è richiesta forma scritta ad substantiam, è altrettanto vero che sarebbe occorsa, per quanto qui rileva, la precisa allegazione del contenuto del presunto accordo verbale (controparti, durata del contratto, ripartizione degli oneri per spese impreviste e straordinarie), evidentemente assente nella descrizione e nella documentazione di parte.
La perizia del dottor agronomo nulla offre di Persona_3
Cont dirimente per l'individuazione del possesso a titolo di affitto della se non una generica affermazione secondo cui “gli appezzamenti di terreno
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oggetto di perizia ricadono all'interno delle particelle 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, del foglio 19” del NCT del comune di Crotone (cfr. pag. 2 della perizia del 24.02.2017).
Né alcuna utile indicazione, in tal senso, è possibile ricavare dalla perizia redatta dal prof. Ing. in atti, redatta nel procedimento n. Persona_4
3001/2015 svoltosi dinanzi a questo Tribunale, limitandosi anch'essa a ribadire le generiche affermazioni circa quanto appena riportato.
Deve, tuttavia, darsi atto della testimonianza di , il quale, Testimone_1
Cont alla domanda se sia “Vero che svolge da sempre e in modo continuativo
l'attività agricola sui terreni posti in Crotone località Passovecchio”, rispondendo positivamente, afferma che “Loro (cioè i fratelli , seppur Pt_1 il teste non si riferisce a loro né come soci di un'impresa esercitata collettivamente né quali titolari di impresa agricola svolta in forma individuale l'attività agricola) gestiscono quelli di Passovecchio” (cf deposizione del teste , verbale di udienza 18.09.2023); Testimone_1
Cont ma anche il testimone afferma che “è vero” che Testimone_2 svolge da sempre e in modo continuativo l'attività agricola sui terreni posti in
Crotone in località Passovecchio (cfr. la deposizione del teste Tes_2
verbale di udienza 18.09.2023). Queste dichiarazioni, rimaste vaghe
[...] sul ruolo imprenditoriale (titolari di imprese individuali o soltanto soci di fatto?) dei fratelli , dimostrano che la Società dei Pt_1 Parte_1
LL RO conduceva e, di fatto, coltivava il fondo agricolo, evenienza sufficiente per superare il difetto di prova del contratto di affitto ed a fondare la sua legittimazione attiva, pur rilevandosi l'erronea e confusa indicazione in perizia, nella quale i fondi danneggiati sono detti “in proprietà della società”.
3. Prova dell'allagamento e dei danni
Ciò posto, i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni provocati alle proprie colture, al fondo agricolo, ai miglioramenti fondiari, in primis
l'impianto di irrigazione, realizzati sullo stesso, derivanti dall'esondazione del torrente Santa Domenica avvenuta in data 23-24-25 gennaio 2017.
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La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c. secondo cui grava sull'attore la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente tenuto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. che richiama a sua volta “ex multis, Cass. Per_5
15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo
(ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello
Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nessun dubbio può esservi circa l'origine dell'allagamento.
La prova generica dell'allagamento delle coltivazioni in atto si evince dai rilievi fotografici allegati alla perizia di parte (allegati nn.
4-5 alla perizia), seppur deve rilevarsi che nemmeno le deposizioni rese dal teste
[...]
e consentono di stabilire quale e quanta Tes_1 Testimone_2 porzione di fondo coltivato fu interessata dall'allagamento (cf verbale di udienza del 18.09.2023).
In particolare, il teste dice: “andato a fare il primo Testimone_1 sopralluogo dopo l'alluvione … quella rappresentata [nella cartina siglata ed acquisita in atti] è la zona alluvionata, in realtà il fondo è molto più Cont ampio”; ha confermato, con la risposta: “Sì, è vero”, che i terreni erano coperti di detriti, fango e sabbia.
Il teste ha confermato che i fondi di causa sono stati oggetto di Tes_2 allagamenti causati dalla tracimazione del torrente di Santa Domenica per circa 25 ettari.
_______________________________________________________________________ n. 4090/2020 r.g.a.c.c. Sentenza 13
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
3.1. Peraltro, in senso sfavorevole alla eccezionalità dell'evento, che potrebbe escludere la responsabilità della deve osservarsi che la convenuta, CP_1 su cui grava il relativo onere probatorio, limitandosi ad una generica eccezione sul punto, nulla ha dimostrato di decisivo in ordine alla straordinarietà delle precipitazioni che avrebbe dato luogo all'esondazione del 23-24-25 gennaio 2017.
Né l'allegazione che i ricorrenti non abbiano predisposto le necessarie opere di difese è andata oltre un'affermazione, tra l'altro generica.
§§§
3.2. Per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal
Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
Nell'identificare – e quantificare – i danni, il perito di parte ha indicato varie voci di danno che devono essere esaminate una ad una.
Quanto al capo di domanda relativo ai danni alle colture agricole, i ricorrenti lamentano un danno derivato dalla inondazione delle coltivazioni di finocchio che la società agricola ha intrapreso in compartecipazione con la inoltre un danno derivato dalla inondazione di Parte_9 una discreta porzione dei terreni all'interno dei quali era in avanzata fase di allestimento la coltura anticipata protetta dell'GU, coltura anche questa condotta in compartecipazione con la (cfr. Parte_9 pag. 12 della perizia). In particolare, i danni riscontrati hanno interessato approssimativamente 10,00 ettari di terreno (circa 7,00 ettari di finocchio inondato in maniera irrecuperabile a metà ciclo di coltivazione nella Zona F1
+ circa 3,00 ettari, per i quali si era provveduto ad effettuare tutte le lavorazioni di preparazione del terreno, destinati alla coltivazione dell'GU anticipata nella Zona An1).
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, Parte_4 Parte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Oltre alla perdita della coltivazione di circa 7 ettari di finocchio danneggiato irrimediabilmente e all'impossibilità di portare a termine le colture, si rivendicano i costi per il ripristino dei terreni e dei fossi.
La quantificazione del danno subito, secondo la stima del perito di parte, equivale a € 126.000,00 (cfr. pagine 13-14 della perizia del dott. agr.
[...]
. Persona_3
Il capo di domanda in esame è infondato.
È d'uopo evidenziare che tra gli atti allegati alla perizia di parte risulta un
“contratto di compartecipazione stagionale per la coltivazione dei finocchi”
(cfr. pagine 25-29, allegato n. 2) con efficacia per il periodo dal 15.07.2016 al 28.02.2017, avente ad oggetto la coltivazione dei finocchi sulle particelle nn. 8, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28 di cui al Foglio 19 del NCT del
Comune di Crotone.
La nota depositata dai ricorrenti in data 18.05.2023, richiesta dal giudice delegato con ordinanza datata 20.04.2023, riporta solo genericamente che le coltivazioni di finocchio risultano impiantate (in alternanza con le colture di GU) nelle Zone AN, AN 1, F1 e F3.
Dal confronto del contenuto del contratto di compartecipazione con l'indicazione che si rinviene in perizia delle “zone”, come indicate nella nota di chiarimento, emerge la pressoché totale coincidenza delle particelle indicate in contratto, con quelle (certamente le particelle nn. 8, 15, 17, 18, 21,
25) che sarebbero state allagate in occasione degli eventi del presente giudizio.
Lo stesso perito di parte, ben consapevole della circostanza che la coltivazione è regolata da un contratto di compartecipazione, riporta che “la assieme alla compartecipante Parte_1 [...]
subisce i danni alle coltivazioni (per le tipologie Parte_10 di danno vds pagina 12 della perizia, articolate in base alla zona di riferimento).
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Infatti, nel contratto con oggetto “compartecipazione stagionale per la coltivazione di finocchi” di cui all'allegato n. 2 della relazione peritale, al punto 8 risulta stabilito che “la quota della produzione spettante alla società agricola viene pattuita e determinata in via forfettaria nella Parte_1 misura del 25%, cioè in € 8.375,00 i.v.a. compresa. Le parti prevedono, inoltre, che prescindendo dai risultati della produzione della coltura, i cui esiti e la cui responsabilità sono in capo alla , Pt_1 Parte_9 tale quota verrà riconosciuta in ogni caso alla società attrice. Cont Il contratto prosegue prevedendo che su richiesta di la Parte_9 si impegna ad acquistare la produzione futura pari appunto al 25%
[...] dell'intero raccolto, al prezzo di € 8.375,00; il prezzo di acquisto “è da ritenersi forfetario ed aleatorio e prescinde dai quantitativi e dalla qualità del prodotto che verrà raccolto”. Cont Il contratto prevede, ancora, che sia a carico della soltanto l'aratura, mentre sono a carico della “il costo della fornitura Parte_9 dell'acqua, la frangizollatura, la preparazione del letto di semina, lo spargimento del concime, il diserbo, il trapianto, l'irrigazione e l'eventuale costo del gasolio o dell'energia elettrica per il pompaggio dell'acqua, la fresatura, la sarchiatura, tutti gli eventuali trattamenti antiparassitari necessari, l'acquisto delle piantine dei concimi e degli anti antiparassitari, il diradamento la pulitura la raccolta del prodotto, con i relativi integrali oneri della manodopera”. Cont Il contenuto del contratto è inequivoco nel senso di garantire a un guadagno certo e predeterminato, perfino per il caso di perdita del raccolto e nel porre, di contro, a carico della oltre a tutte le attività Parte_9 prodromiche e preparatorie della coltivazione, anche il rischio della sua eventuale perdita.
Nulla, pertanto, può riconoscersi agli attori a titolo di risarcimento del danno per la perdita del raccolto di finocchi, non essendo nemmeno indicato quale
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sarebbe il danno ulteriore e non preventivato rispetto al prezzo pattuito in contratto per il prodotto coltivato e certamente pagato dalla Parte_9
Gli ulteriori danni al fondo ed alla coltivazione sono così individuati:
-- perdita di materiali (concime di fondo, manichetta per irrigazione a goccia, film in p.e. nero forato) e delle opere per l'allestimento della coltura anticipata protetta dell'GU per un importo di € 3.330,00;
--nell'attività di asportazione della manichetta per irrigazione a goccia e del film in p.e. nero già in opera, ormai inutilizzabili, per € 1.050,00;
--nell'opera di asportazione dei detriti trasportati dall'onda di piena e di ripristino del precedente profilo superficiale per un ammontare di € 960,00;
--nelle spese di reimpianto necessarie per avviare nuovamente la coltura di GU sulle superficie allagate per un valore di € 3.330,00;
--nel minor introito/ettaro per coltura ritardata di GU per un ammontare di € 37.800,00 (in particolare per questa voce si legge a pagina 16 della perizia di parte: “Dalla visione delle fatture relative alla commercializzazione dell'GU, emesse negli ultimi due anni dalla nostra azienda compartecipante, si evince che il prodotto precoce, quello che si vende tra il
5 ed il 25 giugno, spunta quotazioni medie che si attestano intorno a €
0,42/kg, per contro, il prodotto che si vende in un periodo compreso tra il 5 ed il 25 luglio (periodo di raccolta stimato per l'GU piantata in ritardo nella superficie allagata della Zona An1), spunta quotazioni medie € 0,22/kg.
Pertanto, considerando una produzione commerciale media di prima scelta pari a 600 q.li/ha., avremo che: 600 q.li X € 42,00/q.le = € 25200,00;
25200,00 - € 8000,00 (spese coltivazione) = € 17800,00; 600 q.li X €
22,00/q.le = € 13200,00; € 13200,00 - € 8000,00 (spese coltivazione) = €
5200,00; € 17800,00 - € 5200,00 = 12600,00 (minore introito/ettaro per coltura ritardata); € 12600,00 X 3,00 ha. = 37.800,00 (minore introito riferito ai 3,00 ha. Zona An 1)”;
--nella perdita di 9.400 piante di GU innestata ordinate in data
29.11.2016, “per le quali non si potrà effettuare la messa a dimora a causa
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della mancanza di superfici disponibili ad accogliere la coltura programmata” per un importo di € 5.640,00.
La quantificazione complessiva delle summenzionate voci di danno ammonta ad € 52.110,00 (vds. pagine 14-16 della perizia del dott. agr. Persona_3
.
[...]
Tale quantificazione – in quanto non provata - non può essere pienamente condivisa.
Dalla lettura della perizia emerge che le attività descritte non erano state ancora eseguite ai tempi della redazione peritale, ma che erano solo astrattamente programmate e, soprattutto, non vi era e non vi è prova documentale che siano state fatte.
Per quanto riguarda l'attività di asportazione della manichetta per irrigazione a goccia e del film in p.e. nero ormai inutilizzabili, che trovano conferma nelle dichiarazioni dei testi e (cf. capo n. 9) e per l'asportazione dei detriti trasportati dall'onda di piena e di ripristino del precedente profilo superficiale, quest'ultima resa verosimile dal fatto in sé dell'allagamento, tenuto conto che non è nota l'effettiva quantità del materiale perso e da sostituire e che non vi è nessuna prova documentale delle relative spese occorse, può riconoscersi in via meramente equitativa l'importo di € 2.000,00.
Per quanto riguarda poi le piantine di GU, quantificate in 9.400 e mai piantate, non è sufficiente la dichiarazione del teste che si limita a Tes_1
“presumere” e ad “immaginare” che le piante siano state “buttate” comunque
“non utilizzate altrove”; l'altro teste ha detto che non Testimone_2 sapeva quante erano le piantine, non occupandosi egli direttamente degli acquisti.
A parte le dichiarazioni del teste , che si sostanziano in una mera Tes_1 congettura personale, è dirimente il fatto che dall'esame degli allegati alla relazione peritale (All. n. 14) risulta che le piantine di cui ci si occupa sono state ordinate in data 29.11.2016 con consegna prevista il 28.02.2017, cioè
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per una data che è successiva di oltre un mese rispetto agli eventi esondativi in questione.
Nulla, pertanto, può riconoscersi né per la perdita delle piante di GU mai messe a dimora.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno subito per il minor introito reddituale per coltura ritardata di GU (per un ammontare di € 37.800,00), si tratta di una tipica richiesta per danno da lucro cessante, per la quale deve considerarsi che secondo consolidata interpretazione “il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi sul piano ipotetico dell'astratta possibilità di lucro bensì deve muovere da una situazione concreta e consenta di ritenere fondata e attendibile questa possibilità” (ex multis da ultimo Cass. III Sez. sent. n. 8758 2.4.2025 est. Positano).
Il principio testé richiamato, applicato alla fattispecie che occupa, richiede, ai fini di verificare l'esistenza di una “situazione concreta” che renda “fondata e attendibile” l'evenienza del lucro cessante, che vi sia l'indicazione,
l'esistenza effettiva, quindi la prova, di un'attività redditizia preesistente, la cui redditività è risultata ridotta o annullata dall'evento pregiudizievole.
Detta prova è del tutto carente, trattandosi di un “minor reddito” che, per il volume d'affari che la richiesta di risarcimento presuppone, non poteva che dimostrarsi documentalmente mediante il semplice raffronto tra i documenti contabili che attestano il reddito dell'anno precedente e quello dell'anno interessato da alluvione.
Solo per completezza di esame dei documenti, si evidenzia che non sono affatto sufficienti a dare la relativa prova le fatture che riportano il prezzo a chilo della vendita della zucca nel 2016, fatture che, oltre a non dimostrare di per sé i pagamenti, non sono affatto prova della comparazione necessaria tra i redditi del 2017 e quelli degli anni precedenti e successivi, e che, peraltro, risultano emesse non dalla ricorrente ma dalla compartecipante [...]
Parte_9
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Quanto ai danni diretti ed immediati sul patrimonio, essi si identificano con
“le spese che la dovrà sostenere per realizzare Parte_1
i lavori di ripristino e spurgo dei fossi aziendali, intasati e danneggiati dalla risalita delle acque di piena provenienti dal Fosso S. Domenica” nonché con
“quelle che sarà necessario affrontare per l'effettuazione dei lavori di asportazione detriti e terreno in eccesso, di livellamento superficiale e razionalizzaizone delle pendenze” (cfr. pag. 17 della perizia del dott. agr.
. I danni si assumono pari ad € 11.337,00 (a pagine Persona_3
17-18 della perizia del dott. agr. si legge: “Per il Persona_3 ripristino fossi sarà necessario fare ricorso ad una ditta specializzata esterna
e si stima che […] la spesa da sostenere sarà pari ad € 5.000,00 circa. Per la rimozione dei detriti di varia natura […] e depositati sui terreni, si ritiene opportuno l'impiego di una trattrice fornita di pala caricatrice, trattrice abbinata a rimorchio, con rispettivi operatori, per 3 giornate lavorative:
Trattrice con pala (compreso operatore) 3gg. X 8 ore X € 50,00/ora = €
1200,00; Trattrice con rimorchio (compreso operatore) 3gg. X 8 ore X €
38,00/ora = € 912,00.
Per i lavori di livellamento superficiale e razionalizzazione delle pendenze
[…] sulla superficie di Ha. 16,00, si stima sia necessario il lavoro di macchina cingolata aziendale munita di lama, per un totale di 65 ore:
Macchina cingolata az. (compreso operatore) 65 ore X € 65/ora = € 4225,00
(cfr. pag. 17 della perizia del dott. agr. . Persona_3
È più che probabile che l'allagamento abbia reso necessarie opere di pulizia e ripristino.
Tuttavia, la quantificazione appare indimostrata e anzi smentita dalla prova testimoniale.
In primo luogo, pur evocandosi lavori altamente specialistici, da farsi con l'uso di macchinari specializzati e con l'ausilio di altrettanto specializzata mano d'opera esterna (“trattrice fornita di pala caricatrice, trattrice abbinata
a rimorchio, con rispettivi operatori- il lavoro di macchina cingolata
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aziendale munita di lama, per un totale di 65 ore”), non vi è nessuna, neanche minima, prova documentale dell'effettivo impiego di mezzi, operai ed imprese esterne e specializzate;
il che è tanto più inspiegabile se si considera il tempo trascorso dall'allagamento.
A riprova della infondatezza del capo di domanda in esame, vi sono le dichiarazioni del teste , che per il ripristino dei fossi di scolo e la Tes_3 rimozione dei detriti ha detto che sono stati fatti “in economia”.
Anche il teste nel riferire delle opere di rifacimento dei fossi di scolo Tes_2
e della pulizia del fondo ha dichiarato: “i lavori sono stati fatti con i mezzi nostri”.
In conclusione, per i danni connessi alle spese necessarie al ripristino dei fossi, per la rimozione dei detriti e per i lavori di livellamento superficiale e razionalizzazione delle pendenze, attesa la prova che siano stati eseguiti in economia da parte ricorrente, devono essere determinati in via equitativa nella somma di € 5.000,00.
Per quanto concerne i danni dall'abbattimento del valore del patrimonio consistenti nel fatto che “le ampie porzioni di pianura (circa 25 ettari) […] sistematicamente vengono inondate, ogni qualvolta si verificano eventi piovosi” e che i terreni “non sono più in grado di fornire reddito, né attraverso la diretta coltivazione della proprietà, né facendo ricorso a diverse forme di compartecipazione, né attraverso l'acquisizione di canoni d'affitto
[…]” (vds pagine 18-19 della perizia del dott. agr. , Persona_3 si tratta di allegazioni del tutto indimostrate, non essendo stato depositato nulla, nessun documento circa la maggiore o minore redditività dell'azienda agricola negli anni e nulla emergendo a riguardo dalla prova testimoniale.
3.2.1. In conclusione, tenuto conto dei danni come accertati, per l'attività di asportazione della manichetta per irrigazione a goccia e del film in p.e. nero ormai inutilizzabili, per l'asportazione dei detriti trasportati dall'onda di piena e di ripristino del precedente profilo superficiale, quantificati in via equitativa in € 2.000,00, nonché dei danni per le opere occorse per il ripristino dei fossi,
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per la rimozione dei detriti e per i lavori di livellamento superficiale e razionalizzazione delle pendenze, determinati sempre in via equitativa nella somma di € 5.000,00 il risarcimento spettante è pari complessivamente ad euro 7.000,00.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
§§§
4. La legittimazione passiva
Di tale importo deve certamente rispondere la , essendo da Controparte_1 ritenere infondata l'eccezione di carenza di legittimazione dalla stessa sollevata in comparsa.
L'art. 88 della legge regionale della 12 agosto 2002, n. 34 Controparte_1
(concernente il riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) ha previsto che “alle Province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti: a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;
b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;
c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;
d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni
e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento
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che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai rr.dd. 523/ 1904, 2669/1937 e 1775/1933; e) realizzazione delle dighe non riservate al Registro Italiano Dighe (R.I.D.) ai sensi dell'art. 91, comma 1,
d.lgs. 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;
f) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso: concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le Province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;
g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le Province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa”. Inoltre, ai sensi dell'art. 18 della medesima legge, “la Giunta regionale, con apposite deliberazioni e a seguito dell'acquisizione del parere della Conferenza Regione Autonomie locali di cui all'articolo 8, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali idonee a garantire una congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, tenendo conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli Enti locali e nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alla Regione” e soprattutto che “la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali è fissata nelle suddette deliberazioni della Giunta regionale e, di regola, coincide con
l'effettivo trasferimento agli stessi Enti delle risorse di cui al precedente comma 1”.
Va ancora ricordato che, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla
L. n. 56/2014 e dalla L.R. n. 14 del 22/06/2015, le competenze di cui al citato art. 88 della legge regionale della 12 agosto 2002, n. 34 Controparte_1 sono state ritrasferite alla Regione, ad eccezione della Provincia di
[...]
Parte_11
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, Parte_4 Parte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
(diventata Città Metropolitana), che le ha conservate. In conclusione, CP_1 mediante la L.R. n. 34/2002, la L.R. n.1/2006 e la Delibera di G.R. n. 194 del
20.03.2006, è stato attuato il trasferimento delle competenze alle
Amministrazioni Provinciali, divenuto stabile solo per la città metropolitana di Reggio Calabria.
Si tratta peraltro di conclusione fatta propria anche dalla Suprema Corte (v.
Cassazione civile, Sez. Un., 26/08/2019, n. 21690, per la quale “Per effetto della l.r. n. 34 del 2002 e della delibera della Giunta regionale CP_1 dell'11 novembre 2005, alla data del 1° gennaio 2006 era stato trasferito alla
l'effettivo esercizio delle funzioni di gestione, cura e Parte_12 manutenzione dei corsi d'acqua insistenti sul territorio della Provincia medesima, con conseguente legittimazione passiva di questo ente territoriale in relazione alle domande di risarcimento del danno per fatti verificatisi successivamente (nella specie, tuttavia, trattandosi di ipotesi riguardante la
- e non Reggio Calabria, per la quale opera Parte_12
l'eccezione derivante dalla normativa regionale sopra menzionata – la Corte ha precisato che “a seguito della riassunzione delle predette funzioni da parte della e del subentro di quest'ultima nei rapporti attivi e passivi CP_1 in corso, ai sensi degli artt.1 della l.r. Calabria n. 14 del 2015 e 1 della l. n.
56 del 2014, si è determinato, in relazione ai processi pendenti, un fenomeno successorio regolato dall'art.111 c.p.c., nel quale al trasferimento del rapporto controverso non si è accompagnata l'estinzione per qualsiasi causa dell'ente trasferente, cui dunque deve riconoscersi la conservazione della qualità di parte e la titolarità dell'interesse alla proposizione dei mezzi di impugnazione, salva la possibilità di intervento volontario o la chiamata in causa dell'ente subentrante”).
La domanda risulta, quindi, correttamente proposta nei confronti della
, mentre l'eventuale responsabilità solidale della Provincia Controparte_1 di Crotone – verso cui nessuna domanda risulta formulata - non determina un litisconsorzio necessario.
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, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_6 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quanto al Comune vale sul punto il disposto dell'art. 89 della Legge
Regionale n. 34 del 2002, il quale prevede che:
“1. Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti: a) la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal r.d.
523/1904 e dal r.d. 2669/1937, l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua; b) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 in materia di tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;
c) l'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica;
d) l'approvvigionamento idrico di emergenza;
e) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari, nonché l'intervento in caso di inadempienza dei predetti obblighi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.
3. I Comuni concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale.
4. Qualora i corsi d'acqua superficiali e i laghi naturali interessino il territorio di più
Comuni, le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate dai Comuni in forma associata.”
La principale competenza del Comune di Crotone è dalla legge regionale prevista alla lettera c dell'art. 89: competenza in materia di piccola manutenzione e di polizia idraulica.
Nel caso di specie, tuttavia, nessuna domanda che abbia ad oggetto le attività di piccola manutenzione o le ulteriori attività di governo delle acque da svolgere a cura del risulta formulata. CP_3
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5. La richiesta di condanna ad un facere
Infine, è da respingere la domanda di condanna della “all'adozione CP_1 di tutti gli interventi necessari ad eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità, mettendo in sicurezza la zona dall'evidente rischio idrogeologico”, in difetto di una programmazione già nota e predeterminata della che riguarderà non solo la proprietà di causa ma l'intera zona CP_1
e che coinvolgerà risalenti questioni, alcune delle quali non sono oggetto di domanda.
Dunque, la dovrà adottare scelte di tutela del demanio e di generale CP_1 governo delle acque pubbliche, anche al fine di predisporre interventi di manutenzione adeguati e risolutivi: si tratta di opzioni che chiamano in gioco i suoi poteri autoritativi.
È noto che la P.A. può essere condannata non solo al risarcimento del danno, ma anche al “facere” necessario ad eliminare o ridurre le conseguenze lesive di sue condotte pregiudizievoli per i diritti dei privati, ma solo se le richieste dei privati non investono – di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al principio del “neminem laedere” (cfr. Cass.
Sez. 3, sent. n. 14209 del 23/05/2023, est. . Per_6
Nel caso che occupa, non è in questione l'omissione di una mera attività materiale;
pertanto, il capo di domanda è respinto.
6. Sulle spese di lite
La reciproca soccombenza, in particolare la notevolissima riduzione dell'importo richiesto dall'istante, costituisce ragione grave per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4090/2020 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da
[...]
, , Parte_1 Parte_2
_______________________________________________________________________ n. 4090/2020 r.g.a.c.c. Sentenza 26
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_6 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
, , nei confronti della Parte_3 Parte_4 Parte_5
e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in Controparte_1 CP_1 favore dei ricorrenti, dell'importo complessivo di euro 7.000,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (25.1.2017) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli addì 8.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
_______________________________________________________________________ n. 4090/2020 r.g.a.c.c. Sentenza 27
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, i danni riscontrati hanno interessato circa 10,00 ettari di terreno: circa 7,00 ettari di finocchio inondato in maniera irrecuperabile a metà ciclo di coltivazione nella Zona F1 + circa 3,00 ettari, per i quali si era provveduto ad effettuare tutte le lavorazioni di preparazione del terreno, destinati alla coltivazione dell'GU anticipata nella Zona An1 (cfr. pagg. 12 ss. della perizia). _______________________________________________________________________ n. 4090/2020 r.g.a.c.c. Sentenza 6
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 4090/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta in data 8.10.2025
TRA
, (c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Parte_2
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._1 Parte_3
), ( ) e C.F._2 Parte_4 CodiceFiscale_3
(c.f.: ), rappresentati e difesi, anche Parte_5 C.F._4 disgiuntamente tra loro, giusta procura ad lites a margine del presente ricorso, dagli avv.ti (c.f.: ) e Giovanni Testa Parte_4 C.F._5
(c.f.: , tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio C.F._6
Legale Testa in Napoli alla Via Kerbaker n. 55. TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Ricorrenti
E
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notar in Catanzaro 6.03.2020 rep. Persona_1
161.460, racc. 35.98, dall'avv. Giulia De Caridi (c.f.: ) C.F._7 dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Flavia Avallone in Napoli alla via Domenico Fontana n. 98.
Resistente
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 18.11.2020, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la perché, previo riconoscimento della sua Controparte_1 esclusiva responsabilità per l'esondazione del torrente Santa Domenica avvenuta tra il 23 ed il 25 gennaio 2017, venga condannata a risarcire, ai sensi dell'art. 2051 c.c., i danni subiti, nella misura complessiva di € 814.447,00, oltre interessi e rivalutazione, o – anche in via equitativa – la somma che risulterà all'esito dell'istruttoria. Hanno inoltre chiesto di condannare la a compiere tutti gli interventi volti a ripristinare l'efficienza idraulica CP_1 del torrente nonché a eseguire le opere necessarie di messa in sicurezza dell'intera area, “con particolare riferimento al tratto che attraversa la Cont proprietà di ” in agro di Crotone (cfr. pag. 19 del ricorso).
In punto di fatto hanno esposto che:
--la è un'impresa agricola Parte_1 che esercita l'attività ai sensi dell'art. 2135 c.c. su un'area di circa 160 ettari di terreni seminativi irrigui pianeggianti, siti nel Comune di Crotone (KR), località Passovecchio;
--“la superficie aziendale è delimitata, a ovest, con la linea di confine tra il
Comune di Scandale e il Comune di Crotone, a nord con la strada statale che conduce a Papanice, a est e sud da altri terreni di altre proprietà, ed è
_______________________________________________________________________ n. 4090/2020 r.g.a.c.c. Sentenza 2
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Calabria Parte_4 Parte_6 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
attraversata dal torrente Santa Domenica, le cui acque scendendo da monte Cont passano attraverso il Comune di Scandale, lambiscono i terreni di e confluiscono a valle nel torrente Passovecchio” (cfr. pag. 2 del ricorso);
--nel 2006 il di Scandale ha effettuato lavori di ripulitura ed CP_3 allargamento della sezione dell'alveo e di sagomatura del corso d'acqua limitatamente al tratto di propria competenza del torrente Santa Domenica al fine di mettere in sicurezza l'area;
--tali attività non hanno interessato il prosieguo dell'alveo sito nell'area del
Comune di Crotone, che attraversa i loro terreni e che, tuttora, si presenta totalmente privo di manutenzione;
--“il punto di congiunzione del torrente è posto sulla linea di confine tra il
Comune di Scandale e il Comune di Crotone e coincide esattamente con Cont l'inizio della proprietà di . In altri termini, le opere eseguite dal Comune di Scandale sull'alveo del torrente si sono interrotte proprio in prossimità Cont dell'inizio della proprietà di ove si trovano i terreni agricoli dalla stessa coltivati” (cfr. pag. 3 del ricorso).
--a seguito dei summenzionati lavori, “il deflusso delle acque è stato oltremodo agevolato nel tratto a monte, laddove si è provveduto ad allargare
l'alveo e ad effettuare le ulteriori opere di manutenzione, così acquisendo una notevole rapidità di caduta, mentre nel tratto a valle la discesa delle acque trova un improvviso restringimento per la diversa sezione dell'alveo, notevolmente più ristretta, e peraltro è invasa da vegetazione erbacea e arborea che non agevola il passaggio delle acque” (cfr. pag. 3 del ricorso);
--con lettera del 17.10.2006 informavano il di Crotone del pericolo CP_3 imminente di allagamenti e della necessità di un immediato intervento, ma l'Ente, con nota del 23.11.2006, rispondeva che la competenza in materia spettava alla Provincia di Crotone, la quale, a sua volta, informata con lettera del 1.12.2006 non forniva alcuna risposta né disponeva alcun intervento;
_______________________________________________________________________ n. 4090/2020 r.g.a.c.c. Sentenza 3
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
--nel periodo 2009-2011, a seguito di piogge, “in condizioni di assoluta Cont normalità”, il Torrente straripava allagando i campi di e danneggiando le colture presenti;
--tali danni furono oggetto del contenzioso innanzi al TRAP, conclusosi con sentenza n. 1587/2020 che ha accertato la responsabilità della CP_1
(cfr. pagg 4 e 2 del ricorso);
[...]
--negli anni a seguire nessuna azione di ripristino e manutenzione veniva intrapresa dagli Enti preposti e solo tra il 2011 e il 2012 la Provincia di
Crotone eseguiva minime opere limitatamente alla sponda sinistra del torrente
(ossia quella in prossimità dei terreni coltivati), cioè lavori di sistemazione del tratto in erosione per mezzo di gabbionate spondali, che, peraltro, anziché interessare l'intera area, si sono ben presto interrotti e non sono stati risolutivi
--nei giorni del 23-24-25 gennaio 2017 il torrente Santa Domenica è Cont nuovamente esondato allagando i terreni di , ove erano piantate colture di finocchi nell'ambito di un programma colturale definito con contratto di compartecipazione con un'impresa specializzata nella produzione, mentre in altre parti dell'azienda erano in preparazione, sempre in compartecipazione con un'impresa specializzata, i terreni per la coltura di angurie (cfr. pag. 5 del ricorso);
--segnatamente, l'acqua del torrente Santa Domenica proveniente a monte dal
Comune di Scandale, innanzi alla strozzatura determinatasi, a valle, per la limitata estensione dell'alveo, nel punto in cui entra nel Comune di Crotone, Cont coincidente con l'inizio della proprietà di , ha esondato invadendo i terreni per circa 25 ettari[Zone AN, AN1, F1, F3] con differenti livelli di danno (cf pagg.
4-5 del ricorso e pag. 6 della perizia del dott. agr. Per_2
;
[...]
--al tempo, “i terreni erano sottoposti alla coltura di finocchi (circa 10 ettari)
e in altre alla coltura di angurie presente su circa 5.50 ettari” (cf. pag. 5 del ricorso);
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, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_6 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
--la forza dell'acqua ha divelto l'impianto idrico e trasportato detriti, fango e sabbia sui terreni, distruggendo i miglioramenti fondiari apportati nel corso degli anni;
--i danni patiti sono la diretta conseguenza dell'allagamento dei terreni da parte del torrente a causa dell'assenza di interventi di messa in sicurezza dell'alveo nel tratto a valle del di Scandale, nonché dello stato di CP_3 incuria ed assenza di manutenzione dello stesso che, nel punto in cui attraversa i terreni di risultava invaso da vegetazione spontanea di CP_2 varia natura che ha bloccato il deflusso delle acque determinandone la tracimazione;
--a seguito dell'evento, hanno subito un danno considerevole che il perito incaricato identificava in “(i) un danno derivato dalla inondazione delle coltivazioni di finocchio, nonché un danno derivato dalla inondazione di una discreta porzione dei terreni all'interno dei quali era in avanzata fase di allestimento la coltura anticipata protetta dell'GU (pacciamatura del terreno con film in polietilene nero associata a piccolo tunnel in polietilene trasparente); (ii) danni diretti sul patrimonio;
(iii) danni derivati dall'abbattimento del valore del patrimonio, per un ammontare complessivo di euro 814.447,00” (cfr. pag. 6 del ricorso);
--ancora oggi il torrente è caratterizzato da una totale assenza di manutenzione e permane una condizione di insicurezza dell'intera area.
Gli istanti, rilevata la prevedibilità degli eventi sopra descritti e configurata la sussistenza in capo alla di responsabilità per omissione colposa CP_1 dell'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c., hanno esposto le seguenti richieste:
“a. danni alle colture agricole legati alle inondazioni che hanno interessato una area aziendale di 25 ettari e provocato la perdita della produzione su una superficie di circa 10 ettari, 7 a coltura di finocchi, e 3 in preparazione per nuove colture di angurie. Un danno che ha ad oggetto la perdita delle colture di finocchio, oltre alla perdita di 9400 piante di angurie ordinate e
_______________________________________________________________________ n. 4090/2020 r.g.a.c.c. Sentenza 5
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
mai messe a dimora per lo stato dei terreni, e ulteriori materiali, nonché il mancato reddito1;
b. danni ai fondi agricoli: trattasi dei danni subiti per l'erosione dei terreni lungo la sponda del torrente e per la perdita dei miglioramenti fondiari
(impianto di irrigazione, pacciamatura, etc…);
c. costi per il ripristino dei terreni: costi sopportati per lo spurgo ed il ripristino del fosso posto nelle vicinanze del confine, e per ripristinare il normale stato di efficienza dei rimanenti fossi di scolo, e per rimuovere i detriti e materiale sabbioso e ogni ulteriore residuo trasportato dall'acqua dai terreni”.
Il CTP ha quantificato i danni in euro 126.000,00 per mancato reddito per la coltura del finocchio;
euro 52.110,00 per pregiudizi conseguenti alla preparazione della coltura dell'GU e al mancato raccolto delle stesse;
€
11.337,00 per lavori di pulitura e ripristino;
infine un danno da perdita di valore patrimoniale del complesso aziendale pari a euro 625.00,00 causato dalle frequenti esondazioni del torrente Santa Domenica.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno concluso chiedendo all'adito Tribunale di:
“- accertare e dichiarare che il sinistro subito nel gennaio 2017 dalla
[...]
, e/o dai IG.ri , in relazione Parte_8 Pt_1 ai fatti di causa è imputabile ex art. 2051 c.c. alla;
Controparte_1
- per l'effetto condannare la a risarcire alla Controparte_1 [...]
, e/o ai IG.ri , i danni Parte_8 Pt_1 conseguenti, che si quantificano nella misura sopra determinata, e quindi pari a euro 814.447,00, oltre interessi e rivalutazione, o – anche in via equitativa – in quella diversa somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
- e, inoltre, condannare la a compiere tutti gli interventi Controparte_1 per ripristinare l'efficienza idraulica del torrente Santa Domenica, nonché per porre in essere tutte le opere opportune e necessarie per mettere in sicurezza l'intera area, con particolare riferimento al tratto che attraversa la Cont proprietà di;
-con vittoria di spese, onorari, diritti ed accessori come per legge” (cfr. pagg.
19-20 del ricorso).
1.2. Con comparsa in data 27.10.2021 si è costituita la , la Controparte_1 quale preliminarmente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della
, in quanto “la società attrice assume di essere Parte_1 proprietaria, senza dimostrarne la titolarità” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione); ha contestato, inoltre, la propria legittimazione passiva, sostenendo che ai sensi dell'art. 3, comma 2 lett. a), della legge regionale della n. 34/2002 spettano alla le funzioni concernenti il concorso CP_1 CP_1 all'elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e alla loro attuazione, anche attraverso la cooperazione con gli Enti locali;
mentre la pulizia di fossi e scoli d'acqua che circondano i terreni suddetti e gli eventuali sbocchi di scolo dei collettori di bonifica, spettano, ex art. 10 del R.D. n.
523/1904, al nel caso in esame di Crotone;
ha poi evocato la CP_3 responsabilità degli attori ex art. 1227 c.c., per la mancata costruzione di opere a difesa dei propri beni.
Gradatamente, nel merito, ha eccepito l'eccezionalità dell'evento atmosferico che escluderebbe la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; ha poi dedotto l'inammissibilità della richiesta di parte attrice di condannare la
“a compiere tutti gli interventi per ripristinare l'efficienza idraulica CP_1 del torrente Santa Domenica, nonché per porre in essere tutte le opere opportune e necessarie per mettere in sicurezza l'intera area, con particolare Cont riferimento al tratto che attraversa la proprietà di ”; ha infine contestato la quantificazione dei danni per come formulata dai ricorrenti.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di:
_______________________________________________________________________ n. 4090/2020 r.g.a.c.c. Sentenza 7
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_6 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
“1) ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Società,
[…];
2) ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della CP_1
, e per l'effetto rigettare le domande [dei ricorrenti] …;
[...]
3) in ulteriore subordine dichiarare infondato l'atto di citazione per le ragioni suesposte e, comunque, nel merito, per l'effetto rigettare la domanda proposta da parte attrice nei confronti della ” (così pagine Controparte_1
7 e 8 della comparsa di costituzione)
1.3. Con ordinanza emessa all'esito della prima udienza del 7.03.2023, il
Giudice, rilevata una consistente carenza di allegazioni, ha onerato i ricorrenti di identificare e specificare “a) l'esatta denominazione e tipologia societaria di parte ricorrente;
b) l'identificazione delle particelle sulle quali si svolge
l'attività agricola;
c) l'indicazione di quelle interessate dall'alluvione in quanto concretamente invase dall'acqua, la loro distanza dagli alvei descritti in citazione e la loro consistenza ed estensione;
d) i relativi titoli di proprietà
o altri titoli che comprovino la legittimazione attiva della società istante, o semplicemente dei ricorrenti signori ” (cfr. pag. 2 dell'ordinanza) e Pt_1 di depositare in giudizio la relativa documentazione. Nel medesimo provvedimento è stato chiesto, altresì, di specificare in relazione al capo di prova testimoniale n. 6, formulato nelle note di trattazione scritta del
6.03.2023, “QUALE E QUANTA parte dei terreni allagati erano in preparazione per la messa a coltura delle angurie”, nonché “la quantità delle piantine di GU da mettere a dimora in terreno”; ha infine evidenziato Cont che il file .pdf denominato “doc. 3 elaborato grafico azienda ”, allegato al ricorso introduttivo, non risulta leggibile.
1.4. Nella nota depositata in data 18.05.2025 la Parte_1
ha chiarito che:
[...]
- la ragione sociale della ricorrente è Parte_1
” (cf dati relativi anche a codice fiscale e numero di iscrizione
[...]
_______________________________________________________________________ n. 4090/2020 r.g.a.c.c. Sentenza 8
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
al registro imprese) e svolge attività di impresa agricola, ai sensi dell'art. 2135
c.c.;
- la società è stata costituita a seguito di accordo verbale dai danti causa degli attuali soci, con denuncia di inizio attività in data 29.07.1979;
- in seguito, ai sensi dell'art. 8 d.p.r. n. 581/1995 e dell'art. 16, comma 6, d.l.
n. 185/2008 convertito con l. n. 2/2009, la società è stata iscritta, previa domanda sottoscritta da tutti i soci, dapprima, in data 9.4.1996, nella sezione speciale del registro tenuto presso la Camera di Commercio di Crotone riservata alle imprese agricole e, successivamente, a partire dal 23.10.2006, nella medesima sezione speciale con la qualifica di società semplice;
- la società non ha un atto costitutivo scritto, né un contratto sociale e regola i rapporti sociali in base alle disposizioni generali del Codice civile in materia di società semplici (artt. 2251 e ss.), ha la qualifica di imprenditore agricolo professionale (“IAP”) ed esercita, in modo continuativo, in forza di un contratto di affitto verbale, l'attività di impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. sui terreni di proprietà dei quattro soci , Parte_4 Pt_5
, , ;
[...] Parte_2 Parte_3
- l'insieme dei terreni costituisce il patrimonio aziendale della società come emerge dal fascicolo aziendale allegato in atti;
--le particelle dei terreni interessate dall'evento occorso tra il 23-25 gennaio
2017 sono le seguenti:
• Zona AN: F. 19, par. 14 e par. 15;
• Zona AN1: F.19, par. 14, par. 15 e par. 17;
• Zona F1: F. 19, par. 14, par. 15, par. 17, par. 18, par. 25;
• Zona F3: F. 19, par. 17, par. 18, par. 21, par. 22, par. 25, par. 8;
- la superficie agricola interessata dall'evento calamitoso è limitrofa all'argine del torrente con una distanza dall'alveo di circa 5 metri.
- l'evento del 2017, avendo cagionato ingenti danni ai terreni coltivati a finocchio e danneggiato il sistema di irrigazione che costituisce miglioramento fondiario, ha reso impossibile avviare la coltura estiva
_______________________________________________________________________ n. 4090/2020 r.g.a.c.c. Sentenza 9
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
attraverso la messa a dimora delle piantine di GU, già acquisite in misura tale da coprire l'intera superficie dei terreni de quibus, così come si evince dalle fatture allegate alla perizia del Dott. del 24.2.2017 (cfr. nota di Per_2 deposito del 18.05.25).
È stata depositata copia leggibile dell'elaborato grafico relativo all'azienda Cont
(doc. 21, precedente doc. 3 allegato al ricorso, in formato pdf)
1.5. All'esito di trattazione scritta del 7.03.2023, il giudice delegato, ritenuta superflua la CTU, ha ammesso la prova testimoniale richiesta dai ricorrenti, delegando ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale ordinario di Crotone per l'espletamento della stessa ed ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle note di trattazione rinviando alla successiva trattazione scritta del 2.04.2024, all'esito della quale, acquisita la prova delegata, ha rimesso la causa al collegio all'udienza dell' 8.01.2025, poi rinviata all'8.10.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 18.09.2025, acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta dei ricorrenti, il
Tribunale in data 8.10.2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Legittimazione attiva dei ricorrenti
La legittimazione attiva dei ricorrenti , Parte_2 Parte_3
, e , presupposto imprescindibile di
[...] Parte_4 Parte_5 un ipotetico danno alle colture e ai suoli agricoli coltivati, si ricava in via documentale dalle visure catastali (doc. 14, doc. 15, doc. 16, doc. 17) depositate in giudizio in data 18.05.2023 a seguito di richiesta di integrazione di questo Tribunale, dalle quali risulta quanto segue:
1. Terreni in comproprietà dei fratelli e : foglio 19, Pt_4 Parte_5 particelle n. 5, n. 16 AA, n. 16 AB, n. 16 AC, n. 17, n. 18, n. 26, n. 27, n .28
(doc. 14);
_______________________________________________________________________ n. 4090/2020 r.g.a.c.c. Sentenza 10
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_6 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
2. Terreni in proprietà di : foglio 19, particelle Parte_2
n. 13 AA, n. 13AB, n. 14, n. 15 (doc. 15);
3. Terreni in proprietà di : foglio 19, particelle n. 20, n. 21, Parte_3
n. 22 (doc. 16);
4. Terreni in comproprietà dei fratelli , , Parte_4 Parte_5
, : foglio 19, particelle n. 8, Parte_2 Parte_3
n. 12, n. 23, n. 24, n. 25 nonché foglio 23, particelle n. 2, sub. 1, n. 38, n. 255,
n. 794, n. 795, n. 802 (doc. 17).
Invero nelle note integrative fatte su richiesta del giudice di precisare la domanda, i ricorrenti dicono che i terreni interessati da esondazione sono quelli condotti in affitto dalla società che esercita in modo continuativo, in forza di un contratto verbale di affitto, l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135
c.c. sui terreni di proprietà di n. 4 soci, , , e Pt_4 Pt_5 Parte_2
. Pt_3
L'altra istante, , avente Parte_1 forma giuridica di società semplice, ha allegato di esercitare, “in modo continuativo, in forza di un contratto di affitto verbale, l'attività di impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. sui terreni di proprietà di n. 4 soci Sig.ri
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_2 Parte_3
” (cfr. pag. 2 della nota depositata in data 18.05.2023). Tuttavia, se
[...] ai fini della validità del contratto di affitto di fondo agrario è sufficiente la stipulazione in forma verbale, non rientrando detto negozio tra quelli ex art. 1350 c.c. per i quali è richiesta forma scritta ad substantiam, è altrettanto vero che sarebbe occorsa, per quanto qui rileva, la precisa allegazione del contenuto del presunto accordo verbale (controparti, durata del contratto, ripartizione degli oneri per spese impreviste e straordinarie), evidentemente assente nella descrizione e nella documentazione di parte.
La perizia del dottor agronomo nulla offre di Persona_3
Cont dirimente per l'individuazione del possesso a titolo di affitto della se non una generica affermazione secondo cui “gli appezzamenti di terreno
_______________________________________________________________________ n. 4090/2020 r.g.a.c.c. Sentenza 11
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
oggetto di perizia ricadono all'interno delle particelle 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, del foglio 19” del NCT del comune di Crotone (cfr. pag. 2 della perizia del 24.02.2017).
Né alcuna utile indicazione, in tal senso, è possibile ricavare dalla perizia redatta dal prof. Ing. in atti, redatta nel procedimento n. Persona_4
3001/2015 svoltosi dinanzi a questo Tribunale, limitandosi anch'essa a ribadire le generiche affermazioni circa quanto appena riportato.
Deve, tuttavia, darsi atto della testimonianza di , il quale, Testimone_1
Cont alla domanda se sia “Vero che svolge da sempre e in modo continuativo
l'attività agricola sui terreni posti in Crotone località Passovecchio”, rispondendo positivamente, afferma che “Loro (cioè i fratelli , seppur Pt_1 il teste non si riferisce a loro né come soci di un'impresa esercitata collettivamente né quali titolari di impresa agricola svolta in forma individuale l'attività agricola) gestiscono quelli di Passovecchio” (cf deposizione del teste , verbale di udienza 18.09.2023); Testimone_1
Cont ma anche il testimone afferma che “è vero” che Testimone_2 svolge da sempre e in modo continuativo l'attività agricola sui terreni posti in
Crotone in località Passovecchio (cfr. la deposizione del teste Tes_2
verbale di udienza 18.09.2023). Queste dichiarazioni, rimaste vaghe
[...] sul ruolo imprenditoriale (titolari di imprese individuali o soltanto soci di fatto?) dei fratelli , dimostrano che la Società dei Pt_1 Parte_1
LL RO conduceva e, di fatto, coltivava il fondo agricolo, evenienza sufficiente per superare il difetto di prova del contratto di affitto ed a fondare la sua legittimazione attiva, pur rilevandosi l'erronea e confusa indicazione in perizia, nella quale i fondi danneggiati sono detti “in proprietà della società”.
3. Prova dell'allagamento e dei danni
Ciò posto, i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni provocati alle proprie colture, al fondo agricolo, ai miglioramenti fondiari, in primis
l'impianto di irrigazione, realizzati sullo stesso, derivanti dall'esondazione del torrente Santa Domenica avvenuta in data 23-24-25 gennaio 2017.
_______________________________________________________________________ n. 4090/2020 r.g.a.c.c. Sentenza 12
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c. secondo cui grava sull'attore la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente tenuto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. che richiama a sua volta “ex multis, Cass. Per_5
15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo
(ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello
Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nessun dubbio può esservi circa l'origine dell'allagamento.
La prova generica dell'allagamento delle coltivazioni in atto si evince dai rilievi fotografici allegati alla perizia di parte (allegati nn.
4-5 alla perizia), seppur deve rilevarsi che nemmeno le deposizioni rese dal teste
[...]
e consentono di stabilire quale e quanta Tes_1 Testimone_2 porzione di fondo coltivato fu interessata dall'allagamento (cf verbale di udienza del 18.09.2023).
In particolare, il teste dice: “andato a fare il primo Testimone_1 sopralluogo dopo l'alluvione … quella rappresentata [nella cartina siglata ed acquisita in atti] è la zona alluvionata, in realtà il fondo è molto più Cont ampio”; ha confermato, con la risposta: “Sì, è vero”, che i terreni erano coperti di detriti, fango e sabbia.
Il teste ha confermato che i fondi di causa sono stati oggetto di Tes_2 allagamenti causati dalla tracimazione del torrente di Santa Domenica per circa 25 ettari.
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, Parte_4 Parte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
3.1. Peraltro, in senso sfavorevole alla eccezionalità dell'evento, che potrebbe escludere la responsabilità della deve osservarsi che la convenuta, CP_1 su cui grava il relativo onere probatorio, limitandosi ad una generica eccezione sul punto, nulla ha dimostrato di decisivo in ordine alla straordinarietà delle precipitazioni che avrebbe dato luogo all'esondazione del 23-24-25 gennaio 2017.
Né l'allegazione che i ricorrenti non abbiano predisposto le necessarie opere di difese è andata oltre un'affermazione, tra l'altro generica.
§§§
3.2. Per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal
Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
Nell'identificare – e quantificare – i danni, il perito di parte ha indicato varie voci di danno che devono essere esaminate una ad una.
Quanto al capo di domanda relativo ai danni alle colture agricole, i ricorrenti lamentano un danno derivato dalla inondazione delle coltivazioni di finocchio che la società agricola ha intrapreso in compartecipazione con la inoltre un danno derivato dalla inondazione di Parte_9 una discreta porzione dei terreni all'interno dei quali era in avanzata fase di allestimento la coltura anticipata protetta dell'GU, coltura anche questa condotta in compartecipazione con la (cfr. Parte_9 pag. 12 della perizia). In particolare, i danni riscontrati hanno interessato approssimativamente 10,00 ettari di terreno (circa 7,00 ettari di finocchio inondato in maniera irrecuperabile a metà ciclo di coltivazione nella Zona F1
+ circa 3,00 ettari, per i quali si era provveduto ad effettuare tutte le lavorazioni di preparazione del terreno, destinati alla coltivazione dell'GU anticipata nella Zona An1).
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Oltre alla perdita della coltivazione di circa 7 ettari di finocchio danneggiato irrimediabilmente e all'impossibilità di portare a termine le colture, si rivendicano i costi per il ripristino dei terreni e dei fossi.
La quantificazione del danno subito, secondo la stima del perito di parte, equivale a € 126.000,00 (cfr. pagine 13-14 della perizia del dott. agr.
[...]
. Persona_3
Il capo di domanda in esame è infondato.
È d'uopo evidenziare che tra gli atti allegati alla perizia di parte risulta un
“contratto di compartecipazione stagionale per la coltivazione dei finocchi”
(cfr. pagine 25-29, allegato n. 2) con efficacia per il periodo dal 15.07.2016 al 28.02.2017, avente ad oggetto la coltivazione dei finocchi sulle particelle nn. 8, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28 di cui al Foglio 19 del NCT del
Comune di Crotone.
La nota depositata dai ricorrenti in data 18.05.2023, richiesta dal giudice delegato con ordinanza datata 20.04.2023, riporta solo genericamente che le coltivazioni di finocchio risultano impiantate (in alternanza con le colture di GU) nelle Zone AN, AN 1, F1 e F3.
Dal confronto del contenuto del contratto di compartecipazione con l'indicazione che si rinviene in perizia delle “zone”, come indicate nella nota di chiarimento, emerge la pressoché totale coincidenza delle particelle indicate in contratto, con quelle (certamente le particelle nn. 8, 15, 17, 18, 21,
25) che sarebbero state allagate in occasione degli eventi del presente giudizio.
Lo stesso perito di parte, ben consapevole della circostanza che la coltivazione è regolata da un contratto di compartecipazione, riporta che “la assieme alla compartecipante Parte_1 [...]
subisce i danni alle coltivazioni (per le tipologie Parte_10 di danno vds pagina 12 della perizia, articolate in base alla zona di riferimento).
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Infatti, nel contratto con oggetto “compartecipazione stagionale per la coltivazione di finocchi” di cui all'allegato n. 2 della relazione peritale, al punto 8 risulta stabilito che “la quota della produzione spettante alla società agricola viene pattuita e determinata in via forfettaria nella Parte_1 misura del 25%, cioè in € 8.375,00 i.v.a. compresa. Le parti prevedono, inoltre, che prescindendo dai risultati della produzione della coltura, i cui esiti e la cui responsabilità sono in capo alla , Pt_1 Parte_9 tale quota verrà riconosciuta in ogni caso alla società attrice. Cont Il contratto prosegue prevedendo che su richiesta di la Parte_9 si impegna ad acquistare la produzione futura pari appunto al 25%
[...] dell'intero raccolto, al prezzo di € 8.375,00; il prezzo di acquisto “è da ritenersi forfetario ed aleatorio e prescinde dai quantitativi e dalla qualità del prodotto che verrà raccolto”. Cont Il contratto prevede, ancora, che sia a carico della soltanto l'aratura, mentre sono a carico della “il costo della fornitura Parte_9 dell'acqua, la frangizollatura, la preparazione del letto di semina, lo spargimento del concime, il diserbo, il trapianto, l'irrigazione e l'eventuale costo del gasolio o dell'energia elettrica per il pompaggio dell'acqua, la fresatura, la sarchiatura, tutti gli eventuali trattamenti antiparassitari necessari, l'acquisto delle piantine dei concimi e degli anti antiparassitari, il diradamento la pulitura la raccolta del prodotto, con i relativi integrali oneri della manodopera”. Cont Il contenuto del contratto è inequivoco nel senso di garantire a un guadagno certo e predeterminato, perfino per il caso di perdita del raccolto e nel porre, di contro, a carico della oltre a tutte le attività Parte_9 prodromiche e preparatorie della coltivazione, anche il rischio della sua eventuale perdita.
Nulla, pertanto, può riconoscersi agli attori a titolo di risarcimento del danno per la perdita del raccolto di finocchi, non essendo nemmeno indicato quale
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sarebbe il danno ulteriore e non preventivato rispetto al prezzo pattuito in contratto per il prodotto coltivato e certamente pagato dalla Parte_9
Gli ulteriori danni al fondo ed alla coltivazione sono così individuati:
-- perdita di materiali (concime di fondo, manichetta per irrigazione a goccia, film in p.e. nero forato) e delle opere per l'allestimento della coltura anticipata protetta dell'GU per un importo di € 3.330,00;
--nell'attività di asportazione della manichetta per irrigazione a goccia e del film in p.e. nero già in opera, ormai inutilizzabili, per € 1.050,00;
--nell'opera di asportazione dei detriti trasportati dall'onda di piena e di ripristino del precedente profilo superficiale per un ammontare di € 960,00;
--nelle spese di reimpianto necessarie per avviare nuovamente la coltura di GU sulle superficie allagate per un valore di € 3.330,00;
--nel minor introito/ettaro per coltura ritardata di GU per un ammontare di € 37.800,00 (in particolare per questa voce si legge a pagina 16 della perizia di parte: “Dalla visione delle fatture relative alla commercializzazione dell'GU, emesse negli ultimi due anni dalla nostra azienda compartecipante, si evince che il prodotto precoce, quello che si vende tra il
5 ed il 25 giugno, spunta quotazioni medie che si attestano intorno a €
0,42/kg, per contro, il prodotto che si vende in un periodo compreso tra il 5 ed il 25 luglio (periodo di raccolta stimato per l'GU piantata in ritardo nella superficie allagata della Zona An1), spunta quotazioni medie € 0,22/kg.
Pertanto, considerando una produzione commerciale media di prima scelta pari a 600 q.li/ha., avremo che: 600 q.li X € 42,00/q.le = € 25200,00;
25200,00 - € 8000,00 (spese coltivazione) = € 17800,00; 600 q.li X €
22,00/q.le = € 13200,00; € 13200,00 - € 8000,00 (spese coltivazione) = €
5200,00; € 17800,00 - € 5200,00 = 12600,00 (minore introito/ettaro per coltura ritardata); € 12600,00 X 3,00 ha. = 37.800,00 (minore introito riferito ai 3,00 ha. Zona An 1)”;
--nella perdita di 9.400 piante di GU innestata ordinate in data
29.11.2016, “per le quali non si potrà effettuare la messa a dimora a causa
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della mancanza di superfici disponibili ad accogliere la coltura programmata” per un importo di € 5.640,00.
La quantificazione complessiva delle summenzionate voci di danno ammonta ad € 52.110,00 (vds. pagine 14-16 della perizia del dott. agr. Persona_3
.
[...]
Tale quantificazione – in quanto non provata - non può essere pienamente condivisa.
Dalla lettura della perizia emerge che le attività descritte non erano state ancora eseguite ai tempi della redazione peritale, ma che erano solo astrattamente programmate e, soprattutto, non vi era e non vi è prova documentale che siano state fatte.
Per quanto riguarda l'attività di asportazione della manichetta per irrigazione a goccia e del film in p.e. nero ormai inutilizzabili, che trovano conferma nelle dichiarazioni dei testi e (cf. capo n. 9) e per l'asportazione dei detriti trasportati dall'onda di piena e di ripristino del precedente profilo superficiale, quest'ultima resa verosimile dal fatto in sé dell'allagamento, tenuto conto che non è nota l'effettiva quantità del materiale perso e da sostituire e che non vi è nessuna prova documentale delle relative spese occorse, può riconoscersi in via meramente equitativa l'importo di € 2.000,00.
Per quanto riguarda poi le piantine di GU, quantificate in 9.400 e mai piantate, non è sufficiente la dichiarazione del teste che si limita a Tes_1
“presumere” e ad “immaginare” che le piante siano state “buttate” comunque
“non utilizzate altrove”; l'altro teste ha detto che non Testimone_2 sapeva quante erano le piantine, non occupandosi egli direttamente degli acquisti.
A parte le dichiarazioni del teste , che si sostanziano in una mera Tes_1 congettura personale, è dirimente il fatto che dall'esame degli allegati alla relazione peritale (All. n. 14) risulta che le piantine di cui ci si occupa sono state ordinate in data 29.11.2016 con consegna prevista il 28.02.2017, cioè
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per una data che è successiva di oltre un mese rispetto agli eventi esondativi in questione.
Nulla, pertanto, può riconoscersi né per la perdita delle piante di GU mai messe a dimora.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno subito per il minor introito reddituale per coltura ritardata di GU (per un ammontare di € 37.800,00), si tratta di una tipica richiesta per danno da lucro cessante, per la quale deve considerarsi che secondo consolidata interpretazione “il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi sul piano ipotetico dell'astratta possibilità di lucro bensì deve muovere da una situazione concreta e consenta di ritenere fondata e attendibile questa possibilità” (ex multis da ultimo Cass. III Sez. sent. n. 8758 2.4.2025 est. Positano).
Il principio testé richiamato, applicato alla fattispecie che occupa, richiede, ai fini di verificare l'esistenza di una “situazione concreta” che renda “fondata e attendibile” l'evenienza del lucro cessante, che vi sia l'indicazione,
l'esistenza effettiva, quindi la prova, di un'attività redditizia preesistente, la cui redditività è risultata ridotta o annullata dall'evento pregiudizievole.
Detta prova è del tutto carente, trattandosi di un “minor reddito” che, per il volume d'affari che la richiesta di risarcimento presuppone, non poteva che dimostrarsi documentalmente mediante il semplice raffronto tra i documenti contabili che attestano il reddito dell'anno precedente e quello dell'anno interessato da alluvione.
Solo per completezza di esame dei documenti, si evidenzia che non sono affatto sufficienti a dare la relativa prova le fatture che riportano il prezzo a chilo della vendita della zucca nel 2016, fatture che, oltre a non dimostrare di per sé i pagamenti, non sono affatto prova della comparazione necessaria tra i redditi del 2017 e quelli degli anni precedenti e successivi, e che, peraltro, risultano emesse non dalla ricorrente ma dalla compartecipante [...]
Parte_9
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Quanto ai danni diretti ed immediati sul patrimonio, essi si identificano con
“le spese che la dovrà sostenere per realizzare Parte_1
i lavori di ripristino e spurgo dei fossi aziendali, intasati e danneggiati dalla risalita delle acque di piena provenienti dal Fosso S. Domenica” nonché con
“quelle che sarà necessario affrontare per l'effettuazione dei lavori di asportazione detriti e terreno in eccesso, di livellamento superficiale e razionalizzaizone delle pendenze” (cfr. pag. 17 della perizia del dott. agr.
. I danni si assumono pari ad € 11.337,00 (a pagine Persona_3
17-18 della perizia del dott. agr. si legge: “Per il Persona_3 ripristino fossi sarà necessario fare ricorso ad una ditta specializzata esterna
e si stima che […] la spesa da sostenere sarà pari ad € 5.000,00 circa. Per la rimozione dei detriti di varia natura […] e depositati sui terreni, si ritiene opportuno l'impiego di una trattrice fornita di pala caricatrice, trattrice abbinata a rimorchio, con rispettivi operatori, per 3 giornate lavorative:
Trattrice con pala (compreso operatore) 3gg. X 8 ore X € 50,00/ora = €
1200,00; Trattrice con rimorchio (compreso operatore) 3gg. X 8 ore X €
38,00/ora = € 912,00.
Per i lavori di livellamento superficiale e razionalizzazione delle pendenze
[…] sulla superficie di Ha. 16,00, si stima sia necessario il lavoro di macchina cingolata aziendale munita di lama, per un totale di 65 ore:
Macchina cingolata az. (compreso operatore) 65 ore X € 65/ora = € 4225,00
(cfr. pag. 17 della perizia del dott. agr. . Persona_3
È più che probabile che l'allagamento abbia reso necessarie opere di pulizia e ripristino.
Tuttavia, la quantificazione appare indimostrata e anzi smentita dalla prova testimoniale.
In primo luogo, pur evocandosi lavori altamente specialistici, da farsi con l'uso di macchinari specializzati e con l'ausilio di altrettanto specializzata mano d'opera esterna (“trattrice fornita di pala caricatrice, trattrice abbinata
a rimorchio, con rispettivi operatori- il lavoro di macchina cingolata
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aziendale munita di lama, per un totale di 65 ore”), non vi è nessuna, neanche minima, prova documentale dell'effettivo impiego di mezzi, operai ed imprese esterne e specializzate;
il che è tanto più inspiegabile se si considera il tempo trascorso dall'allagamento.
A riprova della infondatezza del capo di domanda in esame, vi sono le dichiarazioni del teste , che per il ripristino dei fossi di scolo e la Tes_3 rimozione dei detriti ha detto che sono stati fatti “in economia”.
Anche il teste nel riferire delle opere di rifacimento dei fossi di scolo Tes_2
e della pulizia del fondo ha dichiarato: “i lavori sono stati fatti con i mezzi nostri”.
In conclusione, per i danni connessi alle spese necessarie al ripristino dei fossi, per la rimozione dei detriti e per i lavori di livellamento superficiale e razionalizzazione delle pendenze, attesa la prova che siano stati eseguiti in economia da parte ricorrente, devono essere determinati in via equitativa nella somma di € 5.000,00.
Per quanto concerne i danni dall'abbattimento del valore del patrimonio consistenti nel fatto che “le ampie porzioni di pianura (circa 25 ettari) […] sistematicamente vengono inondate, ogni qualvolta si verificano eventi piovosi” e che i terreni “non sono più in grado di fornire reddito, né attraverso la diretta coltivazione della proprietà, né facendo ricorso a diverse forme di compartecipazione, né attraverso l'acquisizione di canoni d'affitto
[…]” (vds pagine 18-19 della perizia del dott. agr. , Persona_3 si tratta di allegazioni del tutto indimostrate, non essendo stato depositato nulla, nessun documento circa la maggiore o minore redditività dell'azienda agricola negli anni e nulla emergendo a riguardo dalla prova testimoniale.
3.2.1. In conclusione, tenuto conto dei danni come accertati, per l'attività di asportazione della manichetta per irrigazione a goccia e del film in p.e. nero ormai inutilizzabili, per l'asportazione dei detriti trasportati dall'onda di piena e di ripristino del precedente profilo superficiale, quantificati in via equitativa in € 2.000,00, nonché dei danni per le opere occorse per il ripristino dei fossi,
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per la rimozione dei detriti e per i lavori di livellamento superficiale e razionalizzazione delle pendenze, determinati sempre in via equitativa nella somma di € 5.000,00 il risarcimento spettante è pari complessivamente ad euro 7.000,00.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
§§§
4. La legittimazione passiva
Di tale importo deve certamente rispondere la , essendo da Controparte_1 ritenere infondata l'eccezione di carenza di legittimazione dalla stessa sollevata in comparsa.
L'art. 88 della legge regionale della 12 agosto 2002, n. 34 Controparte_1
(concernente il riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) ha previsto che “alle Province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti: a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;
b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;
c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;
d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni
e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento
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che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai rr.dd. 523/ 1904, 2669/1937 e 1775/1933; e) realizzazione delle dighe non riservate al Registro Italiano Dighe (R.I.D.) ai sensi dell'art. 91, comma 1,
d.lgs. 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;
f) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso: concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le Province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;
g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le Province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa”. Inoltre, ai sensi dell'art. 18 della medesima legge, “la Giunta regionale, con apposite deliberazioni e a seguito dell'acquisizione del parere della Conferenza Regione Autonomie locali di cui all'articolo 8, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali idonee a garantire una congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, tenendo conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli Enti locali e nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alla Regione” e soprattutto che “la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali è fissata nelle suddette deliberazioni della Giunta regionale e, di regola, coincide con
l'effettivo trasferimento agli stessi Enti delle risorse di cui al precedente comma 1”.
Va ancora ricordato che, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla
L. n. 56/2014 e dalla L.R. n. 14 del 22/06/2015, le competenze di cui al citato art. 88 della legge regionale della 12 agosto 2002, n. 34 Controparte_1 sono state ritrasferite alla Regione, ad eccezione della Provincia di
[...]
Parte_11
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(diventata Città Metropolitana), che le ha conservate. In conclusione, CP_1 mediante la L.R. n. 34/2002, la L.R. n.1/2006 e la Delibera di G.R. n. 194 del
20.03.2006, è stato attuato il trasferimento delle competenze alle
Amministrazioni Provinciali, divenuto stabile solo per la città metropolitana di Reggio Calabria.
Si tratta peraltro di conclusione fatta propria anche dalla Suprema Corte (v.
Cassazione civile, Sez. Un., 26/08/2019, n. 21690, per la quale “Per effetto della l.r. n. 34 del 2002 e della delibera della Giunta regionale CP_1 dell'11 novembre 2005, alla data del 1° gennaio 2006 era stato trasferito alla
l'effettivo esercizio delle funzioni di gestione, cura e Parte_12 manutenzione dei corsi d'acqua insistenti sul territorio della Provincia medesima, con conseguente legittimazione passiva di questo ente territoriale in relazione alle domande di risarcimento del danno per fatti verificatisi successivamente (nella specie, tuttavia, trattandosi di ipotesi riguardante la
- e non Reggio Calabria, per la quale opera Parte_12
l'eccezione derivante dalla normativa regionale sopra menzionata – la Corte ha precisato che “a seguito della riassunzione delle predette funzioni da parte della e del subentro di quest'ultima nei rapporti attivi e passivi CP_1 in corso, ai sensi degli artt.1 della l.r. Calabria n. 14 del 2015 e 1 della l. n.
56 del 2014, si è determinato, in relazione ai processi pendenti, un fenomeno successorio regolato dall'art.111 c.p.c., nel quale al trasferimento del rapporto controverso non si è accompagnata l'estinzione per qualsiasi causa dell'ente trasferente, cui dunque deve riconoscersi la conservazione della qualità di parte e la titolarità dell'interesse alla proposizione dei mezzi di impugnazione, salva la possibilità di intervento volontario o la chiamata in causa dell'ente subentrante”).
La domanda risulta, quindi, correttamente proposta nei confronti della
, mentre l'eventuale responsabilità solidale della Provincia Controparte_1 di Crotone – verso cui nessuna domanda risulta formulata - non determina un litisconsorzio necessario.
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, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_6 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quanto al Comune vale sul punto il disposto dell'art. 89 della Legge
Regionale n. 34 del 2002, il quale prevede che:
“1. Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti: a) la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal r.d.
523/1904 e dal r.d. 2669/1937, l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua; b) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 in materia di tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;
c) l'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica;
d) l'approvvigionamento idrico di emergenza;
e) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari, nonché l'intervento in caso di inadempienza dei predetti obblighi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.
3. I Comuni concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale.
4. Qualora i corsi d'acqua superficiali e i laghi naturali interessino il territorio di più
Comuni, le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate dai Comuni in forma associata.”
La principale competenza del Comune di Crotone è dalla legge regionale prevista alla lettera c dell'art. 89: competenza in materia di piccola manutenzione e di polizia idraulica.
Nel caso di specie, tuttavia, nessuna domanda che abbia ad oggetto le attività di piccola manutenzione o le ulteriori attività di governo delle acque da svolgere a cura del risulta formulata. CP_3
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, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
5. La richiesta di condanna ad un facere
Infine, è da respingere la domanda di condanna della “all'adozione CP_1 di tutti gli interventi necessari ad eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità, mettendo in sicurezza la zona dall'evidente rischio idrogeologico”, in difetto di una programmazione già nota e predeterminata della che riguarderà non solo la proprietà di causa ma l'intera zona CP_1
e che coinvolgerà risalenti questioni, alcune delle quali non sono oggetto di domanda.
Dunque, la dovrà adottare scelte di tutela del demanio e di generale CP_1 governo delle acque pubbliche, anche al fine di predisporre interventi di manutenzione adeguati e risolutivi: si tratta di opzioni che chiamano in gioco i suoi poteri autoritativi.
È noto che la P.A. può essere condannata non solo al risarcimento del danno, ma anche al “facere” necessario ad eliminare o ridurre le conseguenze lesive di sue condotte pregiudizievoli per i diritti dei privati, ma solo se le richieste dei privati non investono – di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al principio del “neminem laedere” (cfr. Cass.
Sez. 3, sent. n. 14209 del 23/05/2023, est. . Per_6
Nel caso che occupa, non è in questione l'omissione di una mera attività materiale;
pertanto, il capo di domanda è respinto.
6. Sulle spese di lite
La reciproca soccombenza, in particolare la notevolissima riduzione dell'importo richiesto dall'istante, costituisce ragione grave per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4090/2020 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da
[...]
, , Parte_1 Parte_2
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, Parte_4 Parte_6 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
, , nei confronti della Parte_3 Parte_4 Parte_5
e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in Controparte_1 CP_1 favore dei ricorrenti, dell'importo complessivo di euro 7.000,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (25.1.2017) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli addì 8.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, i danni riscontrati hanno interessato circa 10,00 ettari di terreno: circa 7,00 ettari di finocchio inondato in maniera irrecuperabile a metà ciclo di coltivazione nella Zona F1 + circa 3,00 ettari, per i quali si era provveduto ad effettuare tutte le lavorazioni di preparazione del terreno, destinati alla coltivazione dell'GU anticipata nella Zona An1 (cfr. pagg. 12 ss. della perizia). _______________________________________________________________________ n. 4090/2020 r.g.a.c.c. Sentenza 6
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