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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/04/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Castel Nuovo Cilento, località Nazionale, Parte_1
snc, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, Parte_2
dagli avv.ti Saverio Di Sevo e Annarita Ferrara, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Vallo della Lucania, alla via O. Valiante, n. 11; appellante-opponente
E
1. – “ , con sede legale in Controparte_1 Controparte_2
Battipaglia, alla via R. Jemma, n. 2, cod. fisc. , in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore;
2. con sede in piazza della Repubblica, n. 3, cod. fisc. Parte_3
, in persona del Sindaco pro tempore; P.IVA_3
appellati-opposti contumaci
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 848/2023 DEL
TRIB. DI VALLO DELLA LUCANIA – OPPOSIZIONE EX ART. 3 R.D. n. 639/1910;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “- accogliere il presente atto di appello e, pertanto, riformare integralmente la sentenza n. 848/23, pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania … nell'ambito del giudizio iscritto al n.r.g. 45/2022, pubblicata in data 13 ottobre 2023 e comunicata in pari data e, per l'effetto:
1. in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento impugnata, sussistendone tutti i presupposti di legge, per i motivi esposti;
2. nel merito, dichiarare nulla e/o annullare l'ingiunzione di pagamento n. 1099032210001831, notificata in data 16.12.2021, per tutte le motivazioni esposte.
3. In ogni caso, vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 848/2023, il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti del Parte_1 CP_1
– e del ex art. 3 R.D. n. Controparte_1 Controparte_3 Parte_3
639/1910, con ricorso depositato il 14 gennaio 2022, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione proposta dalla avverso l'ingiunzione di pagamento n. Parte_1
1099032210001831, emessa il 4 novembre 2021 dal – Controparte_1 CP_2
, quale agente della riscossione del per il recupero della CP_2 Parte_3
somma di euro 22.966,14, dovuta dalla società istante a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie irrogatele dall'Ente locale per violazioni del codice della strada;
2) dichiarava il non luogo a provvedere sulle spese processuali in ragione della contumacia del
[...]
– e del Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la ricorso depositato Parte_1
il 3 gennaio 2024, assumendo che: 1) contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado nel rigettare la domanda, l'opponente non era tenuta a contestare il merito della pretesa creditoria azionata dalla Pubblica Amministrazione, avendo eccepito la mancata notifica dei verbali elevati per violazioni del codice della strada come vizio di formazione dei titoli esecutivi sottesi all'ingiunzione di pagamento n. 1099032210001831 del 4 novembre 2021; 2) parimenti, l'eccezione dell'opponente secondo cui alcuni verbali di accertamento erano stati apparentemente notificati oltre i termini previsti dall'art. 201
d.lgs. n. 285/1992 non era generica, né priva di elementi di riscontro, emergendo tale circostanza dalla contestata ingiunzione di pagamento;
3) l'ingiunzione di pagamento n.
1099032210001831 era nulla per difetto di motivazione, giacché non indicava le ragioni che avrebbero dovuto fondare la pretesa creditoria del 4) in ogni Parte_3
caso, il giudice di prime cure non aveva esaminato la questione sollevata dall'opponente
2 in merito all'illegittimità dell'apparecchio autovelox T-Expeed V.
2.0 matr. 2067 qualora le presunte infrazioni fossero state con esso rilevate.
La causa, nella quale, con ordinanza del 6/14 giugno 2024, veniva dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 6 febbraio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 28 febbraio/6 marzo 2025, la causa, nella quale, sebbene ritualmente evocati mediante la notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione della prima udienza, perfezionatasi il 12 gennaio 2024, restavano contumaci il R.T.I.
– e il veniva riservata dal Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto, assumendo a tal fine dirimente rilevanza il primo motivo di gravame, con il quale la sostiene che, ad onta di quanto ritenuto dal Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania, avendo eccepito l'omessa notifica dei verbali di accertamento delle presunte violazioni del codice della strada quale vizio di formazione dei titoli esecutivi posti a base dell'ingiunzione di pagamento n. 1099032210001831, non era tenuta a contestare il merito dell'avversa pretesa creditoria.
Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che la Pubblica Amministrazione, convenuta nel giudizio di opposizione ad un'ingiunzione di pagamento, a norma dell'art. 3 R.D. n. 639/2010, per l'accertamento di un credito, sia di natura pubblica, sia di derivazione privatistica, riveste la posizione sostanziale di attrice, avendo il processo ad oggetto non soltanto il provvedimento autoritativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., è tenuta comprovare i fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrarne i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Ed invero, l'ingiunzione di pagamento, sebbene cumuli in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio del suo specifico potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, nel giudizio di opposizione di cui all'art. 3 R.D. n. 639/1910, non è assistita da una presunzione di veridicità, dovendo, piuttosto, ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla Pubblica Amministrazione sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo e non possa permanere, per essere del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost., anche nella successiva fase contenziosa, nell'ambito della quale il
3 rapporto obbligatorio sotteso al provvedimento autoritativo contestato deve essere provato secondo le regole ordinarie (cfr., ex plurimis, Cass. 16 maggio 2016, n. 9989; Cass. 8 aprile 2021, n. 9381; Cass. ord. 26 luglio 2022, n. 23346).
Alteris verbis, l'opposizione di cui all'art. 3 R.D. n. 639/1910 può essere assimilata non ad un'azione di accertamento negativo, ma alle opposizioni avverso i titoli
“paragiudiziali”, quali le ordinanze-ingiunzioni, in cui, al pari dei giudizi oppositivi tributari, è la parte pubblica che, dopo aver ragionevolmente fruito, come tale, della possibilità di adottare un provvedimento esecutivo, deve comprovare la fondatezza della pretesa creditoria, ove quest'ultima sia ritualmente contestata.
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che, avendo la Parte_1
contestato il diritto del di incassare, per il tramite del R.T.I. Parte_3
– “ , le sanzioni amministrative pecuniarie Controparte_1 Controparte_2 rinvenienti da violazioni del codice della strada, erano l'Ente locale e l'agente della riscossione a dover dimostrare l'esistenza e l'entità del credito azionato con l'opposta ingiunzione di pagamento n. 1099032210001831 del 4 novembre 2021.
In realtà, il e il R.T.I. – “ , Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
essendo rimasti contumaci, non hanno prodotto in giudizio né i verbali di accertamento delle contravvenzioni al codice della strada, né, tanto meno, le relative notifiche, in tal modo non comprovando l'avvenuta formazione dei titoli esecutivi sottesi all'ingiunzione di pagamento n. 1099032210001831 e, dunque, la sussistenza del diritto dell'Ente locale di procedere alla riscossione del credito derivante dagli illeciti amministrativi in cui sarebbe incorsa la . Parte_1
In sostanza, il e il R.T.I. – Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 si sono limitati a richiedere alla l'adempimento dell'obbligazione Parte_1
pecuniaria scaturente dalle contestate infrazioni amministrative sulla base della sola ingiunzione di pagamento di cui trattasi, senza dimostrare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria e, in particolare, la tempestiva e regolare notifica dei verbali di accertamento delle violazioni delle disposizioni del d.lgs. n. 285/1992.
Ed infatti, l'art. 201, comma 5, d.lgs. n. 285/1992 prevede che l'obbligo di pagamento della somma irrogata per l'infrazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto cui la notificazione non sia stata effettuata nel prescritto termine di novanta giorni dalla commissione dell'illecito, con la conseguenza che l'Ente locale e l'agente della riscossione avrebbero dovuto, a fronte della specifica contestazione sul punto sollevata dalla , documentare l'intervenuta esecuzione Parte_1
4 dell'adempimento richiesto dalla richiamata disposizione normativa quale presupposto generatore del diritto di credito sotteso all'ingiunzione n. 1099032210001831, la cui sola emissione non esauriva l'onere della prova gravante sugli opposti.
Comportando la mancata notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada nei successivi novanta giorni l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle conseguenti sanzioni amministrative e del correlativo diritto di credito del
[...]
il Tribunale di Vallo della Lucania ha erroneamente affermato che la Parte_3 [...]
, ai fini dell'accoglimento della domanda, era tenuta a contestare anche il merito Parte_1
della pretesa impositiva, per esaurirsi l'interesse ad agire e l'onere difensivo dell'opponente nella proposizione dell'eccezione dell'omesso espletamento dell'indefettibile attività di impulso gravante sulla Pubblica Amministrazione, proprio in ragione della sua assorbente rilevanza.
Ed infatti, se la Pubblica Amministrazione, che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo da riconoscersi alla notificazione tempestiva, non dimostra di aver validamente notificato i verbale di accertamento nel termine prestabilito, nonostante la doglianza sollevata dall'opponente, la pretesa sanzionatoria deve considerarsi estinta, sicché il giudice adito non deve effettuare alcuna ulteriore valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'emanazione dell'ingiunzione di pagamento di cui all'art. 2 R.D. n. 639/1910.
Del resto, anche il destinatario di una cartella di pagamento emessa sulla base di un verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, ove proponga opposizione, invocandone l'annullamento quale conseguenza dell'omissione, dell'invalidità assoluta o dell'inesistenza della notificazione del verbale presupposto, non può che limitarsi a formulare tale doglianza, non potendo far valere anche vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, la cui estinzione determina la caducazione dell'atto impositivo (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 6 maggio 2019, n. 11789; Cass. ord. 10 febbraio 2021, n. 3318; Cass.
14 febbraio 2022, n. 4690).
Pertanto, il Tribunale di Vallo della Lucania, una volta accertato che, a seguito dell'eccezione sollevata dalla , il e il Parte_1 Parte_3 [...]
– non avevano dimostrato la tempestiva e Controparte_1 Controparte_2
regolare notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, avrebbe dovuto accogliere l'opposizione all'ingiunzione di pagamento n.
1099032210001831 in ragione dell'intervenuta estinzione della pretesa sanzionatoria dell'Ente locale, a prescindere dalla mancanza di contestazioni di merito.
5 La fondatezza del primo motivo di gravame, assumendo assorbente rilevanza ai fini dell'accoglimento dell'appello, rende del tutto ultronea la disamina delle ulteriori ragioni di impugnazione con le quali la lamenta che il Tribunale di Vallo della Parte_1
Lucania ha ritenuto generica l'eccezione di tardiva notificazione di alcuni verbali di accertamento, ha escluso la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. 1099032210001831 per difetto di motivazione ed ha omesso di esaminare la questione dell'illegittimità dell'apparecchio autovelox T-Expeed V.
2.0 matr. 2067 per l'ipotesi in cui le presunte infrazioni fossero state rilevate con tale strumento.
In definitiva, l'accoglimento dell'appello comporta, in riforma della sentenza di primo grado, la declaratoria di inesistenza del diritto del di procedere ad Parte_3 esecuzione forzata nei confronti della sulla base dell'ingiunzione di Parte_1
pagamento n. 1099032210001831 del 4 novembre 2021, essendosi estinto il credito derivante dagli azionati verbali di accertamento di violazioni del codice della strada.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'estinzione del credito azionato dal R.T.I. CP_1
– per conto e nell'interesse del devono
[...] Controparte_2 Parte_3
gravare sull'Agente della riscossione e sull'Ente locale e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità della sanzione pecuniaria posta a base dell'ingiunzione di pagamento n. 1099032210001831, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , per il primo grado, in euro 2.864,00, di cui euro 264,00 Parte_1
per esborsi ed euro 2.600,00 per compenso (euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro 3.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso (euro
1.100,00 per la fase di studio, euro 1.050,00 per la fase introduttiva ed euro 850,00 per la
6 fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore degli avv.ti Saverio Di Sevo e Annarita Ferrara, quali procuratori distrattari dell'appellante, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 848/2023 del Tribunale di Vallo della Parte_1
Lucania con ricorso depositato il 3 gennaio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara che il non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei Parte_3 confronti della sulla base dell'ingiunzione di pagamento n. Parte_1
1099032210001831 del 4 novembre 2021, essendosi estinto il credito derivante dagli azionati verbali di accertamento di violazioni del codice della strada;
2. condanna il R.T.I. – e il Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
in via solidale, alla refusione, in favore degli avv.ti Saverio Di Sevo e
[...]
Annarita Ferrara, quali procuratori distrattari della , ex art. 93, Parte_1
comma 1, c.p.c., delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro 2.864,00, di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 2.600,00 per compenso difensivo (euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro
3.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso difensivo
(euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 1.050,00 per la fase introduttiva ed euro
850,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Castel Nuovo Cilento, località Nazionale, Parte_1
snc, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, Parte_2
dagli avv.ti Saverio Di Sevo e Annarita Ferrara, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Vallo della Lucania, alla via O. Valiante, n. 11; appellante-opponente
E
1. – “ , con sede legale in Controparte_1 Controparte_2
Battipaglia, alla via R. Jemma, n. 2, cod. fisc. , in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore;
2. con sede in piazza della Repubblica, n. 3, cod. fisc. Parte_3
, in persona del Sindaco pro tempore; P.IVA_3
appellati-opposti contumaci
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 848/2023 DEL
TRIB. DI VALLO DELLA LUCANIA – OPPOSIZIONE EX ART. 3 R.D. n. 639/1910;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “- accogliere il presente atto di appello e, pertanto, riformare integralmente la sentenza n. 848/23, pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania … nell'ambito del giudizio iscritto al n.r.g. 45/2022, pubblicata in data 13 ottobre 2023 e comunicata in pari data e, per l'effetto:
1. in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento impugnata, sussistendone tutti i presupposti di legge, per i motivi esposti;
2. nel merito, dichiarare nulla e/o annullare l'ingiunzione di pagamento n. 1099032210001831, notificata in data 16.12.2021, per tutte le motivazioni esposte.
3. In ogni caso, vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 848/2023, il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti del Parte_1 CP_1
– e del ex art. 3 R.D. n. Controparte_1 Controparte_3 Parte_3
639/1910, con ricorso depositato il 14 gennaio 2022, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione proposta dalla avverso l'ingiunzione di pagamento n. Parte_1
1099032210001831, emessa il 4 novembre 2021 dal – Controparte_1 CP_2
, quale agente della riscossione del per il recupero della CP_2 Parte_3
somma di euro 22.966,14, dovuta dalla società istante a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie irrogatele dall'Ente locale per violazioni del codice della strada;
2) dichiarava il non luogo a provvedere sulle spese processuali in ragione della contumacia del
[...]
– e del Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la ricorso depositato Parte_1
il 3 gennaio 2024, assumendo che: 1) contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado nel rigettare la domanda, l'opponente non era tenuta a contestare il merito della pretesa creditoria azionata dalla Pubblica Amministrazione, avendo eccepito la mancata notifica dei verbali elevati per violazioni del codice della strada come vizio di formazione dei titoli esecutivi sottesi all'ingiunzione di pagamento n. 1099032210001831 del 4 novembre 2021; 2) parimenti, l'eccezione dell'opponente secondo cui alcuni verbali di accertamento erano stati apparentemente notificati oltre i termini previsti dall'art. 201
d.lgs. n. 285/1992 non era generica, né priva di elementi di riscontro, emergendo tale circostanza dalla contestata ingiunzione di pagamento;
3) l'ingiunzione di pagamento n.
1099032210001831 era nulla per difetto di motivazione, giacché non indicava le ragioni che avrebbero dovuto fondare la pretesa creditoria del 4) in ogni Parte_3
caso, il giudice di prime cure non aveva esaminato la questione sollevata dall'opponente
2 in merito all'illegittimità dell'apparecchio autovelox T-Expeed V.
2.0 matr. 2067 qualora le presunte infrazioni fossero state con esso rilevate.
La causa, nella quale, con ordinanza del 6/14 giugno 2024, veniva dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 6 febbraio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 28 febbraio/6 marzo 2025, la causa, nella quale, sebbene ritualmente evocati mediante la notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione della prima udienza, perfezionatasi il 12 gennaio 2024, restavano contumaci il R.T.I.
– e il veniva riservata dal Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto, assumendo a tal fine dirimente rilevanza il primo motivo di gravame, con il quale la sostiene che, ad onta di quanto ritenuto dal Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania, avendo eccepito l'omessa notifica dei verbali di accertamento delle presunte violazioni del codice della strada quale vizio di formazione dei titoli esecutivi posti a base dell'ingiunzione di pagamento n. 1099032210001831, non era tenuta a contestare il merito dell'avversa pretesa creditoria.
Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che la Pubblica Amministrazione, convenuta nel giudizio di opposizione ad un'ingiunzione di pagamento, a norma dell'art. 3 R.D. n. 639/2010, per l'accertamento di un credito, sia di natura pubblica, sia di derivazione privatistica, riveste la posizione sostanziale di attrice, avendo il processo ad oggetto non soltanto il provvedimento autoritativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., è tenuta comprovare i fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrarne i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Ed invero, l'ingiunzione di pagamento, sebbene cumuli in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio del suo specifico potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, nel giudizio di opposizione di cui all'art. 3 R.D. n. 639/1910, non è assistita da una presunzione di veridicità, dovendo, piuttosto, ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla Pubblica Amministrazione sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo e non possa permanere, per essere del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost., anche nella successiva fase contenziosa, nell'ambito della quale il
3 rapporto obbligatorio sotteso al provvedimento autoritativo contestato deve essere provato secondo le regole ordinarie (cfr., ex plurimis, Cass. 16 maggio 2016, n. 9989; Cass. 8 aprile 2021, n. 9381; Cass. ord. 26 luglio 2022, n. 23346).
Alteris verbis, l'opposizione di cui all'art. 3 R.D. n. 639/1910 può essere assimilata non ad un'azione di accertamento negativo, ma alle opposizioni avverso i titoli
“paragiudiziali”, quali le ordinanze-ingiunzioni, in cui, al pari dei giudizi oppositivi tributari, è la parte pubblica che, dopo aver ragionevolmente fruito, come tale, della possibilità di adottare un provvedimento esecutivo, deve comprovare la fondatezza della pretesa creditoria, ove quest'ultima sia ritualmente contestata.
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che, avendo la Parte_1
contestato il diritto del di incassare, per il tramite del R.T.I. Parte_3
– “ , le sanzioni amministrative pecuniarie Controparte_1 Controparte_2 rinvenienti da violazioni del codice della strada, erano l'Ente locale e l'agente della riscossione a dover dimostrare l'esistenza e l'entità del credito azionato con l'opposta ingiunzione di pagamento n. 1099032210001831 del 4 novembre 2021.
In realtà, il e il R.T.I. – “ , Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
essendo rimasti contumaci, non hanno prodotto in giudizio né i verbali di accertamento delle contravvenzioni al codice della strada, né, tanto meno, le relative notifiche, in tal modo non comprovando l'avvenuta formazione dei titoli esecutivi sottesi all'ingiunzione di pagamento n. 1099032210001831 e, dunque, la sussistenza del diritto dell'Ente locale di procedere alla riscossione del credito derivante dagli illeciti amministrativi in cui sarebbe incorsa la . Parte_1
In sostanza, il e il R.T.I. – Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 si sono limitati a richiedere alla l'adempimento dell'obbligazione Parte_1
pecuniaria scaturente dalle contestate infrazioni amministrative sulla base della sola ingiunzione di pagamento di cui trattasi, senza dimostrare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria e, in particolare, la tempestiva e regolare notifica dei verbali di accertamento delle violazioni delle disposizioni del d.lgs. n. 285/1992.
Ed infatti, l'art. 201, comma 5, d.lgs. n. 285/1992 prevede che l'obbligo di pagamento della somma irrogata per l'infrazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto cui la notificazione non sia stata effettuata nel prescritto termine di novanta giorni dalla commissione dell'illecito, con la conseguenza che l'Ente locale e l'agente della riscossione avrebbero dovuto, a fronte della specifica contestazione sul punto sollevata dalla , documentare l'intervenuta esecuzione Parte_1
4 dell'adempimento richiesto dalla richiamata disposizione normativa quale presupposto generatore del diritto di credito sotteso all'ingiunzione n. 1099032210001831, la cui sola emissione non esauriva l'onere della prova gravante sugli opposti.
Comportando la mancata notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada nei successivi novanta giorni l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle conseguenti sanzioni amministrative e del correlativo diritto di credito del
[...]
il Tribunale di Vallo della Lucania ha erroneamente affermato che la Parte_3 [...]
, ai fini dell'accoglimento della domanda, era tenuta a contestare anche il merito Parte_1
della pretesa impositiva, per esaurirsi l'interesse ad agire e l'onere difensivo dell'opponente nella proposizione dell'eccezione dell'omesso espletamento dell'indefettibile attività di impulso gravante sulla Pubblica Amministrazione, proprio in ragione della sua assorbente rilevanza.
Ed infatti, se la Pubblica Amministrazione, che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo da riconoscersi alla notificazione tempestiva, non dimostra di aver validamente notificato i verbale di accertamento nel termine prestabilito, nonostante la doglianza sollevata dall'opponente, la pretesa sanzionatoria deve considerarsi estinta, sicché il giudice adito non deve effettuare alcuna ulteriore valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'emanazione dell'ingiunzione di pagamento di cui all'art. 2 R.D. n. 639/1910.
Del resto, anche il destinatario di una cartella di pagamento emessa sulla base di un verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, ove proponga opposizione, invocandone l'annullamento quale conseguenza dell'omissione, dell'invalidità assoluta o dell'inesistenza della notificazione del verbale presupposto, non può che limitarsi a formulare tale doglianza, non potendo far valere anche vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, la cui estinzione determina la caducazione dell'atto impositivo (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 6 maggio 2019, n. 11789; Cass. ord. 10 febbraio 2021, n. 3318; Cass.
14 febbraio 2022, n. 4690).
Pertanto, il Tribunale di Vallo della Lucania, una volta accertato che, a seguito dell'eccezione sollevata dalla , il e il Parte_1 Parte_3 [...]
– non avevano dimostrato la tempestiva e Controparte_1 Controparte_2
regolare notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, avrebbe dovuto accogliere l'opposizione all'ingiunzione di pagamento n.
1099032210001831 in ragione dell'intervenuta estinzione della pretesa sanzionatoria dell'Ente locale, a prescindere dalla mancanza di contestazioni di merito.
5 La fondatezza del primo motivo di gravame, assumendo assorbente rilevanza ai fini dell'accoglimento dell'appello, rende del tutto ultronea la disamina delle ulteriori ragioni di impugnazione con le quali la lamenta che il Tribunale di Vallo della Parte_1
Lucania ha ritenuto generica l'eccezione di tardiva notificazione di alcuni verbali di accertamento, ha escluso la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. 1099032210001831 per difetto di motivazione ed ha omesso di esaminare la questione dell'illegittimità dell'apparecchio autovelox T-Expeed V.
2.0 matr. 2067 per l'ipotesi in cui le presunte infrazioni fossero state rilevate con tale strumento.
In definitiva, l'accoglimento dell'appello comporta, in riforma della sentenza di primo grado, la declaratoria di inesistenza del diritto del di procedere ad Parte_3 esecuzione forzata nei confronti della sulla base dell'ingiunzione di Parte_1
pagamento n. 1099032210001831 del 4 novembre 2021, essendosi estinto il credito derivante dagli azionati verbali di accertamento di violazioni del codice della strada.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'estinzione del credito azionato dal R.T.I. CP_1
– per conto e nell'interesse del devono
[...] Controparte_2 Parte_3
gravare sull'Agente della riscossione e sull'Ente locale e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità della sanzione pecuniaria posta a base dell'ingiunzione di pagamento n. 1099032210001831, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , per il primo grado, in euro 2.864,00, di cui euro 264,00 Parte_1
per esborsi ed euro 2.600,00 per compenso (euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro 3.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso (euro
1.100,00 per la fase di studio, euro 1.050,00 per la fase introduttiva ed euro 850,00 per la
6 fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore degli avv.ti Saverio Di Sevo e Annarita Ferrara, quali procuratori distrattari dell'appellante, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 848/2023 del Tribunale di Vallo della Parte_1
Lucania con ricorso depositato il 3 gennaio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara che il non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei Parte_3 confronti della sulla base dell'ingiunzione di pagamento n. Parte_1
1099032210001831 del 4 novembre 2021, essendosi estinto il credito derivante dagli azionati verbali di accertamento di violazioni del codice della strada;
2. condanna il R.T.I. – e il Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
in via solidale, alla refusione, in favore degli avv.ti Saverio Di Sevo e
[...]
Annarita Ferrara, quali procuratori distrattari della , ex art. 93, Parte_1
comma 1, c.p.c., delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro 2.864,00, di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 2.600,00 per compenso difensivo (euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro
3.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso difensivo
(euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 1.050,00 per la fase introduttiva ed euro
850,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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