Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 11/08/2025, n. 15466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15466 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15466/2025 REG.PROV.COLL.
N. 15528/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15528 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Barbara Ferrari, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
- del decreto del Ministro dell’interno n.-OMISSIS- prot., del 2/09/2019, notificato dalla Prefettura di Verona in data 1/10/2019 con il quale è stata respinta l’istanza presentata dalla ricorrente in data 17/06/2014 per la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
- di ogni altro atto, presupposto, inerente e/o conseguente appartenente al medesimo procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. del 13 giugno 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe con cui il Ministero dell’interno respingeva l’istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett f) l. 5 febbraio 1992, n. 91 (c.d. acquisto per naturalizzazione), attesa la segnalazione per violazione dell’art. 116, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida senza patente).
2. Con un unico articolato motivo di ricorso la parte evidenzia la piena integrazione sul territorio nazionale e, inoltre, considerato che alla segnalazione sopra ricordata non seguiva alcuna conseguenza penale, la parte evidenzia l’illegittimità del diniego.
3. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando documenti.
4. All’udienza indicata in premessa, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
6. In primo luogo, deve rammentarsi che la concessione della cittadinanza italiana costituisce espressione di un’attività amministrativa caratterizzata da ampia discrezionalità (recentemente, Tar Lazio, sez. I- bis , 7 maggio 2019, n. 5707), sindacabile in sede giurisdizionale entro i ristretti limiti del controllo estrinseco e formale (ossia per marchiana illogicità ovvero travisamento di fatto) senza poter sconfinare nell’esame del merito, essendo quest’ultimo riservato unicamente all’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
7. Quanto poi alla segnalazione indicata nella decisione gravata, va rilevato come essa non si è tradotta in una sanzione penale, come evincibile dal casellario penale prodotto dall’esponente: peraltro, va osservato come il legislatore abbia recentemente modificato la disposizione incriminatrice, depenalizzando una serie di condotte, segno tangibile dell’infimo disvalore sociale di una tale azione. Ne consegue, logicamente, come una mera segnalazione da parte degli operatori di polizia giudiziaria per l’illecito di cui all’art. 116 d.lgs. 285/1992 non può in alcun modo essere ostativo alla concessione della cittadinanza (in termini, Tar Lazio, sez. V- bis , 3 luglio 2023, n. 11062, in un caso – più grave di quello in esame – in cui l’interessato era stato addirittura condannato per il reato di guida senza patente) tenuto altresì conto che il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione con sentenza di non doversi procedere ex art. 129 c.p.p. e cioè nell’ambito di un giudizio che esclude l’accertamento pieno del fatto storico.
8. Pertanto, alla luce dei rilievi innanzi descritti, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia affetto dal vizio denunciato con il suo conseguente annullamento e l’obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi in conformità del presente pronunciamento.
9. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.