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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Elvira MALTESE Presidente
Dott. Viviana URSO Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nelle causa iscritta al n. 388/2022 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in [...](c.f.: Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò Giglio;
C.F._1
appellante contro
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore (c.f.: ), rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Gaetana Angela Marchese;
appellata oggetto: ripetizione indebito – cancellazione elenchi braccianti agricoli-indennità disoccupazione agricola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 104 del 24 febbraio 2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Calta- girone si pronunciava sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_1
avverso il provvedimento di indebito, notificato il 6 marzo 2014 e scaturito dal riesame della sua posizione contributiva per il periodo gennaio 2003/dicembre 2009 e dall'av- venuta cancellazione dello stesso dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2009.
Premesso di aver lavorato per n. 156 giornate nell'anno 2009 alle dipendenze delle ditte e e di avere regolarmente ottenuto Controparte_2 Controparte_3
l'indennità di disoccupazione richiesta per quell'anno, il ricorrente chiedeva: a) in via preliminare, ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto fatto valere dall' e/o CP_1
la decadenza dall'azione di disconoscimento esercitata;
b) ancora in via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità del provvedimento presupposto di cancellazione del suo nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli, non essendo lo stesso stato formalmente notificato;
c) nel merito, ritenere e dichiarare realmente intrat- tenuti i rapporti di lavoro subordinati in agricoltura per l'anno 2009 per 156 giornate;
d) annullare e/o revocare il provvedimento impugnato, con conseguente riconoscimen- to – ai fini contributivi e assistenziali – delle giornate lavorative per l'anno 2009; e) ordinare all' di riscrivere il ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'an- CP_1
no 2009 e, conseguentemente, riconoscere il suo diritto a percepire l'indennità di di- soccupazione agricola e l'assegno per il nucleo familiare, relativo allo stesso anno.
Istruita la causa documentalmente e con prova orale, il giudice del lavoro rigettava il ricorso, accogliendo l'eccezione preliminare di decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 D.L. n. 7/1970 formulata dall' , non essendo stato tempestivamente impu- CP_1
gnato il provvedimento di disconoscimento, notificato ai sensi dell'art. 38, comma 6,
D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011 mediante pubblicazione telematica del primo elenco trimestrale del 2013 dal 14 giugno 2013 al 5 luglio 2013, come risultante dalla documentazione prodotta dall'ente odierno appellato.
In particolare, non impugnato amministrativamente nei trenta giorni successivi alla sua pubblicazione come per legge, il provvedimento disconoscimento era divenuto defini- tivo in data 5 agosto 2013: sicché l'azione giudiziaria avrebbe dovuto essere esperita al più tardi il 5 dicembre 2013 (cioè nei centoventi giorni successivi alla definitività del provvedimento), mentre il ricorso era stato tardivamente proposto il 22 luglio 2014.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza assorbiva l'esame nel merito delle ulte- riori domande, con conseguente rigetto delle stesse.
Evidenziava, infine, il decidente l'infondatezza della censura attinente alla prescrizione e/o decadenza relative all'esercizio del potere di disconoscimento da parte dell' , CP_1
non soggetto ad alcun termine legale di esercizio. Spese compensate.
Impugnava la sentenza con ricorso depositato il 4 maggio 2022. Parte_1 Resisteva al gravame l' . CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 fissata ex art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto maturato il termine di decadenza dall'azione giudiziaria per non essere stato il provvedimento di disconoscimento tempestivamente impugnato dopo la pubblicazione telematica del-
l'elenco di variazione.
Tale motivazione sarebbe in contrasto con i principi di diritto, stabiliti dalla sentenza n. 45/2021 della Corte Costituzionale: sul punto, l'appellante precisa: “La Corte Co- stituzionale è intervenuta sulla predetta questione, affermando che contro i provve- dimenti di cancellazione il lavoratore interessato può proporre ricorso in sede ammi- nistrativa, ai sensi dell'art.11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375. Avverso il provvedimento che abbia assunto carattere di definitività, l'art.22 del d.l. n. 7 del 1970 prevede la possibilità di promuovere azione giudiziaria entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla notifica del provvedimento definitivo o, comunque, dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza. Sul punto la Corte Costituzio- nale ricorda che, fino all'entrata in vigore dell'art.38 D.L.98/11 (disposizione censu- rata, in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative, intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale), l' doveva CP_1
provvedere alla «diretta notifica al lavoratore interessato», ai sensi dell'art.
9-quin- quies, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510. L'art.38 del d.l. n. 98 del
2011, nel sopprimere gli elenchi nominativi trimestrali previsti dal comma 2 del me- desimo art.
9-quinquies del d.l. n. 510 del 1996, ha dunque sostituito la comunicazione individuale con la pubblicazione telematica sul sito Internet dell' sia dell'elenco CP_1
annuale sia delle sue variazioni trimestrali, prevedendo che essa valga come notifica- zione agli interessati del provvedimento. A sua volta, come già si è rilevato, la censu- rata previsione dell'art.38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011 è stata novellata dal-
l'art.43, comma 7, del d.l. n.76 del 2020, nel senso di reintrodurre la notifica, al lavoratore interessato, tramite comunicazione individuale, dei provvedimenti di varia- zione intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo an- nuale. Ciò posto, la Corte ha ritenuto che la disposizione censurata (art.38 D.L.98/11) risultava immune da vizi di legittimità costituzionale, laddove le censure del giudice rimettente investivano la circolare n.82 del 2012 (relativa sia alla pubblicazione degli elenchi annuali che di quelli trimestrali di variazione), con la quale l' aveva defi- CP_1
nito, in attuazione della disposizione censurata, le “specifiche tecniche” della pubbli- cazione in modalità telematica, con particolare riferimento alla previsione secondo cui “[d]ecorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione, i medesimi elenchi non saranno più visualizzabili”. Sul punto, la Corte Costituzionale ha sottolineato come il predetto ristretto ambito temporale non era previsto dalla disposizione di legge impu- gnata (art.38 cit.), per cui i dubbi espressi dal giudice rimettente circa l'irragionevole compressione del diritto di difesa dedotta dal rimettente andavano riferiti alle modalità con le quali la circolare n. 82 del 2012 aveva definito le specifiche tecniche di CP_1
notificazione agli interessati tramite pubblicazione sul proprio sito Internet degli elen- chi di variazione trimestrali”.
1.1. Spetterebbe, in conclusione, al giudice di merito valutare eventuali profili di ille- gittimità della predetta circolare e così disporne la disapplicazione.
In ossequio a quanto disposto dal Giudice delle Leggi, tale richiesta di disapplicazione viene avanzata anche in questa sede.
2. Parte appellante rileva, in ogni caso, che il termine per proporre impugnazione am- ministrativa e giudiziaria decorre dal momento in cui l'interessato è venuto a cono- scenza del provvedimento di cancellazione. Nel caso di specie, sarebbe Parte_1
venuto formalmente a conoscenza della cancellazione dagli elenchi delle sue giornate lavorative soltanto alla data di ricevimento del provvedimento con cui veniva CP_1
comunicato l'indebito de quo (6 marzo 2014): da questa data sarebbe, quindi, decorso il termine per proporre ricorso amministrativo e successivamente ricorso giudiziario.
Tenuto, pertanto, conto delle date di inoltro e di deposito dei rispettivi ricorsi, siccome indicate nell'atto introduttivo del giudizio, la domanda giudiziale avrebbe dovuto rite- nersi tempestivamente proposta. 2.1. Peraltro, non sussisterebbe neppure decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47, comma 3, L. n. 639/1970, considerato che, in assenza di decisione da parte del Comi- tato Provinciale INPS, il termine annuale di decadenza per proporre azione giudiziaria sarebbe decorso dalla data di presentazione del ricorso amministrativo (28 marzo
2014), cui avrebbero dovuto sommarsi gli ulteriori novanta giorni previsti per la decisione: anche in questo caso il deposito del ricorso giudiziario sarebbe stato comun- que tempestivo (24 novembre 2014).
3. Tanto preliminarmente argomentato, nel merito l'appellante deduce di aver docu- mentalmente e oralmente provato l'esistenza del rapporto di lavoro contestato, svolto per n. 156 giornate complessive nell'anno 2009 alle dipendenze della ditta Di AS
SE e Rossarance Soc. Coop.
La dichiarazione resa dal teste , infatti, avrebbe confermato tutte le circo- Tes_1
stanze, articolate nel capitolato di prova, in ordine all'attività lavorativa prestata dal e alle mansioni dallo stesso espletate. Pt_1
Dal canto suo, invece, l' non avrebbe sul punto svolto alcuna difesa, né fornito CP_1
prova contraria a quanto denunciato dall'appellante nel ricorso introduttivo.
5. L'appello è infondato.
5.1. Assume rilievo preliminare la questione relativa alla decadenza dall'azione giu- diziaria ex art. 22 D.L. n. 7/1970, da ritenersi infondata per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, occorre premettere che, a norma dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, con- vertito nella Legge 11.03.1970, n. 83, “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'inte- ressato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Inoltre, l'art. 11 del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff.,
23 settembre, n. 224) – Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi – recante disposizioni inerenti ai
“Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli”, prevede: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo deter- minato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. 2.
Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale Pt_2
preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro sentita la commissione regionale per la manodopera agricola”.
5.2. Nella fattispecie in esame, la cancellazione del dagli elenchi dei lavoratori Pt_1
agricoli per l'anno 2009 è stata comunicata attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell' del Primo elenco nominativo trimestrale 2013 di variazione degli operai CP_1
agricoli a tempo determinato […]” del Comune di Palagonia, effettuata dal 14 giugno al 5 luglio 2013.
In ordine alla superiore modalità di notifica, va richiamata la previsione di cui all'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6.07.2011, n. 98, come modificato dalla legge di con- versione n. 111/2011, vigente ratione temporis, che ha previsto quanto segue: “7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elen- chi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre
1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede CP_1
alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità tele- matiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell si provvede con le risorse umane, stru- CP_1
mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. Orbene, le modalità previste dall'art. 12 bis del R.D. n. 1949/40 (“Notifica mediante pubblicazione telematica”) consistono nella “pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet … secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto CP_1
stesso”. A tale norma, l' ha dato seguito con la circolare n° 104/2011, prevedendo CP_1
che “Le variazioni che interverranno successivamente alla pubblicazione degli elenchi nominativi per l'anno 2012 e seguenti, saranno riepilogate in appositi elenchi trime- strali e pubblicate con modalità telematiche, aventi, a tutti gli effetti, valore di notifica agli interessati e, pertanto, non dovranno più essere comunicate individualmente ai lavoratori”.
Rileva, altresì, la circolare n. 82/2012, la quale – per quanto di interesse in questa sede
– ha previsto: “Gli elenchi trimestrali di variazione conterranno tutti i riconoscimenti
e/o i disconoscimenti di giornate intervenuti dopo la pubblicazione dell'elenco princi- pale 2011; in tali elenchi confluiranno anche le variazioni valevoli per l'anno 2010 e precedenti. Gli elenchi di variazione verranno pubblicati secondo il seguente calen- dario: entro il 15 giugno – primo elenco di variazione;
entro il 15 settembre – secondo elenco di variazione;
entro il 15 dicembre – terzo elenco di variazione;
entro il 10 marzo dell'anno successivo - quarto elenco di variazione. I suddetti elenchi saranno pubblicati sul sito INTERNET dell'Istituto accessibile all'indirizzo www.inps.it, nella sezione “Avvisi e Concorsi”, sotto la voce “Avvisi”, e rimarranno in pubblicazione per quindici giorni consecutivi. La consultazione sarà possibile mediante libero acces- so e senza utilizzo del P.I.N. Decorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione, i medesimi elenchi non saranno più visualizzabili. La pubblicazione dei citati elenchi di variazione avrà, ad ogni effetto di legge, valore di notifica alla parte interessata e, pertanto, al lavoratore non verrà inviata la notifica individuale della variazione di giornate. Gli elenchi saranno consultabili per singola Provincia e singolo Comune e ognuno di essi sarà accompagnato da un frontespizio riportante il periodo di validità, il numero dei lavoratori contenuti, i riferimenti normativi e procedurali a base delle variazioni, l'organo e i termini per gli eventuali ricorsi amministrativi.
TRASMISSIONE ELENCHI AI CENTRI PER L'IMPIEGO. Le novità normative in- trodotte dall'art 38 citato, commi 6 e 7, non fanno venire meno l'obbligo ex articolo 9 quinquies, comma 5, della legge 28 novembre 1996 n. 608, della trasmissione degli elenchi ai competenti Centri per l'impiego entro i venti giorni successivi alla pubbli- cazione…”.
In ordine a tale modalità di notifica, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 45/2021
– invocata dall'appellante – ha ritenuto inammissibile le questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
(CDFUE), e infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., precisando nella parte motiva, in ordine a tale ultimo profilo, che “i dubbi espressi dal rimettente circa l'irragionevole compressione del diritto di difesa
… vanno riferiti alle modalità con le quali la circolare n. 82 del 2012 ha definito CP_1
le specifiche tecniche di notificazione agli interessati tramite pubblicazione sul proprio sito Internet degli elenchi di variazione trimestrali. In effetti il legislatore ha rimesso
a tale atto amministrativo la composizione degli interessi coinvolti, in funzione del nuovo strumento tecnologico individuato, contemperando in modo equilibrato le diver- se esigenze: da un lato, la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione, che è la ragione ispiratrice della disposizione sospet- tata di illegittimità costituzionale, dall'altro, la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale.
E ciò tenendo anche conto che tali provvedimenti incidono su diritti relativi a presta- zioni previdenziali e, dunque, su situazioni giuridiche soggettive di rilievo costituzio- nale (art. 38 Cost.), connotate da alta sensibilità sociale. A questo fine, l'ammini- strazione competente deve porre particolare attenzione all'esigenza di cautela che, come evidenziato dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza n. 5570 del 2018, impronta il ricorso alla pubblicazione attraverso strumenti informatici di atti e prov- vedimenti della pubblica amministrazione, esigenza tanto più forte, nel caso di specie, per le ragioni innanzi evidenziate. Pertanto, spetta, eventualmente, alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 CP_1
del 2012 con cui l' ha definito le specifiche tecniche della peculiare modalità di CP_1
notifica prevista dalla disposizione censurata”. 5.3. Ciò premesso, questa Corte intende non discostarsi dall'orientamento espresso nei suoi precedenti conformi, secondo cui le modalità di pubblicazione degli elenchi trime- strali di variazione, di cui alla citata norma, erano tali da compromettere il diritto di difesa del lavoratore agricolo, prevedendo un dovere di cooperazione ai fini della cono- scenza dell'atto eccessivamente gravoso.
In particolare, veniva richiesto al lavoratore agricolo di attivarsi al fine di verificare eventuali modifiche interessanti la propria posizione non già quattro volte l'anno e a scadenze fisse e predeterminate ma nel corso dell'intero anno, mediante l'accesso al sito internet dell'ente di previdenza.
Va poi evidenziato che la circolare applicativa della norma di legge non pre- CP_1
vedeva la pubblicazione degli elenchi in periodi temporali definiti, ma entro il giorno
15 dei quattro mesi di scadenza trimestrale marzo, giugno, settembre e dicembre), con la conseguenza che il lavoratore – per evitare di incorrere in decadenza – avrebbe dovuto consultare settimanalmente i predetti elenchi.
Inoltre, ai fini della valutazione della eccessiva gravosità dell'onere in esame, rileva la circostanza che l'accesso al sito Internet dell'ente, sebbene libero, era disponibile per soli 15 giorni;
sicché, trascorso tale esiguo spazio temporale, la consultazione degli elenchi, non più visualizzabili oltre detto termine, poteva avvenire solo presso i Centri per l'Impiego, ai quali venivano trasmessi subito dopo la loro pubblicazione.
5.3. Né può rilevare in senso contrario quanto evidenziato dall' nel richiamato CP_1
giudizio di legittimità costituzionale, secondo cui “La modalità di notificazione me- diante pubblicazione telematica degli elenchi non sarebbe, pertanto, penalizzante, «in considerazione della ormai notoria diffusività degli strumenti informatici e delle rela- tive conoscenze, nonché della semplicità di effettuazione della consultazione (non sono richieste nemmeno credenziali di accesso); al contrario, tale modalità, appare appor- tare significativi vantaggi agli interessati, sia in termini di rapidità che di costi, non richiedendo spostamenti fisici e potendo consentire la consultazione anche in orari di chiusura degli Uffici al pubblico (vantaggio non irrilevante per i lavoratori). Le moda- lità di verifica sono altresì agevolate, oltre che dalla possibilità di avvalersi di interme- diari qualificati (Enti di patronato, associazioni sindacali, CAF e simili) che appre- stano gratuitamente attività di assistenza e consulenza ai cittadini che alle medesime si rivolgano, anche dalla permanenza di quindici giorni della pubblicazione degli elenchi sul sito internet dell'Istituto»”.
Come sopra evidenziato, nonostante la facilità di accesso al sito dell' , non va CP_1
trascurato che non è pacifico che i lavoratori agricoli siano tutti in possesso di strumenti informatici e siano anche in possesso delle relative competenze, non senza trascurare che – come detto – l'accesso doveva avvenire con cadenza quasi settimanale per evitare la decadenza di legge.
Del pari, per le considerazioni che precedono, non rileva la difesa dell'Avvocatura Ge- nerale, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, spiegata sempre nel citato giudizio, secondo cui «il lavoratore può in ogni momento consultare il proprio estratto conto individuale che riporta la situazione aggiornata a seguito della pubblicazione degli elenchi».
6. Dalla accertata illegittimità della circolare in esame consegue la inidoneità CP_1
della notifica effettuata dall' ai fini della conoscenza del provvedimento di can- CP_1
cellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli da parte dell'odierno appellante.
7. Come sostiene parte appellante, tale presa di conoscenza deve, quindi, ritenersi av- venuta per la prima volta con la notifica (6 marzo 2014) del provvedimento qui CP_1
impugnato: e invero, nel predetto provvedimento, volto al recupero di somme liquidate in più sulla disoccupazione agricola per il periodo 01/01/2003-31/12/2009, si legge espressamente: “sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agri- coli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”.
Avverso tale provvedimento il ha proposto ricorso amministrativo in data 28 Pt_1
marzo 2014 (v. ricevuta in atti) tempestivamente nel termine di trenta giorni dalla CP_1
data di notifica dello stesso, senza tuttavia che tale ricorso abbia sortito esito alcuno nei successivi novanta giorni previsti per la decisione da parte dell'organo competente
(art. 11 D. Lgs. n. 275/1993).
Secondo l'orientamento nomofilattico della Suprema Corte, “nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art.
11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nomi- nativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il ter- mine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito nel D.L. n. 7 del
1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso;
definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento con- clusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la sca- denza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare
l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. n. 813/2007).
Ne consegue che, decorso inutilmente il predetto termine di novanta giorni, si era for- mato un provvedimento tacito di rigetto, che – in assenza di ulteriore impugnazione in via amministrativa – è divenuto definitivo. È del tutto evidente, pertanto, che l'azione giudiziale – promossa il 22 luglio 2014 – era del tutto tempestiva.
8. Ciò posto, occorre, quindi, procedere all'esame nel merito della controversia.
8.1. Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte – da ultimo ribadita con l'or- dinanza n. 3003/2024 – “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l a seguito di CP_1
un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presup- posto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'one- re di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fonda- mento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previ- denziale che abbia fatto valere”.
Tale prova non risulta raggiunta. L'unico teste escusso ( ) ha, Testimone_2
anzitutto, riferito soltanto del periodo lavorativo svolto dal alle dipendenze della Pt_1
ditta (asseritamente nel periodo settembre/dicembre 2009, secondo Controparte_2
l'assunto attoreo).
Peraltro, il teste, il quale non è comunque stato in grado di precisare le giornate effet- tivamente lavorate dall'appellante in quell'arco temporale, non può ritenersi attendibile anche alla luce delle palesi divergenze tra la sua deposizione e gli esiti dell'accertamen- to ispettivo de quo. E invero, il riferiva: “eravamo addetti entrambi (cioè con il alla rac- Tes_1 Pt_1
colta delle arance e pure delle olive … nel periodo di novembre raccoglievamo le olive
e a dicembre le arance”, mentre il verbale – sulla scorta della dichiarazione resa in quella sede dal presunto datore di lavoro – riporta che l'azienda si Controparte_2
occupava di colture orticole, melanzane e broccoli in prevalenza, sia sui terreni di proprietà che su quello in affitto in zona Militello, coltivato sempre a ortaggi (v. esito dell'accertamento e dichiarazione resa dal ai funzionari di vigilanza). CP_2
Ancora, il teste dichiara: “i mezzi di lavoro venivano forniti dal datore di lavoro
[...]
e cioè trattore, la bonza per lavaggiare, motozappa, motorino per tagliare l'erba CP_2
etc.”. Anche sul punto il verbale ispettivo smentisce la predetta dichiarazione, laddove si legge che l'azienda disponeva solo di una motozappa e di altri piccoli arnesi da la- voro.
E infine, su domanda del difensore dell' relativa all'individuazione dei fondi su CP_1
cui era stato impiegato con il il teste riferisce di aver lavorato in diversi fondi tra Pt_1
nel territorio di Ramacca, e la zona di Militello, in evidente Persona_1 CP_4
contrasto con gli esiti dell'accertamento, secondo cui i terreni dell'azienda (di proprietà
e in affitto) erano solo a Militello Val di Catania.
Del tutto sfornito di prova risulta, poi, il periodo lavorativo asseritamente svolto alle dipendenze della (gennaio/giugno 2009); né alla documenta- Controparte_3
zione allegata al fascicolo di parte (CUD, buste paga), di provenienza datoriale, può attribuirsi pieno e sufficiente valore probatorio.
Pertanto, in difetto di prova sulla effettiva sussistenza del rapporto lavorativo contesta- to, non possono trovare accoglimento le domande formulate in ricorso e la sentenza impugnata va confermata, seppure con diversa motivazione.
9. Alla luce di quanto sopra, l'appello va rigettato.
10. Le spese processuali del presente grado sono irripetibili per la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.: tanto in applicazione del principio giu- risprudenziale, secondo cui “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese pro- cessuali, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è appli- cabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta (come in ipotesi) unitamente a quella diretta al conseguimento del-
l'indennità di disoccupazione” (v. Cass. n. 37973/2022).
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315/2020).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando nella causa n. 388/2022 R.G.: rigetta l'appello.
Spese irripetibili.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito del-
l'udienza del 9 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore La Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Elvira MALTESE Presidente
Dott. Viviana URSO Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nelle causa iscritta al n. 388/2022 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in [...](c.f.: Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò Giglio;
C.F._1
appellante contro
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore (c.f.: ), rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Gaetana Angela Marchese;
appellata oggetto: ripetizione indebito – cancellazione elenchi braccianti agricoli-indennità disoccupazione agricola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 104 del 24 febbraio 2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Calta- girone si pronunciava sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_1
avverso il provvedimento di indebito, notificato il 6 marzo 2014 e scaturito dal riesame della sua posizione contributiva per il periodo gennaio 2003/dicembre 2009 e dall'av- venuta cancellazione dello stesso dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2009.
Premesso di aver lavorato per n. 156 giornate nell'anno 2009 alle dipendenze delle ditte e e di avere regolarmente ottenuto Controparte_2 Controparte_3
l'indennità di disoccupazione richiesta per quell'anno, il ricorrente chiedeva: a) in via preliminare, ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto fatto valere dall' e/o CP_1
la decadenza dall'azione di disconoscimento esercitata;
b) ancora in via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità del provvedimento presupposto di cancellazione del suo nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli, non essendo lo stesso stato formalmente notificato;
c) nel merito, ritenere e dichiarare realmente intrat- tenuti i rapporti di lavoro subordinati in agricoltura per l'anno 2009 per 156 giornate;
d) annullare e/o revocare il provvedimento impugnato, con conseguente riconoscimen- to – ai fini contributivi e assistenziali – delle giornate lavorative per l'anno 2009; e) ordinare all' di riscrivere il ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'an- CP_1
no 2009 e, conseguentemente, riconoscere il suo diritto a percepire l'indennità di di- soccupazione agricola e l'assegno per il nucleo familiare, relativo allo stesso anno.
Istruita la causa documentalmente e con prova orale, il giudice del lavoro rigettava il ricorso, accogliendo l'eccezione preliminare di decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 D.L. n. 7/1970 formulata dall' , non essendo stato tempestivamente impu- CP_1
gnato il provvedimento di disconoscimento, notificato ai sensi dell'art. 38, comma 6,
D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011 mediante pubblicazione telematica del primo elenco trimestrale del 2013 dal 14 giugno 2013 al 5 luglio 2013, come risultante dalla documentazione prodotta dall'ente odierno appellato.
In particolare, non impugnato amministrativamente nei trenta giorni successivi alla sua pubblicazione come per legge, il provvedimento disconoscimento era divenuto defini- tivo in data 5 agosto 2013: sicché l'azione giudiziaria avrebbe dovuto essere esperita al più tardi il 5 dicembre 2013 (cioè nei centoventi giorni successivi alla definitività del provvedimento), mentre il ricorso era stato tardivamente proposto il 22 luglio 2014.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza assorbiva l'esame nel merito delle ulte- riori domande, con conseguente rigetto delle stesse.
Evidenziava, infine, il decidente l'infondatezza della censura attinente alla prescrizione e/o decadenza relative all'esercizio del potere di disconoscimento da parte dell' , CP_1
non soggetto ad alcun termine legale di esercizio. Spese compensate.
Impugnava la sentenza con ricorso depositato il 4 maggio 2022. Parte_1 Resisteva al gravame l' . CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 fissata ex art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto maturato il termine di decadenza dall'azione giudiziaria per non essere stato il provvedimento di disconoscimento tempestivamente impugnato dopo la pubblicazione telematica del-
l'elenco di variazione.
Tale motivazione sarebbe in contrasto con i principi di diritto, stabiliti dalla sentenza n. 45/2021 della Corte Costituzionale: sul punto, l'appellante precisa: “La Corte Co- stituzionale è intervenuta sulla predetta questione, affermando che contro i provve- dimenti di cancellazione il lavoratore interessato può proporre ricorso in sede ammi- nistrativa, ai sensi dell'art.11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375. Avverso il provvedimento che abbia assunto carattere di definitività, l'art.22 del d.l. n. 7 del 1970 prevede la possibilità di promuovere azione giudiziaria entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla notifica del provvedimento definitivo o, comunque, dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza. Sul punto la Corte Costituzio- nale ricorda che, fino all'entrata in vigore dell'art.38 D.L.98/11 (disposizione censu- rata, in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative, intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale), l' doveva CP_1
provvedere alla «diretta notifica al lavoratore interessato», ai sensi dell'art.
9-quin- quies, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510. L'art.38 del d.l. n. 98 del
2011, nel sopprimere gli elenchi nominativi trimestrali previsti dal comma 2 del me- desimo art.
9-quinquies del d.l. n. 510 del 1996, ha dunque sostituito la comunicazione individuale con la pubblicazione telematica sul sito Internet dell' sia dell'elenco CP_1
annuale sia delle sue variazioni trimestrali, prevedendo che essa valga come notifica- zione agli interessati del provvedimento. A sua volta, come già si è rilevato, la censu- rata previsione dell'art.38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011 è stata novellata dal-
l'art.43, comma 7, del d.l. n.76 del 2020, nel senso di reintrodurre la notifica, al lavoratore interessato, tramite comunicazione individuale, dei provvedimenti di varia- zione intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo an- nuale. Ciò posto, la Corte ha ritenuto che la disposizione censurata (art.38 D.L.98/11) risultava immune da vizi di legittimità costituzionale, laddove le censure del giudice rimettente investivano la circolare n.82 del 2012 (relativa sia alla pubblicazione degli elenchi annuali che di quelli trimestrali di variazione), con la quale l' aveva defi- CP_1
nito, in attuazione della disposizione censurata, le “specifiche tecniche” della pubbli- cazione in modalità telematica, con particolare riferimento alla previsione secondo cui “[d]ecorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione, i medesimi elenchi non saranno più visualizzabili”. Sul punto, la Corte Costituzionale ha sottolineato come il predetto ristretto ambito temporale non era previsto dalla disposizione di legge impu- gnata (art.38 cit.), per cui i dubbi espressi dal giudice rimettente circa l'irragionevole compressione del diritto di difesa dedotta dal rimettente andavano riferiti alle modalità con le quali la circolare n. 82 del 2012 aveva definito le specifiche tecniche di CP_1
notificazione agli interessati tramite pubblicazione sul proprio sito Internet degli elen- chi di variazione trimestrali”.
1.1. Spetterebbe, in conclusione, al giudice di merito valutare eventuali profili di ille- gittimità della predetta circolare e così disporne la disapplicazione.
In ossequio a quanto disposto dal Giudice delle Leggi, tale richiesta di disapplicazione viene avanzata anche in questa sede.
2. Parte appellante rileva, in ogni caso, che il termine per proporre impugnazione am- ministrativa e giudiziaria decorre dal momento in cui l'interessato è venuto a cono- scenza del provvedimento di cancellazione. Nel caso di specie, sarebbe Parte_1
venuto formalmente a conoscenza della cancellazione dagli elenchi delle sue giornate lavorative soltanto alla data di ricevimento del provvedimento con cui veniva CP_1
comunicato l'indebito de quo (6 marzo 2014): da questa data sarebbe, quindi, decorso il termine per proporre ricorso amministrativo e successivamente ricorso giudiziario.
Tenuto, pertanto, conto delle date di inoltro e di deposito dei rispettivi ricorsi, siccome indicate nell'atto introduttivo del giudizio, la domanda giudiziale avrebbe dovuto rite- nersi tempestivamente proposta. 2.1. Peraltro, non sussisterebbe neppure decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47, comma 3, L. n. 639/1970, considerato che, in assenza di decisione da parte del Comi- tato Provinciale INPS, il termine annuale di decadenza per proporre azione giudiziaria sarebbe decorso dalla data di presentazione del ricorso amministrativo (28 marzo
2014), cui avrebbero dovuto sommarsi gli ulteriori novanta giorni previsti per la decisione: anche in questo caso il deposito del ricorso giudiziario sarebbe stato comun- que tempestivo (24 novembre 2014).
3. Tanto preliminarmente argomentato, nel merito l'appellante deduce di aver docu- mentalmente e oralmente provato l'esistenza del rapporto di lavoro contestato, svolto per n. 156 giornate complessive nell'anno 2009 alle dipendenze della ditta Di AS
SE e Rossarance Soc. Coop.
La dichiarazione resa dal teste , infatti, avrebbe confermato tutte le circo- Tes_1
stanze, articolate nel capitolato di prova, in ordine all'attività lavorativa prestata dal e alle mansioni dallo stesso espletate. Pt_1
Dal canto suo, invece, l' non avrebbe sul punto svolto alcuna difesa, né fornito CP_1
prova contraria a quanto denunciato dall'appellante nel ricorso introduttivo.
5. L'appello è infondato.
5.1. Assume rilievo preliminare la questione relativa alla decadenza dall'azione giu- diziaria ex art. 22 D.L. n. 7/1970, da ritenersi infondata per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, occorre premettere che, a norma dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, con- vertito nella Legge 11.03.1970, n. 83, “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'inte- ressato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Inoltre, l'art. 11 del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff.,
23 settembre, n. 224) – Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi – recante disposizioni inerenti ai
“Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli”, prevede: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo deter- minato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. 2.
Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale Pt_2
preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro sentita la commissione regionale per la manodopera agricola”.
5.2. Nella fattispecie in esame, la cancellazione del dagli elenchi dei lavoratori Pt_1
agricoli per l'anno 2009 è stata comunicata attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell' del Primo elenco nominativo trimestrale 2013 di variazione degli operai CP_1
agricoli a tempo determinato […]” del Comune di Palagonia, effettuata dal 14 giugno al 5 luglio 2013.
In ordine alla superiore modalità di notifica, va richiamata la previsione di cui all'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6.07.2011, n. 98, come modificato dalla legge di con- versione n. 111/2011, vigente ratione temporis, che ha previsto quanto segue: “7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elen- chi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre
1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede CP_1
alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità tele- matiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell si provvede con le risorse umane, stru- CP_1
mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. Orbene, le modalità previste dall'art. 12 bis del R.D. n. 1949/40 (“Notifica mediante pubblicazione telematica”) consistono nella “pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet … secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto CP_1
stesso”. A tale norma, l' ha dato seguito con la circolare n° 104/2011, prevedendo CP_1
che “Le variazioni che interverranno successivamente alla pubblicazione degli elenchi nominativi per l'anno 2012 e seguenti, saranno riepilogate in appositi elenchi trime- strali e pubblicate con modalità telematiche, aventi, a tutti gli effetti, valore di notifica agli interessati e, pertanto, non dovranno più essere comunicate individualmente ai lavoratori”.
Rileva, altresì, la circolare n. 82/2012, la quale – per quanto di interesse in questa sede
– ha previsto: “Gli elenchi trimestrali di variazione conterranno tutti i riconoscimenti
e/o i disconoscimenti di giornate intervenuti dopo la pubblicazione dell'elenco princi- pale 2011; in tali elenchi confluiranno anche le variazioni valevoli per l'anno 2010 e precedenti. Gli elenchi di variazione verranno pubblicati secondo il seguente calen- dario: entro il 15 giugno – primo elenco di variazione;
entro il 15 settembre – secondo elenco di variazione;
entro il 15 dicembre – terzo elenco di variazione;
entro il 10 marzo dell'anno successivo - quarto elenco di variazione. I suddetti elenchi saranno pubblicati sul sito INTERNET dell'Istituto accessibile all'indirizzo www.inps.it, nella sezione “Avvisi e Concorsi”, sotto la voce “Avvisi”, e rimarranno in pubblicazione per quindici giorni consecutivi. La consultazione sarà possibile mediante libero acces- so e senza utilizzo del P.I.N. Decorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione, i medesimi elenchi non saranno più visualizzabili. La pubblicazione dei citati elenchi di variazione avrà, ad ogni effetto di legge, valore di notifica alla parte interessata e, pertanto, al lavoratore non verrà inviata la notifica individuale della variazione di giornate. Gli elenchi saranno consultabili per singola Provincia e singolo Comune e ognuno di essi sarà accompagnato da un frontespizio riportante il periodo di validità, il numero dei lavoratori contenuti, i riferimenti normativi e procedurali a base delle variazioni, l'organo e i termini per gli eventuali ricorsi amministrativi.
TRASMISSIONE ELENCHI AI CENTRI PER L'IMPIEGO. Le novità normative in- trodotte dall'art 38 citato, commi 6 e 7, non fanno venire meno l'obbligo ex articolo 9 quinquies, comma 5, della legge 28 novembre 1996 n. 608, della trasmissione degli elenchi ai competenti Centri per l'impiego entro i venti giorni successivi alla pubbli- cazione…”.
In ordine a tale modalità di notifica, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 45/2021
– invocata dall'appellante – ha ritenuto inammissibile le questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
(CDFUE), e infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., precisando nella parte motiva, in ordine a tale ultimo profilo, che “i dubbi espressi dal rimettente circa l'irragionevole compressione del diritto di difesa
… vanno riferiti alle modalità con le quali la circolare n. 82 del 2012 ha definito CP_1
le specifiche tecniche di notificazione agli interessati tramite pubblicazione sul proprio sito Internet degli elenchi di variazione trimestrali. In effetti il legislatore ha rimesso
a tale atto amministrativo la composizione degli interessi coinvolti, in funzione del nuovo strumento tecnologico individuato, contemperando in modo equilibrato le diver- se esigenze: da un lato, la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione, che è la ragione ispiratrice della disposizione sospet- tata di illegittimità costituzionale, dall'altro, la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale.
E ciò tenendo anche conto che tali provvedimenti incidono su diritti relativi a presta- zioni previdenziali e, dunque, su situazioni giuridiche soggettive di rilievo costituzio- nale (art. 38 Cost.), connotate da alta sensibilità sociale. A questo fine, l'ammini- strazione competente deve porre particolare attenzione all'esigenza di cautela che, come evidenziato dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza n. 5570 del 2018, impronta il ricorso alla pubblicazione attraverso strumenti informatici di atti e prov- vedimenti della pubblica amministrazione, esigenza tanto più forte, nel caso di specie, per le ragioni innanzi evidenziate. Pertanto, spetta, eventualmente, alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 CP_1
del 2012 con cui l' ha definito le specifiche tecniche della peculiare modalità di CP_1
notifica prevista dalla disposizione censurata”. 5.3. Ciò premesso, questa Corte intende non discostarsi dall'orientamento espresso nei suoi precedenti conformi, secondo cui le modalità di pubblicazione degli elenchi trime- strali di variazione, di cui alla citata norma, erano tali da compromettere il diritto di difesa del lavoratore agricolo, prevedendo un dovere di cooperazione ai fini della cono- scenza dell'atto eccessivamente gravoso.
In particolare, veniva richiesto al lavoratore agricolo di attivarsi al fine di verificare eventuali modifiche interessanti la propria posizione non già quattro volte l'anno e a scadenze fisse e predeterminate ma nel corso dell'intero anno, mediante l'accesso al sito internet dell'ente di previdenza.
Va poi evidenziato che la circolare applicativa della norma di legge non pre- CP_1
vedeva la pubblicazione degli elenchi in periodi temporali definiti, ma entro il giorno
15 dei quattro mesi di scadenza trimestrale marzo, giugno, settembre e dicembre), con la conseguenza che il lavoratore – per evitare di incorrere in decadenza – avrebbe dovuto consultare settimanalmente i predetti elenchi.
Inoltre, ai fini della valutazione della eccessiva gravosità dell'onere in esame, rileva la circostanza che l'accesso al sito Internet dell'ente, sebbene libero, era disponibile per soli 15 giorni;
sicché, trascorso tale esiguo spazio temporale, la consultazione degli elenchi, non più visualizzabili oltre detto termine, poteva avvenire solo presso i Centri per l'Impiego, ai quali venivano trasmessi subito dopo la loro pubblicazione.
5.3. Né può rilevare in senso contrario quanto evidenziato dall' nel richiamato CP_1
giudizio di legittimità costituzionale, secondo cui “La modalità di notificazione me- diante pubblicazione telematica degli elenchi non sarebbe, pertanto, penalizzante, «in considerazione della ormai notoria diffusività degli strumenti informatici e delle rela- tive conoscenze, nonché della semplicità di effettuazione della consultazione (non sono richieste nemmeno credenziali di accesso); al contrario, tale modalità, appare appor- tare significativi vantaggi agli interessati, sia in termini di rapidità che di costi, non richiedendo spostamenti fisici e potendo consentire la consultazione anche in orari di chiusura degli Uffici al pubblico (vantaggio non irrilevante per i lavoratori). Le moda- lità di verifica sono altresì agevolate, oltre che dalla possibilità di avvalersi di interme- diari qualificati (Enti di patronato, associazioni sindacali, CAF e simili) che appre- stano gratuitamente attività di assistenza e consulenza ai cittadini che alle medesime si rivolgano, anche dalla permanenza di quindici giorni della pubblicazione degli elenchi sul sito internet dell'Istituto»”.
Come sopra evidenziato, nonostante la facilità di accesso al sito dell' , non va CP_1
trascurato che non è pacifico che i lavoratori agricoli siano tutti in possesso di strumenti informatici e siano anche in possesso delle relative competenze, non senza trascurare che – come detto – l'accesso doveva avvenire con cadenza quasi settimanale per evitare la decadenza di legge.
Del pari, per le considerazioni che precedono, non rileva la difesa dell'Avvocatura Ge- nerale, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, spiegata sempre nel citato giudizio, secondo cui «il lavoratore può in ogni momento consultare il proprio estratto conto individuale che riporta la situazione aggiornata a seguito della pubblicazione degli elenchi».
6. Dalla accertata illegittimità della circolare in esame consegue la inidoneità CP_1
della notifica effettuata dall' ai fini della conoscenza del provvedimento di can- CP_1
cellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli da parte dell'odierno appellante.
7. Come sostiene parte appellante, tale presa di conoscenza deve, quindi, ritenersi av- venuta per la prima volta con la notifica (6 marzo 2014) del provvedimento qui CP_1
impugnato: e invero, nel predetto provvedimento, volto al recupero di somme liquidate in più sulla disoccupazione agricola per il periodo 01/01/2003-31/12/2009, si legge espressamente: “sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agri- coli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”.
Avverso tale provvedimento il ha proposto ricorso amministrativo in data 28 Pt_1
marzo 2014 (v. ricevuta in atti) tempestivamente nel termine di trenta giorni dalla CP_1
data di notifica dello stesso, senza tuttavia che tale ricorso abbia sortito esito alcuno nei successivi novanta giorni previsti per la decisione da parte dell'organo competente
(art. 11 D. Lgs. n. 275/1993).
Secondo l'orientamento nomofilattico della Suprema Corte, “nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art.
11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nomi- nativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il ter- mine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito nel D.L. n. 7 del
1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso;
definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento con- clusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la sca- denza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare
l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. n. 813/2007).
Ne consegue che, decorso inutilmente il predetto termine di novanta giorni, si era for- mato un provvedimento tacito di rigetto, che – in assenza di ulteriore impugnazione in via amministrativa – è divenuto definitivo. È del tutto evidente, pertanto, che l'azione giudiziale – promossa il 22 luglio 2014 – era del tutto tempestiva.
8. Ciò posto, occorre, quindi, procedere all'esame nel merito della controversia.
8.1. Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte – da ultimo ribadita con l'or- dinanza n. 3003/2024 – “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l a seguito di CP_1
un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presup- posto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'one- re di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fonda- mento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previ- denziale che abbia fatto valere”.
Tale prova non risulta raggiunta. L'unico teste escusso ( ) ha, Testimone_2
anzitutto, riferito soltanto del periodo lavorativo svolto dal alle dipendenze della Pt_1
ditta (asseritamente nel periodo settembre/dicembre 2009, secondo Controparte_2
l'assunto attoreo).
Peraltro, il teste, il quale non è comunque stato in grado di precisare le giornate effet- tivamente lavorate dall'appellante in quell'arco temporale, non può ritenersi attendibile anche alla luce delle palesi divergenze tra la sua deposizione e gli esiti dell'accertamen- to ispettivo de quo. E invero, il riferiva: “eravamo addetti entrambi (cioè con il alla rac- Tes_1 Pt_1
colta delle arance e pure delle olive … nel periodo di novembre raccoglievamo le olive
e a dicembre le arance”, mentre il verbale – sulla scorta della dichiarazione resa in quella sede dal presunto datore di lavoro – riporta che l'azienda si Controparte_2
occupava di colture orticole, melanzane e broccoli in prevalenza, sia sui terreni di proprietà che su quello in affitto in zona Militello, coltivato sempre a ortaggi (v. esito dell'accertamento e dichiarazione resa dal ai funzionari di vigilanza). CP_2
Ancora, il teste dichiara: “i mezzi di lavoro venivano forniti dal datore di lavoro
[...]
e cioè trattore, la bonza per lavaggiare, motozappa, motorino per tagliare l'erba CP_2
etc.”. Anche sul punto il verbale ispettivo smentisce la predetta dichiarazione, laddove si legge che l'azienda disponeva solo di una motozappa e di altri piccoli arnesi da la- voro.
E infine, su domanda del difensore dell' relativa all'individuazione dei fondi su CP_1
cui era stato impiegato con il il teste riferisce di aver lavorato in diversi fondi tra Pt_1
nel territorio di Ramacca, e la zona di Militello, in evidente Persona_1 CP_4
contrasto con gli esiti dell'accertamento, secondo cui i terreni dell'azienda (di proprietà
e in affitto) erano solo a Militello Val di Catania.
Del tutto sfornito di prova risulta, poi, il periodo lavorativo asseritamente svolto alle dipendenze della (gennaio/giugno 2009); né alla documenta- Controparte_3
zione allegata al fascicolo di parte (CUD, buste paga), di provenienza datoriale, può attribuirsi pieno e sufficiente valore probatorio.
Pertanto, in difetto di prova sulla effettiva sussistenza del rapporto lavorativo contesta- to, non possono trovare accoglimento le domande formulate in ricorso e la sentenza impugnata va confermata, seppure con diversa motivazione.
9. Alla luce di quanto sopra, l'appello va rigettato.
10. Le spese processuali del presente grado sono irripetibili per la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.: tanto in applicazione del principio giu- risprudenziale, secondo cui “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese pro- cessuali, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è appli- cabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta (come in ipotesi) unitamente a quella diretta al conseguimento del-
l'indennità di disoccupazione” (v. Cass. n. 37973/2022).
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315/2020).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando nella causa n. 388/2022 R.G.: rigetta l'appello.
Spese irripetibili.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito del-
l'udienza del 9 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore La Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott.ssa Elvira Maltese