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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/04/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2186 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice dott. Marco Piovano,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 2186/2024 R.G. promossa da:
– C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Piervanni Andreozzi per procura in atti, Pt_2
ATTRICE - CREDITRICE,
nei confronti di
– C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_1
Lorenzo Fioramonti per procura in atti,
CONVENUTA – DEBITORE ESECUTATO,
nonché nei confronti di
– C.F. , CP_2 CodiceFiscale_2
CONVENUTA – NON DEBITORE, CONTUMACE,
avente ad oggetto: divisione endoprocessuale.
Conclusioni delle parti: come da verbale e dai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Premesso: che avanti questo Tribunale pende la procedura esecutiva immobiliare RGE 404/2021, instaurata da nei confronti di , debitore;
Parte_1 CP_1
che in forza di atto di pignoramento venivano sottoposto a vincolo i seguenti immobili, per la consistenza precisata: Quota pari a 95/100 del diritto di proprietà sul compendio immobiliare sito in Via Floro n. 29,
Comune di Guidonia Montecelio (RM), contraddistinto al catasto fabbricati al foglio 5, particella 1349, subalterni 2 e 3 graffati consistente in Villino di civile abitazione su tre piani avente accesso dal civico n. 29 di Via Floro, come di seguito descritto:
• • Piano seminterrato: composto da: Sala Hobby con angolo cottura/pranzo, disimpegno, bagno, WC e camera da letto. Esterno: giardino di pertinenza.
• • Piano Terra: ingresso, disimpegno, ripostiglio, WC, camera balcone.
• • Piano Primo sottotetto: ingresso, disimpegno, n. 2 camere, cucina e bagno con n. 2 balconi
• ➢ Confini proprietà , Via Floro, Via Polieno, rampa di accesso ai garage. Parte_3
• ➢ Identificativi Catastali Immobile sito in Guidonia Montecelio (Rm), Via Floro n. 29,p. T-1- 2, distinto al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 5, p.lla 1349, sub 2 e 3, z.c. 1, cat. A/7, cl. 2, vani 7, sup. cat. Tot. 120 mq, Rendita € 921,88
che la quota pignorata (95/100) del suddetto bene è di proprietà del debitore CP_1 mentre la restante (5/100) risultava in proprietà di , altra convenuta;
CP_2
che la CTU espletata nel corso del processo esecutivo, stabiliva la non divisibilità dell'immobile cui veniva attribuito, come lotto unico, il valore di euro 270.675,00;
che dunque veniva introdotto, a seguito di ordinanza di divisione, il presente giudizio in cui l'attrice – creditrice chiedeva lo scioglimento della comunione;
che la convenuta non debitrice rimaneva contumace;
CP_2
che si costituiva invece la convenuta debitrice la quale nulla eccepiva circa lo CP_1 scioglimento della comunione, chiedendo peraltro che la procedura si arrestasse in attesa della definizione della causa avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo azionato in sede esecutiva.
Rilevato: che la richiesta avanzata dal debitore non può essere accolta, posto che, allo stato, l'unica possibilità di sospensione della procedura esecutiva – nella quale va ricompreso il presente giudizio di scioglimento della comunione – potrebbe derivare da un provvedimento di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, provvedimento che, ad oggi, non risulta essere stato adottato;
che dalla CTU depositata nel corso della procedura esecutiva sopra indicata – che viene acquisita nel presente giudizio ed alle cui conclusioni, non contestate da alcuna delle parti, il Tribunale aderisce in quanto frutto di esaustiva indagine, condotta con metodo condivisibile e privo di errori logici e giuridici – il valore complessivo del bene è stato stimato come sopra precisato:
che la parte attrice ha provveduto al deposito di tutta la necessaria documentazione;
che va quindi accolta la domanda di scioglimento della comunione dei beni sopra indicati, in riferimento ai quali nulla osta ai fini della vendita e/o assegnazione, cui si provvederà con separata ordinanza che verrà emessa previa restituzione della presente causa al ruolo istruttorio;
che per quanto riguarda le spese di giudizio, la decisione va riservata alla sentenza definitiva,
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in persona del Giudice dott. Marco Piovano, definitivamente pronunciando a seguito dell'ordinanza di divisione, emessa nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 404/2021, sulla base della quale è stato introdotto il presente giudizio, così provvede:
1. Accerta e dichiara lo scioglimento della comunione tra nata a [...] il CP_1
20.5.1961 – C.F. e , nata a [...] il [...] – C.F. CodiceFiscale_1 CP_2
, relativamente al bene descritto nella parte motiva, secondo le CodiceFiscale_2 rispettive quote e il valore così come indicato nell'elaborato redatto dal CTU depositato nel fascicolo telematico della procedura esecutiva RGE 404/2021;
2. Ordina al conservatore di Agenzia delle Entrate – Territorio Roma 2 di procedere, ove dovuto e richiesto, alla trascrizione della presente sentenza, con esonero di ogni sua responsabilità a riguardo;
1. Dispone la rimessione della causa sul ruolo per procedersi, come da separata ordinanza, alla vendita dei beni così individuati in parte motiva;
2. Riserva alla sentenza definitiva il provvedimento di liquidazione delle spese di giudizio.
Tivoli 23.4.2025
Il Giudice
dott. Marco Piovano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice dott. Marco Piovano,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 2186/2024 R.G. promossa da:
– C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Piervanni Andreozzi per procura in atti, Pt_2
ATTRICE - CREDITRICE,
nei confronti di
– C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_1
Lorenzo Fioramonti per procura in atti,
CONVENUTA – DEBITORE ESECUTATO,
nonché nei confronti di
– C.F. , CP_2 CodiceFiscale_2
CONVENUTA – NON DEBITORE, CONTUMACE,
avente ad oggetto: divisione endoprocessuale.
Conclusioni delle parti: come da verbale e dai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Premesso: che avanti questo Tribunale pende la procedura esecutiva immobiliare RGE 404/2021, instaurata da nei confronti di , debitore;
Parte_1 CP_1
che in forza di atto di pignoramento venivano sottoposto a vincolo i seguenti immobili, per la consistenza precisata: Quota pari a 95/100 del diritto di proprietà sul compendio immobiliare sito in Via Floro n. 29,
Comune di Guidonia Montecelio (RM), contraddistinto al catasto fabbricati al foglio 5, particella 1349, subalterni 2 e 3 graffati consistente in Villino di civile abitazione su tre piani avente accesso dal civico n. 29 di Via Floro, come di seguito descritto:
• • Piano seminterrato: composto da: Sala Hobby con angolo cottura/pranzo, disimpegno, bagno, WC e camera da letto. Esterno: giardino di pertinenza.
• • Piano Terra: ingresso, disimpegno, ripostiglio, WC, camera balcone.
• • Piano Primo sottotetto: ingresso, disimpegno, n. 2 camere, cucina e bagno con n. 2 balconi
• ➢ Confini proprietà , Via Floro, Via Polieno, rampa di accesso ai garage. Parte_3
• ➢ Identificativi Catastali Immobile sito in Guidonia Montecelio (Rm), Via Floro n. 29,p. T-1- 2, distinto al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 5, p.lla 1349, sub 2 e 3, z.c. 1, cat. A/7, cl. 2, vani 7, sup. cat. Tot. 120 mq, Rendita € 921,88
che la quota pignorata (95/100) del suddetto bene è di proprietà del debitore CP_1 mentre la restante (5/100) risultava in proprietà di , altra convenuta;
CP_2
che la CTU espletata nel corso del processo esecutivo, stabiliva la non divisibilità dell'immobile cui veniva attribuito, come lotto unico, il valore di euro 270.675,00;
che dunque veniva introdotto, a seguito di ordinanza di divisione, il presente giudizio in cui l'attrice – creditrice chiedeva lo scioglimento della comunione;
che la convenuta non debitrice rimaneva contumace;
CP_2
che si costituiva invece la convenuta debitrice la quale nulla eccepiva circa lo CP_1 scioglimento della comunione, chiedendo peraltro che la procedura si arrestasse in attesa della definizione della causa avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo azionato in sede esecutiva.
Rilevato: che la richiesta avanzata dal debitore non può essere accolta, posto che, allo stato, l'unica possibilità di sospensione della procedura esecutiva – nella quale va ricompreso il presente giudizio di scioglimento della comunione – potrebbe derivare da un provvedimento di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, provvedimento che, ad oggi, non risulta essere stato adottato;
che dalla CTU depositata nel corso della procedura esecutiva sopra indicata – che viene acquisita nel presente giudizio ed alle cui conclusioni, non contestate da alcuna delle parti, il Tribunale aderisce in quanto frutto di esaustiva indagine, condotta con metodo condivisibile e privo di errori logici e giuridici – il valore complessivo del bene è stato stimato come sopra precisato:
che la parte attrice ha provveduto al deposito di tutta la necessaria documentazione;
che va quindi accolta la domanda di scioglimento della comunione dei beni sopra indicati, in riferimento ai quali nulla osta ai fini della vendita e/o assegnazione, cui si provvederà con separata ordinanza che verrà emessa previa restituzione della presente causa al ruolo istruttorio;
che per quanto riguarda le spese di giudizio, la decisione va riservata alla sentenza definitiva,
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in persona del Giudice dott. Marco Piovano, definitivamente pronunciando a seguito dell'ordinanza di divisione, emessa nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 404/2021, sulla base della quale è stato introdotto il presente giudizio, così provvede:
1. Accerta e dichiara lo scioglimento della comunione tra nata a [...] il CP_1
20.5.1961 – C.F. e , nata a [...] il [...] – C.F. CodiceFiscale_1 CP_2
, relativamente al bene descritto nella parte motiva, secondo le CodiceFiscale_2 rispettive quote e il valore così come indicato nell'elaborato redatto dal CTU depositato nel fascicolo telematico della procedura esecutiva RGE 404/2021;
2. Ordina al conservatore di Agenzia delle Entrate – Territorio Roma 2 di procedere, ove dovuto e richiesto, alla trascrizione della presente sentenza, con esonero di ogni sua responsabilità a riguardo;
1. Dispone la rimessione della causa sul ruolo per procedersi, come da separata ordinanza, alla vendita dei beni così individuati in parte motiva;
2. Riserva alla sentenza definitiva il provvedimento di liquidazione delle spese di giudizio.
Tivoli 23.4.2025
Il Giudice
dott. Marco Piovano