Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/04/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 345/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Panama Parte_1 C.F._1
n. 16, presso lo studio dell'avv. Damiano Pezzotti che la rappresenta e difende giusta mandato rilasciato su foglio separato;
e da
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Rieti, Viale dei Flavi Parte_2 C.F._2
n. 15, presso lo studio dell'avv. Carla Pistolesi che lo rappresenta e difende giusta mandato rilasciato su foglio separato in atti ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: domanda cumulativa congiunta di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio concordatario a Rieti in data 2.06.2011, Parte_1 Parte_2 trascritto presso il registro degli atti civili del detto Comune (atto n.10, PII, S.A., Anno 2011), optando per il regime di separazione dei beni.
Dalla unione coniugale è nata il [...]. Persona_1
A causa del venir meno dell'affectio coniugalise per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente.
1
1)I coniugi vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto e fisseranno la loro residenza, domicilio o dimora ove riterranno opportuno tenendo sempre in considerazione il primario interesse della loro figlia minore a mantenere inalterato l'habitat domestico e le abitudini di vita quotidiana consolidate;
2) I genitori riconoscono che il presente atto di separazione rappresenta un atto importante ma modificativo unicamente dell'aspetto che riguarda la coppia coniugale, mentre viene lasciato integro il concetto di coppia genitoriale assolutamente impermeabile a qualsiasi dissapore di natura personale;
3) disporre che la minore sia affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per_1 genitoriale;
le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione, alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente nei periodi di rispettivo collocamento;
4) la figlia minore resterà collocata prevalentemente presso la madre nell'abitazione familiare in Rieti Via Puglia, Per_1
7, con facoltà per il padre di tenerla con sé, salvo diversi accordi, secondo le seguenti modalità:
- week-end mensili alternati madre-padre dal venerdì, prelevando la minore dall'uscita di scuola (o dalla casa materna o paterna in giorno non scolastico dalle ore 14,30) sino al lunedì mattina, allorquando la riaccompagnerà direttamente a scuola e/o presso l'abitazione dell'altro genitore alle ore 9,30 e/o presso i nonni, o centro estivo a seconda dei periodi;
- week-end mensili alternati e nel weekend di spettanza materna, il padre preleverà la minore il lunedì dall'uscita di scuola o dall'abitazione della madre o dai nonni alle ore 14:30 o dal centro estivo in base al periodo dell'anno e la terrà con sé fino al mercoledì mattina allorquando la riaccompagnerà direttamente a scuola o presso l'abitazione della madre o dei nonni alle ore 9:30 o al centro estivo in base ai periodi dell'anno. La madre la preleverà dall'uscita di scuola il mercoledì o dall'abitazione paterna o dei nonni alle ore 14:30 o dal centro estivo in base al periodo dell'anno e la terrà con sé fino al venerdì mattina allorquando la riaccompagnerà direttamente a scuola o presso l'abitazione paterna o dei nonni alle ore
9:30 o al centro estivo in base ai periodi dell'anno; - nel weekend di spettanza paterna, la madre preleverà la minore il lunedì dall'uscita di scuola o dall'abitazione del padre o dai nonni alle ore 14:30 o dal centro estivo in base al periodo dell'anno e la terrà con sé fino al mercoledì mattina allorquando la riaccompagnerà direttamente a scuola o presso l'abitazione del padre o dei nonni alle ore 9:30 o al centro estivo in base ai periodi dell'anno. Il padre la preleverà dall'uscita di scuola il mercoledì o dall'abitazione materna o dei nonni alle ore 14:30 o dal centro estivo in base al periodo dell'anno e la terrà con sé fino al venerdì mattina allorquando la riaccompagnerà direttamente a scuola o presso l'abitazione materna o dei nonni alle ore 9:30 o al centro estivo in base ai periodi dell'anno.
- In ordine ai periodi natalizi e pasquali, la minore li trascorrerà, secondo il principio dell'alternanza, un anno con il padre ed il successivo con la madre (In particolare a Natale il principio dell'alternanza è così stabilito: la minore starà con un genitore dalle ore 10 del 24 sino alle ore 11 del 25 e con l'altro genitore dalle ore 11 del 25 alle ore 11 del 26; il genitore che ha avuto con sé la figlia il 24 la terrà con sé dal 26 al 01 ore 11.00 e l'altro genitore la terrà dal 1gennaio al 6 gennaio
2 con relativo pernotto;
dal venerdì precedente alla Pasqua alle ore 10.00 sino alla domenica di Pasqua inclusa con il padre o con la madre, dalla mattina del lunedì dell'Angelo alle ore 9,00 sino al mercoledì riaccompagnandola a scuola con la madre o con il padre);
- tutte le altre festività religiose e laiche durante l'anno in via alternata con l'altro genitore;
- in ordine alle vacanze estive la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore dal 1 al 16 luglio con uno e dal 17 luglio al 31 luglio con l'altro e dal 1 al 16 agosto con uno e dal 17 al 31 agosto con l'altro, periodi da intendersi consecutivi;
- i giorni di festività nazionale la minore li trascorrerà con ciascun genitore secondo il principio di alternanza (pernottamento incluso);
- il giorno della festa del papà e del compleanno del padre, la minore lo trascorrerà insieme al padre, ugualmente a dirsi per la madre;
- il compleanno della minore verrà festeggiato dai genitori alternando la festa tra il pranzo e la cena;
5) entrambi i genitori si impegnano a condividere ogni decisione che riguardi lo sviluppo psico-fisico della prole senza alcuna eccezione;
6) entrambi i genitori raccolgono preciso impegno ed obbligo a far mantenere alla prole concreti e civili rapporti con i nonni materni e paterni e favorirne gli incontri senza apporre alcuna difficoltà attesa peraltro la loro risorsa affettiva ed educativa sopperendo alle carenze di tempo dei genitori dettate dagli impegni lavorativi;
7) entrambi i genitori concordano che le scelte lavorative di ogni genitore che possano incidere e modificarne l'equilibrio psico
– sociale della prole dovranno essere, quantomeno, comunicate preventivamente all'altro genitore al fine di trovare insieme soluzioni per salvaguardare i figli e nello stesso tempo non compromettere la realizzazione lavorativa dell'altro genitore.
Preventivamente ogni genitore si dichiara consapevole della necessità di un giusto equilibrio tra le esigenze e disponibilità a trovare una soluzione concordata al fine di non compromettere la relazione genitoriale, ed in ogni caso che la prole non venga allontanata in via improvvisa dal proprio ambiente sociale e scolastico;
8) ogni genitore provvederà al mantenimento in forma diretta della minore nel periodo di propria spettanza;
9) le spese straordinarie (come richiamate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Rieti da intendersi quivi integralmente riprodotto e trascritto) saranno ripartite in misura del 50% ciascuno;
10) con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, anche via e-mail o messaggio digitale, nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore che ha anticipato la spesa straordinaria, dovrà ottenere il rimborso del 50% dall'altro genitore entro il termine di
15 giorni dall'esibizione della ricevuta d'acquisto;
11) l'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre;
12) la casa coniugale, sita a Rieti in via Puglia n. 7, di proprietà della sig.ra verrà assegnata a quest'ultima che la Pt_1 continuerà ad abitare con la figlia minore e le parti si danno atto di aver provveduto alla divisione dei mobili come Per_1 da separata scrittura;
il sig. si allontanerà dalla predetta abitazione entro e non oltre il 31.03.2025; Parte_2
3 13) Il Sig. asporterà la cucina e la camera da letto di sua esclusiva proprietà. La cucina, essendo un bene
Parte_2 primario per la figlia minore, verrà sostituita a totale spesa di acquisto e montaggio dal Sig. con una nuova
Parte_2 cucina che la sceglierà unitamente alla figlia minore, la nuova cucina sarà munita di tutti gli elettrodomestici nuovi. Il Sig. si impegna ad effettuare lo smontaggio dell'attuale cucina solamente il giorno precedente rispetto all'arrivo della
Parte_2 nuova cucina non creando problematiche per il bene primario della figlia minore. Il Sig. si impegna inoltre, se
Parte_2 dovessero verificarsi ritardi da parte dell'Azienda fornitrice nella fornitura della nuova cucina, a non asportare l'attuale presente per tutto il tempo necessario l'arrivo della nuova. Le parti danno atto di aver provveduto alla divisione dei mobili acquistati congiuntamente come da separata scrittura.
14) nulla disporre al mantenimento dei coniugi essendo autonomi economicamente.
15) disporre che le parti prestino il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi documento valido ai fini dell'espatrio.
I Signori e hanno chiesto inoltre che, emessa la sentenza con la quale è Parte_1 Parte_2 omologata la separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché, trascorsi sei mesi dalla data di comparazione personale dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 cpc dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte il collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
All'esito dell'udienza del 13.3.2025, svolta mediante deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la decisione è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
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In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n. 28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale;
deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale tra e he hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario a Rieti in data 2.06.2011, trascritto presso il registro degli atti civili del detto Comune (atto n.10, P II, S.A., Anno 2011);
-recepisce le condizioni di cui alla separazione riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
4 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Cosi deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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