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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/04/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EN
Il Tribunale Ordinario di EN , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.533/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 9.2.2024 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]C.F._1
36040 - Grisignano di Zocco (VI), alla Via Rossi n.
4- elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Giulio De Petra n. 1, presso e nello Studio Legale , Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO LIOIA -c.f. C.F._2
dall'avv. MANLIO ARNONE -c.f.
[...] CodiceFiscale_3 attrice appellante
CONTRO
, (C.F.: ), CP_1 P.IVA_1 società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, con sede in Milano, Piazza Adriano Olivetti n. 1 (P.IVA.
) in persona dell'avv. Simona Serchi ( ), in P.IVA_1 CodiceFiscale_4 virtù dei poteri conferiti con procura per atti del Notaio – del Persona_1
04.12.2023– rep. 42295, racc. 16795, (sub A) rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ADRIANO PALA ( ), C.F._5 Parte_3
,
[...] C.F._6 Parte_4
( ), ed elettivamente domiciliata presso l'avv C.F._7 Parte_4 con studio in Viale Risorgimento Nazionale n. 58 – 36100 EN.
[...]
convenuta appellata
In punto : appello contro sentenza del Giudice di CE conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata statuizione di primo grado limitatamente al capo relativo alle spese che ne ha statuito la compensazione:
− condannare la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del precedente CP_2 grado di giudizio con distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari.
− il tutto con vittoria e refusione delle spese, diritti ed onorari e distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari.
C O N C L U S I O N I PER LA PARTE APPELLATA in via principale, rigettare il rigettare la proposta impugnazione e confermare la sentenza n. 286/2023 resa inter-partes dal Giudice di CE di EN nel procedimento NRG 871/2022, depositata in data 03.07.2023, comunicata in data 04.07.2023. Con vittoria di spese e compensi professionalI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice Parte_1 proponeva appello avverso alla sentenza del Giudice di CE 286/2023 emessa il 3.7.2023, lamentando che “il Giudice a quo, pur correttamente statuendo per la cd. cessazione della materia del contendere, non ne ha tratto le dovute conseguenze in punto di cd. soccombenza virtuale.” Con l'atto di citazione avanti al GDP l'attrice aveva esposto: Parte_1
“che parte attrice, in data 26.11.2021 contrattualizzava con la convenuta la portabilità della propria utenza mobile 3405458964 in carico ad altro operatore;
che il personale della convenuta assicurava che il servizio sarebbe stato attivato “ entro 48 ore”; che al contrario, non solo il servizio non era stato attivato, ma a nulla sono valsi neppure i plurimi contatti con il call center e reclami, fattivamente inevasi, inoltrati alla convenuta, nonché il tentativo di conciliazione risultato vano attesa la mancata adesione della odierna convenuta, ritualmente invitata….che al fine di garantire il buon funzionamento del sistema, l ha stabilito la durata CP_3 Contro massima del periodo di realizzazione della prestazione di La delibera n. 78/08/CIR stabiliva che tale periodo non superasse i tre giorni lavorativi. Il regolamento contenuto nella delibera n. 147/11/CIR, oltre a ridurre tale periodo a un giorno lavorativo, ha anche limitato ad un giorno lavorativo il periodo di attivazione riconoscendo, inoltre, qualora il limite del periodo di attivazione non fosse rispettato, il diritto dei clienti ad essere indennizzati” Tuto ciò esposto, chiedeva :
“accertato e dichiarato, per i motivi esposti in premessa, l'inadempimento posto in essere dalla convenuta, condannare la medesima all'adempimento consistente nell'attivazione / riattivazione dell'utenza e/o dei servizi di telefonia meglio descritti in epigrafe;
2 condannare in ogni caso la società convenuta al pagamento delle competenze ed onorari di lite, oltre al compenso per l'attività di assistenza nella fase di conciliazione, ex art. 20 del D.M. 55/2014, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà”.
si costituiva in primo grado eccependo: l'improcedibilità per CP_1 mancato esperimento della mediazione obbligatoria previsto dalla legge 249/1997 ; nel merito affermava che la richiesta aveva subito un rallentamento a causa dei dati errati forniti dalla attrice, incongruenza tra il numero da portare e il codice seriale associato allo stesso, per cui la portabilità del numero veniva espletata il 22.2.2022. Chiedeva in via preliminare la dichiarazione di improcedibilità, nel merito il rigetto delle domande attoree e in subordine la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il giudice di CE , acquisito il verbale del 12.1.2022 (rectius verbale del 25.1.2022, notifica del 12.1.2022) di mancata adesione della convenuta alla procedura CP_1 di conciliazione, così decideva:
La parte convenuta- appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, osservando che il
GDP aveva compensato le spese avendo appurato dalle “Condizioni Generali di Contratto” (doc.2 fascicolo primo grado) la mancanza di responsabilità in capo alla
3 convenuta, posto che il termine contrattualmente previsto per il perfezionamento della procedura di portabilità è meramente indicativo in quanto suscettibile di interruzioni o sospensioni temporanee del servizio in relazione al numero di oggetto di richiesta di portabilità, dipendenti dall'operatore di provenienza o per cause non imputabili al gestore come specificato nelle condizioni contrattuali”. Dopo acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 2.4.2025. L'appello merita accoglimento in quanto la valutazione della soccombenza virtuale doveva tenere conto dei seguenti fatti, già allegati e documentati in primo grado dall'attrice: il contratto era stato stipulato il 26.11.2021; in data 4.12.2021 inviava alla cliente SMS con scritto: “la procedura di CP_1 attivazione della tua SIM è andata a buon fine ! entro 48 ore potrai ricaricarle e cominciare ad usarla”; invece, ben oltre le 48 ore, in data 30.12.2021 scriveva “stiamo lavorando CP_1 per portare il tuo numero in per il 3.1.2022” CP_1
La procedura andava a buon fine solo in data 22.2.2022, e ciò solo dopo che l'attrice, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, aveva dovuto avviare la causa con la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 5.2.2022. Va osservato che, a prescindere dalle condizioni generali di contratto, parte convenuta si era obbligata ad una prestazione entro un determinato termine, ampiamente superato, e non ha dimostrato che il ritardo nell'inadempimento fosse dovuto a causa a sè non imputabile, essendosi limitata alla produzione di schermate web provenienti dalla stessa parte convenuta, senza peraltro giustificare l'abnorme ritardo rispetto al termine promesso di 48 ore (due mesi e mezzo). Ma, a prescindere da ciò, la compensazione delle spese di lite non appare adeguata al caso di specie atteso che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure
“la condotta preprocessuale e processuale di parte convenuta” non appare affatto corretta, non avendo aderito, senza giustificato motivo, al tentativo di CP_1 conciliazione, e avendo poi eccepito l'improcedibilità dell'azione attorea proprio per mancanza della procedura di conciliazione. L'appello merita dunque accoglimento e la sentenza va riformata in punto di spese., comprensive anche della fase del procedimento di conciliazione. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, DM 37/2018 e DM 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)in accoglimento dell'appello condanna a rifondere a CP_1 Pt_1
le spese di lite del primo grado , liquidate in euro 135,00 per
[...]
4 anticipazioni ed euro 1265,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovute, con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
2) condanna a rifondere a le spese di lite CP_1 Parte_1 del presente grado , liquidate in euro 174,00 per anticipazioni ed euro 2552,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovute, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in EN il 14.4.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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