TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/11/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R . G . 5 6 6 5 / 2 0 2 4
T R I B U N A L E D I T R E V I S O
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
dato atto che l'udienza del 27/11/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.;
esaminato il fascicolo;
viste le note scritte;
autorizza
la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti dalle parti, da intendersi sostitutive anche degli incombenti ex art. 429 c.p.c., attesa la previsione di cui all'art. 127 ter comma II c.p.c.;
dispone
come da successiva sentenza, emessa ai sensi dei sopra citati articoli e sottoscritta digitalmente, con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice
dott. Marco Saran
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5665 del 2024, promossa da:
(c.f. , con l'avv. ROSSETTO VERONICA Parte_1 C.F._1
contro
(c.f. ), con l'avv. PICCO ANTONELLA Controparte_1 C.F._2
* * *
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile;
CONCLUSIONI congiunte delle parti:
“ CONGIUNTA di declaratoria di cessata materia del contendere Parte_2
relativamente alle domande di cui alla presente causa, con spese di giudizio compensate”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto in data 2 dicembre 2024 ricorso ex art. 447 bis c.p.c. al Parte_1
fine di ottenere il rilascio di immobile di sua proprietà - situato a Spresiano (TV) in via
Risorgimento n. 21/A ed identificato al Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 4,
Sezione Urbana C, Particella 62, Subalterni 5 (cat. A/2), 3 (cat. C/6) e 6 (cat. C/3) - ad opera della figlia . Controparte_1
Nel corso del presente giudizio è stata formulata la seguente proposta di conciliazione:
2 “a) impegno della resistente – che ha già trasferito altrove la propria residenza di fatto - a sgomberare
a propria cura e spese l'abitazione di cui si discute dai propri effetti personali residui, con consegna
di copia delle chiavi attualmente detenute alla ricorrente, entro il 31 ottobre 2025;
b) conseguente richiesta congiunta di declaratoria di cessata materia del contendere, con riguardo alle
domande di questa causa;
c) spese del giudizio integralmente compensate”
Le parti hanno quindi dato congiuntamente conto “… che in data 25.9.2025 e 13.10.2025 sono
avvenute da parte di le operazioni di sgombero da tutti i propri beni ed effetti Controparte_1
personali dell'abitazione di con consegna alla ricorrente di tutte le chiavi detenute Parte_1
e formale spostamento della propria residenza… ”.
E' quindi emerso che le parti hanno conciliato la controversia in sede stragiudiziale, con successiva ed espressa richiesta di cessazione della materia del contendere, per come da ultimo formulata con nota congiunta ex art. 127 ter del 26 novembre 2025.
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni.
La causa passa quindi direttamente in decisione ai sensi dei citati articoli, con pronuncia effettuata a seguito del deposito di note difensive autorizzate, da intendersi sostitutive rispetto alla discussione ex art. 429 c.p.c.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando atto che nessuno è presente alla lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Tanto premesso, si osserva che dalla disamina del tenore delle conclusioni congiunte formulate si evince, a questo punto, che è venuto meno ogni interesse alla pronuncia di merito in questa sede, risultando pacifico che le parti hanno definito la controversia in sede stragiudiziale e che sono quindi sopraggiunti elementi tali da ricomporre le ragioni di contrasto tra le parti.
E' pertanto superfluo ogni ulteriore rilievo, con richiamo, sul punto, alla condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel processo tributario, come in quello civile, la
3 cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano
sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta pronuncia di
merito e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi (…) (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
5188 del 16/03/2015) e secondo cui “la cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi
in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione,
bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della
sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano
accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le
parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta
pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero
neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della
regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di
pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”
(cfr. Sez. 1 n. 10553 del 7.5.2009).
Per tali motivi, essendo emerso e risultando inequivoco che le parti in causa non hanno alcun interesse ad una pronuncia di merito in questa sede, per intervenuta conciliazione stragiudiziale, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come chiesto.
Le spese vengono compensate, atteso il tenore delle conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere, in ragione dell'intervenuta conciliazione stragiudiziale
della controversia;
2) spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 27/11/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
4