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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE Rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 196/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Veronica Bertuccelli per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dalle avv.te Rossella Quarta e Lilia
Bonicioli per procura generale alle liti del 22.3.2024, a rogito notaio di UM (Roma) Persona_1
APPELLATO
Oggetto: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 3.2.2025
Per l'appellato: come da note depositate il 31.1.2025
FATTI DI CAUSA ha proposto opposizione davanti al Tribunale Parte_1
di Massa ad ordinanza-ingiunzione notificatagli dall' il CP_1
18.6.2022, fondata su due atti di accertamento di illecito amministrativo del 5.5.2017, affermando che questi non gli erano mai stati notificati;
ha eccepito pertanto la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative irrogate con l'ordinanza-ingiunzione opposta, di cui ha chiesto l'annullamento.
Costituendosi in giudizio, l ha contestato il fondamento CP_1
dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 159/2024, pubblicata il 2.7.2024, il Tribunale ha respinto l'opposizione.
Propone appello il sig. resiste l' . Pt_1 CP_1
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 4.3.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto l'opposizione sulla base delle seguenti considerazioni:
- vengono in considerazione due diversi atti di accertamento, di identico contenuto, indirizzati l'uno al ricorrente
[...]
e l'altro alla società quale Parte_1 Controparte_2
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obbligato in solido della obbligazione contributiva;
- l' ha prodotto l'atto di accertamento indirizzato ad CP_1
Azioni nonché copia della cartolina della Parte_1
notifica al ricorrente, datata 24.4.2017, con immissione dell'avviso nella cassetta della posta per irreperibilità del destinatario e invio della raccomandata informativa, con attestazione della compiuta giacenza;
- dunque, la notifica deve considerarsi validamente compiuta e, almeno riguardo al ricorrente Parte_1
in proprio (relativamente all'atto di accertamento
[...]
inviato a l' non ha prodotto prova Controparte_2 CP_1
alcuna della notifica) è qualificabile quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione;
- tra la notifica dell'atto per mancato ritiro del plico il
6.5.2017 e la notifica del successivo atto interruttivo il
18.6.2022 (data di notifica dell'ordinanza-ingiunzione al ricorrente) non sono decorsi 5 anni e 311 giorni (termine risultante per effetto delle normative emergenziali Covid sulla sospensione della prescrizione).
Con il primo motivo di appello il sig. richiama la Pt_1
giurisprudenza della S.C. (Cass. S.U. 10012/2021) secondo cui in tema di notifica di un atto impositivo tramite il servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data
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dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD); rileva che l' non ha depositato copia della CAD CP_1
asseritamente speditagli, con conseguente nullità/inesistenza della notifica dell'atto di accertamento, ed estinzione per prescrizione delle sanzioni amministrative irrogate con l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Il motivo è fondato.
Nella sentenza citata dall'appellante le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 L. 890/1982, rilevando come l'art. 140 c.p.c. sia stato dichiarato illegittimo (Corte Cost.
3/2010) nella parte in cui prevedeva il perfezionamento della notifica non effettuata a causa di “irreperibilità o di rifiuto di ricevere” del destinatario e delle persone addette alla casa sulla base della sola spedizione della raccomandata c.d. informativa dell'avvenuto deposito dell'atto notificando presso la Casa comunale, invece che con il ricevimento della stessa ovvero decorsi 10 giorni dalla sua spedizione.
In una prospettiva sistematica, le Sezioni Unite hanno altresì evidenziato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità nel caso di notifica, anche di atti impositivi tributari, da parte dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c., secondo cui la prova del perfezionamento della notifica deve essere fornita attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di
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ricevimento della raccomandata informativa. La previsione della spedizione della CAD, secondo le Sezioni Unite, sia nella notifica effettuata secondo l'art. 140 c.p.c. da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo dell'agente postale, sia nella notifica effettuata esclusivamente dall'agente postale ai sensi dell'art. 8
L. 890/1982, riposa, dunque, su un'identica ratio legis, fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24 Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, comma 2, Cost.), volta a fornire al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1 L. 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali).
Nelle ipotesi, quindi, di mancata consegna dell'atto notificando al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, solo dall'esame concreto dell'atto il giudice può esprimere un ragionevole e fondato giudizio sull'effettiva ricezione della raccomandata da parte del destinatario;
risultano in tal modo contemperate le esigenze del notificante e quelle del notificatario, essendo richiesto al soggetto attivo del procedimento notificatorio il deposito di un atto dallo stesso facilmente acquisibile.
Le Sezioni Unite hanno quindi formulato il seguente principio di diritto: “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea
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assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cass. S.U.
10012/2021; nello stesso senso v. Cass. 34346/2021,
36562/2021, 26593/2024).
Nel caso di specie, l ha depositato in giudizio (doc. 02) la CP_1
cartolina che attesta la mancata consegna dell'atto di accertamento dell'illecito amministrativo all'indirizzo del sig.
per assenza del destinatario e mancanza di persone Pt_1
Parte_ abilitate a riceverlo, e la spedizione della , ma non ha Parte_ depositato la cartolina attestante il ricevimento della;
manca, pertanto, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio relativo all'atto di accertamento dell'illecito amministrativo.
Ne consegue l'estinzione per prescrizione delle sanzioni amministrative irrogate con l'ordinanza-ingiunzione opposta, notificata il 18.6.2022 e riferita ad illeciti asseritamente commessi nel 2012, che deve pertanto essere annullata.
Resta assorbito il secondo motivo di appello, con cui è eccepito il mancato rispetto del termine di 90 giorni ex art. 14 L. 689/1981.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza, liquidate
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come in dispositivo, nei valori minimi vista la non particolare complessità della controversia.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta;
condanna l' a rimborsare all'appellante le spese di entrambi CP_1
i gradi, liquidate per il primo in euro 1.865,00 e per il presente grado in euro 1.984,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.3.2025
IL PRESIDENTE est.
Federico Grillo Pasquarelli
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