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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/10/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 306/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di ES, Sezione specializzata agraria,
composta da:
dott. Daniela Fedele Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Altri istituti di diritto
dott. Giuseppe Kron Morelli Esperto agrario
dott. Giampaolo Plebani Esperto
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 306/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del
3.10.2025, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
pagina 1 di 17 ), rappresentati e difesi dagli avv. Luigi IT, Fabian C.F._3
IT e IN IT ed elettivamente domiciliati nel loro studio in ES,
Corso Cavour n. 31 in forza di deleghe rilasciate in calce al ricorso in appello;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._4 CP_2
(C.F. ), in proprio e nella qualità di soci e legali C.F._5
rappresentanti di Controparte_3
C.F. ), con sede in Ghedi, assistiti e difesi dall'avv.
[...] P.IVA_1
PA RT ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ES via XX
Settembre n. 40, in forza di deleghe in atti;
APPELLATI
In punto: Appello alla sentenza N. 965/2025 emessa dal Tribunale di
ES sezione specializzata agraria pubblicata in data 11.03.2025.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Sezione Specializzata Agraria della Corte d'Appello di ES,
contrariis reiectis, in riforma totale dell'impugnata sentenza:
In via principale e nel merito: condannarsi la Controparte_4
in persona dei suoi soci e legali rappresentanti
[...] [...]
e con sede in GHEDI (BS), Località TA UO, CP_1 CP_2
pagina 2 di 17 IA TA UO (C.F. e P. IV ) nonché i suoi soci P.IVA_1 [...]
e al pagamento a favore degli attori , CP_1 CP_2 Parte_1
e della somma complessiva di Euro Parte_2 Parte_3
722.472,88 o in subordine della somma di € 675.377,67 o della diversa somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di giudizio e/o ad equità, a titolo di risarcimento dei danni patiti per le causali di cui in narrativa del presente ricorso, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Spese di lite e compensi professionali integralmente rifusi.
In via subordinata: nel denegato e non creduto caso fossero rigettate le domande precedenti, in via subordinata condannarsi la Controparte_4
in persona dei suoi soci e legali rappresentanti
[...] [...]
e con sede in Ghedi (BS), Località TA UO, (C.F. CP_1 CP_2
e P. IV ) nonché i suoi soci e al P.IVA_1 Controparte_1 CP_2
pagamento a favore degli attori , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
della somma complessiva di Euro 722.472,88 o in subordine della somma
[...]
di Euro 675.377,67 o della diversa somma maggiore e/o minore che verrà
accertata in corso di giudizio e/o ad equità, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa a danno degli attori oltre interessi e svalutazione monetaria.
Spese di lite e compensi professionali integralmente rifusi.
Per parte appellata:
In via principale e nel merito: rigettare il ricorso in appello presentato da pagina 3 di 17 in quanto infondato in fatto e in diritto e, in conseguenza di Parte_4
ciò, confermare la sentenza del Tribunale di ES – Sezione Agraria n.
969/2025 pubblicata l'11/03/2025.
Con rifusione delle spese di lite.
In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello di ES
ritenesse di dover accogliere anche parzialmente l'appello si chiede che in ogni caso le domande risarcitorie avanzate dagli appellanti siano respinte in quanto prescritte come tempestivamente eccepito già nel giudizio di primo grado.
Con rifusione delle spese di lite.
In via di ulteriore subordine: Nella denegata ipotesi in cui la Corte di appello di
ES ritenesse di dover accogliere anche parzialmente le domande di si chiede di condannare gli appellanti alla restituzione a Parte_5
favore degli appellati della somma versata dalla per l'acquisto Parte_6
e l'utilizzo delle quote latte, maggiorata degli interessi maturati sulla stessa dalla data degli effettivi versamenti fino alla data della sentenza, compensando in tutto o in parte detto importo con l'eventuale somma riconosciuta a titolo di risarcimento dei danni a favore degli appellanti
Con rifusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione spedita alla notifica in data 16.05.2022, , Parte_1 CP_5
e convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di
[...] Parte_3
ES e i suoi soci Controparte_4
pagina 4 di 17 personalmente e esponendo: Controparte_1 CP_2
- che, con citazione notificata in data 8.05.2000, aveva Parte_7
evocato in giudizio i deducenti per sentir accertato che lo stesso era legittimo assegnatario e proprietario delle quote latte di pertinenza dell'Azienda Agricola
Crescini per aver esercito l'opzione concessa con scrittura del 15.12.1992 da
, ma detta domanda era stata rigettata dal Tribunale di ES Parte_1
con sentenza n. 5548/2004 del 6.12.2004, pronuncia confermata dalla Corte
d'Appello di ES con sentenza n. 546/2014;
- che nel frattempo, con citazione notificata in data 2.07.2002,
[...]
aveva convenuto in giudizio i comparenti e Controparte_6
per ottenere l'accertamento giudiziale che le quote latte di Parte_7
cui sopra erano di proprietà dell'attrice in forza di atto di compravendita del
5.02.1993 con cui e le avevano cedute a Parte_1 Parte_2
al corrispettivo di £. 210.000.000, regolarmente versati;
CP_6
- che le due cause erano state riunite, ma poi decise separatamente: la prima con la citata sentenza n. 5548/2004, passata in giudicato a seguito di rigetto dell'appello, la seconda con sentenza n. 5730/20004 con cui il giudice adito aveva accolto la domanda affermando che era divenuta proprietaria CP_6
delle quote latte avendo maturato i requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 L.
468/1992, grazie ad un contratto di affitto agrario;
- che detta sentenza era stata impugnata da più parti e la Corte di Appello di
ES, con sentenza n. 1031/2016, da un lato aveva dichiarato cessata la pagina 5 di 17 materia del contendere nei rapporti tra da un lato, e Parte_7 Parte_4
dall'altro, ma aveva accolto l'appello e rigettato la domanda con cui
[...]
aveva richiesto Controparte_6
l'accertamento della proprietà delle quote latte oggetto del contratto del
5.02.1993;
- che, infine, la Corte di cassazione aveva confermato la pronuncia di appello con sentenza n. 969/2020.
Alla luce di queste premesse, gli attori affermavano che era ormai incontestata la proprietà delle quote latte in loro favore, quote che però non avevano potuto usare dal 1993 – anno in cui erano stati sottoscritti prima l'atto di compravendita nullo e il contratto di affitto, essendo sempre rimaste nella disponibilità della neocostituita , la quale a Controparte_6
sua volta, grazie a queste quote, aveva potuto evitare contenziosi in ordine alla produzione di latte, mentre i deducenti avevano subito un ingente danno poiché
la mancata restituzione dei terreni e delle quote latte aveva comportato la perdita della PAC per complessivi € 722.472,88.
Si costituiva e i suoi soci Controparte_4
e spiegando: Controparte_1 CP_2
- che in data 5.02.1993 e avevano ceduto a Parte_1 Parte_2
parte della loro quota latte A al prezzo di 210 milioni di lire, CP_6
regolarmente versati, evidenziando che all'epoca vi era molta confusione circa le modalità di cessione delle quote latte e sui requisiti previsti per l'utilizzo e il pagina 6 di 17 trasferimento delle quote e, pertanto, al fine di espletare le formalità necessarie,
le stesse parti in data 5.02.2023 avevano stipulato un contratto di affitto avente ad oggetto le stesse quote latte di durata ventennale al canone annuo di due milioni di lire e a detto contratto era stata allegata quietanza con cui i concedenti avevano dichiarato di aver già incassato tutti i canoni;
- che in data 30.07.1993 aveva perfezionato con CP_6 Controparte_6
un accordo in base al quale la seconda cedeva alla prima una quota pari al
[...]
50% del suo capitale e si impegnava a cedere, quale corrispettivo, il CP_6
contratto di acquisto delle quote latte, sicché cessava ogni attività e CP_6
la nuova società agricola assumeva la denominazione di Controparte_6
Co società semplice , ridenominata in data 30.07.2013 in
[...]
Controparte_4
- che di seguito, proprio per integrare i requisiti di territorialità imposti dalla legge, in data 30.07.1993 e avevano stipulato con Pt_1 Pt_2 [...]
un contratto di affitto agrario avente ad oggetto parte di un fondo CP_6
agricolo sito a Monticelli Brusati di circa 13 ettari, poi risolto in data 1.09.1994
di comune accordo, e nella transazione era previsto che le quote latte sarebbero rimaste definitivamente in capo alla società conduttrice;
- che e si erano rifiutati di procedere alla formale intestazione Pt_1 Pt_2
delle quote latte in quanto tale aveva esercitato il suo Parte_7
diritto di opzione.
Fatte tale premesse, la società convenuta riassumeva tutto il contenzioso pagina 7 di 17 intercorso tra le parti, conclusosi con la sentenza della Corte di Appello che,
dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere in relazione ad altri gravami, aveva respinto la domanda promossa dalla deducente volta a far accertare in capo alla stessa la titolarità delle quote latte oggetto del contratto.
In rito, eccepiva l'incompetenza del giudice adito in favore della sezione specializzata agraria e nel merito resisteva in quanto la pretesa ex adverso si era prescritta e comunque era infondata nel merito in quanto, a prescindere dal fatto che , poi trasformata in SOG, possedesse o meno i requisiti necessari CP_6
richiesti dalla legislazione vigente per poter divenire proprietaria delle quote latte, era evidente la volontà degli attori di cedere le quote latte a . CP_6
Il giudice dito declinava la sua competenza in favore della sezione specializzata agraria e, in esito al regolamento di competenza con cui la Suprema Corte, con ordinanza 9194/2024, dichiarava la competenza della sezione specializzata agraria, parte attrice riassumeva il processo presso il giudice competente indicato nel regolamento di competenza.
La sezione specializzata agraria, senza dar corso ad attività istruttoria, rigettava la domanda risarcitoria di parte attrice per due ordini di motivi: i venditori
– avevano ricevuto l'intero corrispettivo pattuito nel contratto Pt_1 Pt_2
di vendita e di affitto delle quote latte e, in secondo luogo, la documentazione allegata al fine di provare il danno era inidonea in quanto di provenienza unilaterale e contenente osservazioni generiche e apodittiche.
, e proponevano appello a cui Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 8 di 17 resistevano , in proprio e quali legali CP_2 Controparte_1
rappresentanti di Controparte_4
All'odierna udienza, la sezione specializzata agraria della Corte, udita la discussione, dava lettura dell'allegato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza per errata qualificazione e/o interpretazione delle quietanze allegate all'atto di vendita delle quote latte del 5.02.1993. Deducono che questa Corte, con sentenza n.
1031/2016 passata in giudicato, ha rigettato la domanda dell'odierna appellata volta a far accertare la sua titolarità delle quote latte;
allegano che la quietanza
6.08.93 concerne solo il contratto di compravendita, mentre la seconda, priva di datazione, inerisce al contratto di affitto agrario e che in ogni caso dall'atto di quietanza non si può desumere una volontà abdicativa del diritto al risarcimento del danno.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza gravata lamentando l'errata qualificazione e/o interpretazione della documentazione in atti e, in particolare, della perizia di parte, nonché la mancata ammissione della consulenza tecnica che avrebbe consentito l'accertamento del danno.
Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento del danno secondo equità e per violazione dell'art. 1226 c.c.
Con il quarto motivo gli appellanti censurano la sentenza per violazione, pagina 9 di 17 mancata e/o falsa applicazione delle norme di diritto in tema di ingiustificato arricchimento.
Prima di esaminare i motivi conviene dare sommaria contezza delle emergenze di lite.
Non è utile in questa sede ripercorrere il ventennale contenzioso intercorso tra le parti e all'uopo può essere sufficiente richiamare i fatti di causa esposti nella sentenza n. 9697/2020 della Corte di cassazione emessa conclusione del lungo iter processuale.
e hanno concesso a Persona_1 Parte_3 Parte_2
l'opzione per l'acquisto di 3500 quote latte. Parte_7
Il ha rinunciato ad esercitare l'opzione e, poco dopo, si è adoperato Parte_7
per trovare un nuovo acquirente, mettendo in contatto i venditori con la società
" ", con la quale i titolari delle quote latte stipularono un contratto CP_6
di cessione che era destinato ad avere efficacia in futuro, quando le autorità
competenti avessero verificato la sussistenza dei presupposti necessari al
trasferimento.
Infatti, al momento della stipula, sulla base della legge vigente, la società
acquirente non aveva i requisiti soggettivi per poter beneficiare della titolarità
di quote latte e dunque acquistarle.
Con un successivo contratto, i titolari delle quote hanno poi concesso in
godimento i loro terreni alla società CP_6 Controparte_6
[...
.
pagina 10 di 17 A distanza di anni da tali contratti, sia il (che aveva avuto l'opzione e Parte_7
vi aveva rinunciato) sia la società hanno citato in giudizio i signori CP_6
e facendo valere la pretesa di avere, ognuno per sé, la Pt_1 Pt_2
proprietà di quelle quote, e le due cause sono state riunite.
Il Tribunale, in primo grado, ha rigettato la domanda di accogliendo Parte_7
quella della società . Controparte_7
I titolari delle quote, ossia i signori e hanno proposto appello, Pt_1 Pt_2
e con essi, il ma separatamente. Gli appelli sono stati riuniti, e Parte_7
tuttavia, la corte, con una sentenza parziale, ha confermato la decisione di
primo grado quanto alla domanda del che, nel prosieguo del Parte_7
giudizio, vi ha poi rinunciato, così che il giudizio è proseguito solo sull'appello
proposto dai venditori.
La Corte, con ulteriore sentenza, ha accolto quest'ultima impugnazione,
ritenendo mai conclusa una vendita tra i e da un lato, e Pt_1 Pt_2
l dall'altro”. Controparte_6
In definitiva, in esito alla sentenza n. 9697/2020 della Suprema Corte, si deve affermare che gli odierni appellanti sono ancora i titolari delle quote latte di cui all'atto di vendita del 5.02.1993.
Tanto premesso in fatto, il primo motivo di appello va disatteso.
Come si legge dal citato contratto inter partes del 5.02.1993, comunque denominato atto di cessione, e alienavano a Parte_3 Parte_2
parte della quota A loro provvisoriamente Controparte_8
pagina 11 di 17 assegnata pari a q.li 4.117 e tanto avrebbe consentito all'acquirente di produrre latte senza pagare il super prelievo sulla produzione in eccesso;
il prezzo di cessione della quota era fissato in £. 210.000.000, di cui una parte già versata e altra parte da versare alla formalizzazione dell'avvenuto trasferimento contestualmente alla comunicazione da parte degli organi competenti.
Dagli atti consta un primo atto di quietanza del 6.08.1993 in cui i venditori davano conto del versamento di un acconto di altri 20 milioni di lire con residuo di £. 50.800.000 da pagare, l'assegno di pagamento di questo prezzo e la quietanza con cui le stesse acquirenti dichiaravano di aver ricevuto l'intero corrispettivo per l'affitto delle quote latte.
Infatti, nello stesso giorno 5.02.1993, e Parte_3 Parte_2
affittavano le stesse quote latte di cui alla cessione a dei Fratelli CP_6
per la durata di anni 20 al canone di £.
2.000.000 che le stesse CP_8
concedenti dichiaravano di aver già interamente percepito per tutta la durata del rapporto contrattuale.
E' evidente che lo stesso bene non può formare oggetto di un contratto di cessione e di locazione contemporaneamente e che il contratto di affitto era simulato e perfezionato al solo scopo di aggirare eventuali carenze soggettive in capo alla cessionaria appartenente ad un ambito territoriale diverso e dunque potenzialmente non legittimata all'acquisto delle quote latte (nella sentenza n.
1031/16 di questa Corte si legge infatti che era in pianura e mentre CP_6
l'azienda agricola dei venditori era ubicata in zona montana).
pagina 12 di 17 Altrettanto certo, per effetto del giudicato esterno dato dalla menzionata sentenza n. 9697/2020, che non sia mai Parte_8
divenuta proprietaria delle quote latte avendo questa Corte da un lato ravvisato la tardività di una produzione documentale e dall'altro che il trasferimento effettivo doveva avvenire in un successivo momento “davanti agli organi
competenti”, sicché dalla lettura complessiva delle citate clausole si poteva desumere la volontà delle parti di posticipare il trasferimento del diritto di proprietà e dei suoi effetti in un momento successivo in attesa della nuova disciplina che avrebbe attribuito alle Regioni e all'AIMA (poi AGEA) l'attività
di controllo del rispetto della normativa per la circolazione delle quote latte.
Assodato dunque che il passaggio di proprietà non vi è stato, resta da verificare se i soggetti che avevano promesso in vendita le quote siano ora legittimati a chiedere il risarcimento del danno e a detto quesito questa Corte ritiene di dover dare risposta negativa.
A parte le condivisibili argomentazioni spese dalla sezione specializzata agraria del Tribunale in punto irrilevanza della documentazione di formazione unilaterale, peraltro assolutamente indeterminata anche nei presupposti conducenti alla quantificazione del danno, va osservato che i promittenti venditori e hanno incassato il prezzo delle Parte_2 Parte_1
quote latte perché era loro effettiva intenzione alienarle a . CP_6
La quietanza è assolutamente chiara: parte del prezzo è stata versata prima dell'atto di cessione del 5.02.1993, il saldo era previsto al definitivo, ma in data pagina 13 di 17 6.08.93 i promittenti davano atto di ricevere altri 20 milioni con rimanenza di £.
50.800.000 versati con assegno;
vi è altresì agli atti altra quietanza con cui i sempre con riguardo alle quote latte, dichiaravano di aver Parte_9
ricevuto tutto il corrispettivo senza aver null'altro a pretendere.
Ancora: con contratto 30.07.1993 concedeva in affitto ad Parte_1
un fondo agricolo sito in Monticelli Brusati di ha. Controparte_6
13.98.00 al corrispettivo di £. 480.000 al piò bresciano (con tutta probabilità
anche questo negozio era funzionale a far acquisire alla promissaria acquirente delle quote latte i requisiti per poi stipulare il definitivo) e in data 1.09.1994
questo contratto veniva risolto in via anticipata mediante il versamento da parte della conduttrice della somma £. 12.000.000 “… per contro alla conduttrice
rimarrà definitivamente acquisita la quota latte in oggetto all'accordo”
menzionata al punto 6 del contratto che di fatto richiama la stessa quota già
oggetto della cessione.
Dalla lettura complessiva degli atti si evince con estrema chiarezza la volontà di di alienare le loro quote latte a tanto da aver Parte_9 CP_6
percepito l'intero prezzo di acquisto e aver manifestato in più occasioni la volontà che dette quote venissero usate da , di talché non è dato ora CP_6
comprendere il motivo per cui la stessa parte, intenzionata ad alienare le quote,
pretenda un risarcimento del danno che per sua natura presuppone un illecito di natura contrattuale o extracontrattuale.
Il semplice rilievo che l'intestazione formale delle quote latte sia rimasta in capo pagina 14 di 17 agli appellanti avendo questa Corte dato un'interpretazione formalistica dell'atto di cessione (di fatto qualificandolo come un preliminare) condivisa dalla
Suprema Corte non legittima ora i promittenti alienanti a pretendere un danno
(peraltro del tutto indimostrato) per non aver potuto usare le quote latte allorquando era chiara la loro volontà di cederle a . CP_6
Trattasi non solo di una pretesa infondata, ma pure in evidente malafede.
Non esiste alcun illecito contrattuale: ha usato le quote latte in CP_6
quanto messe a disposizione (similmente a quanto avviene in ipotesi immissione anticipata nella detenzione della cosa promessa in vendita) avendo pagato l'intero prezzo della cessione (e dell'affitto) e ritenendosi dunque legittimata all'uso delle quote per i suoi scopi produttivi, come peraltro ribadito anche nella dichiarazione di risoluzione del contratto di affitto agrario avente ad oggetto i fondi agricoli siti in Monticelli Brusati in cui ancora una volta i tre appellanti ribadivano che le quote latte erano definitivamente acquisite dalla società
conduttrice.
Semmai un illecito contrattuale è da ravvisare nella condotta dei promittenti alienanti che non hanno trasferito la proprietà di un bene di cui avevano ricevuto l'intero prezzo.
Né è dato ravvisare l'esistenza di un illecito extracontrattuale tanto più che agli atti non vi è mai stata una richiesta di restituzione di queste quote, neppure dopo l'ordinanza della Suprema Corte del 2020 con cui aveva reso definitiva la sentenza di questa Corte territoriale del 2016.
pagina 15 di 17 Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti in quanto non esistono i presupposti per accordare un risarcimento del danno.
Il quarto motivo è parimenti infondato. L'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. è data, in assenza di altra azione, solo quanto l'arricchimento di un soggetto e la corrispondente diminuzione patrimoniale di altro siano legati tra di loro da un unico fatto generatore in assenza di una giustificazione per ciascuno di essi.
Nel caso concreto, non esiste alcun indebito arricchimento della società appellata e dei suoi soci in quanto gli stessi per l'uso delle quote hanno pagato tutto il prezzo e semmai un indebito arricchimento è da ravvisare in capo agli appellanti che, nonostante la ricezione dell'intero prezzo, non hanno trasferito la proprietà
delle quote latte.
In conclusione, l'appello è infondato e gli appellanti in solido vanno condannati alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminabile di media complessità, avendo parte appellante chiesto un danno pari ad € 722.472,88 o in subordine di €
675.377,67 o della diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa e/o di equità.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ES, sezione specializzata agraria, definitivamente pagina 16 di 17 pronunciando sull'appello proposto da , da da Parte_1 Controparte_5
avverso la sentenza n. 969/2025 emessa dalla sezione Parte_3
specializzata agraria del Tribunale di ES in data 11.03.2025, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti in solido a rifondere agli appellati le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 8.470 per compenso (di cui € 2.518
per la fase di studio della controversia, € 1.665 per la fase introduttiva del giudizio ed € 4.287 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del 3.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Daniela Fedele
pagina 17 di 17
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di ES, Sezione specializzata agraria,
composta da:
dott. Daniela Fedele Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Altri istituti di diritto
dott. Giuseppe Kron Morelli Esperto agrario
dott. Giampaolo Plebani Esperto
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 306/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del
3.10.2025, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
pagina 1 di 17 ), rappresentati e difesi dagli avv. Luigi IT, Fabian C.F._3
IT e IN IT ed elettivamente domiciliati nel loro studio in ES,
Corso Cavour n. 31 in forza di deleghe rilasciate in calce al ricorso in appello;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._4 CP_2
(C.F. ), in proprio e nella qualità di soci e legali C.F._5
rappresentanti di Controparte_3
C.F. ), con sede in Ghedi, assistiti e difesi dall'avv.
[...] P.IVA_1
PA RT ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ES via XX
Settembre n. 40, in forza di deleghe in atti;
APPELLATI
In punto: Appello alla sentenza N. 965/2025 emessa dal Tribunale di
ES sezione specializzata agraria pubblicata in data 11.03.2025.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Sezione Specializzata Agraria della Corte d'Appello di ES,
contrariis reiectis, in riforma totale dell'impugnata sentenza:
In via principale e nel merito: condannarsi la Controparte_4
in persona dei suoi soci e legali rappresentanti
[...] [...]
e con sede in GHEDI (BS), Località TA UO, CP_1 CP_2
pagina 2 di 17 IA TA UO (C.F. e P. IV ) nonché i suoi soci P.IVA_1 [...]
e al pagamento a favore degli attori , CP_1 CP_2 Parte_1
e della somma complessiva di Euro Parte_2 Parte_3
722.472,88 o in subordine della somma di € 675.377,67 o della diversa somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di giudizio e/o ad equità, a titolo di risarcimento dei danni patiti per le causali di cui in narrativa del presente ricorso, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Spese di lite e compensi professionali integralmente rifusi.
In via subordinata: nel denegato e non creduto caso fossero rigettate le domande precedenti, in via subordinata condannarsi la Controparte_4
in persona dei suoi soci e legali rappresentanti
[...] [...]
e con sede in Ghedi (BS), Località TA UO, (C.F. CP_1 CP_2
e P. IV ) nonché i suoi soci e al P.IVA_1 Controparte_1 CP_2
pagamento a favore degli attori , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
della somma complessiva di Euro 722.472,88 o in subordine della somma
[...]
di Euro 675.377,67 o della diversa somma maggiore e/o minore che verrà
accertata in corso di giudizio e/o ad equità, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa a danno degli attori oltre interessi e svalutazione monetaria.
Spese di lite e compensi professionali integralmente rifusi.
Per parte appellata:
In via principale e nel merito: rigettare il ricorso in appello presentato da pagina 3 di 17 in quanto infondato in fatto e in diritto e, in conseguenza di Parte_4
ciò, confermare la sentenza del Tribunale di ES – Sezione Agraria n.
969/2025 pubblicata l'11/03/2025.
Con rifusione delle spese di lite.
In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello di ES
ritenesse di dover accogliere anche parzialmente l'appello si chiede che in ogni caso le domande risarcitorie avanzate dagli appellanti siano respinte in quanto prescritte come tempestivamente eccepito già nel giudizio di primo grado.
Con rifusione delle spese di lite.
In via di ulteriore subordine: Nella denegata ipotesi in cui la Corte di appello di
ES ritenesse di dover accogliere anche parzialmente le domande di si chiede di condannare gli appellanti alla restituzione a Parte_5
favore degli appellati della somma versata dalla per l'acquisto Parte_6
e l'utilizzo delle quote latte, maggiorata degli interessi maturati sulla stessa dalla data degli effettivi versamenti fino alla data della sentenza, compensando in tutto o in parte detto importo con l'eventuale somma riconosciuta a titolo di risarcimento dei danni a favore degli appellanti
Con rifusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione spedita alla notifica in data 16.05.2022, , Parte_1 CP_5
e convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di
[...] Parte_3
ES e i suoi soci Controparte_4
pagina 4 di 17 personalmente e esponendo: Controparte_1 CP_2
- che, con citazione notificata in data 8.05.2000, aveva Parte_7
evocato in giudizio i deducenti per sentir accertato che lo stesso era legittimo assegnatario e proprietario delle quote latte di pertinenza dell'Azienda Agricola
Crescini per aver esercito l'opzione concessa con scrittura del 15.12.1992 da
, ma detta domanda era stata rigettata dal Tribunale di ES Parte_1
con sentenza n. 5548/2004 del 6.12.2004, pronuncia confermata dalla Corte
d'Appello di ES con sentenza n. 546/2014;
- che nel frattempo, con citazione notificata in data 2.07.2002,
[...]
aveva convenuto in giudizio i comparenti e Controparte_6
per ottenere l'accertamento giudiziale che le quote latte di Parte_7
cui sopra erano di proprietà dell'attrice in forza di atto di compravendita del
5.02.1993 con cui e le avevano cedute a Parte_1 Parte_2
al corrispettivo di £. 210.000.000, regolarmente versati;
CP_6
- che le due cause erano state riunite, ma poi decise separatamente: la prima con la citata sentenza n. 5548/2004, passata in giudicato a seguito di rigetto dell'appello, la seconda con sentenza n. 5730/20004 con cui il giudice adito aveva accolto la domanda affermando che era divenuta proprietaria CP_6
delle quote latte avendo maturato i requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 L.
468/1992, grazie ad un contratto di affitto agrario;
- che detta sentenza era stata impugnata da più parti e la Corte di Appello di
ES, con sentenza n. 1031/2016, da un lato aveva dichiarato cessata la pagina 5 di 17 materia del contendere nei rapporti tra da un lato, e Parte_7 Parte_4
dall'altro, ma aveva accolto l'appello e rigettato la domanda con cui
[...]
aveva richiesto Controparte_6
l'accertamento della proprietà delle quote latte oggetto del contratto del
5.02.1993;
- che, infine, la Corte di cassazione aveva confermato la pronuncia di appello con sentenza n. 969/2020.
Alla luce di queste premesse, gli attori affermavano che era ormai incontestata la proprietà delle quote latte in loro favore, quote che però non avevano potuto usare dal 1993 – anno in cui erano stati sottoscritti prima l'atto di compravendita nullo e il contratto di affitto, essendo sempre rimaste nella disponibilità della neocostituita , la quale a Controparte_6
sua volta, grazie a queste quote, aveva potuto evitare contenziosi in ordine alla produzione di latte, mentre i deducenti avevano subito un ingente danno poiché
la mancata restituzione dei terreni e delle quote latte aveva comportato la perdita della PAC per complessivi € 722.472,88.
Si costituiva e i suoi soci Controparte_4
e spiegando: Controparte_1 CP_2
- che in data 5.02.1993 e avevano ceduto a Parte_1 Parte_2
parte della loro quota latte A al prezzo di 210 milioni di lire, CP_6
regolarmente versati, evidenziando che all'epoca vi era molta confusione circa le modalità di cessione delle quote latte e sui requisiti previsti per l'utilizzo e il pagina 6 di 17 trasferimento delle quote e, pertanto, al fine di espletare le formalità necessarie,
le stesse parti in data 5.02.2023 avevano stipulato un contratto di affitto avente ad oggetto le stesse quote latte di durata ventennale al canone annuo di due milioni di lire e a detto contratto era stata allegata quietanza con cui i concedenti avevano dichiarato di aver già incassato tutti i canoni;
- che in data 30.07.1993 aveva perfezionato con CP_6 Controparte_6
un accordo in base al quale la seconda cedeva alla prima una quota pari al
[...]
50% del suo capitale e si impegnava a cedere, quale corrispettivo, il CP_6
contratto di acquisto delle quote latte, sicché cessava ogni attività e CP_6
la nuova società agricola assumeva la denominazione di Controparte_6
Co società semplice , ridenominata in data 30.07.2013 in
[...]
Controparte_4
- che di seguito, proprio per integrare i requisiti di territorialità imposti dalla legge, in data 30.07.1993 e avevano stipulato con Pt_1 Pt_2 [...]
un contratto di affitto agrario avente ad oggetto parte di un fondo CP_6
agricolo sito a Monticelli Brusati di circa 13 ettari, poi risolto in data 1.09.1994
di comune accordo, e nella transazione era previsto che le quote latte sarebbero rimaste definitivamente in capo alla società conduttrice;
- che e si erano rifiutati di procedere alla formale intestazione Pt_1 Pt_2
delle quote latte in quanto tale aveva esercitato il suo Parte_7
diritto di opzione.
Fatte tale premesse, la società convenuta riassumeva tutto il contenzioso pagina 7 di 17 intercorso tra le parti, conclusosi con la sentenza della Corte di Appello che,
dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere in relazione ad altri gravami, aveva respinto la domanda promossa dalla deducente volta a far accertare in capo alla stessa la titolarità delle quote latte oggetto del contratto.
In rito, eccepiva l'incompetenza del giudice adito in favore della sezione specializzata agraria e nel merito resisteva in quanto la pretesa ex adverso si era prescritta e comunque era infondata nel merito in quanto, a prescindere dal fatto che , poi trasformata in SOG, possedesse o meno i requisiti necessari CP_6
richiesti dalla legislazione vigente per poter divenire proprietaria delle quote latte, era evidente la volontà degli attori di cedere le quote latte a . CP_6
Il giudice dito declinava la sua competenza in favore della sezione specializzata agraria e, in esito al regolamento di competenza con cui la Suprema Corte, con ordinanza 9194/2024, dichiarava la competenza della sezione specializzata agraria, parte attrice riassumeva il processo presso il giudice competente indicato nel regolamento di competenza.
La sezione specializzata agraria, senza dar corso ad attività istruttoria, rigettava la domanda risarcitoria di parte attrice per due ordini di motivi: i venditori
– avevano ricevuto l'intero corrispettivo pattuito nel contratto Pt_1 Pt_2
di vendita e di affitto delle quote latte e, in secondo luogo, la documentazione allegata al fine di provare il danno era inidonea in quanto di provenienza unilaterale e contenente osservazioni generiche e apodittiche.
, e proponevano appello a cui Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 8 di 17 resistevano , in proprio e quali legali CP_2 Controparte_1
rappresentanti di Controparte_4
All'odierna udienza, la sezione specializzata agraria della Corte, udita la discussione, dava lettura dell'allegato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza per errata qualificazione e/o interpretazione delle quietanze allegate all'atto di vendita delle quote latte del 5.02.1993. Deducono che questa Corte, con sentenza n.
1031/2016 passata in giudicato, ha rigettato la domanda dell'odierna appellata volta a far accertare la sua titolarità delle quote latte;
allegano che la quietanza
6.08.93 concerne solo il contratto di compravendita, mentre la seconda, priva di datazione, inerisce al contratto di affitto agrario e che in ogni caso dall'atto di quietanza non si può desumere una volontà abdicativa del diritto al risarcimento del danno.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza gravata lamentando l'errata qualificazione e/o interpretazione della documentazione in atti e, in particolare, della perizia di parte, nonché la mancata ammissione della consulenza tecnica che avrebbe consentito l'accertamento del danno.
Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento del danno secondo equità e per violazione dell'art. 1226 c.c.
Con il quarto motivo gli appellanti censurano la sentenza per violazione, pagina 9 di 17 mancata e/o falsa applicazione delle norme di diritto in tema di ingiustificato arricchimento.
Prima di esaminare i motivi conviene dare sommaria contezza delle emergenze di lite.
Non è utile in questa sede ripercorrere il ventennale contenzioso intercorso tra le parti e all'uopo può essere sufficiente richiamare i fatti di causa esposti nella sentenza n. 9697/2020 della Corte di cassazione emessa conclusione del lungo iter processuale.
e hanno concesso a Persona_1 Parte_3 Parte_2
l'opzione per l'acquisto di 3500 quote latte. Parte_7
Il ha rinunciato ad esercitare l'opzione e, poco dopo, si è adoperato Parte_7
per trovare un nuovo acquirente, mettendo in contatto i venditori con la società
" ", con la quale i titolari delle quote latte stipularono un contratto CP_6
di cessione che era destinato ad avere efficacia in futuro, quando le autorità
competenti avessero verificato la sussistenza dei presupposti necessari al
trasferimento.
Infatti, al momento della stipula, sulla base della legge vigente, la società
acquirente non aveva i requisiti soggettivi per poter beneficiare della titolarità
di quote latte e dunque acquistarle.
Con un successivo contratto, i titolari delle quote hanno poi concesso in
godimento i loro terreni alla società CP_6 Controparte_6
[...
.
pagina 10 di 17 A distanza di anni da tali contratti, sia il (che aveva avuto l'opzione e Parte_7
vi aveva rinunciato) sia la società hanno citato in giudizio i signori CP_6
e facendo valere la pretesa di avere, ognuno per sé, la Pt_1 Pt_2
proprietà di quelle quote, e le due cause sono state riunite.
Il Tribunale, in primo grado, ha rigettato la domanda di accogliendo Parte_7
quella della società . Controparte_7
I titolari delle quote, ossia i signori e hanno proposto appello, Pt_1 Pt_2
e con essi, il ma separatamente. Gli appelli sono stati riuniti, e Parte_7
tuttavia, la corte, con una sentenza parziale, ha confermato la decisione di
primo grado quanto alla domanda del che, nel prosieguo del Parte_7
giudizio, vi ha poi rinunciato, così che il giudizio è proseguito solo sull'appello
proposto dai venditori.
La Corte, con ulteriore sentenza, ha accolto quest'ultima impugnazione,
ritenendo mai conclusa una vendita tra i e da un lato, e Pt_1 Pt_2
l dall'altro”. Controparte_6
In definitiva, in esito alla sentenza n. 9697/2020 della Suprema Corte, si deve affermare che gli odierni appellanti sono ancora i titolari delle quote latte di cui all'atto di vendita del 5.02.1993.
Tanto premesso in fatto, il primo motivo di appello va disatteso.
Come si legge dal citato contratto inter partes del 5.02.1993, comunque denominato atto di cessione, e alienavano a Parte_3 Parte_2
parte della quota A loro provvisoriamente Controparte_8
pagina 11 di 17 assegnata pari a q.li 4.117 e tanto avrebbe consentito all'acquirente di produrre latte senza pagare il super prelievo sulla produzione in eccesso;
il prezzo di cessione della quota era fissato in £. 210.000.000, di cui una parte già versata e altra parte da versare alla formalizzazione dell'avvenuto trasferimento contestualmente alla comunicazione da parte degli organi competenti.
Dagli atti consta un primo atto di quietanza del 6.08.1993 in cui i venditori davano conto del versamento di un acconto di altri 20 milioni di lire con residuo di £. 50.800.000 da pagare, l'assegno di pagamento di questo prezzo e la quietanza con cui le stesse acquirenti dichiaravano di aver ricevuto l'intero corrispettivo per l'affitto delle quote latte.
Infatti, nello stesso giorno 5.02.1993, e Parte_3 Parte_2
affittavano le stesse quote latte di cui alla cessione a dei Fratelli CP_6
per la durata di anni 20 al canone di £.
2.000.000 che le stesse CP_8
concedenti dichiaravano di aver già interamente percepito per tutta la durata del rapporto contrattuale.
E' evidente che lo stesso bene non può formare oggetto di un contratto di cessione e di locazione contemporaneamente e che il contratto di affitto era simulato e perfezionato al solo scopo di aggirare eventuali carenze soggettive in capo alla cessionaria appartenente ad un ambito territoriale diverso e dunque potenzialmente non legittimata all'acquisto delle quote latte (nella sentenza n.
1031/16 di questa Corte si legge infatti che era in pianura e mentre CP_6
l'azienda agricola dei venditori era ubicata in zona montana).
pagina 12 di 17 Altrettanto certo, per effetto del giudicato esterno dato dalla menzionata sentenza n. 9697/2020, che non sia mai Parte_8
divenuta proprietaria delle quote latte avendo questa Corte da un lato ravvisato la tardività di una produzione documentale e dall'altro che il trasferimento effettivo doveva avvenire in un successivo momento “davanti agli organi
competenti”, sicché dalla lettura complessiva delle citate clausole si poteva desumere la volontà delle parti di posticipare il trasferimento del diritto di proprietà e dei suoi effetti in un momento successivo in attesa della nuova disciplina che avrebbe attribuito alle Regioni e all'AIMA (poi AGEA) l'attività
di controllo del rispetto della normativa per la circolazione delle quote latte.
Assodato dunque che il passaggio di proprietà non vi è stato, resta da verificare se i soggetti che avevano promesso in vendita le quote siano ora legittimati a chiedere il risarcimento del danno e a detto quesito questa Corte ritiene di dover dare risposta negativa.
A parte le condivisibili argomentazioni spese dalla sezione specializzata agraria del Tribunale in punto irrilevanza della documentazione di formazione unilaterale, peraltro assolutamente indeterminata anche nei presupposti conducenti alla quantificazione del danno, va osservato che i promittenti venditori e hanno incassato il prezzo delle Parte_2 Parte_1
quote latte perché era loro effettiva intenzione alienarle a . CP_6
La quietanza è assolutamente chiara: parte del prezzo è stata versata prima dell'atto di cessione del 5.02.1993, il saldo era previsto al definitivo, ma in data pagina 13 di 17 6.08.93 i promittenti davano atto di ricevere altri 20 milioni con rimanenza di £.
50.800.000 versati con assegno;
vi è altresì agli atti altra quietanza con cui i sempre con riguardo alle quote latte, dichiaravano di aver Parte_9
ricevuto tutto il corrispettivo senza aver null'altro a pretendere.
Ancora: con contratto 30.07.1993 concedeva in affitto ad Parte_1
un fondo agricolo sito in Monticelli Brusati di ha. Controparte_6
13.98.00 al corrispettivo di £. 480.000 al piò bresciano (con tutta probabilità
anche questo negozio era funzionale a far acquisire alla promissaria acquirente delle quote latte i requisiti per poi stipulare il definitivo) e in data 1.09.1994
questo contratto veniva risolto in via anticipata mediante il versamento da parte della conduttrice della somma £. 12.000.000 “… per contro alla conduttrice
rimarrà definitivamente acquisita la quota latte in oggetto all'accordo”
menzionata al punto 6 del contratto che di fatto richiama la stessa quota già
oggetto della cessione.
Dalla lettura complessiva degli atti si evince con estrema chiarezza la volontà di di alienare le loro quote latte a tanto da aver Parte_9 CP_6
percepito l'intero prezzo di acquisto e aver manifestato in più occasioni la volontà che dette quote venissero usate da , di talché non è dato ora CP_6
comprendere il motivo per cui la stessa parte, intenzionata ad alienare le quote,
pretenda un risarcimento del danno che per sua natura presuppone un illecito di natura contrattuale o extracontrattuale.
Il semplice rilievo che l'intestazione formale delle quote latte sia rimasta in capo pagina 14 di 17 agli appellanti avendo questa Corte dato un'interpretazione formalistica dell'atto di cessione (di fatto qualificandolo come un preliminare) condivisa dalla
Suprema Corte non legittima ora i promittenti alienanti a pretendere un danno
(peraltro del tutto indimostrato) per non aver potuto usare le quote latte allorquando era chiara la loro volontà di cederle a . CP_6
Trattasi non solo di una pretesa infondata, ma pure in evidente malafede.
Non esiste alcun illecito contrattuale: ha usato le quote latte in CP_6
quanto messe a disposizione (similmente a quanto avviene in ipotesi immissione anticipata nella detenzione della cosa promessa in vendita) avendo pagato l'intero prezzo della cessione (e dell'affitto) e ritenendosi dunque legittimata all'uso delle quote per i suoi scopi produttivi, come peraltro ribadito anche nella dichiarazione di risoluzione del contratto di affitto agrario avente ad oggetto i fondi agricoli siti in Monticelli Brusati in cui ancora una volta i tre appellanti ribadivano che le quote latte erano definitivamente acquisite dalla società
conduttrice.
Semmai un illecito contrattuale è da ravvisare nella condotta dei promittenti alienanti che non hanno trasferito la proprietà di un bene di cui avevano ricevuto l'intero prezzo.
Né è dato ravvisare l'esistenza di un illecito extracontrattuale tanto più che agli atti non vi è mai stata una richiesta di restituzione di queste quote, neppure dopo l'ordinanza della Suprema Corte del 2020 con cui aveva reso definitiva la sentenza di questa Corte territoriale del 2016.
pagina 15 di 17 Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti in quanto non esistono i presupposti per accordare un risarcimento del danno.
Il quarto motivo è parimenti infondato. L'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. è data, in assenza di altra azione, solo quanto l'arricchimento di un soggetto e la corrispondente diminuzione patrimoniale di altro siano legati tra di loro da un unico fatto generatore in assenza di una giustificazione per ciascuno di essi.
Nel caso concreto, non esiste alcun indebito arricchimento della società appellata e dei suoi soci in quanto gli stessi per l'uso delle quote hanno pagato tutto il prezzo e semmai un indebito arricchimento è da ravvisare in capo agli appellanti che, nonostante la ricezione dell'intero prezzo, non hanno trasferito la proprietà
delle quote latte.
In conclusione, l'appello è infondato e gli appellanti in solido vanno condannati alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminabile di media complessità, avendo parte appellante chiesto un danno pari ad € 722.472,88 o in subordine di €
675.377,67 o della diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa e/o di equità.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ES, sezione specializzata agraria, definitivamente pagina 16 di 17 pronunciando sull'appello proposto da , da da Parte_1 Controparte_5
avverso la sentenza n. 969/2025 emessa dalla sezione Parte_3
specializzata agraria del Tribunale di ES in data 11.03.2025, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti in solido a rifondere agli appellati le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 8.470 per compenso (di cui € 2.518
per la fase di studio della controversia, € 1.665 per la fase introduttiva del giudizio ed € 4.287 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del 3.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Daniela Fedele
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