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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 23/05/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2245/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 2245/2023, trattenuta in decisione all'udienza del
23.04.2025 e promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], residente in Parte_1 C.F._1
Vetralla, Strada Corneto n. 3, ed ivi elettivamente domiciliata in Loc. Cura, Via Anita Garibaldi n.
18, presso lo studio dell'avv.to Elisabetta Paradisi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.12.1995, residente a [...], ed elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Evangelista Torricelli n. 3, presso lo studio dell'avv. Luigi Mancini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.10.2023, chiedeva, da un lato, disporsi Parte_1
l'affidamento super esclusivo, in proprio favore, della figlia nata il [...] dalla _1 relazione more uxorio intrattenuta con e residente con lei in Vetralla;
dall'altro, Controparte_1 porsi a carico dello l'importo mensile di € 300,00, da pagare entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese, a titolo di contributo al mantenimento della bambina, oltre il 50% delle spese straordinarie.
A fondamento della domanda di affidamento super esclusivo, la deduceva di essersi Parte_1 rivolta al e di aver sporto denuncia-querela nei confronti di E_
, destinatario sia del divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati, sia della Controparte_1
custodia cautelare in carcere, in quanto a partire dal gennaio 2017 e sino al marzo 2023 lo CP_1 medesimo, allontanatosi dalla casa familiare dopo la nascita di e dedito all'uso di sostanze _1
stupefacenti e alcoliche, la maltrattava fisicamente, le rivolgeva ripetute minacce, dianzi alla bambina o tramite telefono o messaggi whatsapp, proferiva epiteti volgari, la costringeva a cambiare più volte lavoro, nonché ad andare con lui in Puglia e poi ad abbandonare l'Italia per recarsi in Spagna.
2. Si costituiva in giudizio , chiedendo di porre a proprio carico l'importo di € Controparte_1
150,00 mensili per il mantenimento della figlia e di rigettare la richiesta di affidamento _1 esclusivo avanzata dalla ricorrente, ritenendo più opportuno l'affidamento condiviso di ad _1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
In proposito affermava di esse in condizione di svolgere il ruolo di genitore, curando l'istruzione l'educazione e la crescita della figlia, giacché i fatti descritti dalla ricorrente non si sarebbero verificati e comunque avrebbero influenzato soltanto la relazione fra i genitori, senza coinvolgere la minore.
3. Con ordinanza del 18.01.2024 è stato disposto l'affidamento esclusivo della minore in _1
favore di , riservandole la possibilità di assumere in via esclusiva le decisioni di Parte_1 maggior interesse per la bambina;
è stato posto a carico del resistente l'importo mensile di € 200,00
a titolo di contribuito al mantenimento della minore, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno
5 di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo
2 il Protocollo del Tribunale di Viterbo;
è stato stabilito che il resistente avrebbe potuto frequentare la minore esclusivamente mediante colloqui telefonici giornalieri.
Espletata una CTU volta all'accertamento della capacità genitoriale delle parti e all'individuazione del regime di affidamento maggiormente idoneo a tutelare l'interesse della minore ed escussi i testimoni della ricorrente, la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Sull'affidamento della minore _1
Circa l'affidamento della minore occorre ricordare che l'art. 337 quater c.c. stabilisce come _1 regola generale l'affidamento condiviso dei figli ai genitori, salvo che l'interesse superiore del minore imponga di disporre l'affidamento esclusivo del medesimo ad uno solo dei genitori, in quanto soltanto quest'ultimo risulta idoneo, mentre l'altro non risulta idoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore medesimo, in considerazione del pregiudizio che potrebbe derivargli (Cass., n. 4790/2022; Cass., n. 19323/2020).
Ne discende che l'affidamento esclusivo può essere disposto solo in circostanze tali da far presumere che dall'affidamento condiviso possa derivare un pregiudizio per la prole, dovendo altrimenti disporsi l'affidamento condiviso, salvo modulare la frequentazione dei figli minori con entrambi genitori in modo tale che siano prevalentemente collocati presso il genitore che si riveli più idoneo dell'altro ad accompagnarli nella crescita.
Invero, occorre privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, dovendo considerarsi a tal fine la capacità di relazione affettiva e la personalità dei genitori (Cass., n. 14728/2016; Cass., n. 18559/2016).
Ebbene, nel caso in scrutinio deve essere confermato l'affidamento “super esclusivo” della minore alla ricorrente _1 Parte_1
Infatti, non risulta idoneo a ricoprire il ruolo di genitore, in considerazione sia Controparte_1 dell'utilizzo di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, sia, soprattutto, dei comportamenti aggressivi, fisici e verbali (cfr. messaggi trascritti di cui all'all. 3 del ricorso), tenuti nei confronti della comportamenti oggetto dell'ordinanza GIP del 22.05.2023 (RGNR 1315/2023). Parte_1
Tali circostanze sono state confermate dalla teste (presso la quale si recava per Testimone_1
allontanarsi dallo e dalla teste responsabile del Centro antiviolenza CP_1 Testimone_2
(il quale attestava un livello di “rischio elevato” rispetto alla situazione della ricorrente;
CP_2
cfr. all. 5 del ricorso), che affermava non solo di aver ascoltato dei messaggi con i quali lo CP_1
minacciava di morte la ma anche di aver chiesto l'intervento dei Carabinieri, nonché dei Parte_1
Servizi Sociali competenti.
3 Inoltre, la CTU non solo ha descritto lo come una “personalità dai tratti dipendenti e CP_1 antisociali”, in conseguenza dell'utilizzo di alcool e di sostanze stupefacenti, ma, pur essendo emersa una particolare attenzione da parte dello stesso nei confronti della figlia ha CP_1 _1 anche ritenuto che lo stile di vita da lui condotto inducesse ad escludere l'opportunità dell'affido condiviso della bambina e imponesse, piuttosto, di optare per il regime di affidamento esclusivo della minore alla madre, riservandole le decisioni più importanti da assumere nell'interesse della bambina.
La infatti, risulta idonea a svolgere il ruolo di genitore, in quanto la CTU ha rilevato che Parte_1
la ricorrente si è sempre presa cura di svolgendo un lavoro regolare e stabilendosi a Vetralla _1
per garantire alla minore un ambiente idoneo e salubre in cui vivere e per accudirla con senso di responsabilità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la figlia deve essere affidata in via esclusiva a _1
, alla quale devono essere riservate le decisioni relative all'istruzione, alla salute e Parte_1 all'educazione da assumere nell'interesse della minore stessa, la quale sarà prevalentemente collocata presso l'abitazione della madre, sita in Vetralla, Strada Corneto n. 3.
5. Sulle modalità di frequentazione della figlia _1
Quanto alle modalità di frequentazione della figlia da parte dello si osserva che il _1 CP_1
principio di bigenitorialità – al cui perseguimento è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e di modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario (art. 337 ter c.c., commi 1 e 2) – è funzionale, in primis, alla tutela dell'interesse del minore, il quale ha diritto di trascorrere del tempo con entrambi i genitori, anche qualora ne venga disposto l'affidamento esclusivo ad uno solo di loro (specularmente rispetto alla previsione di un regime non paritario di frequentazione, qualora venga disposto l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori).
Il principio di bigenitorialità, tuttavia, è volto anche ad assicurare il diritto - dovere del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore, pur sempre nell'interesse esclusivo di quest'ultimo (Cass., n. 21425/2022; Cass., n.
13454/2021).
Pertanto, qualora nella fattispecie concreta la frequentazione di entrambi i genitori risulti contraria all'interesse della prole, perché ostativa al mantenimento di un rapporto continuativo e allo stesso tempo equilibrato, è opportuno stabilire delle modalità di visita del genitore non collocatario idonee a salvaguardare l'interesse del minore (Cass., n. 21425/2022; Cass., n. 13454/2021).
Ebbene, la CTU, da un lato, ha ritenuto opportuna l'attivazione di incontri protetti presso i Servizi
4 Sociali del Comune di Vetralla, eventualmente da tenersi mensilmente fin quando il resistente vivrà
a Brindisi e poi da svolgersi a cadenza settimanale, se e quando il resistente tornerà a vivere a
Viterbo, in modo da consentire alla bambina di intrattenere rapporti “dal vivo” con il padre, al contempo tutelandola;
da altro lato, ha suggerito che il padre continui a contattare tramite _1
telefono, in quanto le telefonate effettuate dallo si sono rivelate utili alla conservazione del CP_1
rapporto padre-figlia.
Le considerazioni della CTU devono essere recepite, giacché le modalità di frequentazione proposte risultano rispettose dell'interesse della minore a passare del tempo con entrambi i genitori, _1
tenuto conto della distanza che li separa, e, al contempo, risultano idonee ad evitare un pregiudizio per la bambina.
6. Sul mantenimento di _1
Quanto al mantenimento di giova ricordare che il dovere al mantenimento dei figli sancito _1 dall'art. 30 della Costituzione, dagli artt. 147 e ss. c.c., nonché dagli art. 337 bis e ss. c.c., impongono ad ambedue i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Ebbene, la ricorrente ha affermato: di lavorare presso un istituto scolastico di Roma, percependo lo stipendio mensile pari a circa 1.460,00 euro;
di vivere con a Vetralla, in un'abitazione _1 condotta in locazione a fronte del pagamento di un canone mensile pari ad € 240,00 (all. 30 della nota di deposito del 17.11.2023 della ricorrente); di dover far fronte al pagamento della retta di circa
€ 490,00 mensili per l'asilo nido presso il quale ha iscritto (all. ti da 11 a 20 della nota di _1
deposito del 17.11.2023 della ricorrente).
Il resistente, invece, non ha dedotto alcunché in merito alla propria situazione economico – patrimoniale, che non ha neppure documentato, tenendo così un comportamento valutabile ex art. 116 c.p.c.
Tenuto conto delle condizioni economiche della ricorrente, la quale dovrà occuparsi direttamente delle esigenze della figlia in quanto collocata prevalentemente presso di lei, e in assenza di _1
mutamenti della situazione di fatto rispetto al momento della pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti, merita di essere confermato a carico del resistente l'importo di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia _1
Le spese straordinarie, invece, dovranno essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, secondo quanto stabilito dal Protocollo vigente presso questo Tribunale.
5 6. Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento del 23.04.2025, sono poste a carico del resistente, secondo soccombenza e in ragione degli esiti della CTU stessa.
7. Le spese di lite, che seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente, sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori medi e muovendo dallo scaglione di valore “indeterminabile – complessità bassa”, con esclusione dei compensi per la fase decisionale (in mancanza del deposito degli scritti difensivi ex art. 189 c.p.c.), tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, della quantità/qualità delle questioni trattate, nonché della complessità della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all'R.G. n. 2245/2023, vertente tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Dispone l'affidamento esclusivo della minore a , presso la quale sarà _1 Parte_1 collocata in via prevalente, nell'abitazione sita in Vetralla, Strada Corneto n. 3, e alla quale riserva in via esclusiva il potere di assumere, nell'interesse della minore stessa, le decisioni relative alla salute, all'educazione, all'istruzione e ad altri importanti aspetti;
2) Dispone che potrà contattare la figlia giornalmente tramite telefono e Controparte_1 _1
potrà vederla e farle visita, in modalità protetta, durante gli incontri organizzati presso i Servizi
Sociali del Comune di Vetralla, da tenersi mensilmente fin quando vivrà a Brindisi Controparte_1
e poi da svolgersi a cadenza settimanale, se e quando lo medesimo tornerà a vivere a CP_1
Viterbo;
3) Pone a carico di l'importo mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente in Controparte_1
base agli indici Istat e da versare a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della figlia _1
4) Pone a carico di e , nella misura del 50% ciascuno, le spese Parte_1 Controparte_1
straordinarie secondo quanto stabilito dal Protocollo adottato presso questo Tribunale, da intendersi integralmente richiamato e trascritto;
5) Pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate come da separato Controparte_1
provvedimento del 23.04.2025;
6) Condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida nella somma di € 4.700,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge.
6 Manda alla Cancelleria di inviare copia della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di
Vetralla per le determinazioni di competenza.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 21.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 2245/2023, trattenuta in decisione all'udienza del
23.04.2025 e promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], residente in Parte_1 C.F._1
Vetralla, Strada Corneto n. 3, ed ivi elettivamente domiciliata in Loc. Cura, Via Anita Garibaldi n.
18, presso lo studio dell'avv.to Elisabetta Paradisi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.12.1995, residente a [...], ed elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Evangelista Torricelli n. 3, presso lo studio dell'avv. Luigi Mancini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.10.2023, chiedeva, da un lato, disporsi Parte_1
l'affidamento super esclusivo, in proprio favore, della figlia nata il [...] dalla _1 relazione more uxorio intrattenuta con e residente con lei in Vetralla;
dall'altro, Controparte_1 porsi a carico dello l'importo mensile di € 300,00, da pagare entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese, a titolo di contributo al mantenimento della bambina, oltre il 50% delle spese straordinarie.
A fondamento della domanda di affidamento super esclusivo, la deduceva di essersi Parte_1 rivolta al e di aver sporto denuncia-querela nei confronti di E_
, destinatario sia del divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati, sia della Controparte_1
custodia cautelare in carcere, in quanto a partire dal gennaio 2017 e sino al marzo 2023 lo CP_1 medesimo, allontanatosi dalla casa familiare dopo la nascita di e dedito all'uso di sostanze _1
stupefacenti e alcoliche, la maltrattava fisicamente, le rivolgeva ripetute minacce, dianzi alla bambina o tramite telefono o messaggi whatsapp, proferiva epiteti volgari, la costringeva a cambiare più volte lavoro, nonché ad andare con lui in Puglia e poi ad abbandonare l'Italia per recarsi in Spagna.
2. Si costituiva in giudizio , chiedendo di porre a proprio carico l'importo di € Controparte_1
150,00 mensili per il mantenimento della figlia e di rigettare la richiesta di affidamento _1 esclusivo avanzata dalla ricorrente, ritenendo più opportuno l'affidamento condiviso di ad _1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
In proposito affermava di esse in condizione di svolgere il ruolo di genitore, curando l'istruzione l'educazione e la crescita della figlia, giacché i fatti descritti dalla ricorrente non si sarebbero verificati e comunque avrebbero influenzato soltanto la relazione fra i genitori, senza coinvolgere la minore.
3. Con ordinanza del 18.01.2024 è stato disposto l'affidamento esclusivo della minore in _1
favore di , riservandole la possibilità di assumere in via esclusiva le decisioni di Parte_1 maggior interesse per la bambina;
è stato posto a carico del resistente l'importo mensile di € 200,00
a titolo di contribuito al mantenimento della minore, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno
5 di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo
2 il Protocollo del Tribunale di Viterbo;
è stato stabilito che il resistente avrebbe potuto frequentare la minore esclusivamente mediante colloqui telefonici giornalieri.
Espletata una CTU volta all'accertamento della capacità genitoriale delle parti e all'individuazione del regime di affidamento maggiormente idoneo a tutelare l'interesse della minore ed escussi i testimoni della ricorrente, la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Sull'affidamento della minore _1
Circa l'affidamento della minore occorre ricordare che l'art. 337 quater c.c. stabilisce come _1 regola generale l'affidamento condiviso dei figli ai genitori, salvo che l'interesse superiore del minore imponga di disporre l'affidamento esclusivo del medesimo ad uno solo dei genitori, in quanto soltanto quest'ultimo risulta idoneo, mentre l'altro non risulta idoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore medesimo, in considerazione del pregiudizio che potrebbe derivargli (Cass., n. 4790/2022; Cass., n. 19323/2020).
Ne discende che l'affidamento esclusivo può essere disposto solo in circostanze tali da far presumere che dall'affidamento condiviso possa derivare un pregiudizio per la prole, dovendo altrimenti disporsi l'affidamento condiviso, salvo modulare la frequentazione dei figli minori con entrambi genitori in modo tale che siano prevalentemente collocati presso il genitore che si riveli più idoneo dell'altro ad accompagnarli nella crescita.
Invero, occorre privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, dovendo considerarsi a tal fine la capacità di relazione affettiva e la personalità dei genitori (Cass., n. 14728/2016; Cass., n. 18559/2016).
Ebbene, nel caso in scrutinio deve essere confermato l'affidamento “super esclusivo” della minore alla ricorrente _1 Parte_1
Infatti, non risulta idoneo a ricoprire il ruolo di genitore, in considerazione sia Controparte_1 dell'utilizzo di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, sia, soprattutto, dei comportamenti aggressivi, fisici e verbali (cfr. messaggi trascritti di cui all'all. 3 del ricorso), tenuti nei confronti della comportamenti oggetto dell'ordinanza GIP del 22.05.2023 (RGNR 1315/2023). Parte_1
Tali circostanze sono state confermate dalla teste (presso la quale si recava per Testimone_1
allontanarsi dallo e dalla teste responsabile del Centro antiviolenza CP_1 Testimone_2
(il quale attestava un livello di “rischio elevato” rispetto alla situazione della ricorrente;
CP_2
cfr. all. 5 del ricorso), che affermava non solo di aver ascoltato dei messaggi con i quali lo CP_1
minacciava di morte la ma anche di aver chiesto l'intervento dei Carabinieri, nonché dei Parte_1
Servizi Sociali competenti.
3 Inoltre, la CTU non solo ha descritto lo come una “personalità dai tratti dipendenti e CP_1 antisociali”, in conseguenza dell'utilizzo di alcool e di sostanze stupefacenti, ma, pur essendo emersa una particolare attenzione da parte dello stesso nei confronti della figlia ha CP_1 _1 anche ritenuto che lo stile di vita da lui condotto inducesse ad escludere l'opportunità dell'affido condiviso della bambina e imponesse, piuttosto, di optare per il regime di affidamento esclusivo della minore alla madre, riservandole le decisioni più importanti da assumere nell'interesse della bambina.
La infatti, risulta idonea a svolgere il ruolo di genitore, in quanto la CTU ha rilevato che Parte_1
la ricorrente si è sempre presa cura di svolgendo un lavoro regolare e stabilendosi a Vetralla _1
per garantire alla minore un ambiente idoneo e salubre in cui vivere e per accudirla con senso di responsabilità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la figlia deve essere affidata in via esclusiva a _1
, alla quale devono essere riservate le decisioni relative all'istruzione, alla salute e Parte_1 all'educazione da assumere nell'interesse della minore stessa, la quale sarà prevalentemente collocata presso l'abitazione della madre, sita in Vetralla, Strada Corneto n. 3.
5. Sulle modalità di frequentazione della figlia _1
Quanto alle modalità di frequentazione della figlia da parte dello si osserva che il _1 CP_1
principio di bigenitorialità – al cui perseguimento è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e di modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario (art. 337 ter c.c., commi 1 e 2) – è funzionale, in primis, alla tutela dell'interesse del minore, il quale ha diritto di trascorrere del tempo con entrambi i genitori, anche qualora ne venga disposto l'affidamento esclusivo ad uno solo di loro (specularmente rispetto alla previsione di un regime non paritario di frequentazione, qualora venga disposto l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori).
Il principio di bigenitorialità, tuttavia, è volto anche ad assicurare il diritto - dovere del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore, pur sempre nell'interesse esclusivo di quest'ultimo (Cass., n. 21425/2022; Cass., n.
13454/2021).
Pertanto, qualora nella fattispecie concreta la frequentazione di entrambi i genitori risulti contraria all'interesse della prole, perché ostativa al mantenimento di un rapporto continuativo e allo stesso tempo equilibrato, è opportuno stabilire delle modalità di visita del genitore non collocatario idonee a salvaguardare l'interesse del minore (Cass., n. 21425/2022; Cass., n. 13454/2021).
Ebbene, la CTU, da un lato, ha ritenuto opportuna l'attivazione di incontri protetti presso i Servizi
4 Sociali del Comune di Vetralla, eventualmente da tenersi mensilmente fin quando il resistente vivrà
a Brindisi e poi da svolgersi a cadenza settimanale, se e quando il resistente tornerà a vivere a
Viterbo, in modo da consentire alla bambina di intrattenere rapporti “dal vivo” con il padre, al contempo tutelandola;
da altro lato, ha suggerito che il padre continui a contattare tramite _1
telefono, in quanto le telefonate effettuate dallo si sono rivelate utili alla conservazione del CP_1
rapporto padre-figlia.
Le considerazioni della CTU devono essere recepite, giacché le modalità di frequentazione proposte risultano rispettose dell'interesse della minore a passare del tempo con entrambi i genitori, _1
tenuto conto della distanza che li separa, e, al contempo, risultano idonee ad evitare un pregiudizio per la bambina.
6. Sul mantenimento di _1
Quanto al mantenimento di giova ricordare che il dovere al mantenimento dei figli sancito _1 dall'art. 30 della Costituzione, dagli artt. 147 e ss. c.c., nonché dagli art. 337 bis e ss. c.c., impongono ad ambedue i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Ebbene, la ricorrente ha affermato: di lavorare presso un istituto scolastico di Roma, percependo lo stipendio mensile pari a circa 1.460,00 euro;
di vivere con a Vetralla, in un'abitazione _1 condotta in locazione a fronte del pagamento di un canone mensile pari ad € 240,00 (all. 30 della nota di deposito del 17.11.2023 della ricorrente); di dover far fronte al pagamento della retta di circa
€ 490,00 mensili per l'asilo nido presso il quale ha iscritto (all. ti da 11 a 20 della nota di _1
deposito del 17.11.2023 della ricorrente).
Il resistente, invece, non ha dedotto alcunché in merito alla propria situazione economico – patrimoniale, che non ha neppure documentato, tenendo così un comportamento valutabile ex art. 116 c.p.c.
Tenuto conto delle condizioni economiche della ricorrente, la quale dovrà occuparsi direttamente delle esigenze della figlia in quanto collocata prevalentemente presso di lei, e in assenza di _1
mutamenti della situazione di fatto rispetto al momento della pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti, merita di essere confermato a carico del resistente l'importo di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia _1
Le spese straordinarie, invece, dovranno essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, secondo quanto stabilito dal Protocollo vigente presso questo Tribunale.
5 6. Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento del 23.04.2025, sono poste a carico del resistente, secondo soccombenza e in ragione degli esiti della CTU stessa.
7. Le spese di lite, che seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente, sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori medi e muovendo dallo scaglione di valore “indeterminabile – complessità bassa”, con esclusione dei compensi per la fase decisionale (in mancanza del deposito degli scritti difensivi ex art. 189 c.p.c.), tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, della quantità/qualità delle questioni trattate, nonché della complessità della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all'R.G. n. 2245/2023, vertente tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Dispone l'affidamento esclusivo della minore a , presso la quale sarà _1 Parte_1 collocata in via prevalente, nell'abitazione sita in Vetralla, Strada Corneto n. 3, e alla quale riserva in via esclusiva il potere di assumere, nell'interesse della minore stessa, le decisioni relative alla salute, all'educazione, all'istruzione e ad altri importanti aspetti;
2) Dispone che potrà contattare la figlia giornalmente tramite telefono e Controparte_1 _1
potrà vederla e farle visita, in modalità protetta, durante gli incontri organizzati presso i Servizi
Sociali del Comune di Vetralla, da tenersi mensilmente fin quando vivrà a Brindisi Controparte_1
e poi da svolgersi a cadenza settimanale, se e quando lo medesimo tornerà a vivere a CP_1
Viterbo;
3) Pone a carico di l'importo mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente in Controparte_1
base agli indici Istat e da versare a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della figlia _1
4) Pone a carico di e , nella misura del 50% ciascuno, le spese Parte_1 Controparte_1
straordinarie secondo quanto stabilito dal Protocollo adottato presso questo Tribunale, da intendersi integralmente richiamato e trascritto;
5) Pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate come da separato Controparte_1
provvedimento del 23.04.2025;
6) Condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida nella somma di € 4.700,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge.
6 Manda alla Cancelleria di inviare copia della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di
Vetralla per le determinazioni di competenza.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 21.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
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