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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/07/2025, n. 5927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5927 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art 281sexies.3 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 32084/2024 promossa da
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CE ND OPPONENTE contro
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
SI ES OPPOSTA All'udienza del 3.7.2025, le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
“Chiedono che codesto Ill.mo Giudice, preso atto della intervenuta transazione, voglia dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese tra le parti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.09.2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio per sentir revocare il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
pagina 1 di 4 9185/2024, con cui il Tribunale di Milano le ha ingiunto di pagare, in favore di
[...]
€ 14.640,00, oltre interessi di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 e Controparte_1 spese del procedimento monitorio, a saldo della fattura n. 5 del 16.01.2024, relativa al contratto di fornitura di servizi stipulato il 29.11.23 tra le parti, avente ad oggetto servizi di networking, come ad esempio l'accesso ad eventi esclusivi e l'opportunità di sviluppare rapporti commerciali con clienti selezionati. L'opponente ha allegato che le prestazioni oggetto del testo contrattuale erano più generiche rispetto a quanto illustrato da (Chief Strategic Officer della Testimone_1
durante le trattative precontrattuali e, infatti, nell' Controparte_1
l'esecuzione del contratto denominato “Rocket Sharing Club” per i servizi “Premiere” di cui all'allegato, non erano stati messi a disposizione i servizi come presentati alla nella fase precontrattuale. Viceversa, Parte_1 [...]
ha messo a disposizione di i servizi Parte_1 Controparte_1 informatici di cui al contratto OFF.207-20122023 tra cui in particolare, la CP_2 creazione del prototipo del portale “Rocket Sharing Club” Ha concluso per la declaratoria di nullità o comunque per la revoca del decreto ingiuntivo, per l'annullamento del contratto per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c. e, in subordine, per la risoluzione per inadempimento del contratto, in ogni caso per la declaratoria di nulla dovere o, in subordine, per la riduzione del corrispettivo dovuto, nonché per la condanna di al pagamento del Controparte_1 corrispettivo del contratto OFF.207-20122023.LM V2.0, pari a € 14.640,00; in via subordinata per la compensazione dei rispettivi crediti. si è costituita e ha contestato tutto quanto dedotto Controparte_1 dalla controparte;
ha negato l'utilizzo di raggiri da parte della Controparte_1
, nella persona di finalizzati ad ottenere la stipula del contratto e
[...] Testimone_1 fondanti la domanda di annullamento proposta dalla controparte;
ha allegato che non ha mai effettuato alcun pagamento delle rate dovute, Parte_1 nonostante abbia adempiuto esattamente ai propri Controparte_1 obblighi contrattuali, raggiungendo molteplici obiettivi di networking oggetto della prestazione negoziale e che, viceversa, è l'opponente a non aver eseguito le prestazioni oggetto del diverso contratto OFF.207-20122023.LM V2.0; ha chiesto il rigetto di tutte le domande dell'opponente e ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo e per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. Le parti hanno depositato le rispettive memorie integrative ex art 171ter n1,2,3 c.p.c., in occasione della seconda delle quali l'opposta ha altresì allegato che il contratto OFF.207-20122023.LM V2.0 era stato sottoscritto da un falsus procurator – circostanza contestata dall'opponente nella memoria ex art 171ter n 3 c.p.c. pagina 2 di 4 All'udienza di prima comparizione, le parti hanno chiesto un differimento degli incombenti per dar corso a trattative di bonario componimento della controversia. Con nota congiunta del 23.6.25, depositata il 27.6.2025, le parti hanno dichiarato e documentato di essere addivenute ad un accordo transattivo chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio a spese compensate. Giova mettere in luce che la transazione, quale contratto con cui le parti stragiudizialmente pongono fine alla lite, a differenza della rinunzia agli atti del giudizio (atto processuale, che produce l'effetto tipico di estinguere il processo in cui interviene), non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, bensì sul diritto sostanziale che ne forma oggetto, comportando la cessazione della materia del contendere (Cass. civ. n. 2647/2003). La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi (Cass. civ. n. 16150/2010). Per questa ragione e poiché la declaratoria di cessazione della materia del contendere (che in questo caso comporta, oltretutto, la revoca del titolo) deve avere la forma della sentenza, il Tribunale, con ordinanza del 30.6.25, ha riservato la decisione all'udienza già fissata per il giorno 3.7.25. In quella sede, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il giudice ha riservato il deposito della sentenza a mente dell'art 281sexies.3 c.p.c. Ciò premesso, in accoglimento della concorde richiesta delle parti verbalizzata all'udienza del 3.7.2025, alla luce di quanto rappresentato e richiesto nell'istanza congiunta del 27.6.25, con cui le parti hanno dichiarato e documentato di essere addivenute ad un accordo transattivo con reciproca rinuncia alle rispettive pretese e compensazione integrale delle spese di giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativa alla presente causa e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato (Cass Sez. 1, n. 13085 del 22/05/2008: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione”). In adesione alla concorde richiesta delle parti le spese processuali vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Milano, sezione VII civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 9185/2024 emesso dal Tribunale Milano in favore di Controparte_1 dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 9185/2024 emesso dal Tribunale Milano in favore di Controparte_1
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Milano, 16.7.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art 281sexies.3 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 32084/2024 promossa da
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CE ND OPPONENTE contro
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
SI ES OPPOSTA All'udienza del 3.7.2025, le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
“Chiedono che codesto Ill.mo Giudice, preso atto della intervenuta transazione, voglia dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese tra le parti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.09.2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio per sentir revocare il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
pagina 1 di 4 9185/2024, con cui il Tribunale di Milano le ha ingiunto di pagare, in favore di
[...]
€ 14.640,00, oltre interessi di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 e Controparte_1 spese del procedimento monitorio, a saldo della fattura n. 5 del 16.01.2024, relativa al contratto di fornitura di servizi stipulato il 29.11.23 tra le parti, avente ad oggetto servizi di networking, come ad esempio l'accesso ad eventi esclusivi e l'opportunità di sviluppare rapporti commerciali con clienti selezionati. L'opponente ha allegato che le prestazioni oggetto del testo contrattuale erano più generiche rispetto a quanto illustrato da (Chief Strategic Officer della Testimone_1
durante le trattative precontrattuali e, infatti, nell' Controparte_1
l'esecuzione del contratto denominato “Rocket Sharing Club” per i servizi “Premiere” di cui all'allegato, non erano stati messi a disposizione i servizi come presentati alla nella fase precontrattuale. Viceversa, Parte_1 [...]
ha messo a disposizione di i servizi Parte_1 Controparte_1 informatici di cui al contratto OFF.207-20122023 tra cui in particolare, la CP_2 creazione del prototipo del portale “Rocket Sharing Club” Ha concluso per la declaratoria di nullità o comunque per la revoca del decreto ingiuntivo, per l'annullamento del contratto per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c. e, in subordine, per la risoluzione per inadempimento del contratto, in ogni caso per la declaratoria di nulla dovere o, in subordine, per la riduzione del corrispettivo dovuto, nonché per la condanna di al pagamento del Controparte_1 corrispettivo del contratto OFF.207-20122023.LM V2.0, pari a € 14.640,00; in via subordinata per la compensazione dei rispettivi crediti. si è costituita e ha contestato tutto quanto dedotto Controparte_1 dalla controparte;
ha negato l'utilizzo di raggiri da parte della Controparte_1
, nella persona di finalizzati ad ottenere la stipula del contratto e
[...] Testimone_1 fondanti la domanda di annullamento proposta dalla controparte;
ha allegato che non ha mai effettuato alcun pagamento delle rate dovute, Parte_1 nonostante abbia adempiuto esattamente ai propri Controparte_1 obblighi contrattuali, raggiungendo molteplici obiettivi di networking oggetto della prestazione negoziale e che, viceversa, è l'opponente a non aver eseguito le prestazioni oggetto del diverso contratto OFF.207-20122023.LM V2.0; ha chiesto il rigetto di tutte le domande dell'opponente e ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo e per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. Le parti hanno depositato le rispettive memorie integrative ex art 171ter n1,2,3 c.p.c., in occasione della seconda delle quali l'opposta ha altresì allegato che il contratto OFF.207-20122023.LM V2.0 era stato sottoscritto da un falsus procurator – circostanza contestata dall'opponente nella memoria ex art 171ter n 3 c.p.c. pagina 2 di 4 All'udienza di prima comparizione, le parti hanno chiesto un differimento degli incombenti per dar corso a trattative di bonario componimento della controversia. Con nota congiunta del 23.6.25, depositata il 27.6.2025, le parti hanno dichiarato e documentato di essere addivenute ad un accordo transattivo chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio a spese compensate. Giova mettere in luce che la transazione, quale contratto con cui le parti stragiudizialmente pongono fine alla lite, a differenza della rinunzia agli atti del giudizio (atto processuale, che produce l'effetto tipico di estinguere il processo in cui interviene), non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, bensì sul diritto sostanziale che ne forma oggetto, comportando la cessazione della materia del contendere (Cass. civ. n. 2647/2003). La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi (Cass. civ. n. 16150/2010). Per questa ragione e poiché la declaratoria di cessazione della materia del contendere (che in questo caso comporta, oltretutto, la revoca del titolo) deve avere la forma della sentenza, il Tribunale, con ordinanza del 30.6.25, ha riservato la decisione all'udienza già fissata per il giorno 3.7.25. In quella sede, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il giudice ha riservato il deposito della sentenza a mente dell'art 281sexies.3 c.p.c. Ciò premesso, in accoglimento della concorde richiesta delle parti verbalizzata all'udienza del 3.7.2025, alla luce di quanto rappresentato e richiesto nell'istanza congiunta del 27.6.25, con cui le parti hanno dichiarato e documentato di essere addivenute ad un accordo transattivo con reciproca rinuncia alle rispettive pretese e compensazione integrale delle spese di giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativa alla presente causa e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato (Cass Sez. 1, n. 13085 del 22/05/2008: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione”). In adesione alla concorde richiesta delle parti le spese processuali vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Milano, sezione VII civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 9185/2024 emesso dal Tribunale Milano in favore di Controparte_1 dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 9185/2024 emesso dal Tribunale Milano in favore di Controparte_1
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Milano, 16.7.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
pagina 4 di 4