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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/10/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4320/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Claudio Biagi;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 1.10.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso congiunto hanno chiesto la parziale modifica Parte_1 Parte_2
delle condizioni concernenti la figlia minore nata il [...] dalla relazione Persona_1
1 sentimentale tra loro intercorsa) quali stabilite, sull'accordo delle parti, da questo Tribunale con sentenza n. 452/2024 del 12.2.2024;
le parti hanno riferito di sopravvenienze fattuali intervenute successivamente alla sentenza di cui sopra (nella specie, l'imminente trasferimento a Lucca della sig.ra , e hanno perciò Parte_1
congiuntamente instato per la modifica del regime precedentemente stabilito in ordine alla collocazione abitativa di alle frequentazioni paterne con lei e alla contribuzione al suo Per_1
mantenimento;
con successive note scritte i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale;
***
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni oggetto di accordo tra le parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Per_1
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a parziale modifica e integrazione delle condizioni relative alla figlia minore di cui alla Per_1
sentenza del Tribunale di Genova n. 452/2024 del 12.2.2024,
omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati:
“1. Il Sig. acconsente a che la figlia già collocata abitativamente presso la Pt_2 Per_1
madre, Sig. , si trasferisca a vivere seguendo la madre a Lucca Parte_1
2. La Sig. continuerà a rispettare l'esercizio del diritto di visita da parte del Sig. Parte_1
agevolandolo con il recarsi a Genova almeno una volta al mese Pt_2
3. Il Sig. serciterà il proprio diritto di visita per quanto attiene alle principali festività Pt_2
come segue:
2 - Le festività Natalizie seguiranno il criterio dell'alternanza Vigilia\Natale a seconda dei turni di lavoro con la madre
- Nei 3 giorni antecedenti al compleanno della figlia il padre potrà tenerla con se
- Durante il periodo estivo il padre trascorrerà 15 gg giorni con la figlia il prossimo anno dal 1 al 15 settembre 2025
- Avrà diritto a due weekend al mese alternati ad esclusione dei mesi giugno luglio e agosto dove le visite per problemi lavorativi avverranno durante la settimana
4. Il Sig. ontinuerà a corrispondere il mantenimento come già omologato in sentenza Pt_2
al punto n. 6 che qui si trascrive : “Il Sig. verserà alla Sig. per Parte_2 Parte_1
il mantenimento della figlia la somma di euro 200,00 entro il 10 di ogni mese, somma che sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT concorrerà anche alla rata del finanziamento con il versamento di euro 200,00 fino all'estinzione dello stesso”
5. La Sig. invece per quanto attiene alle spese straordinarie si accollerà il 70% delle Parte_1
stesse per compensare le spese di viaggio del Sig. . Pt_2
Fermo il resto.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Claudio Biagi;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 1.10.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso congiunto hanno chiesto la parziale modifica Parte_1 Parte_2
delle condizioni concernenti la figlia minore nata il [...] dalla relazione Persona_1
1 sentimentale tra loro intercorsa) quali stabilite, sull'accordo delle parti, da questo Tribunale con sentenza n. 452/2024 del 12.2.2024;
le parti hanno riferito di sopravvenienze fattuali intervenute successivamente alla sentenza di cui sopra (nella specie, l'imminente trasferimento a Lucca della sig.ra , e hanno perciò Parte_1
congiuntamente instato per la modifica del regime precedentemente stabilito in ordine alla collocazione abitativa di alle frequentazioni paterne con lei e alla contribuzione al suo Per_1
mantenimento;
con successive note scritte i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale;
***
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni oggetto di accordo tra le parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Per_1
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a parziale modifica e integrazione delle condizioni relative alla figlia minore di cui alla Per_1
sentenza del Tribunale di Genova n. 452/2024 del 12.2.2024,
omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati:
“1. Il Sig. acconsente a che la figlia già collocata abitativamente presso la Pt_2 Per_1
madre, Sig. , si trasferisca a vivere seguendo la madre a Lucca Parte_1
2. La Sig. continuerà a rispettare l'esercizio del diritto di visita da parte del Sig. Parte_1
agevolandolo con il recarsi a Genova almeno una volta al mese Pt_2
3. Il Sig. serciterà il proprio diritto di visita per quanto attiene alle principali festività Pt_2
come segue:
2 - Le festività Natalizie seguiranno il criterio dell'alternanza Vigilia\Natale a seconda dei turni di lavoro con la madre
- Nei 3 giorni antecedenti al compleanno della figlia il padre potrà tenerla con se
- Durante il periodo estivo il padre trascorrerà 15 gg giorni con la figlia il prossimo anno dal 1 al 15 settembre 2025
- Avrà diritto a due weekend al mese alternati ad esclusione dei mesi giugno luglio e agosto dove le visite per problemi lavorativi avverranno durante la settimana
4. Il Sig. ontinuerà a corrispondere il mantenimento come già omologato in sentenza Pt_2
al punto n. 6 che qui si trascrive : “Il Sig. verserà alla Sig. per Parte_2 Parte_1
il mantenimento della figlia la somma di euro 200,00 entro il 10 di ogni mese, somma che sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT concorrerà anche alla rata del finanziamento con il versamento di euro 200,00 fino all'estinzione dello stesso”
5. La Sig. invece per quanto attiene alle spese straordinarie si accollerà il 70% delle Parte_1
stesse per compensare le spese di viaggio del Sig. . Pt_2
Fermo il resto.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
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