Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 13-3-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 919/2023 (a cui è riunito il procedimento n. r. g. 981/2023)
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Ignazio Laudando e dall'Avv. stab. e con gli stessi elettivamente CP_1
domiciliata come in atti.
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Cavalcanti, e con la CP_2
stessa elettivamente domiciliato come in atti.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati in data 20-2-2023 e 22-2-23 presso il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, e successivamente riuniti all'udienza del 19-10-2023, la ricorrente, titolare della pensione categoria SO n. 28448604 e della pensione categoria
VR n. 30633159, agiva al fine di ottenere il recupero delle somme trattenute dall' CP_2
sulle relative prestazioni categoria SO e VR per aver omesso di comunicare i dati reddituali relativi agli anni 2017 e 2018.
A tal fine riferiva che l' , in data 28-6-22, le notificava un provvedimento di recupero CP_2 somme per aver percepito, dall' 1-1-2018 al 31-10-2021, un pagamento non dovuto sulla richiamata pensione (cat. SO) per un importo complessivo di € 6.688,77 per i seguenti motivi: “revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito ai sensi dell'art. 13 comma
6 lettera c) della legge n.122 del 2010” e che tale recupero comportava una trattenuta mensile sulla pensione da lei percepita, per n. 31 mesi, di euro 215,16; nonché, in data
15-3-2022, un provvedimento di revoca della quattordicesima relativa agli anni 2017 e
La ricorrente contestava la procedura di recupero delle predette somme, a suo dire violativa della circolare del luglio 2021, in quanto l' avrebbe provveduto CP_2 CP_3
direttamente alla revoca della prestazione, scavalcando la preliminare richiesta di comunicazione dei redditi omessi e i preavvisi di revoca della prestazione in caso di persistenza della violazione, e provvedendo direttamente alla “rideterminazione della pensione categoria VR n. 30633159” con comunicazione notificata in data 17-11-21 (per omessa comunicazione dei redditi per gli anni 2017 e 2018 entro il termine del 15 settembre 2021) con cui provvedeva al ricalcolo sia della pensione Categoria SO n.
28448604 in euro 440,61, sia della pensione Categoria VR n. 30633159 in euro 513,00; nonché determinando il recupero di euro 183,51 da sottrarre sulla pensione categoria VR in 18 rate mensili;
rappresentava, quindi, che dal mese di gennaio del 2022 le veniva decurtato l'importo di euro 215,76 dalla pensione categoria SO n. 28448604, anche in tal caso senza aver mai ricevuto la preliminare richiesta di comunicazione reddituale.
La riferiva che in data 29-1-2022 provvedeva ad operare una ricostituzione Pt_1
reddituale per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008 per la pensione categoria
VR n. 28448604, nonché a comunicare all' la dichiarazione redditi degli anni 2017, CP_2
2018, 2019 e 2020, e dalle quali non risultavano variazioni reddituali nel corso degli anni.
Ulteriormente, che in data 31-1-22, le veniva comunicato l'ulteriore addebito della somma di euro 17,54, e le si comunicava che l'importo spettante per la pensione categoria
VR n. 30633159 era pari ad € 513,00.
La ricorrente riferiva, inoltre, che in data 22-4-22 provvedeva ad effettuare una ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10 Bis d.l.207/2008 anche della pensione categoria SO n. 28448604 (non richiesta dall' ) precisando che sulla stessa CP_2
pensione vi era stata la trattenuta di euro 215,00, anche questa da ritenersi immotivata in considerazione della non variazione del reddito.
Con missiva dell'11-5-2022 si comunicavano gli importi pensionistici pari ad € 440,00 circa al mese per la categoria VR, ed € 530,00 circa al mese per la categoria SO, dalla quale si continuava a trattenere la somma di € 215,76.
Veniva esperito il ricorso amministrativo per entrambi i procedimenti, senza esito.
Ciò premesso, dopo aver articolato argomentazioni giuridiche a sostegno dell'illegittimità della pretesa recuperatoria delle somme, evidenziando che il ritardo nella comunicazione dei redditi era da addebitarsi dalla mancata richiesta degli stessi da parte dell' e CP_3 che, comunque, la stessa comunicazione dei redditi non era da ritenersi obbligatoria in caso di situazione reddituale invariata rispetto all'anno precedente, così come previsto dalla circolare n. 195/2015 (secondo cui la comunicazione dei redditi all' CP_2 CP_3
deve essere assolta da coloro ai quali è mutata la situazione reddituale rispetto all'anno precedente), concludeva chiedendo, per entrambi i giudizi e previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti di recupero di somme indebitamente percepite, di:“- Annullare e/o revocare il provvedimento impugnato emesso dall' di Nola per CP_2
tutti i motivi sopra esposti e riferiti alla mancata richiesta nei termini e modi di legge della comunicazione reddituale da parte dell - Annullare e/o revocare il CP_2 provvedimento emesso dall' per illegittimità della revoca definitiva delle prestazioni CP_2
collegate al reddito con conseguente illegittimità della decurtazione di somme dalla pensione della ricorrente per tutti i motivi sopra esposti;
- Annullare e/o revocare il provvedimento emesso dall' per illegittimità della richiesta di restituzione delle CP_2
somme di indebito assistenziale e nullità della sanzione irrogata;
- Restituire tutte le somme sottratte sino ad ora dall' ripristinando integralmente tutta la pensione CP_2
della ricorrente;
- Assumere ogni altro provvedimento del caso”; con vittoria di spese.
Con distinte memorie difensive si costituiva l' per entrambi i giudizi chiedendo il CP_2
rigetto dei ricorsi stante l'omessa comunicazione dei redditi da parte della ricorrente per il 2017 e 2018, in violazione dell'art. 13, comma 6, lettera C, del decreto-legge n.
78/2010, convertito con modifiche dalla legge 30 n. 122/2010; con vittoria di spese.
Con note illustrative autorizzate del 3-6-24 la parte ricorrente riferiva che l' , a CP_2
decorrere dal mese novembre 2023, aveva provveduto a sospendere il recupero delle somme sulla pensione SO. Tuttavia, pur ripristinando la pensione categoria SO, continuava a sottrarre la somma di € 27,58, della quale si chiedeva la restituzione con cancellazione del debito;
mentre dalla pensione categoria VR aveva subito la sottrazione della somma di € 42,00 mensili dal mese di aprile 2022 fino al mese di febbraio 2024 per la somma di € 1.000,08 alla quale dovrà essere aggiunta la somma di € 32,01, per un totale di € 1.032,09; pertanto, concludeva chiedendo: “1) l'accoglimento integrale del ricorso per tutti i motivi così come rassegnati nello stesso e precisano che, ad oggi, la somma che deve essere restituita alla ricorrente, perché illegittimamente e/o illegalmente sottratta per tutti i motivi esposti, ammonta alla cifra complessiva di € 6.187,63 (di cui €
5.155,54 per la pensione cat. SO ed € 1.032,09 per la pensione categoria VR). 2) la cancellazione del pagamento delle somme richieste quali recupero indebiti: piano rateale”. All'udienza del 13-3-25, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, il Giudice si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Dispone l'art. 13, comma 6, lettera C, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge 30 n. 122/2010 che : “...ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Nei casi in esame di recupero delle somme per periodo dal gennaio 2018 all'ottobre 2021 sulla pensione categoria SO (determinato con provvedimento notificato alla CP_2
ricorrente in data 28-6-22) e di recupero delle somme per revoca della quattordicesima sulla pensione categoria VR per gli anni 2017 e 2018 (determinato con provvedimento notificatole in data 15-3-2022), deve rilevarsi che l' , nei propri scritti CP_2 CP_3
difensivi, si è limitato soltanto a ribadire la legittimità delle ripetizioni, senza prendere specifica posizione, né tantomeno contestare, l'eccepita omissione degli avvisi propedeutici previsti dall'art. 13, comma 6, lettera C, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge 30 n. 122/2010.
Di conseguenza, deve ritenersi incontestata da parte dell' resistente l'omissione CP_2
delle azioni preliminari alla revoca delle prestazioni e delle comunicazioni, alla pensionata ricorrente, degli avvisi propedeutici alla sospensione e alla revoca definitiva delle prestazioni legate al reddito, di cui alla citata disposizione. Va evidenziato, inoltre, che l' ha genericamente allegato delle lettere CP_3
propedeutiche alla revoca definitiva (datate 5-3-2019 per redditi 2016, 19-11-2019 e 24-
6-2021, per redditi 2017), senza tuttavia fornire prova dell'effettivo invio e ricezione delle stesse alla ricorrente. Quest'ultime, in assenza di prova dell'effettiva notificazione, devono ritenersi, pertanto, illegittimamente omesse e mai comunicate.
In aggiunta, va comunque rilevato che la ricorrente ha provveduto ad operare, in data
29/01/2022 e 22/04/2022, e per entrambe le pensioni, la ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008 dalla quale è risultato provato che la stessa, per le annualità oggetto di recupero delle somme, relative agli anni 2017, 2018,
2019 e 2020, non ha subito variazioni reddituali, rispetto agli anni precedenti, da
CP_ comunicarsi all'
In conclusione, per le suddette ragioni, entrambi i ricorsi possono trovare accoglimento.
Devono dunque annullarsi i provvedimenti emessi dall' di revoca delle prestazioni CP_2
e rideterminazione dalla pensione della ricorrente categoria SO n. Parte_1
28448604 e categoria VR n. 30633159, e condannare l' alla restituzione alla CP_2 ricorrente della somma di € 6.187,63 (di cui € 5.155,54 per la pensione categoria SO ed
€ 1.032,09 per la pensione categoria VR).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i provvedimenti emessi dall' di revoca CP_2
delle prestazioni e rideterminazione dalla pensione della ricorrente Parte_1
categoria SO n. 28448604 e categoria VR n. 30633159;
[...]
b) condanna l' alla restituzione alla ricorrente della somma di € 6.187,63 (di cui € CP_2
5.155,54 per la pensione categoria SO ed € 1.032,09 per la pensione categoria VR);
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2800,00, oltre CP_2
IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori della ricorrente, antistatari.
Così deciso in Nola, a seguito della riserva assunta in data 13-3-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza